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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°885 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo. Appellante CONTRO
, elettivamente domiciliato in Palermo via Enzo ed Elvira Controparte_1
Sellerio n. 34 presso lo studio degli Avv.ti Silvana Patanella e Vito Patanella, che lo rappresentano e difendono. Appellato
All'udienza del 9.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
FATTO Con ricorso depositato il 14 febbraio 2023 aveva convenuto Controparte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo G.L., l' nella qualità di titolare Pt_1 del Fondo di Garanzia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 47.254,83 a titolo di T.F.R. , riconosciuto con D.I. dal medesimo Tribunale, e a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione, dall'1.10.2019 al 31.12.2019, per avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...] con sede in Palermo via Mendola 133/135, in Controparte_2
1 qualità di responsabile centro revisione, inquadrato al livello 1 del CCNL di categoria, dal 07.07.1999 e fino al licenziamento del 31.01.2020. Deduceva e, in parte, documentava il ricorrente:
-di non avere percepito il TFR, per il quale era in possesso del CUD 2020 che ne attestava l'ammontare in € 42.720,83;
-che nonostante i ripetuti solleciti, (quali una lettera di diffida del 27.11.2020 relativa alla retribuzione di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020) la società datrice di lavoro non aveva provveduto a liquidare il TFR per il quale perciò aveva richiesto- con ricorso del 30.09.2020 - decreto ingiuntivo concesso il 09.11.2020 e notificato in data 21.12.2020 alla sede legale della società;
-che, munito del predetto decreto ingiuntivo in forma esecutiva, aveva agito esecutivamente – omettendo, tuttavia, di indicare modalità e destinatario dell'azione - senza però ricavare alcun bene mobile o immobile da aggredire;
-che, a seguito della notifica del precetto in data 14.04.2021, la società era risultata ormai definitivamente chiusa anche a causa del decesso del socio di maggioranza la;
Parte_2
- di avere inoltrato all' , in data 02.03.2022, domanda di intervento del Pt_1
Fondo di Garanzia alla quale allegava: modulo richiesta SR53, visura camerale della ditta, certificazione unico 2020, decreto ingiuntivo definitivo e munito di formula esecutiva, ultime 3 buste paga;
-di avere inviato, in data 16.06.2022, una nuova richiesta per conoscere l'esito della sua domanda e di avere appreso che la sua pratica era in stato di lavorazione secondo un turno di presentazione e che il ricorso amministrativo andava presentato secondo normali canali di patronato;
- di avere, dunque, inoltrato in data 01.07.2022, senza esito, a mezzo del suo patronato, ricorso amministrativo. L' , costituendosi, aveva contestato la domanda, deducendo che, istruita la Pt_1 pratica, l'ufficio competente aveva sollecitato l'integrazione della documentazione con pec prot.n. .5500.31/08/2022.0582276, ritenendo necessario per la Pt_1 definizione della pratica acquisire il verbale di pignoramento negativo nei confronti dei soci e visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza dei soci considerato che trattasi di società in nome collettivo e i soci ne rispondono solidalmente, illimitatamente, personalmente e sussidiariamente per le obbligazioni sociali e che pertanto, anche se la società è stata cancellata, il lavoratore può agire nei confronti dei soci;
che in data 20.04.2023, non essendo pervenuta alcuna documentazione si è proceduto al rigetto della pratica. …
2 Aggiungeva l che non avendo la parte ..dato alcuna prova della non Pt_1 fallibilità della società datrice di lavoro, è indubbio come la stessa né in sede amministrativa, né in sede giudiziale non abbia né allegato né provato il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro…difatti, se il datore di lavoro è deceduto, le azioni esecutive devono essere eseguite nei confronti degli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all'eredità ed è stata aperta una procedura di eredità giacente o se gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, il lavoratore potrà accedere alla tutela del Fondo solo se è stata aperta una procedura di liquidazione concorsuale dei beni ai sensi dell'articolo 499 c.c.. Replicava il ricorrente, con note scritte per l'udienza del 17.05.2023, di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di integrazione documentale della propria domanda al Fondo di Garanzia da parte dell' e, richiamando i principi affermati dalla Pt_1
Cassazione con l'ordinanza n. 14020/2020, a proposito delle modalità di esperimento della procedura esecutiva, spiegava, a supporto delle proprie ragioni, di avere appreso dal certificato camerale che la società debitrice era stata cancellata da oltre un anno, così da non potere essere più oggetto di procedura concorsuale attraverso la dichiarazione di fallimento, e verificato attraverso le visure ipotecarie che il socio illimitatamente responsabile era impossidente, null'altro era suo onere verificare;
che ….se l'istituto previdenziale avesse recapitato davvero la sua nota oggi prodotta (ossia la richiesta di integrazione documentale- n.d.r.) questa difesa avrebbe immediatamente inviato sia la visura relativa al socio che quanto oggi accertato sul sito dell'Agenzia delle Entrate ovvero la totale impossidenza anche dei suoi eredi come da documentazione che qui si allega estratta dal sito dell'Agenzia.”. Con la sentenza n.2790/2023 del 25 luglio 2023 il Tribunale ha condannato l' , al pagamento in favore di della Controparte_3 Controparte_1 complessiva somma di € 42.720,83 a titolo di TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con la Controparte_2 cancellata il 20.11.2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo ed ha respinto la domanda relativa al pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione ritenendole non coperte dalla garanzia del Fondo. In particolare, il Tribunale, premesso il contenuto della normativa comunitaria (Direttiva CEE del Consiglio 20 ottobre 1980 n.80/987) e nazionale (art.2 comma 5 L.n.297/1982 che, ove il rapporto sia cessato e vi sia inadempimento del datore di lavoro consente l'accesso al Fondo qualora a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo al Tfr, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti) in materia di accesso al fondo di garanzia in ipotesi di insolvenza del datore di lavoro (ed anche ove quest'ultimo non sia soggetto alle procedure concorsuali, sia per le sue condizioni
3 soggettive che per ragioni ostative di carattere oggettivo), ha rilevato che nella fattispecie, il lavoratore, munitosi del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, relativo al TFR rimasto in azienda e non corrisposto al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto conseguente al licenziamento, tentava l'esecuzione, senza potervi procedere per la intervenuta cancellazione della società ed il decesso del socio di maggioranza (vedi documenti in atti). Successivamente, verificava che i soci e i loro eredi erano impossidenti (come da documenti in atti), sicché non poteva ritenersi assistita da qualsivoglia probabilità di successo la promozione di procedure esecutive nei confronti di questi ultimi, per assenza di beni noti su cui effettuarle;
che in assenza di altre possibili procedure di esecuzione forzata nei confronti dei soci e dei loro eredi, segnatamente di quella immobiliare, per l'impossidenza di immobili da parte dei medesimi, non è possibile pretendere dal lavoratore l'ulteriore attivazione di procedimenti esecutivi finalizzati al recupero del proprio credito per il T.F.R.; ha concluso, che l è, Pt_1 quindi, obbligato al pagamento del TFR, come quantificato nel titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo (in atti) emesso nei confronti del datore di lavoro, oltre accessori come per legge. Per la riforma della decisione ha proposto appello l con ricorso depositato Pt_1 in Cancelleria il 24 agosto 2023, censurandola per ritenuta violazione da parte del Tribunale della L.n.298/1982 art.2 comma 5, difettando, in concreto, la prova dell'inadempimento e dell'incapienza del patrimonio del datore di lavoro, comprovati dall'inutile esperimento di una procedura esecutiva individuale. Produce, chiedendone l'acquisizione ai sensi dell'art.421 c.p.c., ricevuta di consegna al Patronato delegato dal lavoratore, della Pec del 31.08.2022 contenente la richiesta di integrazione documentale. Ha resistito al gravame con memoria del 29.09.2025, Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del gravame per avere ricevuto il provvedimento dell' del 9.08.2023 di accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Pt_1 garanzia e di prossima liquidazione dell'importo di € 39.845,51 al netto delle ritenute. Fiscali. All'udienza del 9 ottobre 2025, senza alcuna istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
MOTIVI È coperta da giudicato, perché non impugnata dal , la statuizione CP_1 relativa alla reiezione della domanda volta ad ottenere il pagamento dal Fondo delle ultime mensilità di retribuzione. È, altresì, priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del gravame per asserita acquiescenza dell' al dovuto credito avendo il procuratore dell' Pt_1 Pt_1
4 dichiarato, nel corso dell'odierna discussione, che il pagamento del Tfr del 9 agosto 2023 è stato effettuato dall' in esecuzione della sentenza di primo grado senza Pt_1 alcuna acquiescenza alle ragioni di controparte. Nel merito l'appello è fondato. E' consolidato l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' , ai sensi dell'art. 2, I. n. Pt_1
297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento o che, qualora, l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo, abbia proceduto preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5 L. n. 297/1982, cit. (Cass. nn. 11945 e 13305 del 2007) e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass. n.1886/2020). Ciò in quanto l'intervento del Fondo ha carattere sussidiario, ed è invocabile, dunque, se ed in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile (v. Cass. sent.n.28091/2017), allo scopo di tutelare, assicurando loro il Tfr, anche quei lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili, per qualsiasi ragione, a procedura concorsuale. L'ipotesi in cui, invece, il datore non sia soggetto alle previsioni della legge fallimentare, è disciplinata dall'art.2 comma 5 della L. citata ( “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.”) che, secondo la Suprema Corte, deve essere così interpretato: “Il comma 5 dell'art. 2 regola una fattispecie diversa, perché si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni di cui si è sopra detto (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia, "sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti". In tal caso, in luogo della prova dell'insolvenza del datore di
5 lavoro, la legge richiede due diversi requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti. In altre parole, riguardo a quest'ultimo requisito, poichè il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati, deve almeno provare che non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa presunzione legale, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma in tal caso anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorchè, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (v., in tal senso, Cass. 27/10/2009, n. 22647; Cass. 16/6/1998, n. 6004; Cass. 9/3/2001, n. 3511; Cass. 26/2/2004, n. 3939).” (così Cass. Civ. Sez. Lav. Sent.28.03.2017 n.7924). La Cssazione ha, altresì, chiarito che “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982, in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo se è assoggettabile a fallimento ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno, va considerato "non soggetto al fallimento", e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle Pt_1 condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare che abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione” (vedi Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 20.11.2017 n. 27467). I suesposti principi, richiamati dal Tribunale e che questa Corte ha già applicato in numerosi precedenti, sono ancorati alla disposizione di cui all'art. 2, L.n. 297/1982, dal cui complesso emerge che il legislatore ha subordinato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.), ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°). La previsione dell'art. 2, comma 5 l. n. 297/1982, deve trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui la società datrice di lavoro del ricorrente non risulta sottoposta alla procedura concorsuale. Infatti, risultando la società cancellata dal registro delle imprese il CP_1
6 avrebbe in astratto potuto promuovere l'azione esecutiva nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali. Nella specie, tuttavia, come correttamente rilevato dall' il Tribunale non Pt_1 ha fatto buon governo dei principi di diritto su richiamati, in quanto il ha CP_1 omesso (o non ha comunque dimostrato) di eseguire qualunque tentativo di esecuzione individuale nei confronti di una società già cancellata dal registro delle Imprese in data 20.11.2020 e la cui attività era cessata il precedente luglio 2020-. v. visura in atti - e dei soci, in ipotesi, illimitatamente responsabili circostanza che l' aveva opposto, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, per negare Pt_1
l'accesso al Fondo. La cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) non determina, infatti, anche l'estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, verificandosi un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali, i quali risultano legittimi contraddittori nei giudizi volti all'accertamento dei debiti sociali e ne rispondono illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società come regolato dal codice civile. In concreto, il non ha comprovato la sussistenza di alcuno dei due CP_1 suddetti requisiti richiesti : 1) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267" ; difatti alla data della notifica del precetto del 14.04.2021 (eseguita, impersonalmente agli “eredi” presso il domicilio del socio defunto, oltre i limiti previsti dall'art.477 c.p.c. perché il titolo potesse avere efficacia nei loro confronti, e ricevuto da chi si è qualificato figlio della compagna di
, erede di - deceduto il 1°.03.2020, v. Parte_3 Parte_4 certificato di morte - e, a sua volta, socio della , epoca in cui il ricorrente CP_2 asserisce di avere appresso della cessazione della società datrice di lavoro, non era decorso ancora il termine di un anno per la richiesta di fallimento dei soci illimitatamente responsabili dei debiti societari;
2) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Invero, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo in data 9.11.20, che risulterebbe spedito in forma esecutiva il 23.03.2021 (ma non v'è traccia in atti della asserita notifica presso la sede legale della società il 21.12.20, né della asserita notifica agli eredi del solo socio deceduto, in data 19.01.2021), il non si attivato né per la CP_1 dichiarazione di fallimento entro l'anno, nè ha avviato alcuna efficace azione di esecuzione mobiliare, immobiliare o presso terzi nei confronti della società datoriale e per essa dei soci illimitatamente responsabili e degli eredi del socio deceduto. Con le note depositate il 25.06.2022 il ricorrente ha prodotto, tardivamente,
7 delle visure ipotecarie deducendo di avere appreso in ritardo e solo dalla visura camerale – non più, quindi, come asserito in ricorso, dalla notifica del precetto - che la società era stata cancellata da oltre un anno, così da non potere essere più oggetto di procedura concorsuale attraverso la dichiarazione di fallimento, e di avere verificato attraverso le visure ipotecarie che il socio illimitatamente responsabile era impossidente sicché null'altro era suo onere verificare. Tuttavia, tali visure attengono esclusivamente al Catasto terreni e fabbricati relativamente al socio deceduto , e ai figli di costui Parte_4 Parte_3
, anch'egli socio, e che attestano la mancanza di beni
[...] Controparte_4 immobili, ma non escludono che si sarebbe potuto esperire un'azione mobiliare nei loro confronti o presso terzi - e riportano la data di maggio 2023, a suffragio della tesi che alcuna verifica fosse stata fatta prima della presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia (del 2.03.2022). In ultimo, alcun atto risulta notificato, né tentata alcuna azione esecutiva, o verifica patrimoniale nei confronti dell'altro socio illimitatamente responsabile
[...]
, identificato dalle visure in atti. Controparte_5
Tutte omissioni comportamentali che risultano evidentemente preclusive all'operatività del Fondo Garanzia dell' , laddove, alla pacifica esistenza del Pt_1 credito per mancato pagamento del TFR, non si accompagna la prova dell'infruttuoso esperimento ad iniziativa del creditore di qualsiasi azione (eccezion fatta per la notifica del D.I. e del precetto ai soli eredi di uno dei soci, nelle forme suddette) volta al recupero coattivo di quanto dovuto dal datore di lavoro insolvente. Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, per dimostrare l'insolvenza, laddove non sia possibile l'apertura di una procedura esecutiva concorsuale, si ritiene necessario che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso - all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale, ma il ricorrente non ha dato alcuna prova di ciò. Ancor più di recente, la Corte di legittimità, nella su citata pronuncia – n.1886/2020 - ha, poi, meglio precisato in motivazione che “ in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, e per lui dei soci illimitatamente responsabili, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento
8 solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Segue da quanto sopra che nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5° può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2° dell'art. 2, I. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso” (v. nello stesso senso Cass. n.16249/2020). Ancor più di recente, la Corte di legittimità, con riguardo all'onere di agire in executivis nei confronti dei soci e richiamando il contenuto della pronuncia n. 1886/2020 ha stabilito che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro Pt_1 inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. (v. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020). In estrema sintesi il lavoratore rivendicante l'omessa corresponsione del TFR
9 ha di fronte a sé tre alternative:
- ottenere un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro fallito prima dell'apertura della procedura concorsuale;
- presentare domanda di insinuazione al passivo fallimentare, dopo la dichiarazione di fallimento, rimettendo al giudice delegato l'accertamento dell'an e del quantum del rivendicato credito;
- conseguire un titolo esecutivo nei confronti del debitore tornato in bonis, o dei soci della società cancellata e non più fallibile, e tentare il recupero coattivo del proprio credito e, riscontrato l'infruttuoso esito di tali tentativi, chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' . Pt_1
Non versando il in nessuna di queste ipotesi la domanda da questi CP_1 promossa in primo grado non può trovare accoglimento. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.2790/2023 emessa il 25 luglio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado da . Controparte_1
Condanna l'appellato al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo, in € 3.809,00 e, per il secondo, in € 3.473,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 9 ottobre 2025. Il Presidente Estensore Cinzia Alcamo
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La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°885 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo. Appellante CONTRO
, elettivamente domiciliato in Palermo via Enzo ed Elvira Controparte_1
Sellerio n. 34 presso lo studio degli Avv.ti Silvana Patanella e Vito Patanella, che lo rappresentano e difendono. Appellato
All'udienza del 9.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
FATTO Con ricorso depositato il 14 febbraio 2023 aveva convenuto Controparte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo G.L., l' nella qualità di titolare Pt_1 del Fondo di Garanzia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 47.254,83 a titolo di T.F.R. , riconosciuto con D.I. dal medesimo Tribunale, e a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione, dall'1.10.2019 al 31.12.2019, per avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...] con sede in Palermo via Mendola 133/135, in Controparte_2
1 qualità di responsabile centro revisione, inquadrato al livello 1 del CCNL di categoria, dal 07.07.1999 e fino al licenziamento del 31.01.2020. Deduceva e, in parte, documentava il ricorrente:
-di non avere percepito il TFR, per il quale era in possesso del CUD 2020 che ne attestava l'ammontare in € 42.720,83;
-che nonostante i ripetuti solleciti, (quali una lettera di diffida del 27.11.2020 relativa alla retribuzione di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020) la società datrice di lavoro non aveva provveduto a liquidare il TFR per il quale perciò aveva richiesto- con ricorso del 30.09.2020 - decreto ingiuntivo concesso il 09.11.2020 e notificato in data 21.12.2020 alla sede legale della società;
-che, munito del predetto decreto ingiuntivo in forma esecutiva, aveva agito esecutivamente – omettendo, tuttavia, di indicare modalità e destinatario dell'azione - senza però ricavare alcun bene mobile o immobile da aggredire;
-che, a seguito della notifica del precetto in data 14.04.2021, la società era risultata ormai definitivamente chiusa anche a causa del decesso del socio di maggioranza la;
Parte_2
- di avere inoltrato all' , in data 02.03.2022, domanda di intervento del Pt_1
Fondo di Garanzia alla quale allegava: modulo richiesta SR53, visura camerale della ditta, certificazione unico 2020, decreto ingiuntivo definitivo e munito di formula esecutiva, ultime 3 buste paga;
-di avere inviato, in data 16.06.2022, una nuova richiesta per conoscere l'esito della sua domanda e di avere appreso che la sua pratica era in stato di lavorazione secondo un turno di presentazione e che il ricorso amministrativo andava presentato secondo normali canali di patronato;
- di avere, dunque, inoltrato in data 01.07.2022, senza esito, a mezzo del suo patronato, ricorso amministrativo. L' , costituendosi, aveva contestato la domanda, deducendo che, istruita la Pt_1 pratica, l'ufficio competente aveva sollecitato l'integrazione della documentazione con pec prot.n. .5500.31/08/2022.0582276, ritenendo necessario per la Pt_1 definizione della pratica acquisire il verbale di pignoramento negativo nei confronti dei soci e visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza dei soci considerato che trattasi di società in nome collettivo e i soci ne rispondono solidalmente, illimitatamente, personalmente e sussidiariamente per le obbligazioni sociali e che pertanto, anche se la società è stata cancellata, il lavoratore può agire nei confronti dei soci;
che in data 20.04.2023, non essendo pervenuta alcuna documentazione si è proceduto al rigetto della pratica. …
2 Aggiungeva l che non avendo la parte ..dato alcuna prova della non Pt_1 fallibilità della società datrice di lavoro, è indubbio come la stessa né in sede amministrativa, né in sede giudiziale non abbia né allegato né provato il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro…difatti, se il datore di lavoro è deceduto, le azioni esecutive devono essere eseguite nei confronti degli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all'eredità ed è stata aperta una procedura di eredità giacente o se gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, il lavoratore potrà accedere alla tutela del Fondo solo se è stata aperta una procedura di liquidazione concorsuale dei beni ai sensi dell'articolo 499 c.c.. Replicava il ricorrente, con note scritte per l'udienza del 17.05.2023, di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di integrazione documentale della propria domanda al Fondo di Garanzia da parte dell' e, richiamando i principi affermati dalla Pt_1
Cassazione con l'ordinanza n. 14020/2020, a proposito delle modalità di esperimento della procedura esecutiva, spiegava, a supporto delle proprie ragioni, di avere appreso dal certificato camerale che la società debitrice era stata cancellata da oltre un anno, così da non potere essere più oggetto di procedura concorsuale attraverso la dichiarazione di fallimento, e verificato attraverso le visure ipotecarie che il socio illimitatamente responsabile era impossidente, null'altro era suo onere verificare;
che ….se l'istituto previdenziale avesse recapitato davvero la sua nota oggi prodotta (ossia la richiesta di integrazione documentale- n.d.r.) questa difesa avrebbe immediatamente inviato sia la visura relativa al socio che quanto oggi accertato sul sito dell'Agenzia delle Entrate ovvero la totale impossidenza anche dei suoi eredi come da documentazione che qui si allega estratta dal sito dell'Agenzia.”. Con la sentenza n.2790/2023 del 25 luglio 2023 il Tribunale ha condannato l' , al pagamento in favore di della Controparte_3 Controparte_1 complessiva somma di € 42.720,83 a titolo di TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con la Controparte_2 cancellata il 20.11.2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo ed ha respinto la domanda relativa al pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione ritenendole non coperte dalla garanzia del Fondo. In particolare, il Tribunale, premesso il contenuto della normativa comunitaria (Direttiva CEE del Consiglio 20 ottobre 1980 n.80/987) e nazionale (art.2 comma 5 L.n.297/1982 che, ove il rapporto sia cessato e vi sia inadempimento del datore di lavoro consente l'accesso al Fondo qualora a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo al Tfr, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti) in materia di accesso al fondo di garanzia in ipotesi di insolvenza del datore di lavoro (ed anche ove quest'ultimo non sia soggetto alle procedure concorsuali, sia per le sue condizioni
3 soggettive che per ragioni ostative di carattere oggettivo), ha rilevato che nella fattispecie, il lavoratore, munitosi del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, relativo al TFR rimasto in azienda e non corrisposto al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto conseguente al licenziamento, tentava l'esecuzione, senza potervi procedere per la intervenuta cancellazione della società ed il decesso del socio di maggioranza (vedi documenti in atti). Successivamente, verificava che i soci e i loro eredi erano impossidenti (come da documenti in atti), sicché non poteva ritenersi assistita da qualsivoglia probabilità di successo la promozione di procedure esecutive nei confronti di questi ultimi, per assenza di beni noti su cui effettuarle;
che in assenza di altre possibili procedure di esecuzione forzata nei confronti dei soci e dei loro eredi, segnatamente di quella immobiliare, per l'impossidenza di immobili da parte dei medesimi, non è possibile pretendere dal lavoratore l'ulteriore attivazione di procedimenti esecutivi finalizzati al recupero del proprio credito per il T.F.R.; ha concluso, che l è, Pt_1 quindi, obbligato al pagamento del TFR, come quantificato nel titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo (in atti) emesso nei confronti del datore di lavoro, oltre accessori come per legge. Per la riforma della decisione ha proposto appello l con ricorso depositato Pt_1 in Cancelleria il 24 agosto 2023, censurandola per ritenuta violazione da parte del Tribunale della L.n.298/1982 art.2 comma 5, difettando, in concreto, la prova dell'inadempimento e dell'incapienza del patrimonio del datore di lavoro, comprovati dall'inutile esperimento di una procedura esecutiva individuale. Produce, chiedendone l'acquisizione ai sensi dell'art.421 c.p.c., ricevuta di consegna al Patronato delegato dal lavoratore, della Pec del 31.08.2022 contenente la richiesta di integrazione documentale. Ha resistito al gravame con memoria del 29.09.2025, Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del gravame per avere ricevuto il provvedimento dell' del 9.08.2023 di accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Pt_1 garanzia e di prossima liquidazione dell'importo di € 39.845,51 al netto delle ritenute. Fiscali. All'udienza del 9 ottobre 2025, senza alcuna istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
MOTIVI È coperta da giudicato, perché non impugnata dal , la statuizione CP_1 relativa alla reiezione della domanda volta ad ottenere il pagamento dal Fondo delle ultime mensilità di retribuzione. È, altresì, priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del gravame per asserita acquiescenza dell' al dovuto credito avendo il procuratore dell' Pt_1 Pt_1
4 dichiarato, nel corso dell'odierna discussione, che il pagamento del Tfr del 9 agosto 2023 è stato effettuato dall' in esecuzione della sentenza di primo grado senza Pt_1 alcuna acquiescenza alle ragioni di controparte. Nel merito l'appello è fondato. E' consolidato l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' , ai sensi dell'art. 2, I. n. Pt_1
297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento o che, qualora, l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo, abbia proceduto preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5 L. n. 297/1982, cit. (Cass. nn. 11945 e 13305 del 2007) e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass. n.1886/2020). Ciò in quanto l'intervento del Fondo ha carattere sussidiario, ed è invocabile, dunque, se ed in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile (v. Cass. sent.n.28091/2017), allo scopo di tutelare, assicurando loro il Tfr, anche quei lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili, per qualsiasi ragione, a procedura concorsuale. L'ipotesi in cui, invece, il datore non sia soggetto alle previsioni della legge fallimentare, è disciplinata dall'art.2 comma 5 della L. citata ( “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.”) che, secondo la Suprema Corte, deve essere così interpretato: “Il comma 5 dell'art. 2 regola una fattispecie diversa, perché si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni di cui si è sopra detto (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia, "sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti". In tal caso, in luogo della prova dell'insolvenza del datore di
5 lavoro, la legge richiede due diversi requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti. In altre parole, riguardo a quest'ultimo requisito, poichè il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati, deve almeno provare che non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa presunzione legale, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma in tal caso anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorchè, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (v., in tal senso, Cass. 27/10/2009, n. 22647; Cass. 16/6/1998, n. 6004; Cass. 9/3/2001, n. 3511; Cass. 26/2/2004, n. 3939).” (così Cass. Civ. Sez. Lav. Sent.28.03.2017 n.7924). La Cssazione ha, altresì, chiarito che “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982, in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo se è assoggettabile a fallimento ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno, va considerato "non soggetto al fallimento", e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle Pt_1 condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare che abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione” (vedi Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 20.11.2017 n. 27467). I suesposti principi, richiamati dal Tribunale e che questa Corte ha già applicato in numerosi precedenti, sono ancorati alla disposizione di cui all'art. 2, L.n. 297/1982, dal cui complesso emerge che il legislatore ha subordinato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.), ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°). La previsione dell'art. 2, comma 5 l. n. 297/1982, deve trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui la società datrice di lavoro del ricorrente non risulta sottoposta alla procedura concorsuale. Infatti, risultando la società cancellata dal registro delle imprese il CP_1
6 avrebbe in astratto potuto promuovere l'azione esecutiva nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali. Nella specie, tuttavia, come correttamente rilevato dall' il Tribunale non Pt_1 ha fatto buon governo dei principi di diritto su richiamati, in quanto il ha CP_1 omesso (o non ha comunque dimostrato) di eseguire qualunque tentativo di esecuzione individuale nei confronti di una società già cancellata dal registro delle Imprese in data 20.11.2020 e la cui attività era cessata il precedente luglio 2020-. v. visura in atti - e dei soci, in ipotesi, illimitatamente responsabili circostanza che l' aveva opposto, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, per negare Pt_1
l'accesso al Fondo. La cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) non determina, infatti, anche l'estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, verificandosi un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali, i quali risultano legittimi contraddittori nei giudizi volti all'accertamento dei debiti sociali e ne rispondono illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società come regolato dal codice civile. In concreto, il non ha comprovato la sussistenza di alcuno dei due CP_1 suddetti requisiti richiesti : 1) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267" ; difatti alla data della notifica del precetto del 14.04.2021 (eseguita, impersonalmente agli “eredi” presso il domicilio del socio defunto, oltre i limiti previsti dall'art.477 c.p.c. perché il titolo potesse avere efficacia nei loro confronti, e ricevuto da chi si è qualificato figlio della compagna di
, erede di - deceduto il 1°.03.2020, v. Parte_3 Parte_4 certificato di morte - e, a sua volta, socio della , epoca in cui il ricorrente CP_2 asserisce di avere appresso della cessazione della società datrice di lavoro, non era decorso ancora il termine di un anno per la richiesta di fallimento dei soci illimitatamente responsabili dei debiti societari;
2) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Invero, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo in data 9.11.20, che risulterebbe spedito in forma esecutiva il 23.03.2021 (ma non v'è traccia in atti della asserita notifica presso la sede legale della società il 21.12.20, né della asserita notifica agli eredi del solo socio deceduto, in data 19.01.2021), il non si attivato né per la CP_1 dichiarazione di fallimento entro l'anno, nè ha avviato alcuna efficace azione di esecuzione mobiliare, immobiliare o presso terzi nei confronti della società datoriale e per essa dei soci illimitatamente responsabili e degli eredi del socio deceduto. Con le note depositate il 25.06.2022 il ricorrente ha prodotto, tardivamente,
7 delle visure ipotecarie deducendo di avere appreso in ritardo e solo dalla visura camerale – non più, quindi, come asserito in ricorso, dalla notifica del precetto - che la società era stata cancellata da oltre un anno, così da non potere essere più oggetto di procedura concorsuale attraverso la dichiarazione di fallimento, e di avere verificato attraverso le visure ipotecarie che il socio illimitatamente responsabile era impossidente sicché null'altro era suo onere verificare. Tuttavia, tali visure attengono esclusivamente al Catasto terreni e fabbricati relativamente al socio deceduto , e ai figli di costui Parte_4 Parte_3
, anch'egli socio, e che attestano la mancanza di beni
[...] Controparte_4 immobili, ma non escludono che si sarebbe potuto esperire un'azione mobiliare nei loro confronti o presso terzi - e riportano la data di maggio 2023, a suffragio della tesi che alcuna verifica fosse stata fatta prima della presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia (del 2.03.2022). In ultimo, alcun atto risulta notificato, né tentata alcuna azione esecutiva, o verifica patrimoniale nei confronti dell'altro socio illimitatamente responsabile
[...]
, identificato dalle visure in atti. Controparte_5
Tutte omissioni comportamentali che risultano evidentemente preclusive all'operatività del Fondo Garanzia dell' , laddove, alla pacifica esistenza del Pt_1 credito per mancato pagamento del TFR, non si accompagna la prova dell'infruttuoso esperimento ad iniziativa del creditore di qualsiasi azione (eccezion fatta per la notifica del D.I. e del precetto ai soli eredi di uno dei soci, nelle forme suddette) volta al recupero coattivo di quanto dovuto dal datore di lavoro insolvente. Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, per dimostrare l'insolvenza, laddove non sia possibile l'apertura di una procedura esecutiva concorsuale, si ritiene necessario che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso - all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale, ma il ricorrente non ha dato alcuna prova di ciò. Ancor più di recente, la Corte di legittimità, nella su citata pronuncia – n.1886/2020 - ha, poi, meglio precisato in motivazione che “ in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, e per lui dei soci illimitatamente responsabili, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento
8 solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Segue da quanto sopra che nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5° può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2° dell'art. 2, I. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso” (v. nello stesso senso Cass. n.16249/2020). Ancor più di recente, la Corte di legittimità, con riguardo all'onere di agire in executivis nei confronti dei soci e richiamando il contenuto della pronuncia n. 1886/2020 ha stabilito che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro Pt_1 inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. (v. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020). In estrema sintesi il lavoratore rivendicante l'omessa corresponsione del TFR
9 ha di fronte a sé tre alternative:
- ottenere un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro fallito prima dell'apertura della procedura concorsuale;
- presentare domanda di insinuazione al passivo fallimentare, dopo la dichiarazione di fallimento, rimettendo al giudice delegato l'accertamento dell'an e del quantum del rivendicato credito;
- conseguire un titolo esecutivo nei confronti del debitore tornato in bonis, o dei soci della società cancellata e non più fallibile, e tentare il recupero coattivo del proprio credito e, riscontrato l'infruttuoso esito di tali tentativi, chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' . Pt_1
Non versando il in nessuna di queste ipotesi la domanda da questi CP_1 promossa in primo grado non può trovare accoglimento. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.2790/2023 emessa il 25 luglio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado da . Controparte_1
Condanna l'appellato al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo, in € 3.809,00 e, per il secondo, in € 3.473,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 9 ottobre 2025. Il Presidente Estensore Cinzia Alcamo
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