Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 1452 /2020
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 06/02/2025 ; tenuto conto che con decreto del 18.12.2023 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Renata Russo, ha emesso ai sensi degli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1452/2020 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace n.6248/2019
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovan Battista Valentino (C.F. ), come da procura in atti ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marcianise alla via Vittorio Veneto n. 14 (PEC:
; FAX 0823/1602169); Email_1
APPELLANTE
E
quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri Controparte_1 posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Daniele Crisci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere al Corso Aldo Moro n. 100 (PEC:
; Email_2
APPELLATA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 6.2.2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n.
69.
2. Parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza n. 6248/2019 emessa il 11.07.2019 dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, con la quale si dichiarava il conducente della autovettura non identificata responsabile del sinistro nella misura del 60%, in relazione ai seguenti motivi:
- il giudice di pace avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, determinando un'omessa e inadeguata motivazione della sentenza nella parte in cui attribuiva alla parte appellante una concorsualità;
- il giudice di prime cure avrebbe violato il diritto alla difesa e i principi di corretto accertamento tecnico-scientifico, nella parte in cui erroneamente attribuiva all'appellante l'età di 46 anni invece di 32 anni al momento del sinistro;
- il primo giudice erroneamente avrebbe omesso di liquidare il danno morale.
La , si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_2
inammissibile e, nel merito, infondato, evidenziando la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ha chiesto, pertanto, confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 6.2.2025, sulle conclusioni rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Profili preliminari
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante
(c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
3.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza. Il merito
4. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo non identificato la esclusiva responsabilità dell'evento, come richiesto espressamente sia in primo grado che negli atti di appello dall'attore.
L'appellante ha mosso specifiche doglianza in ordine all'operato del g.d.p. censurando la sentenza per aver questi fondato il proprio giudizio su di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Deve premettersi che la censura di erronea interpretazione delle risultanze probatorie rappresenta implicita deduzione di una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del g.d.p.
Specificatamente, l'appellante ha lamentato la erronea valutazione delle prove istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, sostenendo che il teste escusso aveva confermato pienamente la dinamica del sinistro. Tuttavia, tale doglianza appare infondata e destituita di fondamento. Come ben motivato nella sentenza impugnata, il teste ha fornito dichiarazioni generiche e non supportate da elementi tecnici o oggettivi, specie in relazione alla velocità e al comportamento del veicolo investitore;
inoltre, il Gdp ha evidenziato come l'attore in primo grado – che viaggiava al tramonto a bordo di un velocipede - non avesse fornito alcuna prova di aver circolato sul velocipede nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 68 CdS
(”…I velocipedi devono essere muniti.. c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati”), dell'art. 182 n. 9 bis C.d.S (“Il conducente il velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle galleria hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”), dell'art. 377 comma 4 C.d.S. (“da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedono l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere correttamente utilizzati, ma solo condotti a mano”), giungendo per tale ragione ad affermare del tutto correttamente una responsabilità concorsuale del conducente il velocipede nella determinazione del sinistro stradale, sia pure nella ridotta misura del 40%. Le considerazioni del teste, in assenza di strumenti di misurazione o rilievi concreti, non possono essere considerate dirimenti né esaustive. Pertanto, il primo motivo di appello va dunque rigettato, in quanto si reputa che il Giudice di Pace abbia operato una valutazione delle prove pienamente coerente con i principi giurisprudenziali di merito e specialmente di prudenza.
Il secondo motivo di appello attiene alla asserita errata considerazione dell'età del danneggiato e un errore nel calcolo della diaria giornaliera.
Anche tale doglianza risulta priva di fondamento. La sentenza impugnata ha correttamente applicato le risultanze della CTU medico-legale, calcolando l'importo dovuto in modo conforme ai criteri normativi e ai coefficienti tabellari. L'indicazione "46 anni" anziché "32 anni" si configura come un mero errore materiale, privo di rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento, che risulta comunque in linea con le risultanze probatorie. Difatti, nella determinazione del conteggio finale relativo alla liquidazione delle singole poste di danno riconosciute al risulta il riferimento come base del calcolo all'età Pt_1
anagrafica corretta, ovvero anni 32, in quanto l'importo di € 5.146,94, a cui viene applicata la riduzione per la sussistenza della responsabilità concorsuale in capo al risulta congruo e conforme agli Pt_1
importi esposti nelle vigenti Tabelle per il calcolo del danno biologico per lesioni di lieve entità. Sul calcolo della diaria, il Giudice di Pace ha adottato una percentuale ridotta (75% per i primi 20 giorni) basandosi sull'effettiva documentazione medica, che non attestava una condizione di totale immobilità per il periodo considerato. La valutazione di tali aspetti è riservata al giudice di merito, il quale ha operato entro i limiti del proprio prudente apprezzamento, come confermato da costante giurisprudenza (Cass.
23/04/2001, n. 5964).
Il terzo motivo di appello concerne la mancata liquidazione del danno morale. Parte appellante sostiene che tale voce di danno sarebbe stata omessa, in violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte.
Tale motivo è del pari infondato. Il Giudice di Pace ha motivato correttamente le ragioni poste alla base del rigetto della domanda di risarcimento del danno morale, rilevando l'assenza di adeguata allegazione e prova di un pregiudizio distinto e autonomo rispetto al danno biologico. È principio consolidato che il danno morale non possa essere liquidato in via automatica o presuntiva, ma debba essere supportato da specifici elementi probatori (Cass. SS.UU. 26972/2008). Com'è noto, il danno morale, all'interno della categoria unitaria del danno non patrimoniale, da rilievo ai pregiudizi del danno alla persona che attengono alla dignità ed al dolore soggettivo ovvero a quei pregiudizi interiori rilevanti sotto il profilo del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, che sono differenti ed autonomamente apprezzabili sul piano risarcitorio rispetto agli effetti dell'illecito incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano cioè nell'ambito delle relazioni di vita esterne;
cfr. sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018). Pertanto, occorre considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent.
n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) -
è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018).. Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 - 01). Nel caso di specie, applicando tali consolidati principi giurisprudenziali il ricorrente non ha provato sofferenze, paure e turbamenti dal punto di vista morale, inoltre la documentazione prodotta si limitava a dimostrare le lesioni fisiche, senza ulteriori elementi atti a provare un turbamento psichico o una sofferenza soggettiva meritevole di risarcimento. Inoltre, il CTU non ha riscontrato alcun effetto post- lesionale riconducibile al danno morale. Ne consegue che, in assenza di prova, la decisione del Giudice di Pace è pienamente conforme ai principi dettati dalla Cassazione in materia di danno non patrimoniale.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, in applicazione delle disposizioni normative vigenti al termine dell'operato del procuratore, con riduzione del 50% della voce Istruttoria
/ trattazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 6248/2019 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere e notificata in data 15.07.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita che si liquidano in € 1.050,00 per compensi professionali del procuratore, Controparte_1
oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva se dovute, come per legge;
- Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002. Santa Maria Capua Vetere, 06.02.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo