CASS
Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2023, n. 9389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9389 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NG ER, nato a [...] il [...] 2. De NZ NI, nato a [...] il [...] 3. NI PE, nato a [...] il [...] 4. NO OR, nato a [...] il [...] 5. RA NI, nato a [...] il [...] 6. AD VI, nato a [...] il [...] 7. AN VI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di NG ER e AN VI, per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di NO OR, con declaratoria di irrevocabilità rispetto alla dichiarata responsabilità per i reati di cui ai capi A) e B); per l'annullamento, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, nei confronti di De NZ NI rideterminando-ex articolo 620 lettera I) cod.proc.pen. la pena sulla base delle statuizioni della Corte di Appello e con esclusione Penale Sent. Sez. 6 Num. 9389 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 17/01/2023 dell'aumento per la continuazione, per l'annullamento con rinvio nei confronti di RA NI, AD VI, NI PE;
udito l'avvocato Dario Vannetiello, difensore di fiducia di VI AD, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
udito l'avvocato Gianmaria Daminato, difensore di fiducia di NI RA, si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'accoglimento; udito l'avvocato Massimo ER Chiusolo, difensore di fiducia di PE NI, che chiede l'annullamento della sentenza;
udito l'avvocato Francesco DI, difensore di fiducia di ER NG e VI AN, che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Bari in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 20 maggio 2013 ha rideterminato la pena riducendola, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nei confronti di OR NO in anni undici di reclusione, di VI AD e PE NI in anni nove di reclusione, di NI RA e VI AS in anni otto di reclusione, di NI De NZ in anni sette di reclusione, ha invece confermato la condanna di NG ER alla pena di anni sette di reclusione e di euro 15 mila di multa. I predetti imputati sono stati ritenuti colpevoli delle seguenti imputazioni: OR NO, NI RA, VI AD, PE NI e VI AS del reato di associazione a delinquere finalizzata all'importazione in Italia e commercializzazione in territorio italiano di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ascritto loro al capo A), nonché dei reati di concorso in plurime imprecisate condotte di importazione e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dello stesso tipo di cui agli artt. 81,110 cod. pen., 73, 80 d.P.R. n. 309/90, loro ascritti al capo B), fatti commessi negli anni 1995 e 1996, con l'esclusione per tutti del ruolo direttivo, di promotore o organizzatore dell'associazione; NI De NZ, del delitto di cui al medesimo capo A), escluso il ruolo direttivo, essendo stato assolto in primo grado dal capo B) per non aver commesso il fatto;
NG ER, del solo delitto di cui al capo D), relativo all'acquisto in più occasioni di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, dal mese di ottobre al mese di dicembre 1995, con esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90. 2 Inoltre, OR NO veniva altresì condannato per i reati di cui al procedimento riunito n. 2705/01-21 ascritti al capo A, ritenuti assorbiti nel capo B del procedimento portante, commessi fino al mese di maggio del 1995. La Corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di NG valutando come infondate tutte le doglianze articolate nell'atto di appello, mentre nei confronti degli altri appellanti, dato atto della rinuncia parziale ai motivi di appello, ha esaminato unicamente i motivi in punto di riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 invocata dagli imputati, che ha ritenuto di respingere, mentre ha accolto il motivo sulle attenuanti generiche riconosciute a tutti gli imputati con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, compresa quella prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309/90. 2. Con separati atti a firma del comune difensore di fiducia avv. Francesco DI, VI AS e ER NG hanno proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura. 2.1. Per entrambi violazione di legge per non avere la Corte di appello tenuto conto e rilevato la intervenuta prescrizione del reato ai medesimi contestati, trattandosi di fatti che risalgono ai mesi di novembre e dicembre 1995, e non essendovi in sentenza riferimento ad eventuali sospensioni della prescrizione. 2.2. per AS, mancata verifica, nella rideterminazione della pena inflitta, all'accertamento della responsabilità ed al grado della sua partecipazione al sodalizio, in particolare non essendosi tenuto conto che diversamente dagli altri imputati al AS sono state contestate pochissime telefonate dal significato peraltro non valutabile come "criptico". 2.3. per NG, che risponde del solo capo D), carenza di motivazione in punto di accertamento della responsabilità circa l'identificazione del predetto imputato quale utilizzatore dell'utenza intercettata nelle conversazioni con TI e NO, sulla rilevanza probatoria del contenuto delle predette conversazioni e per l'assenza di NG all'incontro avvenuto a Roma con TI malgrado la sua riconosciuta qualità di promotore, nonché in punto di diniego delle circostanze attenuati generiche immotivato rispetto alla disposta concessione nei confronti degli altri coimputati. 3. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. Laforgia, OR NO ha proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Il ricorrente dopo aver dato atto che in sede di appello tutti gli imputati rinunciavano ai motivi di doglianza in punto di accertamento della responsabilità, 3 insistendo nei motivi afferenti al calcolo della pena, si duole per l'assenza di motivazione in punto di determinazione della pena per il reato associativo che è stata individuata in anni tredici di reclusione, e quindi in misura superiore al minimo edittale di anni dieci, oltre a non essere stata specificata la misura degli aumenti per i reati in continuazione. 4. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. Giulitto, De NZ NI ha proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura. 4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata qualificazione del reato associativo ai sensi del comma sesto dell'art. 74 d.P.R. 309/90, dovendosi ritenere detta derubricazione imposta in mancanza di riscontro sulla quantità e qualità della sostanza stupefacente, in difetto di sequestri e di riferimenti specifici desumibili dalle intercettazioni. Si obietta, poi, che il riferimento alla continuità delle condotte di importazione non assume rilevanza perché tale elemento di stabilità è essenziale per la integrazione del reato associativo e quindi richiesto anche per l'ipotesi meno grave. 4.2. Violazione di legge in ordine al disposto aumento per la continuazione essendo stato l'imputato assolto dal reato di cui al capo B) già dalla sentenza di primo grado che in quanto non impugnata dal Pubblico Ministero è da ritenersi definitiva sul punto. 5. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. Daminato, NI RA ha proposto ricorso, deducendo assenza di motivazione sui motivi di appello afferenti l'accertamento della responsabilità per i reati di cui ai capi A) e B), sul rilievo che nella sentenza di appello si fa riferimento ad una rinuncia parziale ai motivi di appello di tutti gli appellanti, escluso ER NG, che non trova riscontro nei verbali di udienza. In particolare, nel verbale di udienza del 13/09/2021 si legge che "le parti si riportano alle conclusioni già precedentemente formulate", e che le conclusioni sono state formulate all'udienza del 21/01/2020 e risultano così verbalizzate " il P.G. chiede la conferma della sentenza per tutti gli imputati " " l'avv. Chiariello si riporta al residuale motivo. Gli altri difensori concludono in termini". Quindi, osserva il ricorrente, la Corte rinviava all'udienza del 5/05/2020 che subiva un rinvio di ufficio causa Covid-19, quindi l'udienza del 22/04/2021 veniva rinviata per assenza del giudice relatore e l'udienza del 27/05/2021 veniva rinviata per termine a difesa a causa della nomina del nuovo difensore da parte dell'imputato RA. 4 In ogni caso, dai verbali delle sette udienze precedenti, che si allegano al ricorso, non si evince quando ed in quali termini sarebbe intervenuta la rinuncia parziale all'appello da parte di RA. Si dà atto che nel verbale del 24/04/2018 era stato richiesto dal difensore di AD un rinvio dell'udienza per produrre procure speciali, evidenziando la volontà di rinunciare parzialmente ai gravami, ma che la procura speciale riguardava la facoltà di concordare la pena in appello in base al richiamo ad una norma abrogata quale è quella dell'art. 599, commi 4 e 5, cod.proc.pen. All'udienza del 27/11/2018 il sostituto processuale del difensore del ricorrente depositava procure speciali "contenenti altresì dichiarazione di rinuncia alla prescrizione e di parziale rinuncia all'impugnazione". Si rappresenta, infine, che anche se dai verbali fosse risultata una formale rinuncia agli appelli, tale rinuncia non avrebbe avuto valore legale perché non supportata da una valida procura speciale, perché riferita non già alla rinuncia all'appello ma al concordato in appello. 6. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. Chiusolo, PE NI ha proposto ricorso, deducendo assenza di motivazione sui motivi di appello afferenti l'accertamento della responsabilità per i reati di cui ai capi A) e B), sul rilievo che nella sentenza di appello si fa riferimento ad una rinuncia parziale ai motivi di appello di tutti gli appellanti, escluso NG ER, che non trova riscontro nei verbali di udienza. In tal modo la Corte ha omesso di scrutinare i motivi concernenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni, le richieste assolutorie nel merito e la richiesta di esclusione dell'aggravante dell'art. 80 d.P.R. 309/90. Al ricorso sono allegati le copie dei verbali e degli atti ritenuti rilevanti sul punto. 7. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. Vannetiello, VI AD ha proposto ricorso, deducendo con il primo motivo assenza di motivazione sui motivi di appello afferenti l'accertamento della responsabilità per i reati di cui ai capi A) e B), sul rilievo che nella sentenza di appello si fa riferimento ad una rinuncia parziale ai motivi di appello di tutti gli appellanti, escluso NG ER, che non trova riscontro nei verbali di udienza. In tal modo la Corte ha omesso di scrutinare i motivi concernenti le richieste assolutorie nel merito e la richiesta di esclusione dell'aggravante dell'art. 80 d.P.R. 309/90. Si evidenzia che la presenza in atti di una procura speciale rilasciata dal ricorrente al suo difensore avv. Chiariello non è sufficiente in mancanza di una 5 dichiarazione di rinunzia ai motivi che non risulta essere stata formalizzata, né risultano specificati i motivi che ne avrebbero costituito l'oggetto. 7.1. Con riferimento al capo B) deduce vizio assoluto di motivazione poiché in entrambe le sentenze dei due gradi di merito non sono specificate le cessioni oggetto dell'imputazione, con la conseguente nullità assoluta della sentenza priva di motivazione rilevabile di ufficio. Si censura, poi, che essendo il AD stato detenuto fino a luglio del 2015 quando si erano già esaurite le consegne operate con gli slavi, deve escludersi il suo concorso nel reato di cui al capo B. 7.2. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione in merito alle questioni devolute con l'appello sull'aggravante dell'ingente quantità che non risulta motivata neppure nella sentenza di primo grado. Deduce poi ulteriori motivi in punto di qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 7.3. Sul capo A) ribadisce l'assenza di motivazione sui motivi di appello che investivano la questione del travisamento delle intercettazioni, oltre alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 7.4. Violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata qualificazione del reato associativo ai sensi del comma sesto dell'art. 74 d.P.R. 309/90, dovendosi ritenere detta derubricazione imposta in mancanza di riscontro sulla quantità e qualità della sostanza stupefacente, in difetto di sequestri e di riferimenti specifici desumibili dalle intercettazioni. Sul punto si evidenzia l'apoditticità della motivazione. 7.5. L'ultimo motivo concerne il trattamento sanzionatorio, deducendosi vizio di motivazione sul discostamento di minimi edittali, sul mancato adeguamento dell'aumento per continuazione, essendosi disposto la riduzione della pena irrogata per il solo reato più grave da 13 a 11 anni di reclusione, e sulla mancata specificazione dei singoli reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti non possono essere ritenuti nel loro complesso inammissibili con la conseguente rilevanza della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità per tutte le imputazioni ascritte ai ricorrenti. In via preliminare va rilevato che il motivo di ricorso dedotto dagli imputati AD, NI e RA in relazione alla mancanza di motivazione sui motivi di appello concernenti l'affermazione di responsabilità in difetto di formale rinuncia sono fondati. Nella sentenza impugnata si assume che i difensori, fatta eccezione per quello di ER NG - all'udienza conclusiva del 13 settembre 2021 6 ("odierna udienza") - "hanno concluso come da processo verbale in atti... e previa rinuncia ai motivi afferenti la responsabilità dei prevenuti", indicando che si trattava di rinuncia parziale ai motivi di gravame. Dopo aver anticipato che "la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio inflitto ai prefati, ad eccezione del NG, sia in parte fondata " (v. pag. 1 della sentenza), a pag.
9 - dopo aver esaminato la posizione del NG - la Corte afferma che "per quanto riguarda tutti i restanti imputati, questa Corte ritiene che, in ordine al trattamento sanzionatorio, la tesi rimarcata dalle difese sia solo parzialmente condivisibile" procedendo ad escludere la sussistenza della ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per poi riconoscere ai predetti appellanti le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, "in considerazione del buon comportamento processuale osservato e della loro condotta collaborativa" (pag. 10, ibidem). Dall'esame dei verbali di dibattimento in appello risulta quanto segue: - dal verbale del 13 settembre 2021 risulta che "i difensori si sono riportati alle conclusioni già precedentemente formulate"; - dal verbale del 21 gennaio 2020 risulta che il Procuratore Generale ha chiesto "la conferma della sentenza per tutti gli imputati"; che "l'avv. Chiariello si riporta al residuo motivo. Gli altri difensori concludono in termini" e la Corte rinvia per eventuali repliche e per la decisione al 5/05/2020); - con decreto in data 5/5/2020 è stato disposto il rinvio di ufficio alla udienza del 22/4/2021 per emergenza COVID;
- dal verbale del 22/4/2021 risulta che per l'assenza del relatore l'udienza è rinviata al 27/5/2021; - dal verbale del 27/5/2021 si evince che l'avvocato di ufficio di RA chiede rinvio per termine a difesa, che viene concesso con rinvio alla udienza finale del 13/9/2021. Dall'esame degli atti del giudizio di appello, trasmessi integralmente dalla Corte di appello di Bari, a seguito del disposto rinvio dell'udienza 26 ottobre 2022 fissata davanti a questa Corte di cassazione, risulta il solo deposito di procura speciale in favore dei difensori al fine di esercitare le varie facoltà - tra le quali quella di rinunciare a motivi di appello - senza che però tale rinuncia sia stata poi esercitata. Pertanto, deve ritenersi fondata la comune censura in ordine al vizio della motivazione con riferimento a tutte le questioni riferite all'affermazione di responsabilità proposte in appello dagli imputati RA, AD e Ra n ieri. L'accoglimento del detto comune motivo assorbe gli altri motivi proposti dagli stessi ricorrenti. 7 2. Per quanto riguarda gli altri ricorrenti NI De NZ, VI AS e NO, rispetto ai quali la motivazione in punto di responsabilità è ugualmente carente, non avendo i predetti formulato alcuna doglianza in merito alla rinuncia parziale ai motivi di appello, non può essere esteso l'accoglimento del pertinente motivo, trattandosi di motivo personale ai singoli ricorrenti che lo hanno proposto per il quale non può operare l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. Cionondimeno, in considerazione della estrema lacunosità della motivazione della sentenza impugnata rispetto anche ai punti devoluti con i motivi di appello non oggetto di rinuncia, le censure articolate dai predetti ricorrenti non possono essere ritenute inammissibili, per la parte della motivazione che investe i profili afferenti la invocata riqualificazione del reato associativo ascritto al capo A) nell'ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Si tratta di una questione dedotta da entrambi i ricorrenti De NZ NI e AS VI. Invero, sebbene il motivo sia stato formulato in modo più specifico nel ricorso di De NZ rispetto al più generico ricorso di AN, occorre tenere conto che l'onere a carico dell'impugnante di specificare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Effettivamente nella sentenza di appello non viene data adeguata giustificazione delle ragioni per le quali i fatti non siano stati ritenuti inquadrabili nella fattispecie più lieve prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, nonostante quanto dedotto dai ricorrenti sulla assenza di sequestri e sul carente accertamento delle precise quantità di sostanza stupefacente trattate dall'associazione. I riferimenti nella motivazione della sentenza impugnata alla reiterazione delle condotte ed alle modalità organizzate dell'attività di smercio di sostanza stupefacenti, come anche alla diversa tipologia di stupefacente ed alla continua disponibilità di sostanza da smerciare, sono utili soltanto a dare conto dell'esistenza di una struttura associativa, ma non ad escluderne la riconducibilità nella ipotesi di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, pure contemplata dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (vedi, Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, El Batouchi, Rv. 270849). 8 La estrema genericità e vaghezza degli argomenti esposti nella sentenza in verifica imporrebbe una verifica più puntuale ed analitica degli elementi di fatto incompatibili con la invocata derubricazione. Tuttavia, in ragione della intervenuta prescrizione, quanto evidenziato è già sufficiente ad escludere che il relativo motivo di ricorso, comune ai predetti ricorrenti, possa reputarsi inammissibile, con conseguente rilevabilità della decorrenza del termine di prescrizione del reato di cui al capo A) maturato in pendenza del ricorso per cassazione, dopo la pronuncia della sentenza di appello. Nei confronti di De NZ deve pure rilevarsi l'erroneo disposto aumento per la continuazione con il reato ascritto al capo B), per il quale il predetto risulta essere stato assolto per non aver commesso il fatto. Nei confronti di AS con riferimento al capo B) risulta fondato il motivo concernente la determinazione dell'aumento per la continuazione, rispetto ad una motivazione che si palesa del tutto carente con riguardo alla specifica indicazione dei criteri adottati per giustificare il disposto aumento nella misura di due anni di reclusione, senza alcuna analisi sia del numero che delle specifiche ipotesi di reato allo stesso ascritte, soltanto genericamente descritte nel capo di imputazione ed attribuite a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. senza alcuna valutazione del grado di rilevanza del contributo offerto dal predetto ricorrente, sicuramente rilevante anche ai fini della quantificazione della pena. 3. Con riguardo al ricorso di OR VI, deve per le stesse ragioni ritenersi fondato il motivo articolato sulla insufficiente specificazione dei criteri adottati per la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, con riguardo al capo A), immotivatamente irrogata in anni tredici di reclusione, come anche per la determinazione dell'aumento di anni due per la continuazione, che imponeva una motivazione più accurata proprio in considerazione della già evidenziata genericità del capo di imputazione, in cui manca una precisa individuazione dei singoli fatti di reato ascritti a ciascuno dei diversi concorrenti, tenuto altresì conto del disposto assorbimento nel capo B) dei fatti ascritti nel separato procedimento n. 2705/01, operato con la sentenza di primo grado. Si deve ricordare che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite in modo da rispettare il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 9 4. Infine, con riguardo al ricorso di ER NG, risulta fondato il motivo sul diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche, rispetto ad una valutazione differenziata di assoluto favore nei confronti degli altri imputati ai quali tali circostanze sono state, invece, riconosciute, sebbene tutti i predetti fossero gravati dall'imputazione relativa alla ravvisata partecipazione all'associazione sub capo A), neppure contestata al predetto ricorrente. Il riferimento al carattere reiterativo delle condotte ascrittegli al capo D), posto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche, anche a prescindere dall'assoluta genericità della descrizione dei fatti ascrittigli uniti dal vincolo della continuazione, non è evidentemente sufficiente a dare contezza di detta decisione sul piano della coerenza logica, considerato che ai coimputati, pur gravati dalla imputazione per il reato associativo, tale profilo non è stato ritenuto ostativo. La coerenza della valutazione operata dalla Corte di appello su tale punto della decisione finisce con l'essere irrimediabilmente incrinata una volta appurato che, in assenza di una rituale rinuncia ai motivi di appello non evincibile dai verbali processuali, e contrariamente a quanto affermato in sentenza, alcuno degli imputati abbia assunto un comportamento processuale collaborativo tale da giustificare un differenziato trattamento sanzionatorio nei confronti di NG, la cui posizione non si presta perciò ad essere discriminata per una tale infondata ragione. 5. L'ammissibilità dei ricorsi, risultati in parte anche fondati, comporta la rilevabilità della intervenuta decorrenza del termine di prescrizione dei reati, sopravvenuta alla data della sentenza di appello. Si deve al riguardo considerare che in caso di condanna la mancata impugnazione dell'affermata responsabilità penale da parte di taluno dei ricorrenti (NO, De NZ, AS) fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze o la pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che la causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (vedi, Sez. 3 n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv. 275253). Deve, poi, rammentarsi che il principio dell'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che nel caso di ricorso avverso condanna cumulativa che riguardi più reati ascritti allo 10 stesso imputato, l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966). Nel caso in esame, tenuto conto che l'ammissibilità dei ricorsi è stata ravvisata, per i punti sopra evidenziati, con riguardo a ciascuno dei capi di• imputazione per i quali è intervenuta condanna, e quindi per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 sub capo A) - ascritto a RA, AD, NO, NI, De NZ, AS - nonché per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. 309/90 aventi ad oggetto sostanze stupefacenti, incluse nelle tabelle I e III dell'art. 14, sub capo B) - ascritto a RA, AD, NO, NI, AS - e sub capo D) - ascritto al solo NG ER - la prescrizione nel frattempo maturata deve essere rilevata nei confronti di tutti i ricorrenti e per tutti i capi loro ascritti. 6. Deve essere applicata la più favorevole disciplina della prescrizione vigente all'epoca della consumazione dei reati (anni 1995-1996), rispetto a quella introdotta con la legge 5 dicembre 2005, n. 251, giacché in base ad essa il reato di cui all'art. 74 cit. punito nel massimo con la pena di anni ventiquattro di reclusione e quello di cui all'art. 73, comma 1, stesso testo di legge, punito nel massimo fino a venti anni di reclusione, possono essere dichiarati entrambi estinti per prescrizione in forza del non più revocabile riconoscimento da parte del giudice di appello delle circostanze attenuanti generiche prevalenti a tutti gli imputati - meno che a NG - laddove, diversamente, la nuova disciplina sulla prescrizione esclude ogni rilevanza in proposito tanto delle circostanze attenuanti, sia comuni che speciali, quanto del giudizio di comparazione tra esse e le circostanze aggravanti. In applicazione del previgente testo dell'art. 157 cod. pen. sia per il reato di cui all'art. 74 cit., per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e della conseguente riduzione minima di un giorno, e sia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, essendo stata esclusa per il capo D) ascritto al NG l'aggravante dell'art. 80 d.P.R. 309/90, il termine ordinario di prescrizione è di quindici anni come previsto dal cit. art. 157, n. 2, cod. pen., trattandosi di delitti puniti con pena della reclusione non inferiore a dieci anni, ma inferiore a ventiquattro anni. Con riferimento ai capi A) e B), consumati negli anni 1995 e 1996, il dies a quo per il computo del termine di prescrizione coincide per favor rei con il primo 11 giorno dell'anno 1996 (1/01/1996), in difetto di elementi certi per collocare la consumazione in epoca successiva, mentre per il capo D) - ascritto al solo NG - la data di consumazione deve collocarsi sempre per favor rei al 1/12/1995 essendo stati contestati i fatti come commessi dall'ottobre al dicembre del 1995. Vanno, poi, considerati i periodi di sospensione della prescrizione per effetto dei rinvii delle udienze su istanza dei difensori e per vari impedimenti ad essi riferibili (dal 4/07/03 al 27/11/03; dall' 8/07/05 al 11/11/05; dal 19/07/07 al 28/09/07; dal 26/01/12 al 16/02/12; dal 16/02/12 al 23/04/12; dal 22/04/13 al 6/05/13) per 429 giorni nel primo grado di giudizio e per 996 giorni nel grado di appello (dal 13/06/17 al 19/12/2017; dal 24/4/2018 al 27/11/2018; dal 27/11/2018 al 26/03/19; dal 26/3/19 al 8/10/19; dal 8/10/19 al 21/1/20; dal 5/05/2020 per 64 gg. causa emergenza Covid;
dal 27/05/21 al 13/09/21), pari ad un totale di 1.425 giorni. Tenuto conto, infine, dell'aumento massimo della metà previsto per effetto delle intervenute interruzioni dal previgente art. 160 cod. pen., il termine di prescrizione pari ad anni ventidue e mesi sei è decorso in data 16 giugno 2022 per i capi A) e B), e in data 15 maggio 2022 per il capo D) ascritto al NG. 7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti perché i reati loro ascritti ai capi A), B) e D) sono estinti per intervenuta prescrizione, non ravvisandosi l'evidenza della estraneità ai fatti o di insussistenza degli stessi ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. così da giustificare l'assoluzione con una formula di proscioglimento più favorevole. Solo nei confronti di De NZ, per quanto sopra osservato, l'annullamento per il capo B) deve essere disposto perché già assolto in primo grado per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il giorno 17 gennaio 2023 s" liere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di NG ER e AN VI, per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di NO OR, con declaratoria di irrevocabilità rispetto alla dichiarata responsabilità per i reati di cui ai capi A) e B); per l'annullamento, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, nei confronti di De NZ NI rideterminando-ex articolo 620 lettera I) cod.proc.pen. la pena sulla base delle statuizioni della Corte di Appello e con esclusione Penale Sent. Sez. 6 Num. 9389 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 17/01/2023 dell'aumento per la continuazione, per l'annullamento con rinvio nei confronti di RA NI, AD VI, NI PE;
udito l'avvocato Dario Vannetiello, difensore di fiducia di VI AD, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
udito l'avvocato Gianmaria Daminato, difensore di fiducia di NI RA, si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'accoglimento; udito l'avvocato Massimo ER Chiusolo, difensore di fiducia di PE NI, che chiede l'annullamento della sentenza;
udito l'avvocato Francesco DI, difensore di fiducia di ER NG e VI AN, che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Bari in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 20 maggio 2013 ha rideterminato la pena riducendola, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nei confronti di OR NO in anni undici di reclusione, di VI AD e PE NI in anni nove di reclusione, di NI RA e VI AS in anni otto di reclusione, di NI De NZ in anni sette di reclusione, ha invece confermato la condanna di NG ER alla pena di anni sette di reclusione e di euro 15 mila di multa. I predetti imputati sono stati ritenuti colpevoli delle seguenti imputazioni: OR NO, NI RA, VI AD, PE NI e VI AS del reato di associazione a delinquere finalizzata all'importazione in Italia e commercializzazione in territorio italiano di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ascritto loro al capo A), nonché dei reati di concorso in plurime imprecisate condotte di importazione e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dello stesso tipo di cui agli artt. 81,110 cod. pen., 73, 80 d.P.R. n. 309/90, loro ascritti al capo B), fatti commessi negli anni 1995 e 1996, con l'esclusione per tutti del ruolo direttivo, di promotore o organizzatore dell'associazione; NI De NZ, del delitto di cui al medesimo capo A), escluso il ruolo direttivo, essendo stato assolto in primo grado dal capo B) per non aver commesso il fatto;
NG ER, del solo delitto di cui al capo D), relativo all'acquisto in più occasioni di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, dal mese di ottobre al mese di dicembre 1995, con esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90. 2 Inoltre, OR NO veniva altresì condannato per i reati di cui al procedimento riunito n. 2705/01-21 ascritti al capo A, ritenuti assorbiti nel capo B del procedimento portante, commessi fino al mese di maggio del 1995. La Corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di NG valutando come infondate tutte le doglianze articolate nell'atto di appello, mentre nei confronti degli altri appellanti, dato atto della rinuncia parziale ai motivi di appello, ha esaminato unicamente i motivi in punto di riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 invocata dagli imputati, che ha ritenuto di respingere, mentre ha accolto il motivo sulle attenuanti generiche riconosciute a tutti gli imputati con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, compresa quella prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309/90. 2. Con separati atti a firma del comune difensore di fiducia avv. Francesco DI, VI AS e ER NG hanno proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura. 2.1. Per entrambi violazione di legge per non avere la Corte di appello tenuto conto e rilevato la intervenuta prescrizione del reato ai medesimi contestati, trattandosi di fatti che risalgono ai mesi di novembre e dicembre 1995, e non essendovi in sentenza riferimento ad eventuali sospensioni della prescrizione. 2.2. per AS, mancata verifica, nella rideterminazione della pena inflitta, all'accertamento della responsabilità ed al grado della sua partecipazione al sodalizio, in particolare non essendosi tenuto conto che diversamente dagli altri imputati al AS sono state contestate pochissime telefonate dal significato peraltro non valutabile come "criptico". 2.3. per NG, che risponde del solo capo D), carenza di motivazione in punto di accertamento della responsabilità circa l'identificazione del predetto imputato quale utilizzatore dell'utenza intercettata nelle conversazioni con TI e NO, sulla rilevanza probatoria del contenuto delle predette conversazioni e per l'assenza di NG all'incontro avvenuto a Roma con TI malgrado la sua riconosciuta qualità di promotore, nonché in punto di diniego delle circostanze attenuati generiche immotivato rispetto alla disposta concessione nei confronti degli altri coimputati. 3. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. Laforgia, OR NO ha proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Il ricorrente dopo aver dato atto che in sede di appello tutti gli imputati rinunciavano ai motivi di doglianza in punto di accertamento della responsabilità, 3 insistendo nei motivi afferenti al calcolo della pena, si duole per l'assenza di motivazione in punto di determinazione della pena per il reato associativo che è stata individuata in anni tredici di reclusione, e quindi in misura superiore al minimo edittale di anni dieci, oltre a non essere stata specificata la misura degli aumenti per i reati in continuazione. 4. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. Giulitto, De NZ NI ha proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura. 4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata qualificazione del reato associativo ai sensi del comma sesto dell'art. 74 d.P.R. 309/90, dovendosi ritenere detta derubricazione imposta in mancanza di riscontro sulla quantità e qualità della sostanza stupefacente, in difetto di sequestri e di riferimenti specifici desumibili dalle intercettazioni. Si obietta, poi, che il riferimento alla continuità delle condotte di importazione non assume rilevanza perché tale elemento di stabilità è essenziale per la integrazione del reato associativo e quindi richiesto anche per l'ipotesi meno grave. 4.2. Violazione di legge in ordine al disposto aumento per la continuazione essendo stato l'imputato assolto dal reato di cui al capo B) già dalla sentenza di primo grado che in quanto non impugnata dal Pubblico Ministero è da ritenersi definitiva sul punto. 5. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. Daminato, NI RA ha proposto ricorso, deducendo assenza di motivazione sui motivi di appello afferenti l'accertamento della responsabilità per i reati di cui ai capi A) e B), sul rilievo che nella sentenza di appello si fa riferimento ad una rinuncia parziale ai motivi di appello di tutti gli appellanti, escluso ER NG, che non trova riscontro nei verbali di udienza. In particolare, nel verbale di udienza del 13/09/2021 si legge che "le parti si riportano alle conclusioni già precedentemente formulate", e che le conclusioni sono state formulate all'udienza del 21/01/2020 e risultano così verbalizzate " il P.G. chiede la conferma della sentenza per tutti gli imputati " " l'avv. Chiariello si riporta al residuale motivo. Gli altri difensori concludono in termini". Quindi, osserva il ricorrente, la Corte rinviava all'udienza del 5/05/2020 che subiva un rinvio di ufficio causa Covid-19, quindi l'udienza del 22/04/2021 veniva rinviata per assenza del giudice relatore e l'udienza del 27/05/2021 veniva rinviata per termine a difesa a causa della nomina del nuovo difensore da parte dell'imputato RA. 4 In ogni caso, dai verbali delle sette udienze precedenti, che si allegano al ricorso, non si evince quando ed in quali termini sarebbe intervenuta la rinuncia parziale all'appello da parte di RA. Si dà atto che nel verbale del 24/04/2018 era stato richiesto dal difensore di AD un rinvio dell'udienza per produrre procure speciali, evidenziando la volontà di rinunciare parzialmente ai gravami, ma che la procura speciale riguardava la facoltà di concordare la pena in appello in base al richiamo ad una norma abrogata quale è quella dell'art. 599, commi 4 e 5, cod.proc.pen. All'udienza del 27/11/2018 il sostituto processuale del difensore del ricorrente depositava procure speciali "contenenti altresì dichiarazione di rinuncia alla prescrizione e di parziale rinuncia all'impugnazione". Si rappresenta, infine, che anche se dai verbali fosse risultata una formale rinuncia agli appelli, tale rinuncia non avrebbe avuto valore legale perché non supportata da una valida procura speciale, perché riferita non già alla rinuncia all'appello ma al concordato in appello. 6. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. Chiusolo, PE NI ha proposto ricorso, deducendo assenza di motivazione sui motivi di appello afferenti l'accertamento della responsabilità per i reati di cui ai capi A) e B), sul rilievo che nella sentenza di appello si fa riferimento ad una rinuncia parziale ai motivi di appello di tutti gli appellanti, escluso NG ER, che non trova riscontro nei verbali di udienza. In tal modo la Corte ha omesso di scrutinare i motivi concernenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni, le richieste assolutorie nel merito e la richiesta di esclusione dell'aggravante dell'art. 80 d.P.R. 309/90. Al ricorso sono allegati le copie dei verbali e degli atti ritenuti rilevanti sul punto. 7. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. Vannetiello, VI AD ha proposto ricorso, deducendo con il primo motivo assenza di motivazione sui motivi di appello afferenti l'accertamento della responsabilità per i reati di cui ai capi A) e B), sul rilievo che nella sentenza di appello si fa riferimento ad una rinuncia parziale ai motivi di appello di tutti gli appellanti, escluso NG ER, che non trova riscontro nei verbali di udienza. In tal modo la Corte ha omesso di scrutinare i motivi concernenti le richieste assolutorie nel merito e la richiesta di esclusione dell'aggravante dell'art. 80 d.P.R. 309/90. Si evidenzia che la presenza in atti di una procura speciale rilasciata dal ricorrente al suo difensore avv. Chiariello non è sufficiente in mancanza di una 5 dichiarazione di rinunzia ai motivi che non risulta essere stata formalizzata, né risultano specificati i motivi che ne avrebbero costituito l'oggetto. 7.1. Con riferimento al capo B) deduce vizio assoluto di motivazione poiché in entrambe le sentenze dei due gradi di merito non sono specificate le cessioni oggetto dell'imputazione, con la conseguente nullità assoluta della sentenza priva di motivazione rilevabile di ufficio. Si censura, poi, che essendo il AD stato detenuto fino a luglio del 2015 quando si erano già esaurite le consegne operate con gli slavi, deve escludersi il suo concorso nel reato di cui al capo B. 7.2. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione in merito alle questioni devolute con l'appello sull'aggravante dell'ingente quantità che non risulta motivata neppure nella sentenza di primo grado. Deduce poi ulteriori motivi in punto di qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 7.3. Sul capo A) ribadisce l'assenza di motivazione sui motivi di appello che investivano la questione del travisamento delle intercettazioni, oltre alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 7.4. Violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata qualificazione del reato associativo ai sensi del comma sesto dell'art. 74 d.P.R. 309/90, dovendosi ritenere detta derubricazione imposta in mancanza di riscontro sulla quantità e qualità della sostanza stupefacente, in difetto di sequestri e di riferimenti specifici desumibili dalle intercettazioni. Sul punto si evidenzia l'apoditticità della motivazione. 7.5. L'ultimo motivo concerne il trattamento sanzionatorio, deducendosi vizio di motivazione sul discostamento di minimi edittali, sul mancato adeguamento dell'aumento per continuazione, essendosi disposto la riduzione della pena irrogata per il solo reato più grave da 13 a 11 anni di reclusione, e sulla mancata specificazione dei singoli reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti non possono essere ritenuti nel loro complesso inammissibili con la conseguente rilevanza della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità per tutte le imputazioni ascritte ai ricorrenti. In via preliminare va rilevato che il motivo di ricorso dedotto dagli imputati AD, NI e RA in relazione alla mancanza di motivazione sui motivi di appello concernenti l'affermazione di responsabilità in difetto di formale rinuncia sono fondati. Nella sentenza impugnata si assume che i difensori, fatta eccezione per quello di ER NG - all'udienza conclusiva del 13 settembre 2021 6 ("odierna udienza") - "hanno concluso come da processo verbale in atti... e previa rinuncia ai motivi afferenti la responsabilità dei prevenuti", indicando che si trattava di rinuncia parziale ai motivi di gravame. Dopo aver anticipato che "la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio inflitto ai prefati, ad eccezione del NG, sia in parte fondata " (v. pag. 1 della sentenza), a pag.
9 - dopo aver esaminato la posizione del NG - la Corte afferma che "per quanto riguarda tutti i restanti imputati, questa Corte ritiene che, in ordine al trattamento sanzionatorio, la tesi rimarcata dalle difese sia solo parzialmente condivisibile" procedendo ad escludere la sussistenza della ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per poi riconoscere ai predetti appellanti le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, "in considerazione del buon comportamento processuale osservato e della loro condotta collaborativa" (pag. 10, ibidem). Dall'esame dei verbali di dibattimento in appello risulta quanto segue: - dal verbale del 13 settembre 2021 risulta che "i difensori si sono riportati alle conclusioni già precedentemente formulate"; - dal verbale del 21 gennaio 2020 risulta che il Procuratore Generale ha chiesto "la conferma della sentenza per tutti gli imputati"; che "l'avv. Chiariello si riporta al residuo motivo. Gli altri difensori concludono in termini" e la Corte rinvia per eventuali repliche e per la decisione al 5/05/2020); - con decreto in data 5/5/2020 è stato disposto il rinvio di ufficio alla udienza del 22/4/2021 per emergenza COVID;
- dal verbale del 22/4/2021 risulta che per l'assenza del relatore l'udienza è rinviata al 27/5/2021; - dal verbale del 27/5/2021 si evince che l'avvocato di ufficio di RA chiede rinvio per termine a difesa, che viene concesso con rinvio alla udienza finale del 13/9/2021. Dall'esame degli atti del giudizio di appello, trasmessi integralmente dalla Corte di appello di Bari, a seguito del disposto rinvio dell'udienza 26 ottobre 2022 fissata davanti a questa Corte di cassazione, risulta il solo deposito di procura speciale in favore dei difensori al fine di esercitare le varie facoltà - tra le quali quella di rinunciare a motivi di appello - senza che però tale rinuncia sia stata poi esercitata. Pertanto, deve ritenersi fondata la comune censura in ordine al vizio della motivazione con riferimento a tutte le questioni riferite all'affermazione di responsabilità proposte in appello dagli imputati RA, AD e Ra n ieri. L'accoglimento del detto comune motivo assorbe gli altri motivi proposti dagli stessi ricorrenti. 7 2. Per quanto riguarda gli altri ricorrenti NI De NZ, VI AS e NO, rispetto ai quali la motivazione in punto di responsabilità è ugualmente carente, non avendo i predetti formulato alcuna doglianza in merito alla rinuncia parziale ai motivi di appello, non può essere esteso l'accoglimento del pertinente motivo, trattandosi di motivo personale ai singoli ricorrenti che lo hanno proposto per il quale non può operare l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. Cionondimeno, in considerazione della estrema lacunosità della motivazione della sentenza impugnata rispetto anche ai punti devoluti con i motivi di appello non oggetto di rinuncia, le censure articolate dai predetti ricorrenti non possono essere ritenute inammissibili, per la parte della motivazione che investe i profili afferenti la invocata riqualificazione del reato associativo ascritto al capo A) nell'ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Si tratta di una questione dedotta da entrambi i ricorrenti De NZ NI e AS VI. Invero, sebbene il motivo sia stato formulato in modo più specifico nel ricorso di De NZ rispetto al più generico ricorso di AN, occorre tenere conto che l'onere a carico dell'impugnante di specificare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Effettivamente nella sentenza di appello non viene data adeguata giustificazione delle ragioni per le quali i fatti non siano stati ritenuti inquadrabili nella fattispecie più lieve prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, nonostante quanto dedotto dai ricorrenti sulla assenza di sequestri e sul carente accertamento delle precise quantità di sostanza stupefacente trattate dall'associazione. I riferimenti nella motivazione della sentenza impugnata alla reiterazione delle condotte ed alle modalità organizzate dell'attività di smercio di sostanza stupefacenti, come anche alla diversa tipologia di stupefacente ed alla continua disponibilità di sostanza da smerciare, sono utili soltanto a dare conto dell'esistenza di una struttura associativa, ma non ad escluderne la riconducibilità nella ipotesi di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, pure contemplata dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (vedi, Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, El Batouchi, Rv. 270849). 8 La estrema genericità e vaghezza degli argomenti esposti nella sentenza in verifica imporrebbe una verifica più puntuale ed analitica degli elementi di fatto incompatibili con la invocata derubricazione. Tuttavia, in ragione della intervenuta prescrizione, quanto evidenziato è già sufficiente ad escludere che il relativo motivo di ricorso, comune ai predetti ricorrenti, possa reputarsi inammissibile, con conseguente rilevabilità della decorrenza del termine di prescrizione del reato di cui al capo A) maturato in pendenza del ricorso per cassazione, dopo la pronuncia della sentenza di appello. Nei confronti di De NZ deve pure rilevarsi l'erroneo disposto aumento per la continuazione con il reato ascritto al capo B), per il quale il predetto risulta essere stato assolto per non aver commesso il fatto. Nei confronti di AS con riferimento al capo B) risulta fondato il motivo concernente la determinazione dell'aumento per la continuazione, rispetto ad una motivazione che si palesa del tutto carente con riguardo alla specifica indicazione dei criteri adottati per giustificare il disposto aumento nella misura di due anni di reclusione, senza alcuna analisi sia del numero che delle specifiche ipotesi di reato allo stesso ascritte, soltanto genericamente descritte nel capo di imputazione ed attribuite a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. senza alcuna valutazione del grado di rilevanza del contributo offerto dal predetto ricorrente, sicuramente rilevante anche ai fini della quantificazione della pena. 3. Con riguardo al ricorso di OR VI, deve per le stesse ragioni ritenersi fondato il motivo articolato sulla insufficiente specificazione dei criteri adottati per la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, con riguardo al capo A), immotivatamente irrogata in anni tredici di reclusione, come anche per la determinazione dell'aumento di anni due per la continuazione, che imponeva una motivazione più accurata proprio in considerazione della già evidenziata genericità del capo di imputazione, in cui manca una precisa individuazione dei singoli fatti di reato ascritti a ciascuno dei diversi concorrenti, tenuto altresì conto del disposto assorbimento nel capo B) dei fatti ascritti nel separato procedimento n. 2705/01, operato con la sentenza di primo grado. Si deve ricordare che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite in modo da rispettare il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 9 4. Infine, con riguardo al ricorso di ER NG, risulta fondato il motivo sul diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche, rispetto ad una valutazione differenziata di assoluto favore nei confronti degli altri imputati ai quali tali circostanze sono state, invece, riconosciute, sebbene tutti i predetti fossero gravati dall'imputazione relativa alla ravvisata partecipazione all'associazione sub capo A), neppure contestata al predetto ricorrente. Il riferimento al carattere reiterativo delle condotte ascrittegli al capo D), posto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche, anche a prescindere dall'assoluta genericità della descrizione dei fatti ascrittigli uniti dal vincolo della continuazione, non è evidentemente sufficiente a dare contezza di detta decisione sul piano della coerenza logica, considerato che ai coimputati, pur gravati dalla imputazione per il reato associativo, tale profilo non è stato ritenuto ostativo. La coerenza della valutazione operata dalla Corte di appello su tale punto della decisione finisce con l'essere irrimediabilmente incrinata una volta appurato che, in assenza di una rituale rinuncia ai motivi di appello non evincibile dai verbali processuali, e contrariamente a quanto affermato in sentenza, alcuno degli imputati abbia assunto un comportamento processuale collaborativo tale da giustificare un differenziato trattamento sanzionatorio nei confronti di NG, la cui posizione non si presta perciò ad essere discriminata per una tale infondata ragione. 5. L'ammissibilità dei ricorsi, risultati in parte anche fondati, comporta la rilevabilità della intervenuta decorrenza del termine di prescrizione dei reati, sopravvenuta alla data della sentenza di appello. Si deve al riguardo considerare che in caso di condanna la mancata impugnazione dell'affermata responsabilità penale da parte di taluno dei ricorrenti (NO, De NZ, AS) fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze o la pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che la causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (vedi, Sez. 3 n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv. 275253). Deve, poi, rammentarsi che il principio dell'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che nel caso di ricorso avverso condanna cumulativa che riguardi più reati ascritti allo 10 stesso imputato, l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966). Nel caso in esame, tenuto conto che l'ammissibilità dei ricorsi è stata ravvisata, per i punti sopra evidenziati, con riguardo a ciascuno dei capi di• imputazione per i quali è intervenuta condanna, e quindi per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 sub capo A) - ascritto a RA, AD, NO, NI, De NZ, AS - nonché per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. 309/90 aventi ad oggetto sostanze stupefacenti, incluse nelle tabelle I e III dell'art. 14, sub capo B) - ascritto a RA, AD, NO, NI, AS - e sub capo D) - ascritto al solo NG ER - la prescrizione nel frattempo maturata deve essere rilevata nei confronti di tutti i ricorrenti e per tutti i capi loro ascritti. 6. Deve essere applicata la più favorevole disciplina della prescrizione vigente all'epoca della consumazione dei reati (anni 1995-1996), rispetto a quella introdotta con la legge 5 dicembre 2005, n. 251, giacché in base ad essa il reato di cui all'art. 74 cit. punito nel massimo con la pena di anni ventiquattro di reclusione e quello di cui all'art. 73, comma 1, stesso testo di legge, punito nel massimo fino a venti anni di reclusione, possono essere dichiarati entrambi estinti per prescrizione in forza del non più revocabile riconoscimento da parte del giudice di appello delle circostanze attenuanti generiche prevalenti a tutti gli imputati - meno che a NG - laddove, diversamente, la nuova disciplina sulla prescrizione esclude ogni rilevanza in proposito tanto delle circostanze attenuanti, sia comuni che speciali, quanto del giudizio di comparazione tra esse e le circostanze aggravanti. In applicazione del previgente testo dell'art. 157 cod. pen. sia per il reato di cui all'art. 74 cit., per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e della conseguente riduzione minima di un giorno, e sia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, essendo stata esclusa per il capo D) ascritto al NG l'aggravante dell'art. 80 d.P.R. 309/90, il termine ordinario di prescrizione è di quindici anni come previsto dal cit. art. 157, n. 2, cod. pen., trattandosi di delitti puniti con pena della reclusione non inferiore a dieci anni, ma inferiore a ventiquattro anni. Con riferimento ai capi A) e B), consumati negli anni 1995 e 1996, il dies a quo per il computo del termine di prescrizione coincide per favor rei con il primo 11 giorno dell'anno 1996 (1/01/1996), in difetto di elementi certi per collocare la consumazione in epoca successiva, mentre per il capo D) - ascritto al solo NG - la data di consumazione deve collocarsi sempre per favor rei al 1/12/1995 essendo stati contestati i fatti come commessi dall'ottobre al dicembre del 1995. Vanno, poi, considerati i periodi di sospensione della prescrizione per effetto dei rinvii delle udienze su istanza dei difensori e per vari impedimenti ad essi riferibili (dal 4/07/03 al 27/11/03; dall' 8/07/05 al 11/11/05; dal 19/07/07 al 28/09/07; dal 26/01/12 al 16/02/12; dal 16/02/12 al 23/04/12; dal 22/04/13 al 6/05/13) per 429 giorni nel primo grado di giudizio e per 996 giorni nel grado di appello (dal 13/06/17 al 19/12/2017; dal 24/4/2018 al 27/11/2018; dal 27/11/2018 al 26/03/19; dal 26/3/19 al 8/10/19; dal 8/10/19 al 21/1/20; dal 5/05/2020 per 64 gg. causa emergenza Covid;
dal 27/05/21 al 13/09/21), pari ad un totale di 1.425 giorni. Tenuto conto, infine, dell'aumento massimo della metà previsto per effetto delle intervenute interruzioni dal previgente art. 160 cod. pen., il termine di prescrizione pari ad anni ventidue e mesi sei è decorso in data 16 giugno 2022 per i capi A) e B), e in data 15 maggio 2022 per il capo D) ascritto al NG. 7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti perché i reati loro ascritti ai capi A), B) e D) sono estinti per intervenuta prescrizione, non ravvisandosi l'evidenza della estraneità ai fatti o di insussistenza degli stessi ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. così da giustificare l'assoluzione con una formula di proscioglimento più favorevole. Solo nei confronti di De NZ, per quanto sopra osservato, l'annullamento per il capo B) deve essere disposto perché già assolto in primo grado per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il giorno 17 gennaio 2023 s" liere estensore