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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CLERICI MAURO, Giudice
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4784/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Milano Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249020128724000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 633/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata su cartelle esattoriali di diversa natura, tra le quali cartelle di natura tributaria, delle quali si afferma la mancata notifica oltre che una serie di motivi di nullità.
Eccepisce parte ricorrente:
- in primo luogo, la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, sia le cartelle che gli avvisi di accertamento ad esse prodromici, non essendovi alcuna prova in ordine a quanto scritto nell'atto impugnato;
- in secondo luogo, la nulità dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000;
- in terzo luogo, la violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso.;
- in quarto luogo la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti:
- in quinto luogo la nullità dell'intimazione di pagamento per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex. art. 25 DPR 602/73;
- In sesto luogo l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione, sostenendo l'operatività del termine quinquennale sia per i tributi, che per sanzioni ed interessi;
- in settimo luogo l'inesistenza giuridica della notifica via pec dell'intimazione di pagamento, per non avere l'amministrazione seguito le procedure di legge;
- in ottavo luogo ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante
(Agenzia Riscossione) non proviene dagli Elenchi Pubblici.
Conclude parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso relativamente alla cartella n. 06820200024707234000, (impugnata nella causa iscritta a ruolo al n. di RG 832/2022 e radicata presso Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria. Il giudizio si è concluso con sentenza n. 572/2023, depositata in data 20/2/2023, con esito sfavorevole alla ricorrente e passata in giudicato) ed alle cartelle 06820170024974662000, 06820170055016288000, 06820170070446612000,
06820180005213559000, 06820180009299188000, 06820180044860267000, 06820190051700000000 e
06820190088081188000, impugnate unitamente all'avviso di accertamento esecutivo T9B07LI03517/2019, per il tramite della impugnazione dell'avviso di intimazione 06820229004675087000 (impugnati nella causa iscritta a ruolo al n. di RG 1467/2022 e radicata presso Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria. Il giudizio si è concluso con sentenza n. 574/2023, depositata in data 20/2/2023, con esito sfavorevole alla ricorrente).
Eccepisce ancora in via preliminare l'Ufficio l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli
19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92, poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento prodromici alle iscrizioni a ruolo e intervenuta decadenza in violazione dell'art. 25 DPR
602/73. Le cartelle esattoriali sono state notificate nelle date e nei modi di seguito riportati:
· 06820200040903584000, notificata in data 17/1/2022 a mezzo PEC;
· 06820200058799721000, notificata in data 20/5/2022 a mezzo PEC;
· 06820210036428045000, notificata in data 20/5/2022 a mezzo PEC;
· 06820220019089588000, notificata in data 21/7/2022 a mezzo PEC;
· 06820220039235315000, notificata in data 4/11/2022 a mezzo PEC;
· 06820220048868289000, notificata in data 2/12/2022 a mezzo PEC;
· 06820220055333514000, notificata in data 20/12/2022 a mezzo PEC;
· 06820230058233372000, notificata in data 5/5/2023 a mezzo PEC.
Precisa ancora l'Ufficio che, successivamente alla notifica di alcune delle predette cartelle, al contribuente
è stati notificato in data 23/6/2023 l'avviso di intimazione 06820239012221317000 e le sottese cartelle
06820200040903584000, 06820200058799721000, 06820210036428045000 e 06820220019089588000 mai impugnati e divenuti irrimediabilmente definitivi.
Rileva ancora che la società ricorrente:
· in data 27/6/2023 ha presentato alla convenuta l'istanza di maggior rateazione 813368 relativa alla cartella 06820220039235315 e l'istanza di maggior rateazione 813370 relativa alle cartelle
06820220048868289000, 06820220055333514000 e 06820230058233372000; · in data 20/6/2023 ha presentato alla convenuta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo relativa alle cartelle 06820200040903584000, 06820200058799721000,
06820210036428045000 e 06820220019089588000 alla quale, in data 8/8/2023 è seguita la notifica della comunicazione delle somme dovute.
Contesta poi la fondatezza di tutte le altre eccezioni proposte dalla parte ricorrente, sia con riferimento alla mancata allegazione delle cartelle, che ai vizi di notifica, che alla prescrizione ed alla decadenza e conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del presente ricorso per il principio del ne bis in idem con riferimento alle cartelle 06820200024707234000, 06820170024974662000, 06820170055016288000, 06820170070446612000,
06820180005213559000, 06820180009299188000, 06820180044860267000, 06820190051700000000 e
06820190088081188000; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento prodromici alle iscrizioni a ruolo e intervenuta decadenza in violazione dell'art. 25 DPR 602/73 e, nel merito, rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese.
Si è costituita anche la camera di commercio Monza e Brianza, limitatamente alla cartella
06820210036428045000, notificata il 20.05.2022, portante iscrizioni a titolo di incompleto versamento per un totale di euro 32,25, sostenendo in primo luogo la inammissibilità del ricorso perché tardivo, essendo stata la cartella regolarmente notificata e non impugnata, ribadendo comunque la debenza del contributo nel merito e concludendo con la richiesta di inammissibilità del ricorso e, comunque, di rigetto nel merito, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gi atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, con riferimento alla cartella n.
06820200024707234000, (già gravata di impugnazione avanti a questa Corte di Giustizia, con ricorso rubricato al n. di RG 832/2022 deciso con sentenza n. 572/2023, depositata in data 20/2/2023, divenuta irrevocabile), nonchè con riferimento alle cartelle 06820170024974662000, 06820170055016288000,
06820170070446612000, 06820180005213559000, 06820180009299188000, 06820180044860267000,
06820190051700000000 e 06820190088081188000, impugnate unitamente all'avviso di accertamento esecutivo T9B07LI03517/2019, per il tramite della impugnazione dell'avviso di intimazione
06820229004675087000 avanti a questa Corte di Giustizia, con ricorso rubricato al n. di RG 1467/2022 deciso con sentenza n. 574/2023.
Per quanto attiene alle altre cartelle esattoriali, la documentazione versata in atti conferma la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata e la loro mancata impugnazione preclude la proposizione in questa sede delle eccezioni ad esse relative.
Del pari non possono ritenersi fondate le ulteriori eccezioni relative alla intervenuta prescrizione delle pretese tributarie, operando il temine decennale anche con riferimento alle sanzioni ed agli interessi -in linea con i principi statuiti dalla Suprema Corte in tema di unitarietà delle obbligazioni- ed alla tempestività della notifica delle stesse.
Il ricorso va quindi rigettato ed, in ossequio al principio della soccombenza, le spese vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura di euro 4.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
I Milano, in euro 4.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ed in euro 500,00 a favore della camera di Commercio di Milano.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I
Milano, in euro 4.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ed in euro 500,00 a favore della camera di Commercio di Milano.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CLERICI MAURO, Giudice
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4784/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Milano Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249020128724000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 633/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata su cartelle esattoriali di diversa natura, tra le quali cartelle di natura tributaria, delle quali si afferma la mancata notifica oltre che una serie di motivi di nullità.
Eccepisce parte ricorrente:
- in primo luogo, la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, sia le cartelle che gli avvisi di accertamento ad esse prodromici, non essendovi alcuna prova in ordine a quanto scritto nell'atto impugnato;
- in secondo luogo, la nulità dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000;
- in terzo luogo, la violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso.;
- in quarto luogo la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti:
- in quinto luogo la nullità dell'intimazione di pagamento per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex. art. 25 DPR 602/73;
- In sesto luogo l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione, sostenendo l'operatività del termine quinquennale sia per i tributi, che per sanzioni ed interessi;
- in settimo luogo l'inesistenza giuridica della notifica via pec dell'intimazione di pagamento, per non avere l'amministrazione seguito le procedure di legge;
- in ottavo luogo ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante
(Agenzia Riscossione) non proviene dagli Elenchi Pubblici.
Conclude parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso relativamente alla cartella n. 06820200024707234000, (impugnata nella causa iscritta a ruolo al n. di RG 832/2022 e radicata presso Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria. Il giudizio si è concluso con sentenza n. 572/2023, depositata in data 20/2/2023, con esito sfavorevole alla ricorrente e passata in giudicato) ed alle cartelle 06820170024974662000, 06820170055016288000, 06820170070446612000,
06820180005213559000, 06820180009299188000, 06820180044860267000, 06820190051700000000 e
06820190088081188000, impugnate unitamente all'avviso di accertamento esecutivo T9B07LI03517/2019, per il tramite della impugnazione dell'avviso di intimazione 06820229004675087000 (impugnati nella causa iscritta a ruolo al n. di RG 1467/2022 e radicata presso Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria. Il giudizio si è concluso con sentenza n. 574/2023, depositata in data 20/2/2023, con esito sfavorevole alla ricorrente).
Eccepisce ancora in via preliminare l'Ufficio l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli
19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92, poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento prodromici alle iscrizioni a ruolo e intervenuta decadenza in violazione dell'art. 25 DPR
602/73. Le cartelle esattoriali sono state notificate nelle date e nei modi di seguito riportati:
· 06820200040903584000, notificata in data 17/1/2022 a mezzo PEC;
· 06820200058799721000, notificata in data 20/5/2022 a mezzo PEC;
· 06820210036428045000, notificata in data 20/5/2022 a mezzo PEC;
· 06820220019089588000, notificata in data 21/7/2022 a mezzo PEC;
· 06820220039235315000, notificata in data 4/11/2022 a mezzo PEC;
· 06820220048868289000, notificata in data 2/12/2022 a mezzo PEC;
· 06820220055333514000, notificata in data 20/12/2022 a mezzo PEC;
· 06820230058233372000, notificata in data 5/5/2023 a mezzo PEC.
Precisa ancora l'Ufficio che, successivamente alla notifica di alcune delle predette cartelle, al contribuente
è stati notificato in data 23/6/2023 l'avviso di intimazione 06820239012221317000 e le sottese cartelle
06820200040903584000, 06820200058799721000, 06820210036428045000 e 06820220019089588000 mai impugnati e divenuti irrimediabilmente definitivi.
Rileva ancora che la società ricorrente:
· in data 27/6/2023 ha presentato alla convenuta l'istanza di maggior rateazione 813368 relativa alla cartella 06820220039235315 e l'istanza di maggior rateazione 813370 relativa alle cartelle
06820220048868289000, 06820220055333514000 e 06820230058233372000; · in data 20/6/2023 ha presentato alla convenuta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo relativa alle cartelle 06820200040903584000, 06820200058799721000,
06820210036428045000 e 06820220019089588000 alla quale, in data 8/8/2023 è seguita la notifica della comunicazione delle somme dovute.
Contesta poi la fondatezza di tutte le altre eccezioni proposte dalla parte ricorrente, sia con riferimento alla mancata allegazione delle cartelle, che ai vizi di notifica, che alla prescrizione ed alla decadenza e conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del presente ricorso per il principio del ne bis in idem con riferimento alle cartelle 06820200024707234000, 06820170024974662000, 06820170055016288000, 06820170070446612000,
06820180005213559000, 06820180009299188000, 06820180044860267000, 06820190051700000000 e
06820190088081188000; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento prodromici alle iscrizioni a ruolo e intervenuta decadenza in violazione dell'art. 25 DPR 602/73 e, nel merito, rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese.
Si è costituita anche la camera di commercio Monza e Brianza, limitatamente alla cartella
06820210036428045000, notificata il 20.05.2022, portante iscrizioni a titolo di incompleto versamento per un totale di euro 32,25, sostenendo in primo luogo la inammissibilità del ricorso perché tardivo, essendo stata la cartella regolarmente notificata e non impugnata, ribadendo comunque la debenza del contributo nel merito e concludendo con la richiesta di inammissibilità del ricorso e, comunque, di rigetto nel merito, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gi atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, con riferimento alla cartella n.
06820200024707234000, (già gravata di impugnazione avanti a questa Corte di Giustizia, con ricorso rubricato al n. di RG 832/2022 deciso con sentenza n. 572/2023, depositata in data 20/2/2023, divenuta irrevocabile), nonchè con riferimento alle cartelle 06820170024974662000, 06820170055016288000,
06820170070446612000, 06820180005213559000, 06820180009299188000, 06820180044860267000,
06820190051700000000 e 06820190088081188000, impugnate unitamente all'avviso di accertamento esecutivo T9B07LI03517/2019, per il tramite della impugnazione dell'avviso di intimazione
06820229004675087000 avanti a questa Corte di Giustizia, con ricorso rubricato al n. di RG 1467/2022 deciso con sentenza n. 574/2023.
Per quanto attiene alle altre cartelle esattoriali, la documentazione versata in atti conferma la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata e la loro mancata impugnazione preclude la proposizione in questa sede delle eccezioni ad esse relative.
Del pari non possono ritenersi fondate le ulteriori eccezioni relative alla intervenuta prescrizione delle pretese tributarie, operando il temine decennale anche con riferimento alle sanzioni ed agli interessi -in linea con i principi statuiti dalla Suprema Corte in tema di unitarietà delle obbligazioni- ed alla tempestività della notifica delle stesse.
Il ricorso va quindi rigettato ed, in ossequio al principio della soccombenza, le spese vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura di euro 4.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
I Milano, in euro 4.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ed in euro 500,00 a favore della camera di Commercio di Milano.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I
Milano, in euro 4.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ed in euro 500,00 a favore della camera di Commercio di Milano.