Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi. Per le altre cartelle, le notifiche a mezzo PEC sono state considerate regolari e la mancata impugnazione preclude la proposizione di eccezioni.

  • Rigettato
    Nullità per mancata allegazione atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi. Per le altre cartelle, le notifiche a mezzo PEC sono state considerate regolari e la mancata impugnazione preclude la proposizione di eccezioni.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione autorità competente

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi. Per le altre cartelle, le notifiche a mezzo PEC sono state considerate regolari e la mancata impugnazione preclude la proposizione di eccezioni.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione modalità calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi. Per le altre cartelle, le notifiche a mezzo PEC sono state considerate regolari e la mancata impugnazione preclude la proposizione di eccezioni.

  • Rigettato
    Nullità per decadenza del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi. Per le altre cartelle, le notifiche a mezzo PEC sono state considerate regolari e la mancata impugnazione preclude la proposizione di eccezioni.

  • Rigettato
    Illegittimità per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni relative alla prescrizione, operando il termine decennale anche per sanzioni e interessi. Ha altresì ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi. Per le altre cartelle, le notifiche a mezzo PEC sono state considerate regolari e la mancata impugnazione preclude la proposizione di eccezioni.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica notifica via PEC

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi. Per le altre cartelle, le notifiche a mezzo PEC sono state considerate regolari e la mancata impugnazione preclude la proposizione di eccezioni.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica notifica

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi. Per le altre cartelle, le notifiche a mezzo PEC sono state considerate regolari e la mancata impugnazione preclude la proposizione di eccezioni.

  • Accolto
    Violazione principio ne bis in idem

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi.

  • Rigettato
    Tardività impugnazione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi. Per le altre cartelle, le notifiche a mezzo PEC sono state considerate regolari e la mancata impugnazione preclude la proposizione di eccezioni.

  • Rigettato
    Tardività impugnazione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem riguardo ad alcune cartelle già oggetto di precedenti giudizi. Per le altre cartelle, le notifiche a mezzo PEC sono state considerate regolari e la mancata impugnazione preclude la proposizione di eccezioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 57
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo