Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 05/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 22/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati:
Marco NI Presidente relatore Cristiano BALDI Consigliere Ivano MALPESI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 24456 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
R.M., nato a omissis il omissis e residente a omissis, in Viale omissis, cod. fisc.
omissis, in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’impresa individuale “omissis
omissis DI M.R.” (P. IVA n.
omissis).
Uditi alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente Marco Pieroni e per il Pubblico il Vice Procuratore Generale Consigliere Alessandro Napoli, come da verbale.
Nessuno costituito in giudizio.
Esaminati gli atti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato il convenuto in epigrafe indicato, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativo contabile, condannandolo, in favore di EM S.p.A. (di seguito anche NT), e per essa della Regione Piemonte, al risarcimento per l’importo complessivo di euro 5.158,26 (cinquemilacentocinquantotto/26), o della diversa somma – anche maggiore - ritenuta di giustizia all’esito del giudizio, oltre ad ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo, ed alle spese di giudizio.
2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da NT, in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.
3. Dall’istruttoria che ne è seguita è emerso quanto segue.
3.1. A seguito della richiesta della Procura Regionale indirizzata a NT S.p.A. in data 9 luglio 2020, con pec acquisita dalla medesima Procura (al prot. n. 5774 del 28.8.2020), NT S.p.A. ottemperava, in parte, alla suddetta richiesta, trasmettendo la documentazione relativa all’impresa individuale epigrafata e quantificava l’attualità del credito restitutorio in capo alla stessa in euro 5.158,26, di cui euro 2.426,60 a titolo di quota capitale ed euro 2.731,66 a titolo di oneri di agevolazione.
NT S.p.A. trasmetteva anche: a) l’atto di costituzione in mora e ulteriore documentazione, tra cui b) le notifiche del provvedimento di revoca del finanziamento, c) il bando riferito alla agevolazione in questione, di cui alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1, art. 7, Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, Sezione artigianato - Programma degli interventi per la concessione di finanziamenti a valere sulla predetta legge, approvato con D.G.R. n. 63-13339 del 15.2.2010 (d’ora in avanti, anche Programma), d) un aggiornamento delle creditorie relative alle denunce già segnalate, tra cui figurava anche l’impresa individuale “omissis
omissis DI M.R.”,
rispetto alla quale veniva confermato il credito in essere pari ad euro 5.158,26, di cui euro 2.426,60 a titolo di quota capitale ed euro 2.731,66 a titolo di oneri di agevolazione nonché e) ulteriore documentazione integrativa.
3.2. Ciò premesso, alla luce delle informazioni e della documentazione acquisite, l’impresa individuale in epigrafe non ha presentato la documentazione delle spese sostenute, attestanti l’effettivo realizzo dell’intervento.
3.3. Più nel dettaglio, l’impresa individuale “omissis
omissis DI M.R.” in data 27.4.2012 aveva presentato domanda di agevolazione a valere sulla l.r. n. 1/2009 - Programma degli interventi per la concessione di finanziamenti.
3.4. La richiesta di finanziamento della predetta impresa, operante nel settore del montaggio e smontaggio mobili, riguardava la concessione di un finanziamento, a valere sul Programma, per l’acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l’attività aziendale al fine del miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi produttivi, da realizzarsi presso la sede sita in Via omissis a omissis. La richiesta era pari a complessivi euro 36.300,00 e l’intervento doveva essere realizzato entro 10 mesi dall’erogazione del prestito.
In data 1.6.2012, NT S.p.A., recepito il parere favorevole del Comitato Tecnico, concedeva all'impresa un finanziamento per un importo complessivo pari alla somma richiesta, cioè ad euro 36.300,00, di cui euro 25.410,00 con provvista fondi NT (70%) ed euro 10.890,00 con provvista fondi bancari.
Il predetto finanziamento era assistito da garanzia consortile Cogart CNA Piemonte Soc. Cooperativa limitatamente al 60% della perdita definitiva.
In data 19.6.2012 NT S.p.A. erogava la quota regionale del finanziamento concesso pari, come detto, ad euro 25.410,00.
3.5. In data 19.5.2013, scadeva il termine per la presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute, così come previsto dall’art. 7 delle Procedure “attuative” del Programma nonché dagli specifici obblighi assunti dall’odierno convenuto anche in fase di presentazione della domanda di finanziamento, laddove veniva precisato “Il sottoscritto garantisce fin d’ora […] 3. di inviare, al Gruppo Tecnico di Valutazione, c/o NT S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda […]”; l’impresa beneficiaria non ottemperava a tale incombente.
3.6. In data 14.6.2017, accertata la mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa nei termini previsti, NT S.p.A., con nota n. 17-15196, dava avvio al procedimento di revoca del finanziamento, poi concluso con l’atto finale di revoca, nota n. 17-26597 del 6.11.2017, con il quale veniva, altresì, intimata al titolare dell’impresa individuale la restituzione della somma pari ad euro 12.895,66, di cui euro 10.164,00 a titolo di quota saldo capitale ed euro 2.731,66 a titolo di oneri di agevolazione.
Peraltro, già in data 21.6.2016, la banca co-finanziatrice (Banca Regionale Europea), facendo seguito a pregressi avvisi e solleciti inviati all’impresa individuale, aveva comunicato a quest’ultima l’intenzione di dar corso ad azione giudiziaria per il recupero coatto del credito insoluto ed aveva inoltrato la medesima comunicazione al garante Cogart.
3.7. Persistendo la debenza dell’importo indicato nel provvedimento di revoca, come detto, per un importo complessivo di euro 12.895,66 - di cui euro 10.164,00 a titolo di capitale ed euro 2.731,66 per oneri di agevolazione - e non avendo l’impresa beneficiaria provveduto all’invio della rendicontazione finale di spesa, in data 1.9.2020, NT S.p.A. adottava apposito atto di costituzione in mora per un importo complessivo (ridotto, al netto dell’escussione della garanzia consortile, v. infra) di euro 5.158,26 di cui euro 2.426,60 a titolo di capitale ed euro 2.731,66 per oneri di agevolazione.
Per l’effetto, il credito vantato da NT, tenendo conto di tali somme introitate, risulta pari ad euro 5.158,26, di cui euro 2.426,60 a tiolo di capitale (già al netto delle dodici rate pagate nonché dalla somma retrocessa dalla Banca, di spettanza di NT, per l’escussione della garanzia consortile) ed euro 2.731,66 per oneri di agevolazione.
Orbene, la mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa comporta la revoca totale del beneficio, così come si evince dal punto 10.1 (“Revoca totale del finanziamento”), lett. d) ed f) del Programma: “[…] Il finanziamento è revocato totalmente, […], qualora: […] d) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo; […] f) l’intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario […] In tali casi l’impresa provvede all'estinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data dell'erogazione.” (Doc. 5 e Doc. 6).
Sul punto, la Procura rileva che la mancata rendicontazione di spese effettuate attraverso provvidenze pubbliche, oltre a violare le puntuali previsioni di settore in materia di finanziamenti regionali (la cui violazione riveste natura assorbente in questa sede), si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza contabile, comportando la dannosità della suddetta condotta omissiva, in virtù del principio contabile generale della necessaria documentazione della spesa a tutela dell’effettività delle prestazioni commissionate e remunerate.
Da quanto sopra esposto, risulta che, nel caso di specie, l’impresa beneficiaria della provvidenza non abbia mai presentato la rendicontazione delle spese, attraverso la quale si sarebbe potuto accertare la realizzazione e il rispetto degli obiettivi fissati nel bando.
Peraltro, la mancata rendicontazione finale delle spese ha violato un obbligo che costituisce un requisito fondamentale, prescritto anche a pena di revoca, per il mantenimento del finanziamento. Infatti, come anticipato, solo attraverso tale rendicontazione finale si sarebbe potuta dimostrare l’attinenza delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il finanziamento era stato erogato.
Inoltre, rileva la Procura, nell’alveo degli impegni assunti dal titolare dell’impresa beneficiaria, quest’ultimo era tenuto a “consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione Piemonte, di NT Spa, nonché ai componenti del Gruppo Tecnico di Valutazione”.
3.8. Tanto premesso, secondo la Procura, appare evidente che l’omessa (doverosa) rendicontazione a NT S.p.A. non ha, altresì, permesso all’ente pubblico erogante di attivare le necessarie verifiche finalizzate ad un accertamento materiale delle spese effettuate dall’impresa, nonché dell’effettivo rispetto degli obiettivi prefissati, dei quali non è stata data contezza alcuna.
3.9. In tale quadro fattuale, si palesa un danno erariale costituito dalla provvidenza indebitamente fruita, a titolo di finanziamento pubblico, da parte del convenuto R.M., in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante p.t. dell’impresa individuale “omissis
omissis DI M.R.”, pari ad euro 5.158,26, di cui euro 2.426,60 a titolo di capitale ed euro 2.731,66 per oneri di agevolazione, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria.
3.10. Secondo la Procura, sussiste, nella specie, il rapporto di servizio tra il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento, e l’ente pubblico, in quanto tale rapporto si configura ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione.
L’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all’impresa beneficiaria del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all’attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’Amministrazione (Cass. ord., 3 marzo 2010, n. 5019).
A fortiori laddove, come nel caso di specie, beneficiaria sia un’impresa individuale.
Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, a proposito dei fondi comunitari, ma stabilendo un principio generale in materia di concessione di provvidenze pubbliche (cfr. Corte di giustizia UE Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). 9
3.11. In punto elemento psicologico, secondo la Procura, le sopradescritte condotte del convenuto sono contraddistinte da dolo, venendo in emersione in capo al medesimo la rappresentazione e volizione del fatto dannoso, o, comunque, da colpa grave, attesa l’inescusabile e manifesta violazione dei sopradescritti elementari ed esigibili doveri pubblicistici, come si evince anche dal procedimento di revoca di NT S.p.A.
3.12. Espletata l’attività di indagine, la Procura ha emesso rituale invito a fornire deduzioni.
3.13. L’invitato non ha fatto pervenire deduzioni difensive/documenti, né richieste di audizione personale, ragion per cui la Procura ha ritenuto di confermare la contestazione di danno erariale formulata nella fase pre-processuale.
4. All’udienza del 28 gennaio 2026, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia del convenuto, considerata la regolarità delle notificazioni. Nel merito, ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.
5. Il convenuto non risulta costituito.
6. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, così come riportato in epigrafe nell’atto di citazione, che non risulta costituito nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.
2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta.
Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.
Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.
2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).
Come più volte ricordato da questa Sezione, “il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)” (cfr., ex multis, Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n.97/2023).
Rispetto al caso di specie occorre poi ricordare come, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, sia consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità amministrativa si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sulla mancata realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, ovvero sullo “sviamento” delle risorse pubbliche quale effetto della propria condotta.
In altri termini, l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all’impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, ma anche a coloro che, in nome e per conto di essa, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’Amministrazione. Ne consegue che ne risponde non solo il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, ma anche coloro che abbiano violato la disciplina del relativo programma (Cass. Ord., 3 marzo 2010, n. 5019), distogliendo le risorse percepite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).
2.2. Nel caso di specie, appare dunque evidente l’instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati nei riguardi del convenuto su cui gravava l’obbligo di rendicontazione, quale titolare dell’impresa individuale
omissis DI M.
R., con cui si sarebbe dovuta attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti e delle attività per i quali era stato richiesto il finanziamento.
2.3. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile nelle proprie pronunce ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n. 203/2019 e n. 518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego di quest’ultimo.
La mancata rendicontazione di spese effettuate attraverso provvidenze pubbliche, infatti, oltre a infrangere le puntuali previsioni di settore in materia di finanziamenti regionali, contrasta con la consolidata giurisprudenza contabile che configura quale dannosa la suddetta condotta omissiva, in virtù del principio contabile generale della necessaria documentazione della spesa, a tutela dell’effettività delle prestazioni commissionate e remunerate.
Trattasi degli elementi in ragione dei quali NT S.p.A. ha proceduto alla revoca dei finanziamenti, poi non interamente restituiti (cfr. Sez. II App. n. 195/2023).
Del resto, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un’indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l’impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da NT per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.
Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che “il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, […] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre C465/10).
2.4. Per quanto esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica dei convenuti che, non rispettando le disposizioni previste dal bando, hanno determinato il danno erariale conseguente all’indebita percezione e mancata restituzione del finanziamento.
2.5. Quanto all’elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare ovvero responsabile di un’impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si inscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. Corte conti, Sez. giur. Reg. Piemonte, sentt. n. 227/2022, n. 56/2023 e n. 97/2023).
Tanto premesso, nel caso all’esame, a giudizio di questo Collegio, l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.
In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., ex multis, di questa Sezione, sentt. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale.
Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l’RI (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n.128/2015).
2.6. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento mai restituito, per complessivi euro 5.158,26 (cinquemilacentocinquantotto/26), oltre ad ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo, ed alle spese di giudizio.
2.7. L’importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto di un’eventuale refusione in sede di esecuzione.
2.8. Va precisato che, pur in considerazione della diretta operatività delle norme sostanziali introdotte dalla legge n. 1 del 2026 (art. 6), entrata in vigore lo scorso 22 gennaio 2026, devono escludersi riflessi di ordine giuridico ai fini del decidere, trattandosi, nella specie, di condotte dolose, per le quali va esclusa ogni riconsiderazione della fattispecie di danno contestata sotto il profilo dell’elemento soggettivo, della quantificazione del danno e dell’operare della nuova disciplina sul potere riduttivo (art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994, introdotto dall’art. 1 della legge n. 1 del 2026).
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’RI dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, dichiara la contumacia del convenuto e definitivamente pronunciando,
- condanna R.M., in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’impresa individuale “omissis
omissis DI M.R.”,
al pagamento, in favore di NT S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, di complessivi euro 5.158,26 (cinquemilacentocinquantotto/26), oltre ad ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo.
- Condanna il medesimo convenuto, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’RI, liquidate in euro 793,48 (settecentonovantré/48).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
Marco NI Presidente estensore Cristiano BALDI Consigliere Ivano MALPESI Consigliere Il Presidente estensore Marco NI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 05/02/2026 Il Direttore della Segreteria
IN UG
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza. Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco NI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 05/02/2026 Il Direttore della Segreteria
IN UG
F.to digitalmente
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