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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/12/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5841/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di OR ZI, dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5841
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: accertamento subentro contrattuale in alloggio popolare
TRA
, (C.F. , nata il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
ziata (NA) ed ivi residente in [...] IO ES C. 2733, is. U,
scala C, int. 36, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e di-
sgiuntamente dagli avv.ti Antonio Giordano (C.F. ) – PE C.F._2
e RO NA SP (C.F. Email_1
) – PE ed elett.te C.F._3 Email_2
1 dom.ta presso il loro studio in Castellammare di Stabia (NA) in Piazza Matteotti n.
2,
-ricorrente-
E
già Controparte_1 [...]
(C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1
sede legale in in via D. Morelli n. 75 - PE in CP_2 Email_3
persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t. dott. (C.F. CP_3
), nato il [...] a [...] e difesa, giusta C.F._4 CP_2
procura alle liti in atti, dagli avv.ti Cinzia Coppa (C.F. ) – C.F._5
PE LU PU (C.F. Email_4
- PE C.F._6 Email_5
(C.F. ) - PE
[...] C.F._7 [...]
AN RU (C.F. - Email_6 C.F._8
PE e VI CC (C.F. Email_7
) - PE C.F._9 Email_8
tutti dell'avvocatura interna dell'ente pubblico ed elettivamente domiciliata presso la sua sede legale in in Via Domenico Morelli n. 75, CP_2
-resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., conveniva in giudizio il citato Parte_1
ente e, sulla scorta dei motivi dallo stesso dedotti, domandava: “1) Previo accerta-
2 mento dei fatti e della sussistenza delle condizioni e presupposti di legge ACCER-
TARE e DICHIARARE - contrariis reiectiis - il diritto del sig.ra Parte_1
al subentro contrattuale nella conduzione dell'alloggio sito in OR ZI
alla via Tagliamonte 22 alloggio popolare sito in OR ZI , IO ES
C 2733 Is. U Scala C, int.36. di cui era precedente assegnataria la sig.ra CP_4
2) Per tali effetti accertare e dichiarare il legittimo possesso dell'immobile
[...]
da parte della sig.ra per effetto del subentro nell'assegnazione; 3) Parte_1
Di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' Pt_2
convenuto al rilascio dell'immobile da parte dell'istante, disapplicando inci-
[...]
dentalmente i provvedimenti amministrativi negativi ed ablativi indicati in pre-
messa, lesivi del diritto soggettivo della ricorrente, con espressa riserva dell'istante
per ogni ulteriore consequenziale azione;
4) Condannare la convenuta alla CP_1
rifusione di spese e competenze di lite con attribuzione ai costituiti procuratori an-
tistatari”.
La ricorrente allegava di essere figlia convivente di originaria asse- CP_4
gnataria di un alloggio popolare sito in OR ZI (NA), fin dal 2006 e che in data 30.09.2014, stante il decesso della madre, avvenuto il 04.09.2014, aveva presentato all' di istanza di voltura del contratto di locazione in suo CP_2 CP_2
favore.
L'ente, con provvedimento dell'11.11.2014, aveva denegato la voltura in quanto la ricorrente era risultata comproprietaria (unitamente all'ex coniuge), di un alloggio sito in Milano di valore locativo superiore ai limiti previsti dalla L.R. 18/97, prov-
vedimento di diniego confermato anche in seguito alle successive istanze in auto-
tutela. Secondo la prospettazione della ricorrente, il diniego dell'ente sarebbe stato illegittimo in quanto l'immobile in Milano, già in comproprietà con l'ex coniuge
3 dal quale si era separata fin dal 2011, era stato alienato ad altri nel 2008 e, dunque,
alla data di presentazione dell'istanza di voltura non era più proprietaria dello stesso.
Si costituiva in giudizio (già CP , impugnando la domanda e de- CP_1 CP_2
ducendo la correttezza e legittimità del provvedimento adottato e l'infondatezza del diritto al subentro invocato dalla ricorrente domandando di: “Rigettare integral-
mente il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proposto da nonchè tutte le Parte_1
richieste e domande formulate da parte ricorrente perché nulle, inammissibili non-
ché infondate in fatto e diritto e carenti di prova in ordine ai fatti allegati. Con
vittoria si spese e competenze di causa”.
Secondo la prospettazione difensiva dell'ente, non sussisterebbe in capo alla ricor-
rente il diritto al subentro in quanto si sarebbe verificata la decadenza dall'assegna-
zione dell'alloggio fin dal 2006, epoca in cui l'odierna ricorrente, ancora proprieta-
ria dell'immobile in Milano, era entrata a far parte del nucleo familiare della madre assegnataria.
Esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa ve-
niva rinviata, in trattazione scritta, all'udienza di discussione del 01.12.2025 in quanto matura per la decisione.
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda in quanto è stato regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, pur senza esito posi-
tivo, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in atto dalla resistente addì
17.01.2025.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
4 ha chiesto di accertare il proprio diritto al subentro contrattuale Parte_1
nella conduzione dell'alloggio ERP sito in OR ZI (NA) in Via Taglia-
monte n. 22 is. U sc. C int. 36, assegnato ad sua dante causa e di- CP_4
chiarare, di conseguenza, il legittimo possesso dell'immobile per effetto del suben-
tro nell'assegnazione.
La ricorrente invoca, dunque, il diritto di subentro nel contratto di locazione stipu-
lato dalla madre, assegnataria dell'alloggio, con l'ente e con la quale ha convissuto fino al decesso avvenuto nel settembre 2014.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale diritto discenderebbe dall'art. 14
della legge regionale 18/97 che dispone: “In caso di decesso dell'aspirante asse-
gnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nell'as-
segnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indi-
cato nell'art. 2 della stessa legge 18/97”; nonché dal successivo comma 4, secondo il quale “al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non
sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali
condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio”.
In forza di tali disposizioni, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il diritto a su-
bentrare nell'assegnazione dell'alloggio troverebbe la sua fonte e la sua regolamen-
tazione direttamente nella legge e, dunque, la Pubblica Amministrazione sarebbe sfornita di poteri autoritativi al riguardo se non limitatamente a quelli relativi all'ac-
certamento delle condizioni richieste dalla legge per il subentro, valutati all'attua-
lità.
Non assumerebbe, quindi, rilievo la circostanza, addotta dall'ente a motivo di di-
niego che, nel corso della convivenza con la madre e per il periodo che va dal 2006
al 2008, la ricorrente fosse stata comproprietaria di un appartamento in Milano,
5 venduto a terzi nel 2008. Alla data del 30.09.2014 (data dell'istanza di voltura del contratto da parte della ricorrente), non era più titolare del diritto Parte_1
di comproprietà sull'alloggio in Milano per averlo venduto a terzi anni prima (cfr.
doc.12 produzione ricorrente).
L'ente resistente, di contro, ritiene che “nelle ipotesi di assegnazione e/o regolariz-
zazione del godimento di immobili da parte della P.A. nei confronti di altri soggetti
rispetto agli originari assegnatari (tra le quali rientra certamente anche il caso in
esame, nel quale il ricorrente intende subentrare nel rapporto contrattuale preesi-
stente) si viene a determinare un rapporto complesso, formato da un atto ammini-
strativo di assegnazione ed un successivo contratto di locazione di natura privati-
stica, alla cui stipula l'Ente è tenuto soltanto nella ipotesi di positivo esaurimento
dell'istanza di regolarizzazione presentata. Sulla base di tali riferimenti normativi,
il subentro è configurabile come una prosecuzione della originaria assegnazione,
con mutamento soltanto soggettivo nei casi e nei modi espressamente indicati”.
Di conseguenza, ritiene che l'istanza di voltura del contratto di locazione relativo all'alloggio per cui è causa ex art. 14 della L.R. Campania n. 18/97, nonché il rela-
tivo procedimento di diniego, sia stato istruito in conformità della normativa citata.
In capo ad essa ricorrente, infatti, non sussisterebbe il requisito previsto dall'art. 2,
comma 1 lett. D della citata legge;
in particolare il requisito della cd. impossidenza ovvero la “non titolarità dei diritti di cui alla precedente lett. C) su uno o più al-
loggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore complessivo determinato con gli
estimi catastali vigenti alla data di presentazione della ultima dichiarazione dei
redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato di categoria A/3
classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito
territoriale si riferisce il bando”.
6 Tale norma impone all'Ente l'accertamento ed il raffronto di parametri meramente oggettivi, ovvero il valore locativo di un immobile e la composizione del nucleo familiare, senza margini di discrezionalità.
L'immobile in Milano, in comproprietà della ricorrente fino al 2008, aveva Pt_1
un valore locativo superiore a quello dell'alloggio oggetto di assegnazione con la conseguenza della non sussistenza del requisito di impossidenza di cui alla citata norma. Secondo la prospettazione dell'ente resistente, quindi, la domanda di suben-
tro sarebbe contraria al disposto dell'art. 2 comma 4 della L.R. n.18/97 secondo il quale: “I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente
al precedente comma 1 lettera c) d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nu-
cleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento
dell'assegnazione e debbono rimanere in costanza del rapporto…”. Anche questa seconda condizione, ovvero la permanenza della non possidenza di altri immobili adeguati in costanza del rapporto, non risulterebbe sussistere in quanto la titolarità
di un'abitazione adeguata, da parte dell'attrice , all'atto del trasfe- Parte_1
rimento del nucleo familiare dell'assegnataria, avrebbe determinato la perdita dei requisiti per il mantenimento del diritto al godimento di un alloggio ERP ai sensi della L.R. n.18/97.
Il Tribunale è chiamato dunque ad esaminare la questione posta al suo vaglio in relazione all'interpretazione da conferirsi alla normativa citata ed invocata da en-
le parti sotto due diverse prospettive. Pt_3
Secondo l'interpretazione di parte ricorrente, la normativa citata andrebbe interpre-
tata avuto riguardo alle condizioni esistenti al momento della domanda di subentro:
secondo la diversa interpretazione dell'ente, invece, poiché la domanda di subentro nel rapporto di locazione, con la originaria assegnataria dell'immobile, si pone non
7 quale mero diritto successorio ma quale continuazione del pregresso rapporto, an-
drebbero valutate anche le pregresse circostanze e consistenze patrimoniali dell'istante subentrante, precedenti alla domanda di subentro.
Deve premettersi sul punto che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione e della Giustizia Amministrativa, le controversie che riguardano le vi-
cende successive all'assegnazione degli alloggi ERP rivestono natura e carattere di diritti soggettivi e, come tali, vanno decise dal giudice ordinario avuto riguardo alla tutela dei diritti soggettivi. Esse non attengono alla valutazione sulla legittimità del provvedimento riguardo al suo profilo strettamente amministrativo.
Preme evidenziare sul punto, quindi, che innanzi al Tribunale ordinario risultano irrilevanti le motivazioni contenute nel provvedimento amministrativo, atte a con-
cedere o denegare il provvedimento avente natura di diritto soggettivo.
Dunque, sotto tale profilo, il Tribunale ritiene che siano inconferenti le deduzioni dell'ente resistente in relazione alla presunta vincolatività e legittimità sotto il pro-
filo amministrativo del provvedimento adottato, in quanto questioni sottratte dalla competenza del giudice ordinario che, si ribadisce, nelle controversie in esame deve fare riferimento al rapporto di locazione di natura privatistica, instauratosi succes-
sivamente al provvedimento di assegnazione dell'alloggio ERP.
Tanto premesso, deve osservarsi che, sulla scorta della normativa regionale invo-
cata dalle parti, regolante il subentro dei familiari conviventi nel diritto all'assegna-
zione di un alloggio ERP, lo stesso vada valutato in applicazione del diritto sogget-
tivo come riconosciuto dall'art. 14 della Legge regionale citata in favore dei convi-
venti.
Tale normativa, come dedotto dalla ricorrente, non prevede in alcuna parte che debba essere temporalmente considerato – men che mai retroattivamente - ai fini
8 dell'accoglimento della domanda di subentro, il possesso di requisiti da parte dei familiari conviventi aventi diritto al subentro (nel caso di specie la proprietà di altri immobili). Dal che deriva che le difese dell'ente dirette a denegare il diritto sogget-
tivo al subentro, incentrate tutte sull'unica circostanza che fino all'anno 2008 l'at-
tuale ricorrente fosse titolare di un diritto di comproprietà su altro immobile, risul-
tano illegittime dal momento che alla data dell'istanza di subentro nel rapporto di locazione del 30.09.2014 la ricorrente non era più titolare di alcun immobile.
D'altra parte, non risulta agli atti alcun provvedimento, da parte dell'ente, di deca-
denza dal diritto di assegnazione nei confronti della dante causa della ricorrente e,
dunque, deve accogliersi la domanda e dichiararsi il diritto al subentro, nel rapporto di locazione, da parte di quest'ultima.
Riguardo le spese di lite, in ragione della peculiarità della specifica questione, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR ZI, definitivamente pronunciando sulla domanda pro-
mossa da , ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o as- Parte_1
sorbita, così provvede:
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto di al subentro contrattuale nella conduzione Parte_1
dell'alloggio sito in OR ZI (NA) in via Tagliamonte n. 22 alloggio po-
polare, IO ES C 2733, Is. U, Scala C, int.36;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in OR ZI il 13.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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