Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 530 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025, vertente
TRA
(cf. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mariela Gaccione;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Oliverio;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso).
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente ha chiesto, a modifica della sentenza n. 2140/2023 resa a definizione del procedimento n. 1872/2023 R.G. del Tribunale di Cosenza in data 20.12.2023, con la quale si era provveduto al recepimento degli accordi di cui al verbale d'udienza del 18.12.2023 in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore (2.9.2022), nata dalla Per_1 relazione more uxorio, ormai cessata, intrattenuta con , di disporre il criterio CP_1 dell'alternanza di tutte le festività, compreso il Natale, il 1° ed il 6 gennaio, nonché di stabilire per i pernottamenti presso il padre che questi avvengano di sabato a fine settimana alternati
Il convenuto ha resistito alle richieste chiedendo, a sua volta, ulteriori modifiche in merito al regime di pernottamento della minore presso sé nonché una diversa modulazione della regolamentazione dei giorni e delle ricorrenze festive.
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o per il giorno di Pasqua, trascorrerà con l'altro genitore gli stessi giorni nell'anno successivo. In particolare, ad iniziare dall'anno in corso, la minore trascorrerà col padre la Vigilia di Natale e con la madre il 25 dicembre, con la madre il 31 dicembre e con il padre il primo gennaio. Trascorrerà Pasqua
2026 con la madre ed il Lunedì dell'Angelo col padre. Nei giorni festivi di permanenza presso il padre starà con lo stesso dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno successivo. Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza già previsto nel precedente giudizio. Dal primo settembre, inoltre, la bambina, quando dormirà dal padre il sabato sera, resterà con lui anche la domenica sino alle ore
19 in tutte le altre stagioni e sino alle ore 21 nel periodo estivo. A partire dall'anno 2026, la minore trascorrerà con il papà nelle vacanze estive due settimane continuativamente. Il sig. si impegna CP_1
a fare in modo, se la bambina, nei periodi estivi di permanenza prolungata presso di lui, dovesse manifestare il desiderio di vedere la madre, di consentire l'incontro tra la mamma e la figlia. Si concorda altresì che, nel periodo estivo, per dieci giorni quest'anno e per due settimane a partire dal
2026, quando starà consecutivamente con la madre è sospeso il diritto di visita del padre”. Per_1
Detto accordo deve essere recepito, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto particolare riguardo agli interessi della minore.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo raggiunto dalle parti a modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
20.12.23;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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