CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 11/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4 gennaio 2023 da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Roberto Afeltra, giusta procura alle liti allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante ed appellata incidentale-
Contro
(P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dr.ssa Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Canzio, giusta mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
-appellato ed appellante incidentale- nonché contro
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, agli P.IVA_2
effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. SERGIO
SICA, in virtù di mandato generale alle liti del 23.1.2023 n. 37590 di Rep.
Notaio PEC: t Persona_1 Email_3
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 131/22 del Tribunale di IG – sezione Lavoro
In punto: opposizione all'esecuzione - illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Causa trattata all'udienza del 6 novembre 2025
Conclusioni per : “[…] in accoglimento della presente Parte_1
opposizione voglia annullare l'impugnata iscrizione ipotecaria ordinandone al cancellazione al Conservatore dei RR.II. di IG con suo totale esonero dar ogni responsabilità, per i motivi tutti di cui in narrativa;
con vittoria di spese;
Conclusioni per “
1. In via Controparte_1
preliminare, rigettare la richiesta formulata dalla sig.ra Parte_1
di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
2. nel merito, rigettare l'appello principale perché totalmente infondato;
3. accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n.
pag. 2/12 131/2022 emessa il 06-09-2022 dal Tribunale di IG sez. Lavoro, accertato il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale in ragione della applicabilità dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, conv. in L.
27/2020, dichiarare la piena legittimità ed efficacia della iscrizione ipotecaria n. 09920161460000253004, notificata il 18-05-2022 nel rispetto dei termini di legge.
3. Condannare l'appellante principale al pagamento delle spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio.”
Conclusione per : “respingersi l'appello perché infondato in fatto ed CP_3
in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 4 gennai 2023 Parte_1
impugnato la sentenza n.131/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
IG con la quale ha:
a) dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento agli avvisi di addebito indicati “nelle prime cinque cartelle compiutamente elencate nel
“dettaglio somme da pagare” allegato all'iscrizione impugnata”;
b) accolto parzialmente il ricorso, annullando l'iscrizione ipotecaria impugnata;
c) l'ha rigettato con riferimento all'impugnativa degli avvisi di addebito cui l'iscrizione si riferisce;
pag. 3/12 d) condannato a rifondere alla ricorrente Controparte_4
le spese di lite;
e) condannato la ricorrente a rifondere all le spese. CP_3
Con memorie depositate rispettivamente il 24 marzo 2023 ed il 1° dicembre Contr 2023 si sono costituiti (per brevità Controparte_1
e l' chiedendo la prima di respingere l'impugnazione e proponendo CP_3
appello incidentale avverso la statuizione con cui è stata annullata l'iscrizione ipotecaria, il secondo di respingere il gravame della signora
Pt_1
La causa, a seguito di un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 30 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Al fine di comprendere i motivi delle doglianze in questa sede rappresentate e le ragioni della decisione va premesso quanto era stato dedotto dalla signora col ricorso di primo grado. Pt_1
In quella sede la ricorrente si era espressa nei seguenti testuali termini: “La iscrizione ipotecaria è illegittima e deve essere annullata previa sospensione per i seguenti motivi. 1) Non è stata preceduta dalla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria;
2) Gli avvisi addebito non sono mai stati notificati e quindi si chiede all'Ente impositore di depositare gli originali delle notifiche in difetto dei quali in forza della giurisprudenza costante sul punto (ex multis si legga
Cass. 5077/17) essi devono ritenersi non notificati;
pag. 4/12 3) in ogni caso i contributi contenuti nei singoli avvisi di addebito coso tutti prescritti perchè risalenti ad oltre 5 anni rispetto alla data di notifica della iscrizione ipotecaria.”
2) Con la sentenza ora gravata il giudice rodigino aveva osservato che
“Quanto al merito dell'opposizione, la stessa è fondata solo con riferimento alle doglianze relative all'attività svolta dal , in CP_6
quanto lo stesso ha documentato di aver effettuato l'ultimo atto interruttivo precedente l'iscrizione impugnata in data 16 marzo 2022, sicché alla data di notifica dell'atto impugnato (18.5.2022, come indicato nella memoria difensiva dell ) era decorso più di un quinquennio, sicché risulta CP_1
maturata la prescrizione prevista dall'art. 3 comma 9 della legge n. 335/95
e l'iscrizione ipotecaria impugnata va annullata.
Risulta invece smentita dalla produzione documentale CP_3
l'affermazione attorea di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito riportati nella predetta iscrizione, in quanto l' ha prodotto CP_3
il contenuto integrale degli otto avvisi di addebito e dalle relate di notifica degli stessi, dalle quali emerge che i primi sette sono stati notificati a mano della e l'ultimo è stato notificato per compiuta giacenza presso la Pt_1
residenza della ricorrente, stante l'irreperibilità del destinatario…”
3) Con l'appello viene articolato un unico motivo “La sentenza in parte qua impugnata è certamente erronea perché ha deciso su una questione non sottoposta all'esame del Tribunale cui invece erano state sottoposte conclusioni diverse che non comprendevano in nessun modo la valutazione della sussistenza o meno dei crediti previdenziali; per come leggesi nelle riportate conclusioni della sentenza. Pertanto, trattandosi di violazione del principio della non corrispondenza tra il chiesto ed il
pag. 5/12 pronunciato, la sentenza di primo gradi deve essere annullata in parte qua per assenza della domanda.”.
4) Il collegio reputa infondato l'appello principale mentre merita Contr accoglimento quello incidentale proposto da .
Premesso che la notificazione del preavviso iscrizione ipotecaria è datato
18 marzo 2017 (e non 2022 come indicato per errore materiale dal giudice), risulta documentata la notificazione dell'iscrizione ipotecaria in data 18 maggio 2022.
Il motivo è palesemente infondato come correttamente rilevato dalla difesa Contr di : nel ricorso di primo grado era stata formulata espressamente la domanda di annullamento degli avvisi di addebito (narrativa al punto 2 sopra citato) rispetto ai quali vi era stata l'iscrizione d'ipoteca deducendo l'omessa notificazione ovvero la irritualità della loro notificazione.
Il gravame della signora non prende in esame le ragioni della Pt_1
pronuncia sfavorevole che attiene alla sussistenza del credito previdenziale.
In tale modo una volta che la questione era stata devoluta in primo grado
(parafrasando il motivo di opposizione, la ricorrente si doleva di una iscrizione ipotecaria in quanto prescritto il credito sottostante per cui ne chiedeva l'accertamento), va dato atto che l'accertamento giudiziale è rispettoso del principio dispositivo.
5) Va accolto invece l'appello incidentale tardivo alla luce dei riferimenti temporali sopra indicati e degli effetti della sospensione ex lege va richiamato in tale senso l'art.118 disp. att. c.p.c. la sentenza di questa Corte
n.761/25 (causa n.r.g. 306/23): “La norma fa riferimento ai carichi relativi ad entrate tributarie ma anche non tributarie (dunque anche le sanzioni amministrative come nel caso di specie), che siano affidati all'agente per la pag. 6/12 riscossione nel periodo indicato ai precedenti commi 1 e 2bis; intervallo temporale all'interno del quale si colloca l'affidamento in carico del ruolo riferibile al credito di cui all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 (in data
25.02.2021, come si ricava dalla lettura della cartella di pagamento).
Giova, tuttavia, chiarire la successione di norme dettate dalla disciplina emergenziale che hanno determinato la proroga e la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti tributari e non tributari e degli adempimenti dell'agente per la riscossione. Nel caso di specie, rileva innanzi tutto la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 12, co. 2, d.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, co. 1, d.l. n.
18/2020. L'art. 68, co. 1 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”. Il citato art. 12, al comma 1 prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei
pag. 7/12 termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” e al comma 2 dispone che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Posto che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti è stata disposta su tutto il territorio nazionale, i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli enti impositori (nel caso di specie l'ITL, che doveva iscrivere a ruolo il credito e trasmetterlo all'Agente per la riscossione) e dell'agente per la riscossione (che doveva notificare la cartella dopo la trasmissione del ruolo) che scadevano entro il 31 dicembre degli anni in cui si è verificata la sospensione (2020 e 2021), sono stati dalla norma prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Al successivo comma 3 si dispone, inoltre, che pag. 8/12 “L' non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_7
pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1” (cioè, il periodo indicato dall'art. 68, co. 1 che poi rimanda all'art. 12 d.lgs. n.
159/2015; periodo inizialmente dal 8.03.2020 al 31.05.2020 e che è stato più volte prorogato nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid 19 giungendo, da ultimo, sino al 31.08.2021).
1.3 - In modo più puntuale rispetto alla natura dei crediti qui in contestazione, con l'art. 103, co. 6bis del d.l n. 18/2020, si è anche previsto che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al
31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689”. Tale sospensione della prescrizione è stata prevista dal legislatore prima che maturasse la prescrizione del credito qui in contestazione relativo all'ordinanza ingiunzione notificata il 9.08.2015. Già in forza di tale disposizione la prescrizione è stata sospesa per novantanove giorni e, pertanto, sarebbe maturata non più alla naturale scadenza del 9.08.2020, ma in data 16.11.2020.
1.4 - Prima di tale data, però, era già vigente la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 68 d.l. n. 18/2020 e 12 d.lgs. n. 159/2015, la cui efficacia sospensiva della prescrizione, affermata dal giudice di prime cure, non è neppure stata oggetto di appello incidentale condizionato da parte dell'appellato (con la precisazione che il termine di sospensione pag. 9/12 previsto dall'art. 68, co.1, d.l. n. 18/2020 era all'epoca fissato al
31.12.2020, poi successivamente prorogato con più interventi legislativi sino al 31.08.2021) e, nel contempo, era stato introdotto il comma 4-bis all'art. 68 d.l. n. 18/2020 che, nella versione inizialmente applicabile (dal
21.10.2020) disponeva che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno
2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159”.
1.5 – Successivamente, l'art 68, co. 4bis d.l. n. 18/2020 è stato novellato nei seguenti termini: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
pag. 10/12 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.”.
6) Va poi dato atto che nelle conclusioni dell'appello principale (stereotipe rispetto a quelle dell'opposizione) vi è solo la formale richiesta di annullamento dell'iscrizione ipotecaria, mentre era già stata disposta con la sentenza impugnata.
In realtà l'appellante fa valere la violazione del principio dispositivo per escludere la legittimità dell'esame della prescrizione dei contributi, aspetto per il quale, invece, è imposta la pronuncia: diversamente l'ulteriore statuizione del primo giudice (“Rigetta l'opposizione con riferimento all'impugnativa degli avvisi di addebito cui l'iscrizione si riferisce”) non verrebbe incisa.
Tale ultima considerazione giustifica la pronuncia sulle spese del presente grado nei confronti dell' (non appellante in ordine all'omologa CP_3
statuizione di primo grado) che dalla rimozione della statuizione sugli avvisi di addebito ne ha evidentemente pregiudizio.
7) Le spese di lite del seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023, in base al valore di causa ex art.13 c.c., nei medi.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_1
;
[...]
- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di annullamento dell'iscrizione ipotecaria proposta in primo grado;
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo Parte_1
grado in favore di liquidandole in Controparte_1
€.6.580,00 e a quelle del presente grado in favore di Controparte_1
e dell liquidandole in favore di ciascuna parte in
[...] CP_3
€.6.946,00,00 oltre al rimborso forfetario nei confronti di ed CP_3 [...]
ed iva e cpa nei confronti di quest'ultima; Controparte_1
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 novembre 2025
Il Presidente estensore
AN AL
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4 gennaio 2023 da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Roberto Afeltra, giusta procura alle liti allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante ed appellata incidentale-
Contro
(P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dr.ssa Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Canzio, giusta mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
-appellato ed appellante incidentale- nonché contro
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, agli P.IVA_2
effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. SERGIO
SICA, in virtù di mandato generale alle liti del 23.1.2023 n. 37590 di Rep.
Notaio PEC: t Persona_1 Email_3
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 131/22 del Tribunale di IG – sezione Lavoro
In punto: opposizione all'esecuzione - illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Causa trattata all'udienza del 6 novembre 2025
Conclusioni per : “[…] in accoglimento della presente Parte_1
opposizione voglia annullare l'impugnata iscrizione ipotecaria ordinandone al cancellazione al Conservatore dei RR.II. di IG con suo totale esonero dar ogni responsabilità, per i motivi tutti di cui in narrativa;
con vittoria di spese;
Conclusioni per “
1. In via Controparte_1
preliminare, rigettare la richiesta formulata dalla sig.ra Parte_1
di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
2. nel merito, rigettare l'appello principale perché totalmente infondato;
3. accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n.
pag. 2/12 131/2022 emessa il 06-09-2022 dal Tribunale di IG sez. Lavoro, accertato il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale in ragione della applicabilità dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, conv. in L.
27/2020, dichiarare la piena legittimità ed efficacia della iscrizione ipotecaria n. 09920161460000253004, notificata il 18-05-2022 nel rispetto dei termini di legge.
3. Condannare l'appellante principale al pagamento delle spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio.”
Conclusione per : “respingersi l'appello perché infondato in fatto ed CP_3
in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 4 gennai 2023 Parte_1
impugnato la sentenza n.131/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
IG con la quale ha:
a) dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento agli avvisi di addebito indicati “nelle prime cinque cartelle compiutamente elencate nel
“dettaglio somme da pagare” allegato all'iscrizione impugnata”;
b) accolto parzialmente il ricorso, annullando l'iscrizione ipotecaria impugnata;
c) l'ha rigettato con riferimento all'impugnativa degli avvisi di addebito cui l'iscrizione si riferisce;
pag. 3/12 d) condannato a rifondere alla ricorrente Controparte_4
le spese di lite;
e) condannato la ricorrente a rifondere all le spese. CP_3
Con memorie depositate rispettivamente il 24 marzo 2023 ed il 1° dicembre Contr 2023 si sono costituiti (per brevità Controparte_1
e l' chiedendo la prima di respingere l'impugnazione e proponendo CP_3
appello incidentale avverso la statuizione con cui è stata annullata l'iscrizione ipotecaria, il secondo di respingere il gravame della signora
Pt_1
La causa, a seguito di un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 30 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Al fine di comprendere i motivi delle doglianze in questa sede rappresentate e le ragioni della decisione va premesso quanto era stato dedotto dalla signora col ricorso di primo grado. Pt_1
In quella sede la ricorrente si era espressa nei seguenti testuali termini: “La iscrizione ipotecaria è illegittima e deve essere annullata previa sospensione per i seguenti motivi. 1) Non è stata preceduta dalla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria;
2) Gli avvisi addebito non sono mai stati notificati e quindi si chiede all'Ente impositore di depositare gli originali delle notifiche in difetto dei quali in forza della giurisprudenza costante sul punto (ex multis si legga
Cass. 5077/17) essi devono ritenersi non notificati;
pag. 4/12 3) in ogni caso i contributi contenuti nei singoli avvisi di addebito coso tutti prescritti perchè risalenti ad oltre 5 anni rispetto alla data di notifica della iscrizione ipotecaria.”
2) Con la sentenza ora gravata il giudice rodigino aveva osservato che
“Quanto al merito dell'opposizione, la stessa è fondata solo con riferimento alle doglianze relative all'attività svolta dal , in CP_6
quanto lo stesso ha documentato di aver effettuato l'ultimo atto interruttivo precedente l'iscrizione impugnata in data 16 marzo 2022, sicché alla data di notifica dell'atto impugnato (18.5.2022, come indicato nella memoria difensiva dell ) era decorso più di un quinquennio, sicché risulta CP_1
maturata la prescrizione prevista dall'art. 3 comma 9 della legge n. 335/95
e l'iscrizione ipotecaria impugnata va annullata.
Risulta invece smentita dalla produzione documentale CP_3
l'affermazione attorea di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito riportati nella predetta iscrizione, in quanto l' ha prodotto CP_3
il contenuto integrale degli otto avvisi di addebito e dalle relate di notifica degli stessi, dalle quali emerge che i primi sette sono stati notificati a mano della e l'ultimo è stato notificato per compiuta giacenza presso la Pt_1
residenza della ricorrente, stante l'irreperibilità del destinatario…”
3) Con l'appello viene articolato un unico motivo “La sentenza in parte qua impugnata è certamente erronea perché ha deciso su una questione non sottoposta all'esame del Tribunale cui invece erano state sottoposte conclusioni diverse che non comprendevano in nessun modo la valutazione della sussistenza o meno dei crediti previdenziali; per come leggesi nelle riportate conclusioni della sentenza. Pertanto, trattandosi di violazione del principio della non corrispondenza tra il chiesto ed il
pag. 5/12 pronunciato, la sentenza di primo gradi deve essere annullata in parte qua per assenza della domanda.”.
4) Il collegio reputa infondato l'appello principale mentre merita Contr accoglimento quello incidentale proposto da .
Premesso che la notificazione del preavviso iscrizione ipotecaria è datato
18 marzo 2017 (e non 2022 come indicato per errore materiale dal giudice), risulta documentata la notificazione dell'iscrizione ipotecaria in data 18 maggio 2022.
Il motivo è palesemente infondato come correttamente rilevato dalla difesa Contr di : nel ricorso di primo grado era stata formulata espressamente la domanda di annullamento degli avvisi di addebito (narrativa al punto 2 sopra citato) rispetto ai quali vi era stata l'iscrizione d'ipoteca deducendo l'omessa notificazione ovvero la irritualità della loro notificazione.
Il gravame della signora non prende in esame le ragioni della Pt_1
pronuncia sfavorevole che attiene alla sussistenza del credito previdenziale.
In tale modo una volta che la questione era stata devoluta in primo grado
(parafrasando il motivo di opposizione, la ricorrente si doleva di una iscrizione ipotecaria in quanto prescritto il credito sottostante per cui ne chiedeva l'accertamento), va dato atto che l'accertamento giudiziale è rispettoso del principio dispositivo.
5) Va accolto invece l'appello incidentale tardivo alla luce dei riferimenti temporali sopra indicati e degli effetti della sospensione ex lege va richiamato in tale senso l'art.118 disp. att. c.p.c. la sentenza di questa Corte
n.761/25 (causa n.r.g. 306/23): “La norma fa riferimento ai carichi relativi ad entrate tributarie ma anche non tributarie (dunque anche le sanzioni amministrative come nel caso di specie), che siano affidati all'agente per la pag. 6/12 riscossione nel periodo indicato ai precedenti commi 1 e 2bis; intervallo temporale all'interno del quale si colloca l'affidamento in carico del ruolo riferibile al credito di cui all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 (in data
25.02.2021, come si ricava dalla lettura della cartella di pagamento).
Giova, tuttavia, chiarire la successione di norme dettate dalla disciplina emergenziale che hanno determinato la proroga e la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti tributari e non tributari e degli adempimenti dell'agente per la riscossione. Nel caso di specie, rileva innanzi tutto la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 12, co. 2, d.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, co. 1, d.l. n.
18/2020. L'art. 68, co. 1 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”. Il citato art. 12, al comma 1 prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei
pag. 7/12 termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” e al comma 2 dispone che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Posto che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti è stata disposta su tutto il territorio nazionale, i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli enti impositori (nel caso di specie l'ITL, che doveva iscrivere a ruolo il credito e trasmetterlo all'Agente per la riscossione) e dell'agente per la riscossione (che doveva notificare la cartella dopo la trasmissione del ruolo) che scadevano entro il 31 dicembre degli anni in cui si è verificata la sospensione (2020 e 2021), sono stati dalla norma prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Al successivo comma 3 si dispone, inoltre, che pag. 8/12 “L' non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_7
pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1” (cioè, il periodo indicato dall'art. 68, co. 1 che poi rimanda all'art. 12 d.lgs. n.
159/2015; periodo inizialmente dal 8.03.2020 al 31.05.2020 e che è stato più volte prorogato nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid 19 giungendo, da ultimo, sino al 31.08.2021).
1.3 - In modo più puntuale rispetto alla natura dei crediti qui in contestazione, con l'art. 103, co. 6bis del d.l n. 18/2020, si è anche previsto che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al
31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689”. Tale sospensione della prescrizione è stata prevista dal legislatore prima che maturasse la prescrizione del credito qui in contestazione relativo all'ordinanza ingiunzione notificata il 9.08.2015. Già in forza di tale disposizione la prescrizione è stata sospesa per novantanove giorni e, pertanto, sarebbe maturata non più alla naturale scadenza del 9.08.2020, ma in data 16.11.2020.
1.4 - Prima di tale data, però, era già vigente la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 68 d.l. n. 18/2020 e 12 d.lgs. n. 159/2015, la cui efficacia sospensiva della prescrizione, affermata dal giudice di prime cure, non è neppure stata oggetto di appello incidentale condizionato da parte dell'appellato (con la precisazione che il termine di sospensione pag. 9/12 previsto dall'art. 68, co.1, d.l. n. 18/2020 era all'epoca fissato al
31.12.2020, poi successivamente prorogato con più interventi legislativi sino al 31.08.2021) e, nel contempo, era stato introdotto il comma 4-bis all'art. 68 d.l. n. 18/2020 che, nella versione inizialmente applicabile (dal
21.10.2020) disponeva che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno
2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159”.
1.5 – Successivamente, l'art 68, co. 4bis d.l. n. 18/2020 è stato novellato nei seguenti termini: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
pag. 10/12 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.”.
6) Va poi dato atto che nelle conclusioni dell'appello principale (stereotipe rispetto a quelle dell'opposizione) vi è solo la formale richiesta di annullamento dell'iscrizione ipotecaria, mentre era già stata disposta con la sentenza impugnata.
In realtà l'appellante fa valere la violazione del principio dispositivo per escludere la legittimità dell'esame della prescrizione dei contributi, aspetto per il quale, invece, è imposta la pronuncia: diversamente l'ulteriore statuizione del primo giudice (“Rigetta l'opposizione con riferimento all'impugnativa degli avvisi di addebito cui l'iscrizione si riferisce”) non verrebbe incisa.
Tale ultima considerazione giustifica la pronuncia sulle spese del presente grado nei confronti dell' (non appellante in ordine all'omologa CP_3
statuizione di primo grado) che dalla rimozione della statuizione sugli avvisi di addebito ne ha evidentemente pregiudizio.
7) Le spese di lite del seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023, in base al valore di causa ex art.13 c.c., nei medi.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_1
;
[...]
- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di annullamento dell'iscrizione ipotecaria proposta in primo grado;
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo Parte_1
grado in favore di liquidandole in Controparte_1
€.6.580,00 e a quelle del presente grado in favore di Controparte_1
e dell liquidandole in favore di ciascuna parte in
[...] CP_3
€.6.946,00,00 oltre al rimborso forfetario nei confronti di ed CP_3 [...]
ed iva e cpa nei confronti di quest'ultima; Controparte_1
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 novembre 2025
Il Presidente estensore
AN AL
pag. 12/12