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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. RG LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1795 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per
l'anno 2024, promossa da
, nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
in via Milano n. 14, ),, ai fini del presente procedimento CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Selargius, Vc. 1° M. D'Azeglio n. 5 presso lo studio legale dell'Avv. Claudia Siddi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...] ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Cagliari nella via Tuveri n. 12, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Pau,
che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Si domanda la conferma di quanto disposto con i provvedimenti provvisori con assegnazione della casa coniugale e conferma del contributo di euro 300,00 per il mantenimento del figlio.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: A.- Dichiarare
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Gavino Monreale in data 19.04.1998, tra le parti in causa, con le conseguenze di legge. B.- Revocare
l'assegno di contributo al mantenimento in favore del figlio prossimo al Per_1
compimento di 25 anni ed alla Laurea in Medicina e Chirurgia ed ancora revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Selargius nella via Milano n. 14, di proprietà
di entrambi i coniugi per le ragioni in espositiva. C.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI
Con ricorso depositato il 22 marzo 2024, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'assegnazione a suo favore della casa coniugale di Selargius, in via Milano 14, ritenendo che ciò rispondesse all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Ha altresì Per_1
chiesto che fosse stabilito a carico del resistente un assegno di mantenimento di 500,00
euro mensili per il figlio, o in misura diversa da determinarsi nel corso della causa, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate,
come previsto dalle Linee guida del CNF. La ricorrente, a sostegno delle istanze formulate ha dedotto, che il matrimonio con il resistente era stato celebrato il 19 aprile 1998 a San Gavino Monreale e che, dal matrimonio, era nato il figlio il 28 dicembre 1999, studente del quarto anno di Per_1
Medicina presso l'Università di Cagliari, in regola con gli esami e con risultati eccellenti. Ha inoltre rappresentato che, con sentenza n. 690 del 17 febbraio 2014, era stata dichiarata la separazione personale, con assegnazione della casa coniugale a suo favore quale residenza del figlio, e stabilito un assegno di mantenimento di 300,00 euro mensili a carico del resistente a titolo di mantenimento del figlio, con corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha rilevato altresì, che i coniugi avevano contratto un mutuo ipotecario trentennale con la banca Woolwich per l'acquisto della casa e, successivamente, un prestito personale con la società Consumer Financial Services srl. Ha evidenziato che il resistente, da quando aveva lasciato la casa, non aveva più contribuito al pagamento delle rate e delle spese straordinarie, costringendola a sostenere integralmente tali esborsi.
Con memoria di costituzione depositata il 9 settembre 2024, il sig. si Controparte_1
è costituito dichiarandosi non contrario alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando integralmente le altre richieste.
Ha evidenziato che la condotta della sig.ra come già rilevato nella Parte_1
sentenza di separazione n. 690/2014, avrebbe determinato un coinvolgimento del figlio in atteggiamenti di denigrazione nei confronti del padre. Tale situazione, secondo quanto dedotto, gli avrebbe provocato gravi ripercussioni psicologiche e fisiche, tra cui una sindrome ansioso-depressiva in trattamento che, unitamente ai problemi alla colonna vertebrale, ha comportato il suo collocamento in congedo assoluto e successivo pensionamento anticipato.
Il resistente ha precisato di aver provveduto personalmente al pagamento di una parte delle rate del mutuo e di aver versato gli acconti relativi all'acquisto dell'immobile coniugale, mentre il prestito personale contratto durante il matrimonio sarebbe stato utilizzato dalla ricorrente per finalità legate alla propria attività professionale. Ha inoltre rappresentato che la sua condizione economica risulta oggi gravemente compromessa,
percependo una pensione mensile di euro 1.348,00, a fronte di numerose spese fisse e personali che ne riducono sensibilmente la disponibilità residua.
Ha inoltre rilevato che il figlio brillante negli studi, è ormai prossimo alla laurea e Per_1
che, durante il periodo di specializzazione, potrà usufruire di un reddito minimo di
2.000 euro al mese, riducendo ulteriormente la necessità di un contributo al mantenimento.
Alla luce di quanto esposto, il resistente ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio e dell'assegnazione della casa coniugale, stabilita a favore della resistente, considerando la situazione patrimoniale sperequata tra le parti e la necessità per lui di acquistare un'abitazione propria.
*****
All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti sono comparse personalmente. La ricorrente ha riferito di vivere attualmente nella ex casa coniugale di Selargius, in via Milano 14,
insieme al figlio nato il [...], studente del quinto anno di Persona_2
Medicina e non ancora economicamente indipendente. Ha ricordato che dalla separazione, avvenuta quattordici anni prima, la convivenza con il marito non è mai ripresa. In sede di separazione era stata disposta l'assegnazione della casa a suo favore, con l'obbligo del di contribuire alle spese e al mutuo e di versare un assegno CP_1
mensile di 300 euro a titolo di mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 50%
delle spese straordinarie. La ricorrente ha precisato che l'abitazione è cointestata e che sta continuando a pagare una rata di mutuo di circa 600 euro al mese. Ha inoltre dichiarato di svolgere la libera professione di ingegnere con proprio studio, con un reddito lordo annuo di circa 48.000 euro.
Il resistente ha riferito di vivere alternativamente con la madre a Selargius e a Quartu,
dove risulta residente e dispone di una stanza in locazione. Ha dichiarato di percepire una pensione di invalidità di circa 1.300 euro mensili, pari ad euro 21.000 euro annui, e di sostenere un canone di locazione di 150,00 euro al mese. Ha precisato di non avere più rapporti con il figlio dalla separazione.
Il procuratore della ricorrente ha quindi richiesto l'assunzione dei provvedimenti provvisori e la pronuncia della sentenza sullo status. Il Giudice si è riservato di decidere.
Con ordinanza del 10 ottobre 2024, pronunciando ai sensi dell'art. 473 bis, il Giudice ha rilevato che la ricorrente aveva chiesto la conferma dell'assegnazione dell'abitazione e l'aumento del contributo di mantenimento da 300,00 a 500,00 euro, mentre il resistente aveva sostenuto che, essendo il figlio prossimo alla laurea e all'inserimento nel mondo del lavoro, non sussistevano più i presupposti per confermare l'assegnazione della casa e il contributo. Il Giudice ha ritenuto, invece, che il figlio, pur studente, fosse privo di redditi e continuasse a vivere con la madre nella casa coniugale, e che non fossero venuti meno i presupposti della separazione. Ha confermato quindi l'assegnazione dell'abitazione alla ricorrente e il contributo di mantenimento nella misura stabilita in sede di separazione, con rivalutazioni maturate e maturande. Non essendovi istanze di assunzione di prove costituende, nulla è stato disposto in merito e la causa è stata trattenuta in decisione in attesa della sentenza sul divorzio.
Nella seconda fase del giudizio, con la sentenza non definitiva n. 24/2025 del 19
dicembre 2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7 aprile 2025, il procuratore del ricorrente ha chiesto che la causa fosse tenuta a decisione con conferma dei provvedimenti provvisori. Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione a seguito di discussione orale.
*****
Richiamata la sentenza non definitiva n. 24/2025 del 19 dicembre 2024, con la quale è
stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre ora esaminare i profili economici della controversia.
La ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori già adottati, che prevedono il mantenimento del contributo stabilito in sede di separazione, comprensivo della rivalutazione maturata e maturanda.
Il resistente, dal canto suo, ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio deducendo un significativo peggioramento delle Per_1
proprie condizioni economiche conseguente al pensionamento per invalidità e alla correlata riduzione del reddito disponibile.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 147 c.c., l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli perdura sino a quando questi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica. Tale obbligo viene meno solo qualora il figlio abbia conseguito una stabile capacità reddituale, ovvero quando, pur posto nelle condizioni di rendersi autonomo, non vi abbia provveduto per propria colpa (cfr. Cass. civ. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. civ., ord., 12 aprile 2016, n. 7168; Cass. civ., 22
luglio 2019, n. 19696).
La più recente giurisprudenza ribadisce inoltre che grava sul genitore che invoca la cessazione dell'obbligo di mantenimento l'onere di dimostrare l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio (Cass. civ., sez. VI, 5
marzo 2018, n. 5088; Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2019, n. 19135).
Nel caso di specie, è pacifico che il figlio venticinquenne, sia iscritto al quinto Per_1
anno della Facoltà di Medicina dell'Università di Cagliari, risultando in regola con gli esami e con un rendimento eccellente. Nonostante la maggiore età, egli non ha ancora ultimato il percorso universitario, non percepisce redditi propri e convive stabilmente con la madre, dipendendo dai genitori per il proprio sostentamento.
Tali elementi dimostrano che il figlio non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, requisito necessario per far venir meno l'obbligo di mantenimento. Deve
pertanto ritenersi che, in applicazione dell'art. 147 c.c., il padre sia tenuto a continuare a contribuire al mantenimento del figlio sino al completamento del percorso formativo e al conseguimento di una concreta autonomia reddituale.
Per quanto concerne le condizioni economiche del resistente, risulta che egli percepisca una pensione di invalidità pari a circa euro 1.348,00 mensili, da cui gravano diverse spese fisse. Ciò nondimeno, il Tribunale ritiene che il contributo stabilito in sede di separazione – pari a euro 300,00 mensili – sia ancora congruo e proporzionato sia alle attuali possibilità economiche del padre sia alle esigenze del figlio, considerata anche la partecipazione del 50% alle spese straordinarie documentate.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale sita in Selargius, via Milano n. 14, deve rilevarsi che il figlio non ancora economicamente indipendente, continua a vivere Per_1 con la madre presso tale abitazione. Permane pertanto l'interesse del figlio a conservare il proprio ambiente domestico, centro degli affetti e della vita familiare, circostanza che giustifica la conferma dell'assegnazione dell'immobile alla madre, quale genitore convivente.
****
Quanto alle spese di lite, il Tribunale devono essere poste a carico del resistente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 24/2025 del 19.12.2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. Conferma l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Selargius, via Milano
n. 14, alla ricorrente quale genitore convivente con il figlio Parte_1 [...]
Per_2
2. Conferma l'obbligo del resistente di corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio la somma di euro Per_1
300,00 (trecento/00) mensili, oltre rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT e oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche debitamente documentate;
3. Conferma integralmente, per quanto di ragione, i provvedimenti economici già
adottati in via provvisoria;
4. Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del Parte_1
giudizio che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario del 15% come per legge;
Così deciso in Cagliari in data 24.11.2025, nella camera di Consiglio della Prima
Sezione Civile del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
RG LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. RG LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1795 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per
l'anno 2024, promossa da
, nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
in via Milano n. 14, ),, ai fini del presente procedimento CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Selargius, Vc. 1° M. D'Azeglio n. 5 presso lo studio legale dell'Avv. Claudia Siddi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...] ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Cagliari nella via Tuveri n. 12, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Pau,
che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Si domanda la conferma di quanto disposto con i provvedimenti provvisori con assegnazione della casa coniugale e conferma del contributo di euro 300,00 per il mantenimento del figlio.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: A.- Dichiarare
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Gavino Monreale in data 19.04.1998, tra le parti in causa, con le conseguenze di legge. B.- Revocare
l'assegno di contributo al mantenimento in favore del figlio prossimo al Per_1
compimento di 25 anni ed alla Laurea in Medicina e Chirurgia ed ancora revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Selargius nella via Milano n. 14, di proprietà
di entrambi i coniugi per le ragioni in espositiva. C.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI
Con ricorso depositato il 22 marzo 2024, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'assegnazione a suo favore della casa coniugale di Selargius, in via Milano 14, ritenendo che ciò rispondesse all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Ha altresì Per_1
chiesto che fosse stabilito a carico del resistente un assegno di mantenimento di 500,00
euro mensili per il figlio, o in misura diversa da determinarsi nel corso della causa, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate,
come previsto dalle Linee guida del CNF. La ricorrente, a sostegno delle istanze formulate ha dedotto, che il matrimonio con il resistente era stato celebrato il 19 aprile 1998 a San Gavino Monreale e che, dal matrimonio, era nato il figlio il 28 dicembre 1999, studente del quarto anno di Per_1
Medicina presso l'Università di Cagliari, in regola con gli esami e con risultati eccellenti. Ha inoltre rappresentato che, con sentenza n. 690 del 17 febbraio 2014, era stata dichiarata la separazione personale, con assegnazione della casa coniugale a suo favore quale residenza del figlio, e stabilito un assegno di mantenimento di 300,00 euro mensili a carico del resistente a titolo di mantenimento del figlio, con corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha rilevato altresì, che i coniugi avevano contratto un mutuo ipotecario trentennale con la banca Woolwich per l'acquisto della casa e, successivamente, un prestito personale con la società Consumer Financial Services srl. Ha evidenziato che il resistente, da quando aveva lasciato la casa, non aveva più contribuito al pagamento delle rate e delle spese straordinarie, costringendola a sostenere integralmente tali esborsi.
Con memoria di costituzione depositata il 9 settembre 2024, il sig. si Controparte_1
è costituito dichiarandosi non contrario alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando integralmente le altre richieste.
Ha evidenziato che la condotta della sig.ra come già rilevato nella Parte_1
sentenza di separazione n. 690/2014, avrebbe determinato un coinvolgimento del figlio in atteggiamenti di denigrazione nei confronti del padre. Tale situazione, secondo quanto dedotto, gli avrebbe provocato gravi ripercussioni psicologiche e fisiche, tra cui una sindrome ansioso-depressiva in trattamento che, unitamente ai problemi alla colonna vertebrale, ha comportato il suo collocamento in congedo assoluto e successivo pensionamento anticipato.
Il resistente ha precisato di aver provveduto personalmente al pagamento di una parte delle rate del mutuo e di aver versato gli acconti relativi all'acquisto dell'immobile coniugale, mentre il prestito personale contratto durante il matrimonio sarebbe stato utilizzato dalla ricorrente per finalità legate alla propria attività professionale. Ha inoltre rappresentato che la sua condizione economica risulta oggi gravemente compromessa,
percependo una pensione mensile di euro 1.348,00, a fronte di numerose spese fisse e personali che ne riducono sensibilmente la disponibilità residua.
Ha inoltre rilevato che il figlio brillante negli studi, è ormai prossimo alla laurea e Per_1
che, durante il periodo di specializzazione, potrà usufruire di un reddito minimo di
2.000 euro al mese, riducendo ulteriormente la necessità di un contributo al mantenimento.
Alla luce di quanto esposto, il resistente ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio e dell'assegnazione della casa coniugale, stabilita a favore della resistente, considerando la situazione patrimoniale sperequata tra le parti e la necessità per lui di acquistare un'abitazione propria.
*****
All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti sono comparse personalmente. La ricorrente ha riferito di vivere attualmente nella ex casa coniugale di Selargius, in via Milano 14,
insieme al figlio nato il [...], studente del quinto anno di Persona_2
Medicina e non ancora economicamente indipendente. Ha ricordato che dalla separazione, avvenuta quattordici anni prima, la convivenza con il marito non è mai ripresa. In sede di separazione era stata disposta l'assegnazione della casa a suo favore, con l'obbligo del di contribuire alle spese e al mutuo e di versare un assegno CP_1
mensile di 300 euro a titolo di mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 50%
delle spese straordinarie. La ricorrente ha precisato che l'abitazione è cointestata e che sta continuando a pagare una rata di mutuo di circa 600 euro al mese. Ha inoltre dichiarato di svolgere la libera professione di ingegnere con proprio studio, con un reddito lordo annuo di circa 48.000 euro.
Il resistente ha riferito di vivere alternativamente con la madre a Selargius e a Quartu,
dove risulta residente e dispone di una stanza in locazione. Ha dichiarato di percepire una pensione di invalidità di circa 1.300 euro mensili, pari ad euro 21.000 euro annui, e di sostenere un canone di locazione di 150,00 euro al mese. Ha precisato di non avere più rapporti con il figlio dalla separazione.
Il procuratore della ricorrente ha quindi richiesto l'assunzione dei provvedimenti provvisori e la pronuncia della sentenza sullo status. Il Giudice si è riservato di decidere.
Con ordinanza del 10 ottobre 2024, pronunciando ai sensi dell'art. 473 bis, il Giudice ha rilevato che la ricorrente aveva chiesto la conferma dell'assegnazione dell'abitazione e l'aumento del contributo di mantenimento da 300,00 a 500,00 euro, mentre il resistente aveva sostenuto che, essendo il figlio prossimo alla laurea e all'inserimento nel mondo del lavoro, non sussistevano più i presupposti per confermare l'assegnazione della casa e il contributo. Il Giudice ha ritenuto, invece, che il figlio, pur studente, fosse privo di redditi e continuasse a vivere con la madre nella casa coniugale, e che non fossero venuti meno i presupposti della separazione. Ha confermato quindi l'assegnazione dell'abitazione alla ricorrente e il contributo di mantenimento nella misura stabilita in sede di separazione, con rivalutazioni maturate e maturande. Non essendovi istanze di assunzione di prove costituende, nulla è stato disposto in merito e la causa è stata trattenuta in decisione in attesa della sentenza sul divorzio.
Nella seconda fase del giudizio, con la sentenza non definitiva n. 24/2025 del 19
dicembre 2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7 aprile 2025, il procuratore del ricorrente ha chiesto che la causa fosse tenuta a decisione con conferma dei provvedimenti provvisori. Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione a seguito di discussione orale.
*****
Richiamata la sentenza non definitiva n. 24/2025 del 19 dicembre 2024, con la quale è
stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre ora esaminare i profili economici della controversia.
La ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori già adottati, che prevedono il mantenimento del contributo stabilito in sede di separazione, comprensivo della rivalutazione maturata e maturanda.
Il resistente, dal canto suo, ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio deducendo un significativo peggioramento delle Per_1
proprie condizioni economiche conseguente al pensionamento per invalidità e alla correlata riduzione del reddito disponibile.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 147 c.c., l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli perdura sino a quando questi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica. Tale obbligo viene meno solo qualora il figlio abbia conseguito una stabile capacità reddituale, ovvero quando, pur posto nelle condizioni di rendersi autonomo, non vi abbia provveduto per propria colpa (cfr. Cass. civ. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. civ., ord., 12 aprile 2016, n. 7168; Cass. civ., 22
luglio 2019, n. 19696).
La più recente giurisprudenza ribadisce inoltre che grava sul genitore che invoca la cessazione dell'obbligo di mantenimento l'onere di dimostrare l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio (Cass. civ., sez. VI, 5
marzo 2018, n. 5088; Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2019, n. 19135).
Nel caso di specie, è pacifico che il figlio venticinquenne, sia iscritto al quinto Per_1
anno della Facoltà di Medicina dell'Università di Cagliari, risultando in regola con gli esami e con un rendimento eccellente. Nonostante la maggiore età, egli non ha ancora ultimato il percorso universitario, non percepisce redditi propri e convive stabilmente con la madre, dipendendo dai genitori per il proprio sostentamento.
Tali elementi dimostrano che il figlio non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, requisito necessario per far venir meno l'obbligo di mantenimento. Deve
pertanto ritenersi che, in applicazione dell'art. 147 c.c., il padre sia tenuto a continuare a contribuire al mantenimento del figlio sino al completamento del percorso formativo e al conseguimento di una concreta autonomia reddituale.
Per quanto concerne le condizioni economiche del resistente, risulta che egli percepisca una pensione di invalidità pari a circa euro 1.348,00 mensili, da cui gravano diverse spese fisse. Ciò nondimeno, il Tribunale ritiene che il contributo stabilito in sede di separazione – pari a euro 300,00 mensili – sia ancora congruo e proporzionato sia alle attuali possibilità economiche del padre sia alle esigenze del figlio, considerata anche la partecipazione del 50% alle spese straordinarie documentate.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale sita in Selargius, via Milano n. 14, deve rilevarsi che il figlio non ancora economicamente indipendente, continua a vivere Per_1 con la madre presso tale abitazione. Permane pertanto l'interesse del figlio a conservare il proprio ambiente domestico, centro degli affetti e della vita familiare, circostanza che giustifica la conferma dell'assegnazione dell'immobile alla madre, quale genitore convivente.
****
Quanto alle spese di lite, il Tribunale devono essere poste a carico del resistente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 24/2025 del 19.12.2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. Conferma l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Selargius, via Milano
n. 14, alla ricorrente quale genitore convivente con il figlio Parte_1 [...]
Per_2
2. Conferma l'obbligo del resistente di corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio la somma di euro Per_1
300,00 (trecento/00) mensili, oltre rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT e oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche debitamente documentate;
3. Conferma integralmente, per quanto di ragione, i provvedimenti economici già
adottati in via provvisoria;
4. Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del Parte_1
giudizio che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario del 15% come per legge;
Così deciso in Cagliari in data 24.11.2025, nella camera di Consiglio della Prima
Sezione Civile del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
RG LA