TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8071/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice - Dott. Luigi Aprea - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8071/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Elisa Pepe e dall'avv. Maria Pisaniello, presso il cui studio, sito Napoli alla via
Montecassino n.7 è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione, dall'avv. Erminia La Pietra, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via G.
Leopardi n. 80, è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni Giorgiadi, presso il cui studio, sito in Napoli al Centro Direzionale – isola G1 – è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 30.06.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 28/05/2025
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 1 di 13
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che il giorno Parte_1
23.05.2020, verso le ore 12:30, mentre percorreva a piedi il patio antistante l'abitazione di
[...]
, in località Marano di Napoli, alla via San Tommaso, era caduta rovinosamente CP_1 al suolo a causa di una sconnessione della pavimentazione di un gradino;
di aver, a causa della caduta, riportato delle lesioni personali e di essere stata trasportata all'ospedale “San
Giuliano” di Giugliano in Campania (Na), dove le era stata diagnosticata una “frattura completa dell'epifisi distale di radio con dislocazione ad latus e dorsale del frammento distale di frattura”; che, a seguito di tale lesione, seguivano controlli ortopedici e valutazione di un possibile intervento chirurgico;
che, a seguito del trauma, aveva riportato un'invalidità temporanea totale di 10 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 20 giorni al 75%, un'invalidità temporanea di 20 giorni al 50%, nonché postumi permanenti quantificabili nella misura nella misura del 8% di danno biologico;
che parte convenuta era da ritenersi responsabile esclusivo dell'accadimento dannoso ex art. 2043-2051 c.c., essendo proprietario e custode del patio antistante la propria abitazione;
che, con lettera raccomandata A/R del
24.02.2021, aveva inoltrato invito alla negoziazione assistita;
che, nonostante le richieste stragiudiziali, il non aveva provveduto al risarcimento dei descritti danni. Controparte_1
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio affinché venisse Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni da lei sofferti, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese mediche, da quantificarsi entro il limite di € 12.469,14, ed al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa Controparte_1 pretesa, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per la carente esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda;
nel merito, che il gradino antistante l'ingresso dell'abitazione era ben visibile e non presentava alcuna anomalia;
che l'attrice conosceva bene il luogo avendo frequentato l'abitazione già da molti anni;
che non sussisteva un nesso di causalità tra la res in custodia e la verificazione dell'evento dannoso in quanto la responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente al comportamento imprudente e negligente dell'attrice; che la quantificazione del danno era eccessiva e sproporzionata;
che, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, alla data del sinistro era operativa la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia per la responsabilità civile per danni a terzi. Controparte_2
Pag. 2 di 13
Ciò posto, concludeva affinché fosse autorizzata ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della nel merito, affinché fosse rigettata la domanda Controparte_2 attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva che la società chiamata in causa fosse tenuta al pagamento delle somme eventualmente accertate e liquidate in corso di causa in favore dell'attrice, con vittoria di spese e competenze professionali.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicurativa che CP_2 contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda, eccepiva: in via preliminare,
l'improponibilità della richiesta attorea e l'inoperatività della polizza assicurativa per i fatti così come denunciati in citazione;
nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda azionata trattandosi di caduta accidentale derivante dalla disattenzione e dalla negligenza dell'attrice, con esclusione di ogni profilo di responsabilità in capo all'assicurato; che non era provata la riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate alla cosa soggetta all'obbligo di custodia di;
Controparte_1
l'eccessiva quantificazione del pregiudizio non patrimoniale subito.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea nonché quella di manleva nei confronti di in subordine, che venisse disposta la sospensione del Controparte_1 giudizio ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p. e disposta la remissione degli atti del giudizio de quo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'acquisizione agli atti del procedimento penale in corso.
Svolta l'attività istruttoria attraverso l'interrogatorio formale di parte attrice e di parte convenuta e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente.
La pretesa azionata è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via preliminare, va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25.09.2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la società convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado di esplicare, come ha concretamente fatto, tutte le
Pag. 3 di 13
proprie difese nel merito della controversia.
Nel merito, parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorso in data
23.5.2020, la responsabilità ex art. 2051 c.c. di trattandosi di sinistro Controparte_1 accaduto all'interno dell'abitazione rientrante nella sua sfera di custodia e controllo.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte con sentenza n.2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per
l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass.
19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12 2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Pag. 4 di 13
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n.
2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010, n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ.,
Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Su tale responsabilità può quindi influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227
c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
In particolare con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti
Pag. 5 di 13
all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass.
11.11.2011 n. 23562; Cass.
3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n.
2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegata, quale causa del sinistro, una generica disconnessione della pavimentazione del patio antistante l'ingresso dell'abitazione di parte convenuta.
Secondo la prospettazione attorea, dalla sua qualità di custode dell'immobile, dovrebbe discendere per il il potere dovere di provvedere alla manutenzione e Controparte_1 gestione dell'immobile e delle sue pertinenze determinando, in tal senso, la soggezione dello stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
In ragione di ciò, chi invoca l'applicazione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso, nonché il collegamento
Pag. 6 di 13
causale tra la res e la verificazione del sinistro, precisandosi, infatti, in giurisprudenza, che “in ogni caso il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'accadimento dannoso ossia di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Cass. n. 5977/2012).
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico per come narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, ed in particolare in riferimento al luogo preciso in cui sarebbe avvenuta la caduta, alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite all'asserita irregolarità della pavimentazione dei gradini d'ingresso dell'immobile e, dunque, all'effettiva responsabilità in capo al convenuto.
Innanzitutto, sulla base delle allegazioni difensive si rileva una evidente contraddizione con riguardo alla precisa individuazione del luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta dell'attrice.
Nell'atto di citazione, l'attrice in maniera inequivocabile assumeva di essere caduta all'interno dell'abitazione di e, precisamente, nel patio antistante l'ingresso Controparte_1 inciampando all'altezza di un gradino lì posto per una disconnessione della pavimentazione
(“…mentre percorrevo il patio antistante l'abitazione del sig. del sito in CP_1
Marano di Napoli (NA) alla via San Tommaso n. 10, inciampava all'altezza dello scalino a causa della pavimentazione sconnessa e cadeva rovinosamente a terra” - pag. 1 atto di citazione).
Invece, in maniera nettamente antitetica rispetto all'atto introduttivo, nel referto di pronto soccorso n. 150058 del 23.5.2020 allegato dalla compagnia assicurativa si CP_2 legge che la parte attrice, aveva riferito ai sanitari di essere caduta Parte_1 accidentalmente nella propria abitazione “caduta accidentale avvenuta in data 23.5.2020 presso il proprio domicilio”; riferendo, quindi, quale causa del sinistro una collocazione del tutto differente (cfr. Referto medico del 23.5.2020 allegato alla produzione della terza chiamata in causa).
La confusione ingenerata da tale inspiegabile discrasia narrativa è ulteriormente aggravata dagli elementi di ulteriore vaghezza ricavabili dal contenuto della dichiarazione resa dalla parte attrice alla società nella qualità di società incaricata dalla compagnia CP_3 assicurativa di svolgere le dovute indagini circa la veridicità dei fatti CP_2
Pag. 7 di 13
denunciati.
Nella dichiarazione scritta, rilasciata in data 30.09.2020 da la stessa Parte_1 dichiarava che il giorno 23.5.2020 verso le ore 9:00 del mattino, mentre si trovava nell'abitazione di e svolgeva le faccende domestiche era scivolata e Controparte_1 cadendo a terra aveva urtato il con il braccio destro;
che, sulla pavimentazione non vi era alcuna sostanza né alcun tipo di ostacolo e che, dunque, la responsabilità della caduta era imputabile ad una mera disattenzione dell'attrice stessa (“…in data 23.05.2020 verso le 9:00 mi trovavo a casa del signore in via San Tommaso 10 Marano di Napoli, Controparte_1 quando nella cucina mentre facevo le pulizie alle persiane, scivolavo da sola cadendo col braccio destro a terra, nell'abitazione vi era il signore che mi alzò e mi portò CP_1 all'ospedale di Giugliano, non ci furono altri testimoni. – Quando sono caduta non vi era nessuna sostanza o ostacoli a terra ma sono caduta per mia colpa. Non ho incaricato nessun legale.” Cfr. allegato 8 – dichiarazione resa da allegata al fascicolo della Parte_1 terza chiamata in causa).
È evidente che a fronte di tale obiettiva incertezza sullo stato dei luoghi e sull'imputabilità del sinistro, nessun ulteriore elemento di prova è stato possibile rinvenire dalle altre emergenze istruttorie, utile a consentire una adeguata e chiara ricostruzione dei fatti.
Difatti, le grossolane contraddizioni non possono non suscitare forti dubbi circa la veridicità del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.
Oltretutto, anche gli interrogatori formali hanno restituito una ricostruzione fattuale incerta con riguardo alla dinamica dell'incidente, non consentendo di ritenere provato il collegamento causale tra la res in custodia e l'evento lesivo.
L'attrice, sottoposta ad interrogatorio formale in data 21.03.2024, in ordine Parte_1 alle modalità di verificazione del sinistro, ha dichiarato che, dopo essersi dedicata alla pulizia dei vetri e delle persiane dell'abitazione, indietreggiando, cadeva dimenticando che lì collocato ci fosse un gradino (“sono stata giù al piano terra, ho pulito le persiane e i vetri che davano sul lato giardino;
…dopo che avevo pulito sono andata indietro ho indietreggiato mi sono scordata che fosse un gradino ricoperta da una pietra che si muoveva e sono caduta all'indietro ho appoggiato la mano destra a terra”) e ha continuato affermando che sul gradino vi era una pietra non totalmente stabile (“aggiungo che il giardino del sig. CP_1 non è fatto di cemento ma c' è pavimentazione fatta di pietre solo una si muoveva” cfr. dichiarazioni rese all'interrogatorio formale di . Parte_1
Tale ultima dichiarazione risulta del tutto contrastante con quanto rinvenibile dalle Con dichiarazioni rilasciate dalla stessa in sede di accertamento da parte della società CP_4
Pag. 8 di 13
cui la riferiva che non vi fosse sulla pavimentazione sostanza o ostacolo alcuno Parte_1
(“…quando sono caduta non vi era nessuna sostanza o ostacoli a terra ma sono caduta per mia colpa”).
Le dichiarazioni rese non consentono, dunque, di ritenere dimostrate con certezza le concrete modalità attraverso cui la pavimentazione del gradino antistante l'ingresso dell'abitazione avrebbe esplicato un'efficacia causale determinante nel cagionare il ferimento della
. Parte_1
Inoltre, deve altresì rilevarsi che, dalla visione delle immagini allegate, nemmeno si ricava la presenza di anomalie o deformazioni tali da determinare un dissesto del gradino;
né è stata dedotta dall'attrice alcuna successiva modificazione dello stato dei luoghi, ragion per cui deve ritenersi che la condizione dei gradini raffigurati nelle immagini esaminate fosse effettivamente quella esistente al momento dell'allegato sinistro.
Ed invero, osservando i luoghi di causa, per come illustrati dai rilievi fotografici allegati dall'attrice, non è dato ravvisare la presenza di alcuna specifica e localizzata situazione di pericolo per l'incolumità degli utenti che possa aver favorito il rischio di inciampo.
Pertanto, alla luce del quadro probatorio esaminato emergono incongruenze e contraddizioni nella ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda, restando incerte le effettive modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la scivolata e la conseguente caduta al suolo dell'attrice.
Le risultanze istruttorie inducono, infatti, ad escludere che lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva condizione di pericolosità tale da rendere inevitabile o anche solo probabile il prodursi dell'evento dannoso, da ricondurre, invece, ad un elemento di natura esterna.
Ne consegue che la valutazione dell'efficienza causale della condotta della danneggiata va effettuata secondo un criterio di ragionevolezza che tenga conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie misure di cautela impiegabili in circostanze analoghe.
Sul tema la giurisprudenza precisa che “ai sensi dell'art. 2051 cc, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento” (cfr. Cass. 23584/2013; Cass. 12895/2016).
Nella fattispecie in esame, in primo luogo, considerate le coordinate temporali di verificazione del sinistro (orario diurno, alle ore 10:30 circa) la presenza del gradino era
Pag. 9 di 13
oggettivamente visibile e quindi evitabile da parte di un soggetto mediamente diligente in ragione delle buone condizioni di illuminazione dei luoghi.
In secondo luogo, l'eventuale situazione di rischio era soggettivamente prevedibile, a maggior ragione, considerato che, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, l'attrice ben conosceva il luogo, ed è quindi ragionevole presumere che la stessa fosse consapevole di quale fosse lo stato dei luoghi dell'abitazione.
Nel caso di specie, in relazione alle circostanze del caso concreto, l'utente danneggiato aveva la concreta ed effettiva possibilità di prevedere con l'ordinaria diligenza l'eventuale situazione di rischio ed evitare la stessa attraverso l'osservanza di un maggior grado di attenzione e prudenza, atteso che “in applicazione dell'art. 1227 co 1 cc, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (cfr. Cass. n. 9315/2019 e 17873/2020).
Da ciò si desume, nel caso di specie, che lo scarso livello di attenzione tenuto dall'attrice, senza prestare la dovuta prudenza, abbia costituito causa esclusiva del sinistro, integrando il c.d. caso fortuito.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art.
2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale
(che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma
1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato” (Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383).
La dubbia riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate dalla alla Parte_2 caduta al suolo determinata da una disconnessione della pavimentazione nell'abitazione di risulta, poi, avallata dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. Controparte_1 Per_1
[...]
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott. Per_1
unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, non consente di
[...] ritenere dimostrata, in primo luogo, l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra
Pag. 10 di 13
l'evento dannoso (caduta al suolo) e le lesioni iniziali riportate da ovvero Parte_1
“esiti frattura epifisi distale di radio a destra con riduzione e sintesi con placca e viti ancora in situ””, ed in secondo luogo, l'ammissibilità del nesso di causalità giuridica intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati del processo patologico.
Si rileva quindi in consulenza che i postumi invalidanti non risultano essere in pieno rapporto causale con la tipologia di lesioni riscontrate, non risultando soddisfatti, in particolare, i criteri di compatibilità per nesso: cronologico, topografico, della continuità fenomenica, di idoneità e di esclusione di ogni altra possibile causa delle lesioni. Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che “tali lesioni sono, per dinamica lesiva, per momento di evidenziazione clinica, per evoluzione riparativa e per la documentazione esibita, non chiare, viste le dichiarazioni discordanti in merito alla modalità di produzione dell'evento traumatico riferito, sicché è parzialmente recepibile la dipendenza causale dal sinistro in oggetto. Non sono completamente soddisfatti i criteri per
l'esistenza del nesso di causalità: cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici” (cfr. pag. 11 e 12 della consulenza CTU depositata in atti).
Pertanto, alla luce della scarsa pericolosità della res e dell'elevato grado di prevedibilità- evitabilità dell'accadimento dannoso mediante l'adozione delle ordinarie misure di cautele, può ritenersi che la condotta colposa della vittima abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso, recidendo il collegamento causale tra la res in custodia e l'evento lesivo verificatosi (la caduta).
In definitiva, il compendio probatorio acquisito non è quindi sufficiente a provare la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso lamentato al gradino collocato sul patio antistante l'abitazione di proprietà del;
ragion per cui alcuna responsabilità Controparte_1 può essere imputata al convenuto per la caduta accidentale della . Parte_1
La domanda va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022., in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, - e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte convenuta e per la terza chiamata in causa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
Infatti, per quanto concerne le spese sostenute dalla compagnia terza chiamata in garanzia, va
Pag. 11 di 13
osservato che una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552).
Infatti, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7431, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, 12301)
Più in particolare, “sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, viene così ad assumere un ruolo decisamente preponderante nella produzione del secondo evento ("causa causae est causa causati"); mentre vale ad interrompere questo nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, soltanto una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà. E pertanto, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, col conseguente assorbimento della subordinata domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo, le spese sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico dell'attore, a meno che la domanda di garanzia non sia palesemente arbitraria o temeraria” (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004, n.°
6514).
Ora, quanto alla chiamata in causa effettuata dal nei confronti della propria Controparte_1 compagnia assicurativa nella relativa domanda di garanzia, non si possono CP_2 ravvisare profili di arbitrarietà o temerarietà della domanda di manleva esperita.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 16/07/2024 (Cass. n. 25047/2018; Cass. n.
28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice soccombente, con il conseguente diritto dei convenuti di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto
Pag. 12 di 13
decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente la domanda proposta da Parte_1
• condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
• condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in €
2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
• Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 16/07/2024 (Cass. n. 25047/2018; Cass.
n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice soccombente, con il conseguente diritto dei convenuti di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa in data 16/07/2025
IL Giudice
Dott. Luigi Aprea
Pag. 13 di 13