Decreto cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BE SE, FA ON, LD LI, NA IS, PA IA IS, AL ME ER, IN DU, RI RR, LE CC, PP BE, NN CA, EG NO, RI NE RR, ON TT, PA RG, RI Bross Snc di RI ON & C., rappresentati e difesi dall'avvocato Carmen Petraglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carmagnola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Briccarello, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera di Consiglio comunale n. 12 del 24.04.2025, pubblicata all'Albo pretorio comunale a far data dal 09.05.2025 sino al 31.12.2030 e resa esecutiva il 25.05.2025, con cui il Comune di Carmagnola ha modificato il Regolamento delle attività dello Spettacolo viaggiante e mediante la quale sono state implicitamente respinte le domande di partecipazione all'evento già presentate dai ricorrenti, nonché di ogni altro atto, provvedimento e parere preordinati, conseguenti e comunque connessi al predetto atto.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’ 8\10\2025:
della delibera di Consiglio comunale n. 12 del 24.04.2025, pubblicata all’Albo pretorio comunale a far data dal 09.05.2025 sino al 31.12.2030 e resa esecutiva il 25.05.2025, con cui il Comune di Carmagnola ha modificato il Regolamento delle attività dello Spettacolo viaggiante e mediante la quale sono state implicitamente respinte le domande di partecipazione all’evento già presentate dai ricorrenti, nonché di ogni altro atto, provvedimento e parere preordinati, conseguenti e comunque connessi al predetto atto.
per quanto occorra, della graduatoria e della planimetria trasmessa dal Comune di Carmagnola con PEC del 26.08.2025, nonché di ogni altro atto, provvedimento e parere preordinati, conseguenti e comunque connessi alle predette graduatoria e planimetria: ivi, inclusa, per quanto occorra, la comunicazione trasmessa dal Comune di Carmagnola in data 29.09.2025 (doc. n. 14) e l’ordinanza n. 96/2025 – non conosciuta -.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmagnola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa PA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, esercenti attività di spettacolo viaggiante, hanno impugnato la delibera di Consiglio comunale di Carmagnola n. 12 del 24.4.2025, con la quale il Comune ha appunto modificato il proprio regolamento delle attività dello spettacolo viaggiante.
Hanno dedotto di avere, da anni, partecipato al Luna Park allestito in occasione della “Fiera del peperone”, richiedendo l’autorizzazione all’installazione delle rispettive attrazioni nella centrale piazza IV Martiri; la stessa soluzione sarebbe stata invocata in occasione della fiera che doveva svolgersi tra il 29.8 e il 7.9.2025.
In occasione di tale ultima richiesta, tuttavia, i ricorrenti apprendevano che, nel corso dell’anno 2025, il regolamento comunale in tema di spettacolo viaggiante era stato modificato, senza previa consultazione delle associazioni di categoria; tra le altre novità figurava l’individuazione, per il Luna Park della fiera del peperone, l’area di Piazza Ludovico I – area parcheggio del supermercato Carrefour, anziché quella concessa continuativamente negli ultimi anni, corrispondente a Piazza IV Martiri; ne conseguiva l’implicito rigetto delle domande per come presentate.
Lamentano i ricorrenti che il modificato regolamento comunale sarebbe afflitto da:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 10 bis della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione – illogicità e sviamento; il rigetto delle domande presentate in relazione a Piazza IV Martiri avrebbe richiesto, da parte del Comune, l’attivazione della partecipazione procedimentale, cosa non avvenuta;
2) violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 9 della legge n. 337/1968, dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento; la pertinente normativa prevede che le modalità di concessione delle aree per l’installazione delle attrazioni siano definite con regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, passaggio che l’amministrazione avrebbe pretermesso. Per altro la consultazione delle associazioni di categoria avrebbe altresì fatto emergere l’inidoneità dell’area assegnata;
3) violazione degli articoli 1 e 4 della Costituzione italiana - ulteriore violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 9 della legge n. 337/1968, dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento e difetto di istruttoria; l’area assegnata sarebbe decentrata e priva dei necessari requisiti tecnici; la presenti aiuole, in particolare, sarebbero ostative al posizionamento delle attrazioni più grandi; inoltre per raggiungere la cabina elettrica più vicina sarebbe necessario l’attraversamento della strada.
Ha quindi chiesto annullarsi il regolamento comunale.
Si è costituito il Comune resistente.
Con decreto n. 347/2025 l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta.
Con atto depositato in data 4.9.2025 i ricorrenti dichiaravano di rinunciare alla misura cautelare collegiale.
Con atto depositato in data 8.10.2025 i ricorrenti presentavano motivi aggiunti di ricorso avverso la graduatoria del 26.8.2025 e la connessa planimetria, con la quale l’amministrazione aveva autorizzato l’installazione delle attrazioni in piazza Ludovico; da tale autorizzazione sarebbero state escluse alcune attrazioni storicamente presenti in occasione della manifestazione. Inoltre l’autorizzazione sarebbe stata trasmessa a poche ore dalla manifestazione, rendendo di fatto impossibile l’operatività delle attrazioni.
Hanno riproposto pertanto, in via derivata, le censure già dedotte con il ricorso introduttivo oltre a proporre, quali ulteriori vizi propri dell’atto impugnato con i motivi aggiunti:
4) la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 9 della legge n. 337/1968, dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento; i ricorrenti ribadiscono che la modifica regolamentare avrebbe dovuto coinvolgere i rappresentanti di categoria;
5) la violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante, degli articoli 1 e 9 della legge n. 337/1968 – degli articoli 1 e 4 della Costituzione italiana in tema di diritto al lavoro – eccesso di potere – difetto di motivazione - sviamento di potere; la graduatoria predisposta contemplerebbe solo piccole attrazioni;
6) la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge n. 241/1990; articoli 1, 4 e 97 della Costituzione italiana; articolo 9 del vigente regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante; articolo 9 del previgente regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante – eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà; sviamento di potere; l’amministrazione avrebbe comunicato l’autorizzazione con sole 48 ore di anticipo, così violando il regolamento che prevede un termine di 15 giorni e rendendo di fatto impossibile la manifestazione.
Il Comune ha contestato gli assunti di cui agli atti introduttivi del giudizio ed ha eccepito il difetto di interesse al ricorso, in ragione del fatto che i ricorrenti paiono azionare una pretesa a montare le attrazioni in piazza IV Martiri, località che, anche prima della modifica regolamentare, non era comunque deputata all’installazione del luna park della fiera del peperone.
All’udienza del 10.2.2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Paiono opportune alcune precisazioni in tema di delimitazione della domanda e dell’interesse ad agire.
Le conclusioni del ricorso introduttivo invocano tout court l’annullamento del regolamento comunale che disciplina gli spettacoli viaggianti (il cui testo integrale, prima e dopo la modifica intervenuta nel 2025, è stato prodotto solo dall’amministrazione). La domanda, così genericamente formulata, non è tuttavia coerente con la causa poetendi evincibile dal corpo dell’atto , posto che le censure si appuntano unicamente avverso la localizzazione delle attrazioni in occasione della fiera del peperone. D’altro canto, nel corpo del ricorso, gli stessi ricorrenti lamentano la violazione di altre disposizioni regolamentari, così invocandone l’applicazione, con una impostazione che sarebbe incompatibile con la pretesa all’annullamento integrale dell’atto.
Ne consegue che, alla luce della struttura del ricorso, la domanda di annullamento non può che essere intesa come circoscritta “ in parte qua ” e dunque focalizzata sulla localizzazione delle attrazioni in occasione della Fiera del peperone nella piazza Ludovico I.
Ancora, rispetto alle modifiche apportate nel 2025, i ricorrenti esplicitano un solo interesse concreto, quello a mantenere il posizionamento delle attrazioni del Luna Park nella piazza IV Martiri, come era avvenuto in annualità precedenti.
Tuttavia, pur essendo documentato che per diversi anni (quantomeno 1995, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, cfr. doc. 18 di parte ricorrente) le autorizzazioni concesse dal Comune hanno in effetti previsto l’allestimento del Luna Park in piazza IV Martiri, resta ugualmente vero che, come obiettato dalla difesa dell’amministrazione, l’allestimento in tale località non era espressamente contemplato dal regolamento comunale neppure prima della contestata modifica.
Ne consegue che anche annullandosi in parte qua il regolamento, i ricorrenti non potrebbero ottenere tutela alla pretesa di allestire le attrazioni in una specifica area che continuerebbe a non risultare contemplata dal pertinente (anche pregresso) regolamento comunale.
Tuttavia si può interpretare la domanda come volta, in termini più circoscritti, ad azionare quantomeno l’intesse ad escludere, tra le possibili collocazioni, quella da ultimo individuata dall’amministrazione per la manifestazione per cui è causa (piazza Ludovico I), con effetto quantomeno di obbligo dell’amministrazione sul punto di riesercitare il proprio potere.
Così circoscritto l’oggetto del contendere, i ricorrenti assumono e possono assumere che piazza Ludovico I sia localizzazione sostanzialmente inidonea.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono tuttavia complessivamente infondati, non avendo gli interessati comprovato alcuna oggettiva incompatibilità tra l’area individuata dal comune e le loro attività.
Con la prima censura si contesta che, nei confronti dei ricorrenti, sarebbe stata omessa la partecipazione procedimentale rispetto alle singole istanze di allestire le attrazioni in piazza IV Martiri; la censura è infondata in fatto prima che in diritto.
Risulta dagli atti che i ricorrenti hanno contestato la localizzazione, sono stati invitati ad integrazioni documentali e sono stati coinvolti in un incontro/confronto con il comune (tanto si evince dai docc. 7, 8, 9 di parte resistente e viene per altro ammesso anche nei motivi aggiunti). Semplicemente i ricorrenti hanno scelto la via dell’irrigidimento, non accettando se non di poter scegliere un unico luogo per l’installazione, da loro individuato in piazza IV Martiri.
Resta tuttavia vero che partecipazione procedimentale ed accoglimento delle pretese dei privati non coincidono e rispetto alle istanze di autorizzazione il confronto procedimentale si è di fatto realizzato e il motivo deve essere rigettato.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo ed il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti si contesta che, a monte ed all’atto di modificare il regolamento comunale, l’amministrazione avrebbe dovuto consultare le associazioni di categoria, che sono invece state pretermesse; tanto si deduce in specifico in forza dell’art. 9 della l. n. 337/1968.
Recita suddetto articolo:
“ Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo ”
Come reso palese dalla disposizione, la disciplina esprime, nel complesso, un significativo favor per lo spettacolo viaggiante in quanto:
obbliga le amministrazioni ad individuare sul loro territorio delle aree disponibili per queste attività (“devono” e non semplicemente “possono”) e ad aggiornarle periodicamente;
garantisce agli esercenti, purché regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività, l’attribuzione diretta di suolo pubblico per lo svolgimento di quella che resta una attività economica privata, soluzione che rappresenta una deroga rispetto alla regola del confronto pubblicistico tra operatori parimenti interessati allo sfruttamento economico di aree pubbliche.
La disposizione si articola in diversi commi; come reso palese dal dato testuale, l’individuazione ed aggiornamento delle aree, fermo che le stesse devono essere obbligatoriamente individuate, è prerogativa dell’amministrazione, come per altro lo sono in generale la pianificazione urbanistica e la gestione del territorio e delle attività su suolo pubblico.
Diversa disciplina riguarda le “modalità di concessione” (che non sono le “aree pubbliche concesse”) e ciò per l’evidente ragione che, in un contesto che in deroga ai principi generali consente l’attribuzione diretta ad un privato di un beneficio per il tramite di un bene pubblico, il legislatore si è preoccupato che la concessione sia regolamentata in modo omogeneo ed uniforme a monte, per evitare arbitri; in tal caso, con particolare sensibilità verso le esigenze del settore, viene attribuito un ruolo di interlocutore privilegiato (in deroga alla regola per cui i regolamenti, quali atti generali, sono sottratti a forme partecipative, salvo censura ex post ) alle associazioni di categoria.
Resta tuttavia che la pluralità di eccezioni di favore di cui la categoria beneficia rispetto alle regole generali rende la disciplina, in quanto appunto eccezionale e di favore, di stretta interpretazione.
D’altro canto è prerogativa propria e specifica di ogni ente locale regolamentare l’uso del proprio territorio, sia in termini di pianificazione che di concessione.
Ne consegue che la partecipazione delle associazioni di categoria, prevista in specifico per la disciplina regolamentare dell’eccezionale modalità di concessione diretta, non attribuisce alla categoria la pretesa di disporre a monte di una “scelta” o “indicazione di preferenza” di spazi pubblici, il cui governo resta prerogativa propria dell’amministrazione.
Le censure devono quindi essere respinte, alla luce della già evidenziata circoscritta pretesa di cui al ricorso, focalizzata a contestare l’area indicata per l’allestimento del Luna Park.
Ne deriva l’infondatezza del secondo motivo di ricorso principale e del quarto motivo di ricorso per motivi aggiunti.
E’ invece ovviamente possibile che, come per ogni scelta di carattere generale, ove la stessa risulti palesemente irrazionale o inadeguata, il privato che ne è inciso la contesti a valle, unitamente agli atti applicativi per lui lesivi.
Con i motivi tre del ricorso principale e cinque del ricorso per motivi aggiunti si tenta appunto tale contestazione; i ricorrenti sostengono che la piazza individuata da ultimo dall’amministrazione sarebbe inidonea perché: inadatta ad ospitare “grandi attrazioni”, priva di adeguati collegamenti alla rete elettrica, decentrata.
Sul punto, senza puntuale confutazione da parte dei ricorrenti, non può che prendersi atto delle difese dell’amministrazione comunale, la quale, costituendosi, ha depositato una planimetria da cui si evince che:
1) la piazza vede la presenza di una cabina ENEL; altri punti di approvvigionamento dell’energia vengono indicati dal comune nelle proprie difese; i ricorrenti, senza confrontarsi con la documentazione prodotta dall’amministrazione, si limitano a ribadire apoditticamente che vi sarebbe difficoltà di accesso alla rete elettrica;
2) l’autorizzazione concessa, come da planimetria allegata (doc. 21 di parte resistente), contempla 32 attrazioni, di cui diverse di grandi dimensioni (un castello di 12 mt per 3, una giostra con aeroplani del diametro di 17 metri, una giostra per bambini e un play ground 9 per 9, un rodeo 14 per 7); i ricorrenti ripetono acriticamente che non avrebbero trovato spazio tutte le installazioni richieste, senza minimamente confrontarsi con i documenti di causa; non è poi dato sapere quali attrazioni sarebbero, concretamente ed a valle dell’autorizzazione, rimaste escluse né in concreto perché; è infatti pacifico e documentale che alcune istanze sono state riformulate insistendo ad indicare come unica sede di gradimento del gestore piazza IV Martiri, pur essendo ormai ampiamente chiarito che quella piazza non figurava tra quelle che il Comune intendeva mettere a disposizione del luna park e così rendendo le istanze deliberatamente inidonee alla valutazione. L’amministrazione ha, peraltro, indicato nella planimetria una disposizione compatibile con la piazza e con le grandi attrazioni, impostazione che è stata semplicemente e complessivamente ignorata dalla difesa dei ricorrenti.
Da ultimo, quanto alla pretesa inadeguatezza della piazza perché decentrata, a p. 9 delle proprie difese l’amministrazione sostiene che la piazza Ludovico sarebbe addirittura più vicina al luogo di svolgimento della fiera peperone; l’inidoneità della prova rispetto alla tesi riguarda, in questo caso, la difesa dell’amministrazione che non chiarisce quale in specifico sarebbe, nella sua ricostruzione, la sede della manifestazione (diffusa a livello cittadino) né indica puntuali distanze.
Ciò non di meno può osservarsi che l’area scelta dal Comune, prendendo a riferimento il centro storico di piazza Sant’Agostino, ha una distanza di 800 mt a piedi mentre piazza IV Martiri dista, sempre a piedi, 500 mt. Anche non potendosi sostenere che l’area scelta sia “più prossima” al centro cittadino, vero è che non è neppure sostenibile che il Comune abbia individuato un’area decentrata, inaccessibile o irrazionalmente inidonea.
Ne consegue, alla luce della documentazione in atti, e nel limite del sindacato di questo giudice su quella che resta una scelta caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa, che non si può concludere che il luogo indicato sia afflitto da forme di irrazionalità, eccesso di potere o, addirittura, violazione di legge.
I due motivi qui in analisi devono pertanto essere respinti.
Con l’ultimo motivo di ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti contestano che l’autorizzazione sarebbe, in ogni caso, pervenuta solo 48 ore prima della manifestazione, in violazione del regolamento in materia, ingenerando l’impossibilità per gli stessi di attrezzarsi per tempo.
E’ infatti pacifico che gli esercenti hanno scelto di non montare le loro attrazioni e la manifestazione non ha avuto luogo.
Premesso che la censura appare eccentrica rispetto alla contestazione che costituisce il cuore del ricorso (la disciplina regolamentare nella parte in cui individua il luogo della manifestazione) e che risulta di dubbia ammissibilità, posto che è stata formulata in un atto di motivi aggiunti depositato in data 8/10/2025, quando la manifestazione, pur autorizzata, già non si era svolta per unilaterale scelta degli operatori dello spettacolo, non può non condividersi la difesa dell’amministrazione là dove evidenzia come, sul punto, i ricorrenti si siano anche contraddetti nelle proprie difese, con ulteriore dubbia ammissibilità della contestazioni.
Nelle interlocuzioni con l’amministrazione, infatti, è tra l’altro emerso che l’area di Piazza IV Martiri è stata ritenuta inadeguata dall’amministrazione perché imporrebbe la convivenza delle attrazioni con le attività di mercato, che si svolge il mercoledì; in replica, e per insistere sulla preferibilità dell’area da loro individuata, i ricorrenti (p. 4 del ricorso per motivi aggiunti) esplicitamente affermano di poter tranquillamente “convivere” con il mercato, in quanto sarebbero in grado di smontare le proprie attrazioni il martedì sera e rimontarle il mercoledì sera.
Essi stessi sostengono, dunque, quando funzionale alle loro tesi, che un margine di una sola giornata è sufficiente per rendere l’installazione del Luna Park possibile.
Ne deriva, posto che la censura non può ex post avere la finalità di garantire un preavviso ormai inesorabilmente consumato, ma, al più, quella di, individuate precise impossibilità pratiche, addossare all’amministrazione la responsabilità della mancata collaborazione degli esercenti per la manifestazione che non ha avuto luogo, che la censura dedotta con l’ultimo motivo aggiunto di ricorso confligge con quanto ad altro fine sostenuto e resta sconfessata dagli stessi interessati; la censura risulta pertanto, nel complesso ed al limitato fine di dimostrare una presunta impossibilità operativa, destituita di fondamento.
In definitiva tanto il ricorso principale che quello per motivi aggiunti devono essere respinti.
Considerato che si evince dagli atti che per molti anni è stato consentito lo svolgimento delle attività nella piazza IV Martiri, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso principale e per motivi aggiunti;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
PA TT, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA TT | SA PE |
IL SEGRETARIO