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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6716/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice, dott.ssa Chiara COLOSIMO, visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nominato, nel procedimento proposto da Parte_1 ei confronti dell'
[...] CP_1 rilevato che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato peritale, non hanno depositato in Cancelleria nel termine loro assegnato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU (cfr. provvedimento del 02 febbraio 2025, e comunicazione di Cancelleria del 13 febbraio 2025);
OMOLOGA l'esito dell'accertamento del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia che:
“Si ravvede una invalidità civile nella misura del 65%, come già accertato dalla commissione di invalidità civile in occasione della seduta del 14/12/2023 nonché uno stato di handicap senza gravità, tenuto conto della capacità dell'utilizzo della protesi che rende la paziente autonoma”; visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione contenuta a pag. 8 del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nonché la documentazione prodotta nel fascicolo attoreo;
COMPENSA integralmente, tra le parti, le spese di lite;
CONDANNA a pagare le spese di CTU liquidate, a favore della dott.ssa in € CP_1 Persona_1
600,00 oltre IVA;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al CTU nominato, e per ogni altro provvedimento di competenza.
Milano, 14 marzo 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice, dott.ssa Chiara COLOSIMO, visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nominato, nel procedimento proposto da Parte_1 ei confronti dell'
[...] CP_1 rilevato che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato peritale, non hanno depositato in Cancelleria nel termine loro assegnato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU (cfr. provvedimento del 02 febbraio 2025, e comunicazione di Cancelleria del 13 febbraio 2025);
OMOLOGA l'esito dell'accertamento del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia che:
“Si ravvede una invalidità civile nella misura del 65%, come già accertato dalla commissione di invalidità civile in occasione della seduta del 14/12/2023 nonché uno stato di handicap senza gravità, tenuto conto della capacità dell'utilizzo della protesi che rende la paziente autonoma”; visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione contenuta a pag. 8 del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nonché la documentazione prodotta nel fascicolo attoreo;
COMPENSA integralmente, tra le parti, le spese di lite;
CONDANNA a pagare le spese di CTU liquidate, a favore della dott.ssa in € CP_1 Persona_1
600,00 oltre IVA;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al CTU nominato, e per ogni altro provvedimento di competenza.
Milano, 14 marzo 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO