Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 938/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento paternità
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Beretti Persona_1
presso il cui studio sito in Massa Via G.B. La Salle, 1 è
elettivamente domiciliato, come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello
- Appellante -
-
contro
-
e rappresentate e difese Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. Daniela Breschi, presso il cui studio sito in Pistoia Via
Panciatichi, 1 sono elettivamente domiciliate, come da mandato in atti
-Appellati -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1
in totale riforma della Sentenza n. 533/2023 pubbl. il 21/09/2023
RG n. 1645/2018 Tribunale di Massa- composizione collegiale- accolti i motivi di impugnazione, respingere tutte le domande avanzate dalle attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto, inammissibili ed improponibili e o comunque prescritte ai sensi di legge. - In
denegata ipotesi, respingere comunque tutte le domande economiche come avanzate perché prescritte ai sensi di legge e quantificare l'eventuale assegno di mantenimento in favore della _3
, qualora risultasse la paternità in capo al convenuto, nella
[...]
misura di euro 100,00 mensili attese le precarie condizioni economiche del convenuto stesso. Ogni altra domanda attorea respinta. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio. Spese di CTU a carico delle appellate”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto siccome manifestamente inammissibile ed infondato per le ragioni ampiamente esposte in narrativa. Con
vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di CTU.”
IN FATTO E DIRITTO
1. e rispettivamente madre e Controparte_2 Controparte_3
figlia, proponevano azione ex art. 269 c.c., dinanzi al Tribunale
di Massa, per accertare e dichiarare che era il Persona_1
padre di . Controparte_3
sosteneva di aver avuto a metà degli anni Novanta Controparte_2
una relazione con , a quell'epoca coniugato e padre Persona_1
2 di altri due figli, e che dalla loro unione era nata _3
.
[...]
Data la sua situazione, il si rifiutava di riconoscere la Per_1
minore e ometteva di contribuire al suo mantenimento;
di cui conseguentemente si faceva carico interamente la madre.
In particolare, in un primo momento si era avvicinato alla Per_1
minore per poi allontanarsi nuovamente per rapporti conflittuali sorti con la . Controparte_2
risentiva dell'allontanamento e dell'assenza della Controparte_3
figura paterna ed insieme alla madre chiedeva al Tribunale di Massa,
previo espletamento di CTU, che venisse dichiarata la paternità di l'obbligo a contribuire al mantenimento della Persona_1
figlia, nonché il rimborso quota parte a favore di P_
, l'importo di € 108.000,00, per il mantenimento della
[...]
figlia.
Inoltre, le attrici chiedevano la condanna del al ristoro Per_1
dei pregiudizi non patrimoniali arrecati alla quantificati _3
in euro 50.000,00.
2.Si costituiva confermando di aver avuto una Persona_1
relazione con ed eccepiva la prescrizione del Controparte_2
diritto di a ricevere gli assegni alimentari sin Controparte_3
dalla nascita, essendo una obbligazione di durata con decorrenza dalla data delle singole scadenze.
Nonostante ciò, provando affetto per la minore, chiedeva nel caso di accertamento della sua paternità un contributo per il mantenimento della somma di euro 100,00 mensili, percependo una pensione mensile di euro 1.000.
Nel corso dell'istruttoria di primo grado venivano espletate prove per testi ed interrogatorio formale del Per_1
3 La consulenza tecnica di ufficio, pur disposta, non veniva espletata per non essersi ripetutamente presentato il agli incontri Per_1
fissati per l'acquisizione del materiale biologico.
3.Il Tribunale di Massa con sentenza n. 533/2023 pubblicata il 21 settembre 2023 dichiarava la paternità di rispetto Persona_1
a condannava il a contribuire al Controparte_3 Per_1
mantenimento della figlia corrispondendo la somma di euro 350,00
mensili direttamente alla figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
condannava a rimborsare alla Per_1 P_
, ai sensi dell'art. 1299 c.c., la somma di euro 80.000
[...]
quale quota parte per il mantenimento, istruzione ed educazione della figlia, oltre interessi maturati e maturandi con decorrenza dal 26
giugno 2018 (data della domanda giudiziale); condannava Per_1
al risarcimento in favore della figlia del danno non
[...]
patrimoniale per privazione del rapporto parentale nella somma di euro 42.062,50 oltre interessi maturati e maturandi con decorrenza dal 26 giugno 2018 (data della domanda giudiziale); infine condannava al pagamento delle spese processuali e CTU. Persona_1
Il Tribunale disattendeva l'eccezione di prescrizione aderendo a gran parte della giurisprudenza secondo la quale il diritto a richiedere il mantenimento e gli alimenti era subordinato all'accertamento del rapporto di filiazione e sino a quando non sarebbe stata dichiarata la sussistenza di tale rapporto il diritto non poteva essere fatto valere ed il termine iniziare a decorrere.
Ancora, il Tribunale sosteneva che sino a quando non interveniva un riconoscimento spontaneo o un provvedimento giudiziale il genitore non poteva esercitare l'azione di rimborso pro quota nei confronti dell'altro sin dal momento della nascita.
4 Inoltre, la relazione della CTU concludeva in tal senso “non è stato
possibile acquisire tamponi buccali dal padre presunto, Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Beretti,
[...]
indispensabili per la determinazione del rispettivo profilo
genetico” (cfr. Relazione delle CC.TT.UU., pag. 6)” costituendo tale prova un forte grado di convincimento per il Tribunale a riconoscere la paternità.
Anche i testi escussi confermavano la relazione esistente nel periodo della nascita di tra e la sua _3 P_ Per_1
frequentazione con la minore, provvedendo sporadicamente al suo mantenimento (facendo la spesa ogni tanto) e la mancata partecipazione al suo sostentamento.
4. proponeva appello contro il provvedimento sulla Persona_1
base dei seguenti motivi:
Circa l'eccezione di prescrizione al mantenimento e al risarcimento del danno non patrimoniale: l'appellante rilevava che l'assegno di mantenimento sarebbe assimilabile alle “pensioni alimentari” ed essendo un'obbligazione di durata si applicherebbe il termine prescrizionale di cinque anni secondo l'art. 2948 c.c.
Pertanto, il diritto della sarebbe prescritto dal Controparte_3
momento della nascita sino ai cinque anni antecedenti alla proposizione della domanda giudiziale.
Con il primo motivo di appello l'appellante lamentava che il
Tribunale avesse disposto a suo totale carico le spese per la CTU,
essendo le madre e figlia ammesse al patrocinio a spese P_
dello Stato.
La difesa del aveva più volte richiesto l'esecuzione della Per_1
CTU anche senza il versamento dell'acconto richiesto e/o del ticket
5 sanitario non potendo far fronte l'appellante a tale onere finanziario o di porre la suddetta somma al 50% tra le parti.
Con il secondo motivo di appello: Il Tribunale aveva errato citando, tra i testi escussi, solo la teste ed avendo nella Testimone_1
sua deposizione del 21 maggio 2021 indicato circostanze de relato a cui non aveva assistito personalmente, ma riportate.
aveva confermato di aver avuto la relazione con la Per_1 P_
madre e di aver aiutato lei e suoi tre figli (essendo già madre di altri due figli) adoperandosi per trovare una nuova sistemazione abitativa per loro accollandosi anche le spese di affitto e mantenimento, provando un sentimento di affetto per i tre figli della donna.
In particolare, che l'aveva sempre considerata come figlia _3
sua, nonostante la avesse smentito la paternità. P_
Crescendo, affermava di essere la figlia del Controparte_3
. Per_1
Con il terzo motivo di appello: dalla documentazione prodotta l'unica entrata del derivava dalla pensione di circa 1000,00 euro Per_1
mensili ed era disponibile a versare la somma di 100,00 euro mensili,
pur non riconoscendo di essere il padre della _3
5. e si costituivano contestando Controparte_2 Controparte_3
l'appello e osservando che l'appellante non si era sottoposto all'esame della CTU non avendo mai comunicato alcun impedimento per gli appuntamenti fissati.
Affermavano le appellate che l'eccezione di prescrizione sollevata dal avrebbe implicato il passaggio in giudicato della Per_1
pronuncia gravata e non essendo stata accertata la paternità, il diritto non sarebbe ancora sorto.
6 All'udienza del 12 dicembre 2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione, delle conclusioni e delle memorie conclusionali, la causa era rimessa al collegio e decisa in camera di consiglio.
6.L'appello è infondato.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione del risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalle appellate.
Secondo consolidata giurisprudenza la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la filiazione è stata accertata giudizialmente o dal giorno del riconoscimento avendo natura costitutiva anche se i suoi effetti permangono dichiarativi, in quanto i diritti del figlio (e gli obblighi dei genitori)
retroagiscono fin dalla nascita.
Cass. n. 7986-14, Cass. n. 15756-06, Cass. n. 23596-06. “in materia di mantenimento del figlio naturale il diritto al rimborso pro quota
delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore
che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento
della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che
conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della
ordinaria prescrizione decennale.”
Prima di tali eventi, infatti, il genitore, titolare del diritto al rimborso, sarebbe nell'impossibilità giuridica di esercitare il proprio diritto.
Una volta ottenuto l'accertamento di paternità o maternità, il genitore potrà agire per ottenere il rimborso delle somme a far data dalla nascita.
7 Non essendo stato accertato il rapporto di filiazione tra Per_1
e non risultava essere né iniziata né
[...] Controparte_3
maturata la prescrizione.
Tutti i motivi di appello appaiono infondati.
Anche in assenza del versamento dell'acconto il consulente tecnico di ufficio aveva proceduto nelle operazioni peritali.
Purtroppo, sebbene per circa quattro volte si era richiesto al di presentarsi agli appuntamenti del CTU per sottoporsi agli Per_1
esami ematologici e verificare l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, lo stesso si guardava bene dal presentarsi e la relazione del CTU ha rilevato che “non è stato possibile acquisire tamponi
buccali dal padre presunto, , rappresentato e difeso Persona_1
dall'avv. Stefano Beretti, indispensabili per la determinazione del
rispettivo profilo genetico” (cfr. Relazione delle CC.TT.UU., pag.
6).
Ora, secondo consolidato orientamento:
Cass., ordinanza n. 21979 del 5 agosto 2024
“Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale,
il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche
costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116,
secondo comma, c.p.c., di così elevato valore indiziario da
consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda” (cfr. Cass.
n.28886/2019; Cass. n.7092/2022).
Questo rifiuto, infatti, è stato valutato dal Tribunale in combinazione con altri elementi probatori, tra cui testimonianze e documenti, fondamentali per accertare il rapporto di filiazione tra e . Per_1 Controparte_3
I testi ( , , hanno Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1
confermato la relazione sentimentale (del resto non negata
8 dall'appellante) e la permanenza rapporti mediante delle visite da parte del nella casa ove abitava la Per_1 P_
La è una testimone diretta in quanto ha riferito degli Tes_1
incontri avvenuti in sua presenza fra l'appellante e gli odierni appellati.
L'appellante sostiene di avere contribuita economicamente in modo rilevante al mantenimento della ma nessuna prova è stata P_
data in tal senso ed i testimoni sentiti, pur riferendo delle citate visite, hanno dichiarato che non risultava loro che il Per_1
avesse contribuito in maniera costante ed adeguata al mantenimento di e che avesse con frequenza effettuato la spesa Controparte_3
per l'appellata.
Dal riconoscimento del rapporto di filiazione discende l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento di Per_1 Controparte_3
pari ad euro 350,00 mensili rivalutabile in base agli indici
I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo risulta ad avviso della Corte compatibile con la pensione percepita dal . Per_1
Dal CU del 2021 dell'INPS, mancano quelli successivi, risulta un reddito Lordo di 17.137,38 da cui detratte le imposte viene un reddito lordo di 13.914,11 pari a 1070,31 per 13 mensilità.
Rimangono pertanto detratto il contributo al mantenimento della figlia 720,31 Euro per 12 mensilità e l'intera tredicesima.
Non è documentata poi la situazione patrimoniale del né sono Per_1
dedotti oneri abitativi.
Il si è sottratto ai suoi obblighi di genitore causando un Per_1
vuoto emotivo e sociale dovuto dall'assenza e dal disinteresse del genitore integrando la violazione degli obblighi di mantenimento,
istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei
9 diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio,
ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (v. tra le altre Cass. Sentenza n. 3079 del 16/02/2015 Cass. n. 5652 del
2012; Cass. Sezioni unite n. 26972 del 2008), oltre che un rimborso pro quota per ad aver provveduto sin dalla nascita Controparte_2
al mantenimento, educazione ed istruzione della figlia.
Cass. I Civ. n. 9059/2017
“L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto
di averli generati (ai sensi dell'art. 30 Costituzione, 147 e 315
bis codice civile) e prescinde da ogni domanda proposta, essendo
sorto fin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Quello dei
due che ritarda il riconoscimento, o che obbliga l'altro, in
rappresentanza del figlio, a chiedere la dichiarazione giudiziale,
non può allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso. Dunque la
prescrizione per il diritto al mantenimento del figlio, ma anche per
quello del genitore al rimborso delle spese effettuate per il
mantenimento dello stesso, non opererà dalla nascita ma dal
riconoscimento da parte del genitore obbligato, ovvero dalla
dichiarazione giudiziale di maternità o paternità (tra le altre,
Cass. N. 5652 del 2012; 14417 del 2016, e anteriormente Cass. N.
17914 del 2007).
10 Da ciò discende la condanna di al rimborso nei Persona_1
confronti di e al risarcimento del danno non Controparte_2
patrimoniale per . Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto che il Tribunale ha condannato il a versare oltre 120.000,00 fra Per_1
rimborso della quote delle spese di mantenimento della figlia e danno non patrimoniale , in Euro 12.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 2.900,00 per la fase di studio,
Euro 1.900,00 per la fase introduttiva, Euro 2.200,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 5000,00 per la fase della decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza
Respinge l'appello proposto da contro la sentenza Persona_1
n. 533/2023 del Tribunale di Massa pubblicata il 21 settembre 2023
che conferma.
Condanna a rifondere a e Persona_1 Controparte_1 P_
, creditrici in solido, le spese legali del giudizio di
[...]
11 appello liquidate in Euro 12.000,00 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52.
Genova lì 13 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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