Articolo 48 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 47Articolo 49
Versione
25 agosto 1988
Art. 48. 1. L' articolo 288 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 288. - (Condizione per la liberazione). - L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non puo' essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalita' prevedute dagli articoli precedenti".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988