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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 02/07/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Caltanissetta
Sezione Civile composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio - Presidente dott. Maria Lucia Insinga - Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 68/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto delibazione sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio promossa da:
, nata a [...] il di 03.03.1984, e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Angela Maria Manduca,
[...]
presso lo studio della quale, in Caltanissetta, Viale della Regione, 45, sono elettivamente domiciliati,
ricorrenti
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta;
interventore ex lege
Con ricorso congiunto del 15 maggio 2025 i ricorrenti esponevano che il Tribunale Ecclesiastico
Diocesano Nisseno, con sentenza del 05 marzo 2024, resa esecutiva dal decreto del 22 gennaio 2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto in data 31 luglio 2017 a Caltanissetta;
inoltre, come risultante dalle annotazioni in calce all'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, con provvedimento del
Tribunale di Roma in data 27 aprile 2021 è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi.
1 I ricorrenti hanno perciò domandato di dichiarare l'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio del tribunale ecclesiastico.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta in data 19 maggio 2025 ha espresso parere favorevole all'istanza.
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Il ricorso è fondato e va accolto.
L'efficacia delle sentenze di nullità del matrimonio emanate dai Tribunali Ecclesiastici è disciplinata dall'art. 8 della L. 25 marzo 1985, n. 121 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
Il Collegio ritiene, insieme alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, che il meccanismo previsto dall'Accordo dell'84, per il riconoscimento di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di annullamento del matrimonio, non ha subito modifiche a seguito della L. 31 maggio 1995, n. 218, che riconosce efficacia automatica alle sentenze straniere, in presenza di taluni presupposti, senza necessità del procedimento di delibazione (art. 64) atteso che le disposizioni in essa contenute non pregiudicano le convenzioni internazionali in vigore in Italia (art. 2) e tale è da considerare l'Accordo dell'84.
Ciò premesso, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti previsti per l'efficacia civile della nullità del matrimonio pronunciata dai Tribunali Ecclesiastici, ovvero;
a) che il giudice ecclesiastico sia competente a conoscere della controversia, trattandosi di matrimonio concordatario, e che la sentenza sia munita del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio conformemente ai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Quanto alla prima condizione, deve rilevarsi che spetta al Tribunale della Segnatura Apostolica il controllo sulla competenza interna, secondo il diritto canonico, dell'organo che ha emesso la sentenza e che il decreto di esecutorietà attesta che l'iter giudiziario è regolare e definito.
Nel caso di specie, alla sentenza del Tribunale Ecclesiastico della diocesi di Caltanissetta del 05 marzo
2024 ha fatto seguito il decreto di esecutività del 22 gennaio 2025 emesso del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella qualità di “superiore organo ecclesiastico di controllo”.
In relazione alla seconda condizione indicata dall'art. 8 della L. 25 marzo 1985, n. 121, non si constata violazione alcuna del principio del contraddittorio nel procedimento definito con la sentenza di cui si chiede la delibazione. Infatti, dalla sentenza di nullità del matrimonio si evince che, benché non si sia costituito nel procedimento, lo stesso abbia fatto pervenire una Parte_2
2 comunicazione mail, in data 4 gennaio 2023, al Tribunale Ecclesiastico con la quale “confermando la veridicità dei fatti”, dichiarava di non voler partecipare al processo “per ragioni personali”. La richiesta di efficacia della sentenza di nullità, inoltre, è stata proposta da entrambe le parti.
Le siffatte circostanze consentono di ritenere che sia stato rispettato il diritto delle parti di agire e resistere in giudizio.
Quanto infine alla ricorrenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, codificata al comma 2 sub lett. c art. 8 della legge citata, va innanzitutto specificato che occorre fare riferimento agli artt. 796 e ss. c.p.c., benché abrogati, poiché vigenti all'epoca della stipulazione dell'Accordo ed espressamente richiamate nel
Protocollo addizionale con un rinvio che deve intendersi in senso materiale, con conseguente irrilevanza della loro successiva abrogazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/05/2006, n.10796).
Pertanto deve scrutinarsi se la sentenza ecclesiastica, alla stregua dell'art. 797 n. 7 c.p.c. sia contraria,
o meno, all'ordine pubblico interno, specificandosi che “non possono delibarsi le sole sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale contraddistinte da incompatibilità assoluta con l'ordine pubblico italiano, vale a dire fondate su fatti che attribuiscono giuridico significato a valori in alcun modo rilevanti nell'ordinamento statuale, mentre è possibile la delibazione in caso di incompatibilità relativa, che sussiste allorché la divergenza con le norme ed i principi inderogabili interni delle statuizioni contenute nella pronuncia ecclesiastica possa superarsi con l'individuazione in quest'ultima, da parte del giudice della delibazione, tenendo conto della specificità dell'ordinamento canonico, e fermo che non può procedersi ad un riesame di merito di quella pronuncia, di una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili, e conforme ai valori e principi essenziali della coscienza sociale, desunti dalle fonti normative costituzionali e dalle norme matrimoniali inderogabili” (ex Cassazione Civile Sez. Un., 18/07/2008, n.19809).
Il matrimonio tra e è stato annullato per simulazione Parte_1 Parte_2
da entrambe le parti.
Tale fattispecie è rapportabile a quella prevista dall'art. 123 del c.c. secondo cui sussiste simulazione del matrimonio «quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti».
La giurisprudenza è ormai conforme nel ritenere che l'efficacia di sentenze ecclesiastiche di annullamento per simulazione, o anche per incapacità o per vizi del consenso, è preclusa nel nostro ordinamento in presenza di una convivenza "come coniugi" protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario (Cassazione civile sez. I, 20/04/2020, n.7923); non rileva invece la semplice durata del matrimonio medesimo, in quanto l'ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese favor per la validità del matrimonio inteso come matrimonio-
3 rapporto, fondato sulla convivenza dei coniugi;
sicché è irrilevante in sé la mera durata del matrimonio, laddove non sia dedotta e provata, nella fase di delibazione della sentenza ecclesiastica,
l'effettiva convivenza dei coniugi nello stesso periodo.
E' stato infatti affermato che “La convivenza come coniugi deve intendersi quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, la quale si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, continua nel tempo, e riconoscibile attraverso corrispondenti specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In particolare, la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, e di ordine pubblico italiano. Pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 della Costituzione italiana e del principio supremo di laicità dello Stato, tale convivenza è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordinamento canonico” (ex Cass.
Sez. Unite, Sentenza n. 16379 del 17/07/2014).
La nozione di convivenza coniugale richiede, ai fini che qui rilevano, l'esteriorità o, più precisamente, la sua riconoscibilità esteriore, attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco, e la stabilità dalla quale, benché non temporalmente determinata, possa legittimamente inferirsi una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale (e cfr. Cassazione civile sez. un., 17/07/2014 n.16379 già citata).
Ora nel caso di specie, fermo che non può procedersi ad un riesame di merito della pronuncia da delibare, giusta l'orientamento sopra richiamato, assume rilievo, primariamente, la breve vita coniugale della coppia caratterizzata da una convivenza sporadica e saltuaria atteso che i coniugi vivevano in due nazioni differenti per ragioni lavorative (Italia e Francia); come risulta dalla sentenza ecclesiastica, inoltre, sebbene il matrimonio fosse stato contratto il 31 luglio 2017, la coabitazione ebbe inizio soltanto dal maggio 2020, allorché rientrava da Parigi, e si protrasse fino Parte_2
al novembre dello stesso anno, quando vi poneva fine, dando luogo Parte_1 alla separazione di fatto cui seguiva l'omologa della separazione consensuale nell'aprile 2021.
Nel caso di specie dunque la vita coniugale è stata connotata da una coabitazione intermittente e, comunque, breve, con disinteresse per il progetto coniugale, senza la nascita di figli, priva di legami familiari e, dunque, senza mai integrare una convivenza coniugale in senso proprio.
4 Pertanto non si ravvisa contrarietà all'ordine pubblico interno nella sentenza da delibere.
In ogni caso, atteso che, nel caso di specie, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica
è stata formulata con ricorso congiunto, la Corte adita non può rilevare d'ufficio la convivenza, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio;
la giurisprudenza di legittimità ha infatti osservato che “la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, senza che rilevi - in senso contrario - che una delle parti sia rimasta contumace nel giudizio di delibazione, considerato il carattere volontario della contumacia stessa, dichiarabile solo in presenza della prova della rituale notifica della domanda giudiziale” (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2020, n.7923).
Quanto alle ulteriori condizioni richieste dall'art. 797 c.p.c., in aggiunta a quelle previste dall'art. 8 della L. 25 marzo 1985, n. 121, è sufficiente, a farle ritenere sussistenti, anche per quanto sopra illustrato, il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica della sentenza ecclesiastica di annullamento, poiché esso garantisce che la sentenza è passata in giudicato secondo il diritto canonico (art. 797 n. 4 c.p.c. previgente); non risulta inoltre che la sentenza delibanda sia contraria ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano (art. 797 n. 5 c.p.c. previgente), né che sia pendente un giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti (art. 797 n. 6 c.p.c. previgente).
Va infine rilevato che, sebbene sia stato emesso decreto di omologa della separazione personale tra le parti di questo giudizio, ciò non osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento poiché nullità e separazione personale sono azioni che hanno petitum, causa petendi e conseguenze giuridiche del tutto diversi (cfr. Cassazione civile , sez. I , 08/07/2009 , n. 16051).
Deve pertanto accogliersi la domanda e dichiararsi l'efficacia nell'ordinamento italiano della predetta sentenza ecclesiastica.
Inoltre, a norma dell'art. 63, comma 2, lettera h) e dell'art. 49, lettera h) del D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, deve ordinarsi la annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Caltanissetta il 31 luglio 2017 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caltanissetta per l'Anno 2017, parte II, Serie A, n. 99, volume
1 e l'annotazione nel Registro dello Stato Civile del Comune di Palermo e del Comune di Frosinone,
a margine dell'atto di nascita rispettivamente di e Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando:
5 - dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano
Nisseno, del 5 marzo 2014, che ha dichiarato nullo il matrimonio concordatario contratto in
Caltanissetta il 31 luglio 2017 tra , nata a [...] il di 03.03.1984 e Parte_1
nato a [...] il [...]; Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta di annotare la presente sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo e all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Frosinone di annotare la sentenza a margine dell'atto di nascita rispettivamente di
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
- nulla sulle spese.
Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il
20 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
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