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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente Dott.ssa Erika Capanna Piscé Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3825 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 DA rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
EN RT Anzolin, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montesilvano (PE), al Corso Umberto 423; Attrice CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, dall'Avv. Roberta Spenga, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, alla Via Guido Montauti n. 5/H; Convenuta E
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_2 risposta, dall'avv. Fausto Appicciafuoco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, alla Via Guido Montauti n. 5/H; Convenuto E
CP_3
Convenuto contumace Con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero-sede OGGETTO: Accertamento giudiziale di paternità MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, e , in qualità di eredi del defunto , affinché
[...] CP_2 CP_3 Persona_1 pagina 1 di 4 l'intestato Tribunale dichiarasse la paternità del defunto nei suoi confronti e, per Persona_1
l'effetto, condannasse i convenuti a corrispondere la somma di € 411.000,00 a titolo di mantenimento non versato dal padre (pari ad € 1.500,00 mensili dal momento della nascita al momento del matrimonio avvenuto in data 23.09.1987), al pagamento di € 200,00 mensili dal momento della nascita al momento del matrimonio a titolo di rimborso della quota parte delle somme che la madre ha destinato al suo mantenimento nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del mancato riconoscimento.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto delle domande formulate Controparte_1 da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, eccependo – altresì – l'intervenuta prescrizione in relazione all'esercizio di ogni diritto connesso all'accertamento giudiziale di paternità.
3. Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva risultando nel testamento olografo redatto dal padre la Persona_1 nomina quale erede universale di con condanna della parte al risarcimento Persona_2 del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. In ogni caso ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
4. , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_3 pertanto, dichiarato contumace.
5. La causa, pervenuta allo scrivente Magistrato in data 25.01.2021, è stata istruita mediante CTU genetica ed è stata riservata al Collegio per la decisione all'udienza del 10.09.2025.
6. In punto di diritto l'art. 269 co. 2 c.c. – nel sancire che « la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo» - fissa il principio della libertà della prova per cui il Giudice di merito può legittimamente trarre il proprio convincimento, in ordine all'esistenza di un rapporto di filiazione, da risultanze probatorie dotate di mero valore indiziario, fermo restando il limite, previsto dall'ultimo comma della disposizione citata, secondo cui «la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità». In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di paternità, il progresso scientifico e l'evoluzione delle ricerche in campo biologico hanno permesso di qualificare gli accertamenti ematologici e genetici – da effettuarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio cd. percipiente – come un ordinario mezzo di prova idoneo a comprovare la relazione biologica tra le parti con un elevato grado di certezza - e non più come uno strumento eccezionale da ammettere solo ove non sia altrimenti possibile accertare i fatti di causa nonché come mezzo di prova da ammettere a prescindere dalla prova dell'esistenza di una relazione tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito dall'art. 269 co. 2 c.c. non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare la paternità, né mediante l'imposizione, al giudice, di un “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per espressa disposizione di legge, tutti i mezzi di prova pari valore (cfr., ex pagina 2 di 4 multis, Trib. Roma sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1966 secondo cui “le prove ematogenetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza”).
6.1. In applicazione di tali principi, pertanto, nel caso di specie assume valore decisivo nell'odierno giudizio, la CTU genetica espletata in base la quale ha permesso di accertare che “alla luce dell'elaborazione biostatistica eseguita analizzando i dati ottenuti dai profili genetici è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio che non è il padre biologico di Persona_1
con una probabilità superiore al 99,99999999%”. Parte_1
L'elevato grado di certezza attribuibile alle risultanze della CTU non consente, pertanto, alcun margine di contestazione, di talché la domanda di parte attrice avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità (e, conseguentemente, anche le ulteriori e connesse domande risarcitorie, comunque rinunciate nelle note di udienza del 9.09.2025) non può trovare accoglimento.
7. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice non sussistendo gli eccezionali motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporne la compensazione, non essendo a tal fine sufficiente – anche alla luce delle motivazioni sopraesposte (vd. par. 6 della motivazione) – l'esistenza di una corrispondenza idonea a far supporre l'esistenza di una relazione sentimentale tra e la madre dell'odierna attrice. Persona_1
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), alla natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e al pregio dell'attività svolta, secondo i parametri medi in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 2.905,00per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore di e di CP_2 [...]
. CP_5
Nulla sulle spese nei confronti di , rimasto contumace. CP_3
8.1. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte attrice.
9. Non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche considerata l'esistenza in atti pagina 3 di 4 di corrispondenza tra e la madre dell'odierna attrice idonea a far supporre Per_1 CP_3
l'esistenza di una relazione sentimentale tra gli stessi – dolo o colpa grave in capo alla stessa.
P.Q.M
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro , e ogni diversa istanza ed Controparte_1 CP_2 CP_3 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_2 liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) nulla sulle spese nei confronti di;
CP_3
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Presidente Dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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