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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421 – sub 1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 421/2025 promossa da: assistita dall'Avv. Maurizio Angelucci Parte_1
OPPONENTE contro
, assistito dall'Avv. Renzo Oppi Controparte_1
OPPOSTO
Il Giudice dott.ssa Costanza Perri, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e valutata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Osservato che i gravi motivi che giustificano la sospensione della provvisoria esecuzione debbono essere individuati:
a) nella mancanza della prova scritta ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. ovvero, anche tenuto conto dei motivi di opposizione, di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito;
b) ovvero nel pericolo che l'esecuzione forzata del decreto possa arrecare all'ingiunto un grave danno senza che esista garanzia di risarcimento nel caso che l'opposizione venga riconosciuta fondata;
c) ovvero nella inesistenza o irregolarità di uno dei titoli che giustificano la provvisoria esecuzione a norma dell'art. 642 c.p.c. o comunque nell'assenza di una delle condizioni da tale norma richieste;
d) ovvero nella sopravvenienza di un fatto estintivo o impeditivo del credito;
rilevato che nel caso di specie parte opponente ha eccepito: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avendo l'opposto dedotto di essere creditore della somma di € 81.500,00 a saldo del debito relativo ad un piano di rateizzazione concesso per IMU non pagata;
nel merito, comunque l'insussistenza del credito “per acclarata situazione dello stato dei luoghi che evidenzia tali immobili quali collabenti, di cui alla Cat. F/2”;
Pagina 1 ritenuto che non ricorrano gravi motivi per sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dal momento che: - sussiste adeguata prova scritta del credito azionato in via monitoria (doc.ti 4, 5 e
6 allegati al ricorso monitorio); - l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione non vale a scalfire la provvisoria esecutività di cui è stato munito l'opposto decreto ingiuntivo in quanto, dall'esame della documentazione offerta dalla difesa di parte convenuta risulta che il titolo del credito azionato dal non è l'imposta, bensì la transazione (cfr. doc.ti 5 e 6 allegati al ricorso monitorio) fra le CP_1
parti con la quale dopo averne inizialmente contestato la debenza, ha riconosciuto Parte_1
come dovuta l'IMU per gli anni 2014-2018 sugli immobili dalla medesima acquistati da CP_2
accettando, in ragione dello stato di inagibilità del cespite (al tempo dell'accordo, quindi, già
[...]
noto alle parti), la proposta del di ridurre del 50% il dovuto;
del resto, aderendo all'eccezione CP_1
di difetto di giurisdizione del GO in ragione della natura di tributo dell'imposta, al quale CP_1
ente creditore in forza dell'accordo transattivo con la controparte, sarebbe preclusa qualsiasi forma di tutela giurisdizionale finalizzata all'adempimento della propria pretesa creditoria;
l'odierna opponente, inoltre, non ha mai contestato né impugnato innanzi al giudice tributario le imposte oggetto di transazione fra le parti;
né può asserire di aver avuto solo oggi cognizione del reale stato di decadimento degli immobili oggetto di imposta in quanto in atti vi è prova documentale della circostanza per cui, proprio in ragione e sulla scorta dello stato di inagibilità dei fabbricati, il Comune ebbe a concedere alla il dimezzamento dell'imposta (cfr. doc. 1 di parte convenuta); - Parte_1
non ricorrono i presupposti di cui alle citate lett. b), c) e d); - i motivi di opposizione nel merito appaiono fragili rispetto sia alle visure catastali prodotte in atti, sia alla mancata contestazione ab origine dell'imposta in questione, al contrario oggetto di accordo fra le parti in punto di rateizzazione e modalità di pagamento;
p.t.m. rigetta l'istanza ex art. 649 c.p.c. e rimette le parti alla già fissata udienza del 17 luglio 2025 alle ore
9,00.
Si comunichi.
Ferrara, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 421/2025 promossa da: assistita dall'Avv. Maurizio Angelucci Parte_1
OPPONENTE contro
, assistito dall'Avv. Renzo Oppi Controparte_1
OPPOSTO
Il Giudice dott.ssa Costanza Perri, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e valutata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Osservato che i gravi motivi che giustificano la sospensione della provvisoria esecuzione debbono essere individuati:
a) nella mancanza della prova scritta ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. ovvero, anche tenuto conto dei motivi di opposizione, di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito;
b) ovvero nel pericolo che l'esecuzione forzata del decreto possa arrecare all'ingiunto un grave danno senza che esista garanzia di risarcimento nel caso che l'opposizione venga riconosciuta fondata;
c) ovvero nella inesistenza o irregolarità di uno dei titoli che giustificano la provvisoria esecuzione a norma dell'art. 642 c.p.c. o comunque nell'assenza di una delle condizioni da tale norma richieste;
d) ovvero nella sopravvenienza di un fatto estintivo o impeditivo del credito;
rilevato che nel caso di specie parte opponente ha eccepito: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avendo l'opposto dedotto di essere creditore della somma di € 81.500,00 a saldo del debito relativo ad un piano di rateizzazione concesso per IMU non pagata;
nel merito, comunque l'insussistenza del credito “per acclarata situazione dello stato dei luoghi che evidenzia tali immobili quali collabenti, di cui alla Cat. F/2”;
Pagina 1 ritenuto che non ricorrano gravi motivi per sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dal momento che: - sussiste adeguata prova scritta del credito azionato in via monitoria (doc.ti 4, 5 e
6 allegati al ricorso monitorio); - l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione non vale a scalfire la provvisoria esecutività di cui è stato munito l'opposto decreto ingiuntivo in quanto, dall'esame della documentazione offerta dalla difesa di parte convenuta risulta che il titolo del credito azionato dal non è l'imposta, bensì la transazione (cfr. doc.ti 5 e 6 allegati al ricorso monitorio) fra le CP_1
parti con la quale dopo averne inizialmente contestato la debenza, ha riconosciuto Parte_1
come dovuta l'IMU per gli anni 2014-2018 sugli immobili dalla medesima acquistati da CP_2
accettando, in ragione dello stato di inagibilità del cespite (al tempo dell'accordo, quindi, già
[...]
noto alle parti), la proposta del di ridurre del 50% il dovuto;
del resto, aderendo all'eccezione CP_1
di difetto di giurisdizione del GO in ragione della natura di tributo dell'imposta, al quale CP_1
ente creditore in forza dell'accordo transattivo con la controparte, sarebbe preclusa qualsiasi forma di tutela giurisdizionale finalizzata all'adempimento della propria pretesa creditoria;
l'odierna opponente, inoltre, non ha mai contestato né impugnato innanzi al giudice tributario le imposte oggetto di transazione fra le parti;
né può asserire di aver avuto solo oggi cognizione del reale stato di decadimento degli immobili oggetto di imposta in quanto in atti vi è prova documentale della circostanza per cui, proprio in ragione e sulla scorta dello stato di inagibilità dei fabbricati, il Comune ebbe a concedere alla il dimezzamento dell'imposta (cfr. doc. 1 di parte convenuta); - Parte_1
non ricorrono i presupposti di cui alle citate lett. b), c) e d); - i motivi di opposizione nel merito appaiono fragili rispetto sia alle visure catastali prodotte in atti, sia alla mancata contestazione ab origine dell'imposta in questione, al contrario oggetto di accordo fra le parti in punto di rateizzazione e modalità di pagamento;
p.t.m. rigetta l'istanza ex art. 649 c.p.c. e rimette le parti alla già fissata udienza del 17 luglio 2025 alle ore
9,00.
Si comunichi.
Ferrara, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
Pagina 2