Decreto cautelare 29 settembre 2018
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2018
Sentenza 3 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/05/2022, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2022
N. 00694/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2018, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la legale potestà del figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ariosto Ammassari, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Liceo Classico Archita-Andronico - Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del giudizio di non ammissione alla classe successiva espresso dal Consiglio di classe della Sezione III A del Liceo Scientifico ‘Archita’ di Taranto nei confronti di -OMISSIS-, in esito allo scrutinio differito dell’a.s. 2017/18, reso noto il 31.8.18;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, ivi comprese le proposte di voto, le singole valutazioni formulate dai docenti delle diverse materie e dal Consiglio di classe sia nello scrutinio di giugno che in quello differito del 30.8.18, nonché degli esiti delle prove differite di fisica e filosofia, nonché di ogni altro atto e comportamento, pure omissivo, della resistente, lesivo dell’interesse del ricorrente all’accesso alla classe successiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e di Liceo Classico Archita-Andronico - Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. G. Morelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la legale potestà del figlio minore -OMISSIS-, hanno impugnato il giudizio di non ammissione alla classe successiva espresso nei confronti di quest’ultimo dal Consiglio di classe della Sezione III A del Liceo Scientifico “Archita-Andronico” di Taranto, in esito allo scrutinio differito dell’a.s. 2017/18, reso noto il 31.8.18;
- rilevato che, con nota depositata in data 11.3.2022, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
- ritenuto, per tali ragioni, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuta la sussistenza di giusti motivi, legati alla natura delle questioni oggetto del giudizio, per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.