Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.14522/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania alla Parte_1 C.F._1
Via Teocrito n. 11 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Papandrea che lo rappresenta e difende - con poteri disgiunti, rispetto al medesimo Avv. , che si difende in proprio - per Parte_1 procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amm.re p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Catania via Monsignore Ventimiglia n.117 presso lo studio dell'Avv. Rita Angela
Maccarrone che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 4 ottobre 2024;
OPPOSTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 12.2.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2019, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.3867/2019 (procedimento monitorio N.R.G. 10917/2019), emesso dal
Tribunale Civile di Catania il 23.7.2019, in favore del per l'importo di Controparte_1
€48.239,76, oltre interessi e spese, formulando seguenti conclusioni: “- in via preventiva e
1
1) Pregiudizialmente eccezione di difetto di rappresentanza dell'amministratore p.t.. L'attuale amministratore non è in carica in quanto sfiduciato dall'assemblea. Da oltre due anni svolge la funzione ad interim in prorogatio. Si chiede accertarsi il difetto di rappresentanza e di legittimazione processuale attiva del condominio in persona dell'amm. p.t. in quanto in prorogatio senza specifico mandato dell'Assemblea
e al di fuori dei poteri conferiti dall'art. 1130 c.c.; 2) In via principale annullare e/o revocare in quanto erroneo ed infondato il decreto ingiuntivo n. 3867/2019 del 26.07.2019 R.G. 10917/2019 emesso dal Tribunale Civile di Catania 3 sez. Civ. Catania – Giudice dott. Filippo Pennisi il
23.07.2019, titolo dichiarato provvisoriamente esecutivo e senza dilazione, notificato con
Raccomandata /AR il 24-08-2019, tramite servizio postale, su richiesta dell'avv. Alfio Antonio
Marcuccio quale procuratore dell'opposto-intimante, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore, con il quale è stato ingiunto all'intimato-opponente, di pagare all'intimante-opposto,
, la somma complessiva di € 48.239,76oltre interessi legali decorrenti dalla Controparte_1 domanda e sino al soddisfo, oltre le spese di giudizio distinte in € 1.305,00 per compensi difensivi €
286,00 per spese vive, rimborso forfettario 15%, oltre IVA e cpa;
accertando, altresì la nullità delle deliberazioni di approvazione dei bilanci rimodulati e quelli successivi. In via subordinata a)
Accertarsi la carenza di legittimazione attiva del poiché le somme emergenti e che CP_1
risultano dai saldi (dare-avere) della gestione condominiale si cristallizzano dopo l'avvenuta approvazione di ogni bilancio consuntivo, la delibera che approva i bilanci se non impugnata nelle forme di legge entro 30 giorni, fa si che tali somme (debiti o crediti salvo errori od omissioni) fanno capo al singolo condomino ovvero al singolo comproprietario e solo questo ne risponde. Poiché il condominio interessato è unico titolare del diritto cristallizzato, questi ne potrà disporre a suo piacimento delle proprie somme. L'eventuale legittimità di azione (processuale) attiva è imputabile solo e soltanto a questi. La stessa regola deve valere nell'ipotesi cin cui venga revisionato il precedente bilancio consuntivo per le somme delle quali i condomini dovessero risultare creditori in forza del bilancio rimodulato. 3) condannare, sempre ed in ogni caso, il condominio denominato
[...]
sito in via Recanati Nr. 11 Giardini Naxos (ME) cod. fisc. in persona del suo CP_1 P.IVA_1 amministratore p.t., alle spese di causa”.
L'opponente ha dedotto che il Condominio opposto avrebbe instaurato il procedimento monitorio a seguito della postuma revisione contabile, rimodulazione e rielaborazione dei bilanci condominiali dal
2007 al 2012, rispetto alla gestione condominiale dell'opponente, dalla quale risulterebbe una discrepanza pari ad €48.239,76.
2 L'opponente, ex amministratore del Condominio opposto, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di rappresentanza e di legittimazione processuale attiva del condominio in persona dell'amm. p.t. deducendo che quest'ultimo avesse agito, in periodo di prorogatio, senza specifico mandato dell'Assemblea e al di fuori dei poteri conferiti dall'art. 1130 c.c.
Ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda.
In ogni caso, ha rilevato che la ricostruzione contabile effettuata ex novo dal Condominio risultava erronea e destituita di ogni fondamento contabile e giuridico contestando an e quantum dell'importo ingiunto.
Si è costituito in giudizio il chiedendo: “- in via preliminare, munire di Controparte_1
provvisoria esecutorietà il decreto ingiuntivo n. 3867/2019 emesso dal Tribunale Civile di Catania essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare
l'opposizione proposta dall'avv. e per l'effetto confermare in ogni sua parte il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3867/2019 emesso dal Tribunale Civile di Catania;
- condannare, in ogni caso,
l'opponente al pagamento delle spese legali del presente giudizio”.
L'opposto ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione dell'amministratore per aver agito in esecuzione di delibera assembleare del 28.06.2018 che riconosce all'amministratore il mandato per la riscossione del detto credito.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione stante l'approvazione assembleare e la mancata impugnazione nei termini di legge della revisione dei bilanci.
Denegata la provvisoria esecuzione, è stata disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 23.4.2021 è stata disposta CTU tecnico-contabile.
Con ordinanza del 26.4.2022 è stato disposto il richiamo del CTU al fine di rispondere alle osservazioni della parte opposta e la relazione integrativa è stata depositata in data 9 luglio 2022.
All'udienza del 12.2.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
In ordine all'eccezione di difetto di rappresentanza e di legittimazione processuale attiva del in persona dell'amministratore in prorogatio senza mandato dell'assemblea e al di fuori CP_1 dei poteri conferiti dall'art. 1130 c.c., con delibera assembleare del 28.6.2018 è stato conferito all'amministratore il mandato per la riscossione del credito.
Nel merito, l'opposizione proposta, all'esito dell'esame contabile svolto dal CTU, è parzialmente
3 fondata.
La CTU contabile eseguita, le cui conclusioni si condividono integralmente poiché argomentate e motivate fondate su documentazione contabile e giustificativa ha concluso che “… dai ricalcoli effettuati tenendo conto delle osservazioni delle parti alla integrazione della relazione di consulenza tecnica, il risultato cui si perviene è di un credito a favore del per un Controparte_2 totale pari ad euro 2.378,89”.
Il CTU ha accertato che quanto esposto nei rendiconti via via approvati dal fosse coerente CP_1 con le “pezze giustificative” prodotte dalle parti relativamente alle “uscite/spese” condominiali, tenendo quale riferimento per il totale delle entrate (a causa della mancanza di alcune ricevute o per la illeggibilità delle stesse), i medesimi importi indicati dall'Avv.to Marcuccio nei rendiconti annuali
(pag. 12/13 relazione integrativa del 9.7.2022), tenendo conto dei documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute dal e le ricevute di incasso agli atti (vedi pag. 8 relazione CP_1
integrativa del 9.7.2022).
A fronte delle specifiche contestazioni mosse dall'opposto il CTU ha specificato di avere fondato il proprio accertamento contabile “non ha inserito alcuna spesa mai sottoposte al vaglio della stessa assemblea dal precedente amministratore (ciò in quanto ha tenuto conto esclusivamente dei documenti prodotti in atti e null'altro” (pag. 13 relazione integrativa del 9.7.2022).
Non risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni, stante peraltro la genericità dell'eccezione di nullità della CTU sollevata dalla parte opposta, avuto riguardo alle conclusioni ampiamente motivate e argomentate del CTU mediante confronto tra le poste riportate in bilancio e i giustificativi di spesa agli atti.
In definitiva, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di €2.378,89, oltre interessi legali dalla domanda, in favore del Controparte_1
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio e che la pretesa creditoria azionata dal è risultata fondata solo in Controparte_1
minima parte, si ritiene sussistano i presupposti per operare la parziale compensazione delle spese, nella misura dei 3/4, con condanna dell'opponente al pagamento del restante ¼, liquidato come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modif., secondo i parametri medi dello scaglione di valore di riferimento determinato secondo il criterio del decisum. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido, con condanna dell'opposto a
4 rifondere quanto corrisposto dall'opponente, stante la necessità della CTU e la debenza di un credito seppur minore da parte dell'opponente da parte dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.3867/2019 del
Tribunale di Catania;
condanna al pagamento, in favore del in Parte_1 Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, della somma di €2.378,89, oltre interessi legali dalla domanda;
compensa per 3/4 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore del Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, del restante 1/4 delle Controparte_1
spese di lite che liquida, in €638,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA se dovute per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido con condanna dell'opposto a rifondere quanto corrisposto al CTU dall'opponente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 10/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
5