Art. 12. Attivita' di indagine a fini di confisca 1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all' articolo 430 del codice di procedura penale , ogni attivita' di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni.
Articolo 12 della Legge 16 marzo 2006, n. 146
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Articolo 12 della Legge 16 marzo 2006, n. 146
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12 aprile 2006
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