Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025 , nella causa iscritta al n. 1264 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.to Antonio Gerardo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla Via Giustiniani n.11, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall' avv.to Alessandra Ingangi presso il quale è elettivamente dom.to in Napoli alla Via Michele Zannotti n.20;
Resistente
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini 28, rappresentato e difeso dall'avv.to Fernando Bagnasco, giusta procura generale alle liti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
. 1.
Con ricorso depositato in data 30.3.2023 la ricorrente identificata in epigrafe premesso che con sentenza n.1084/2022 il Tribunale di Benevento dichiarava l'illegittimità della Cont riduzione oraria imposta unilateralmente dalla condannandola al risarcimento del danno commisurato alla differenza tra la retribuzione dovuta per n.36 ore settimanali e quella effettivamente erogata per tutto il periodo dell'illegittima riduzione oraria e che la datrice non aveva corrisposto le dovute differenze retributive e non aveva versato integralmente 13ª e 14ª mensilità né il t.f.r., chiedeva di: “1) – accertare e dichiarare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e parte convenuta con orario di lavoro pari a n° 36 ore settimanali;
2) – condannare, in forza delle norme di legge richiamate, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c. ed in riferimento alla contrattazione nazionale di categoria richiamata, – C.F. e P. IVA: Controparte_3
-, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore della P.IVA_1
3) – condannare alla relativa regolarizzazione Controparte_3 contributiva.
4) – condanna alle spese, con distrazione.
5) – clausola di provvisoria esecuzione..” Si costitutiva la con memoria depositata il 18.9.2023 la quale eccepiva, in CP_3 via preliminare l'inammissibilità della domanda in quanto già proposta nel giudizio iscritto al R.G. 2244/2022 definitosi con sentenza n. 1084/2022; contestava i conteggi formulati dalla ricorrente perché erronei sotto vari profili;
deduceva di avere corrisposto la tredicesima e la quattordicesima mensilità, che il CCNL non prevedeva alcun compenso aggiuntivo per la prestazione resa nelle festività soppresse, ma solo la possibilità di fruire di riposi compensativi.. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso. Si è costituiva l' , chiedendo – in caso di accoglimento della domanda proposta CP_2 dalla ricorrente – di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere il versamento di contributi e accessori da calcolarsi ad opera dell'Istituto previdenziale, in conformità alla normativa vigente e nei limiti della prescrizione.
La causa è stata rinviata per la nomina di CTU e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Parte ricorrente ha agito in primo luogo per ottenere la quantificazione delle somme spettanti in virtù della sentenza di condanna generica n.1084/2022. Costituisce assunto sostanzialmente costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale una sentenza di condanna generica, per costituire valido titolo esecutivo, debba contenere in sé tutti gli elementi per quantificare la somma richiesta, in modo che la quantificazione stessa possa avvenire sulla base della sola sentenza e senza riferimento ad alcun elemento o parametro esterno ad essa (purché non predeterminato per legge): in argomento si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 6.3.1996 n. 1741 (la quale ha condivisibilmente affermato il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronunzia di condanna al pagamento di una somma non direttamente determinata nella sentenza e per la liquidazione della quale sono necessari elementi estranei al giudizio da questa concluso e non predeterminati per legge, può legittimamente far ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti), Cass. civ., sez. lav., 6.6.2003 n. 9132, Cass. civ., sez. lav., 1.6.2005 n. 11677 e Cass. civ., sez. lav., 21.11.2006 n. 24649 (le quali hanno confermato che anche la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti). Di conseguenza, in applicazione dei suesposti principi generali, non contenendo la sentenza di condanna emessa inter partes da questo Tribunale del lavoro alcun elemento di fatto sulla base del quale quantificare l'ammontare delle retribuzioni spettanti alla ricorrente l'azione in questa sede proposta deve dirsi del tutto ammissibile. Nel merito, giova considerare quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del quantum, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica con cui il diritto su cui si fonda il dovuto
è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass.5416/88; 3503/92; 8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento. L'accertamento contenuto nella sentenza di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice adito per la liquidazione e, nel contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an. Pertanto, non possono essere esaminate in tale sede le contestazioni all'accertamento del diritto al pagamento contenuto nella sentenza sull'an potendo essere vagliate unicamente nel giudizio di impugnazione. Va precisato che il ricorso sotto tale spetto è ammissibile. Invero nel giudizio conclusosi con sentenza n.1084/2022 il Tribunale non ha quantificato le somme e la parte resistente avrebbe dovuto versarle spontaneamente in base ai parametri di cui alla sentenza. Non avendo corrisposto alcuna somma la parte è stata costretta ad azionare un altro giudizio per ottenere la quantificazione.
3. Cont In secondo luogo parte ricorrente ha chiesto la condanna del' al pagamento delle 13ª e 14ª mensilità e TFR. Cont Ebbene quanto alla 13° e 14°, l' ha provato di avere corrisposto le somme di cui ai bonifici negli fino al 2019. È, invece, incontestato il mancato pagamento per l'anno 2020.
La società deduce di avere correttamente quantificato le mensilità aggiuntive in quanto il rapporto di lavoro si era svolto in regime di FIS e la relativa indennità a carico dell' è comprensiva anche delle mensilità aggiuntive . CP_2 Ebbene, è pacifico che da gennaio 2018 parte ricorrente abbia fruito dell'integrazione salariale per alcune ore al mese, mentre le restanti ore sono state lavorate. Per quanto concerne le ore lavorate, invece, i ratei di 13^ e 14^ maturano nella misura del 100% e il relativo pagamento grava sul datore. L'eccezione di parte resistente al riguardo è del tutto generica.
4.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme è stato affidato incarico al CTU considerata la parziale fondatezza delle eccezioni di parte resistente e l'ausiliare ha quantificato le differenze retributive in €.7.390,07. In particolare si è tenuto conto dell'incidenza del FIS nella determinazione della retribuzione ordinaria nonché della quota sindacale mensile. Quanto alle ferie in più , non sono state detratte in quanto non oggetto di alcuna riconvenzionale e/o eccezione di compensazione (si veda la memoria Cont di costituzione dell' ). Cont Conclusivamente l' va dunque condannata al pagamento, in favore di Parte_1
, del complessivo importo di in €.7.390,07oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
5.. Per quanto riguarda la domanda di regolarizzazione contributiva, il nuovo testo dell'art. 12 della l. 153/69 – come sostituito ex art. 6, del d.lgs. 314/1997 di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro – esclude dalla base imponibile ai fini contributivi “i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni” (comma 4, lett. c). Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “in ogni caso in cui vi sia un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla retribuzione dovuta questi è tenuto a versare in favore del dipendente i contributi assicurativi e previdenziali sulle retribuzioni medio tempore maturate, non rilevando che la sua originaria obbligazione si sia trasformata in altra di natura risarcitoria;
ed è, poi, evidente che la medesima regola deve trovare applicazione nella ipotesi in cui l'inadempimento concerna l'omessa erogazione della retribuzione non già nella sua totalità, bensì per una parte di essa” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 26078 del 12/12/2007).
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, quindi, la disposizione sopra richiamata va interpretata nel senso che “Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente;
viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse
“dipendenti dal rapporto di lavoro”, non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7987 del 21/05/2012: nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha incluso nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danno da mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro notturno;
cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17136 del 23/08/2005). Quanto alla prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95 a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo risulta essere la notifica del ricorso R.G. n. 2244/2022, con cui l'istante ha chiesto anche la condanna della resistente alla regolarizzazione.
Pertanto, non vi sono somme prescritte. Ne consegue che parte resistente deve essere condannata, altresì, al pagamento in favore dell' della differenza fra i contributi versati e quelli dovuti in relazione alle CP_2 differenze retributive e alle somme dovute a titolo risarcitorio di cui sopra, oltre sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo.
6. Le spese processuali nei rapporti fra la parte ricorrente e la seguono la CP_1 soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'istruzione solo documentale, dell'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto, dell'opera difensiva effettivamente prestata e della serialità della controversia. Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse CP_2 essere emessa pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del
15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), vanno invece integralmente compensate.
Le spese della CTU vanno poste a carico delle parti in solido
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in persona del suo legale CP_3 rappresentante, al pagamento in favore di di €.7.390,07 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria;
2.condanna la al pagamento in favore dell' della differenza fra i CP_3 CP_2 contributi versati e quelli dovuti in relazione alle somme spettanti al lavoratore come indicate al punto 1), oltre sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo
3. condanna la al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di CP_3 lite, che liquida in complessivi € 721,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4. compensa le spese di lite fra la parte ricorrente e l' ; CP_2
5..pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte ricorrente e dell' in solido. CP_3
Benevento, 13.6.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari