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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 e c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 822 dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
Costa, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Roberto Pessi e dal Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta;
- Resistente –
NONCHÉ CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Patarnello, giusta procura generale alle liti;
- Resistente-
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 16/10/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/2/2022 la ricorrente domandava che fosse accertato l'avvenuto versamento da parte di all' (prima IPOST) degli oneri previdenziali Controparte_1 CP_2 relativi alle retribuzioni allo stesso dovute il periodo 26/2/2003 – 4/8/2010.
Conseguentemente chiedeva che, in caso di accertamento positivo, fosse ordinata all' la CP_2 regolarizzazione dell'estratto contributivo, ovvero, in caso negativo, che fosse Controparte_1
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condannata a rifonderle le somme dalla medesima restituite alla società a titolo di oneri previdenziali pari ad euro 15.597,58.
A tal fine la ricorrente deduceva che, sulla scorta della sentenza n. 1259/2010, con cui la Corte di
Appello di Bari, dichiarando nullo il termine apposto da al proprio contratto di lavoro a tempo CP_1 determinato, aveva condannato la predetta a riammettere in servizio il ricorrente ed a corrisponderle le retribuzioni spettanti dal 26/2/2003 fino alla ricostituzione del rapporto di lavoro, versava CP_1 le somme così dovute al netto dei relativi oneri fiscali e previdenziali, per un ammontare complessivo di euro € 111.480,02.
Rappresentava, poi, che, in forza del verbale di conciliazione sindacale intervenuto tra le stesse parti, ella rinunciava agli effetti giuridici ed economici della sentenza sopra menzionata e si impegnava a restituire le somme ricevute dalla società a titolo di retribuzioni non percepite comprensive degli oneri fiscali e previdenziali per un ammontare complessivo di € 167.593,78, mentre la società la assumeva con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione del verbale ma con anzianità decorrente dalla data di ricostituzione del rapporto avvenuta il 4/8/2010.
Tuttavia, la ricorrente rilevava che dalla lettura del proprio estratto conto contributivo, non CP_1 risultava aver versato all' gli oneri previdenziali di cui era stato convenuto il rimborso per il CP_2 periodo 26/2/2003 – 4/8/2010.
Deduceva, inoltre, che né la società datrice, né l' riscontravano la pec del 26/4/2021 inviata al CP_2 fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto del ricorso ed eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per avere le parti in causa regolato la materia oggetto del giudizio con verbale di conciliazione sindacale a mezzo del quale il lavoratore rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza, s'impegnava a restituire alla società datrice quanto dalla stessa ricevuto a titolo di retribuzione, in cambio dell'assunzione a tempo indeterminato.
Inoltre, la società deduceva che: i crediti contributivi pretesi dalla ricorrente sarebbero prescritti;
non sussisterebbe differenza tra la somma netta incassata dal lavoratore e quella lorda da restituirsi in base al piano di rientro concordato, dal momento che le rate previste dal piano sarebbero detratte dalla retribuzione mensile lorda e non da quella netta. Ciò avrebbe ridotto la retribuzione mensile imponibile e, per l'effetto, garantito al ricorrente un risparmio sulle somme dovute a titolo di
IRPEF; aveva correttamente versato all'IPOST – ente a cui faceva capo la gestione CP_1 previdenziale dei propri dipendenti prima dell'affidamento della funzione all' i contributi CP_2 spettanti alla ricorrente in relazione ai periodi oggetto della sentenza della Corte di Appello di Bari
e che la loro mancata visione all'interno dell'estratto contributivo era da attribuirsi ad un ritardo nella trasmissione dei dati tra gli enti, non imputabile a . CP_1
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Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per avere la CP_2 ricorrente domandato la regolarizzazione della situazione contributiva, senza prospettare un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
Inoltre, argomentava: la nullità della domanda perché la ricorrente non avrebbe specificato la causa petendi; la carenza di legittimazione passiva in capo all' per essere estraneo alla vicenda CP_2 oggetto di causa;
la prescrizione dei crediti concernenti i periodi anteriori alla riammissione in servizio.
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Preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione con cui l' rileva la nullità del ricorso a causa CP_2 della mancata esposizione dei motivi di fatto e di diritto alla base della domanda.
Nella specie, l' lamenta l'omessa indicazione da parte del ricorrente delle mansioni svolte, CP_2 della qualifica rivestita, nonché delle retribuzioni percepite, essendosi limitato a dedurre i soli periodi di lavoro alle dipendenze di . CP_1
Tuttavia, occorre rilevare che, contrariamente a quanto eccepito dall'Ente, dalla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio emergono chiaramente la ragioni alla base della domanda della ricorrente, dal momento che ella, agendo per il recupero delle maggiori somme versate a titolo di oneri previdenziali e contributivi, ha dedotto il titolo su cui si fonda la pretesa ed i periodi a cui essa si riferisce. Con la conseguenza che risulta inconferente rispetto all'oggetto della controversia l'indicazione delle mansioni svolte e delle retribuzioni mensilmente percepite.
Pertanto, la nullità del ricorso dev'essere esclusa, anche sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "nel rito di lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (tra le altre, Cass.
n.11434/2011).
Dev'essere altresì respinta l'eccezione di prescrizione formulata sia da che dall' , dal CP_1 CP_2 momento che il diritto della ricorrente è soggetto al termine di prescrizione decennale ex art. 2946
c.c. e non a quello quinquennale, previsto in materia di crediti contributivi.
Ciò in quanto la controversia ha ad oggetto il diritto della ricorrente a ripetere le somme indebitamente versate alla società datrice ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Per cui, essendo la domanda attorea diretta ad ottenere la restituzione delle maggiori somme di cui ha preteso il CP_1
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pagamento, rispetto a quelle effettivamente versate al lavoratore, nel caso in esame non viene in rilievo la natura del credito azionato.
Ebbene, alla luce di quanto esposto, la pretesa restitutoria della ricorrente non risulta prescritta in quanto il relativo termine decorre dal momento a partire dalla data in cui la predetta ha effettuato l'ultimo dei versamenti previsti dal piano di rientro in favore di (è previsto un rientro di una CP_1 certa somma annuale e poi 180 rate mensili da gennaio 2016 e dunque il piano di rientro è ancora in corso); tale termine è stato inoltre interrotto con pec di diffida al versamento degli oneri previdenziali ed alla regolarizzazione contributiva, trasmessa sia alla società datrice che all' . CP_2
Ciò posto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
La questione, che ha riguardato una platea di lavoratori di è stata affrontata da Controparte_1 più Tribunali di merito in tutta Italia.
Questo Giudice, considerato l'orientamento che si è diffuso tra le Corti di Appello (fra cui Bari,
L'Aquila, Ancona, Firenze), orientamento documentato dal deposito da parte di Controparte_1 delle relative sentenze, ritiene che sussistano i presupposti per modificare il proprio precedente orientamento.
Con verbale di conciliazione sindacale del 26 gennaio 2011 il lavoratore ha conciliato con
[...] una vertenza pendente in tema di conversione di contratto a termine, e, in cambio di Controparte_1 una nuova assunzione a tempo indeterminato a far data dal 4/8/2010 (data di effettiva riammissione in servizio: v. art. 7 del verbale), ha rinunciato agli effetti giuridici ed economici della pronuncia favorevole (ma non definitiva) del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro;
per l'effetto, si è, altresì, impegnato a restituire a la somma di € 167.593,78, pari agli «importi CP_1 complessivamente liquidati dall' per i periodi non lavorati», «il tutto secondo lo specifico Pt_2 piano di rateizzazione condiviso con la società», risultante da apposito allegato al cennato verbale di conciliazione, controfirmato da entrambe le parti, il quale prevede n. 5 acconti di € 16.759,38 cadauno e n. 180 rate mensili pari a € 465,54 ciascuna con decorrenza dal 01.01.2016.
Nel corso di pagamento rateale della somma il lavoratore ha, tuttavia, scoperto che Controparte_1 non risultava aver mai pagato i contributi in relazione al periodo “di non lavoro”, ovvero dal
[...]
26/2/2003 al 4/8/2010.
La vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal dipendente (il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere dal medesimo restituita alla datrice di lavoro, in quanto da quest'ultima giammai versata all'IPOST, ente previdenziale dell'epoca, operante fino al 31 dicembre 2010) è indubbiamente poco chiara, ove si consideri che, stando alle generiche deduzioni dell' , pure evocato in giudizio, tale contribuzione non risulta visualizzabile CP_2 dall' (nelle more subentrato all'IPOST). CP_2
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A prescindere da tale questione, però, vi è che con l'art. 13 dell'accordo transattivo il lavoratore si è impegnato a «restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati per i periodi non lavorati pari a Euro 167.593,78 (Euro centosessantasettemilacinquecentonovantatre/78) secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società». Facendo leva sul termine “restituire”, il lavoratore assume che non può essere restituito ciò che non è stato mai versato, vale a dire la contribuzione omessa, e che, diversamente opinando, si consentirebbe alla società datrice di lavoro un indebito arricchimento.
Ebbene, con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi, intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione.
Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo transattivo generale e novativo (v. punto 14 terzo capoverso). Esso non è stato impugnato dal lavoratore per dolo oppure errore e, stante il suo chiaro suo tenore letterale, non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di € 167.593,78, «con la rateizzazione concordata fra le parti».
È noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che – al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso – il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non
è volto a trasformare il rapporto controverso» (Cass. 02.03.2020, n. 5674, in motiv. p. 5).
Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, un nuovo “accordo generale novativo” (si rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione a ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa a uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto, altresì, che queste ultime (v. punti 3 e 4) rinunciano «agli effetti giuridici ed economici della
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sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate.
Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale “liquidato dall' , così come Pt_2 concordemente determinato in base al verbale di conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati e inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 novembre 2016, n. 23093).
E allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni, laddove l'importo che il lavoratore si è impegnato a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di Controparte_1 per l'arco temporale in cui non vi era stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e
[...] nessuna valida posizione contributiva.
In altre parole, nel contemplare l'aliquid datum e aliquid retentum, mentre si stabiliva che il dipendente non aveva diritto ad alcuna retribuzione, né ad alcun contributo previdenziale, a carico di per il periodo antecedente la nuova assunzione con effetto da agosto 2010, Controparte_1 ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado.
La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 421/2017 del 06.04.2017): l'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., Corte
d'Appello di Firenze, n. 421/2017, cit.).
D'altra parte, in nessuna pattuizione del verbale di conciliazione e neppure nell'allegato piano di rateizzazione viene fatto alcun riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo e/o contributivo.
Né può qui trovare ingresso un'eventuale domanda restitutoria ovvero di ripetizione di indebito, atteso che quanto versato dal lavoratore rappresenta adempimento di uno specifico obbligo assunto nel menzionato accordo conciliativo.
Tale eventuale domanda avrebbe, dunque, dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che qui non è stata proposta.
Senza contare che (cfr. Cass. n. 72 del 2011; Cass. 3 aprile 2003, n. 5141), ai sensi dell'art. 1969
c.c. (propriamente applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto
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sulla situazione costituente presupposto della res controversa (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto caput controversum) (in termini anche Cass. 02.08.2007 n. 17015, la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto che non è annullabile la transazione con cui le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo e a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto).
In definitiva e per le ragioni innanzi dette, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto della natura della controversia e della controvertibilità delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
8/2/2022 da nei confronti di nonché dell' , rigettata ogni Parte_1 Controparte_1 CP_2 diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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