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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/07/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3559 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
la signora , nata in [...] il [...] e residente a [...]
Merlo n. 17, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Canicattì, nel Corso Umberto I n. 100, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giardina,
che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 773/2021,
- opponente -
CONTRO
la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Controparte_1
Milano, nel Corso Italia n. 8, quale mandataria di elettivamente Controparte_2
domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Napoli, nella via Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'Avv. Gianluca de Lima Souza, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 9/05/2022,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per la opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 Luglio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025,
1 riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 773/2021 introduttivo del presente giudizio, nonché alle note conclusive e alle note di replica depositate, rispettivamente, il 19 Maggio 2025 e il 9 Giugno 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 Luglio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025,
riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, nelle note conclusive e nelle note di replica depositate, rispettivamente, il 9 Maggio 2022, il 12 e il 29 Maggio 2025,
alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10 Dicembre 2021 la signora proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 773/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Agrigento nelle date dei 15/21 Luglio 2021 su istanza della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di In Controparte_2
particolare, con tale provvedimento, notificatole a mani il 5 Novembre 2021, le era stato intimato di pagare alla opposta la complessiva somma di € 9.659,78, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò
a titolo di saldo della linea di credito su carta con fido dell'importo massimo di € 600,00, da rimborsare con rate mensili dell'ammontare minimo di € 30,00, che le era stata concessa da
Agos S.p.A. a seguito di sua richiesta datata 3 Gennaio 2007, nonché di interessi di mora sul medesimo maturati. All'uopo la opponente esponeva che, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 6 Luglio 2021 la prefata società aveva giustificato la rispettiva pretesa sostenendo,
innanzitutto, che con contratto di cessione del 10 Dicembre 2013 la suddetta creditrice aveva ceduto la posizione creditoria in parola a che, a propria volta, l'aveva ceduta Controparte_3
il 30 Novembre 2015 a In secondo luogo che, il 29 Giugno 2018 era stato Controparte_4
conferito il ramo d'azienda relativo all'Area NPL di quest'ultima a che era Controparte_5
subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi a essa facenti capo. In terz'ordine che, il 27 Giugno
2019 aveva ceduto a pro soluto e in blocco, Controparte_5 Controparte_2 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 117 del 5 Ottobre 2019, un portafoglio di crediti pecuniari, nei quali era ricompreso quello oggetto del contendere. Sul piano del diritto l'attrice eccepiva che, la menzionata ingiunzione di pagamento era nulla, e/o inefficace, perché era stata notificata oltre il termine di
2 sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. Obiettando il difetto di legittimazione attiva e processuale della convenuta, in quanto gli enunciati contratti di cessione non erano stati prodotti nella fase sommaria. In proposito osservava che, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale di tali operazioni non costituiva prova idonea a tal fine, atteso che conteneva una generica indicazione delle posizioni creditorie alienate in blocco, attraverso la quale non era possibile verificare se quella in dibattito era stata effettivamente cartolarizzata e trasferita.
Evidenziando che, era onere della cessionaria, alla stregua di successore della parte originaria,
dimostrare non solo la rispettiva legittimazione ad agire;
ma, anche, in ossequio all'art. 4 della legge n. 130/1999, che richiamava il II, il III e il IV comma dell'art. 58 del T.U.B., di avere annotato la cessione nel registro delle imprese. Denunciava, inoltre, che il contratto di finanziamento prodotto dalla non era stato sottoscritto per accettazione a Controparte_1
opera di alcun funzionario di Agos S.p.A. Il che, a sua detta, comportava la mancata determinazione degli interessi per iscritto in violazione dell'art. 117 del nominato T.U.B.
Lamentando che, il nominato negozio giuridico era nullo, e/o annullabile, e/o illegittimo, da un lato, per l'omesso assolvimento da parte della finanziatrice dell'obbligo di informazione precontrattuale;
dall'altro, per la mancata indicazione specifica degli interessi di mora, oltre che per l'applicazione di interessi debitori non dovuti, in misura ultra legale, arbitrari ed eccessivi, unilateralmente quantificati in spregio al disposto degli artt. 1346, 1418, 1419, 1283 e 1284 c.c.
La istante contestava, poi, che il ricordato contratto era affetto da nullità, e/o, comunque,
suscettibile di annullamento poiché era privo della determinazione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi applicati, in violazione del predetto art. 1283 c.c. Affermando, infine, l'inesistenza della pretesa creditoria fatta valere dalla società opposta che, in ogni caso, era assolutamente eccessiva in relazione alle rate di rimborso già pagate e a quelle che asseritamente dovevano scadere. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, in primis, l'inefficacia, la nullità, l'annullabilità, e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo controverso per i motivi superiormente illustrati. In secondo luogo, la carenza di legittimazione attiva della convenuta. Per l'effetto, di revocare il cennato provvedimento monitorio, ovvero, in subordine, di rideterminare il saldo eventualmente a credito di essa attrice secondo la misura calcolata all'esito dell'espletanda
C.T.U.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria Controparte_1
di si costituiva nel presente giudizio depositando il 9 Maggio 2022 il Controparte_2
3 proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione relativamente alle varie argomentazioni articolate dalla signora per supportare Parte_1
l'azione processuale esperita. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al Tribunale di
Agrigento, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione della menzionata ingiunzione di pagamento. Nel merito, di rigettare l'opposizione in esame essendo infondata in diritto e non provata in fatto, confermando quest'ultima. In linea subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, pure soltanto parziale, della medesima, di condannare la opponente a pagarle la diversa somma accertata in corso di causa come dovuta, oltre gli interessi maturati.
Con provvedimento adottato il 10 Maggio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, per un verso, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'enunciato decreto ingiuntivo, reiterata dalla prefata società nelle note di trattazione scritta depositate il 9 Maggio 2022; per un altro, le assegnava il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quello successivo del 15 Novembre 2022
l'adita autorità giudiziaria dichiarava che, la relativa procedura aveva avuto esito negativo.
Mediante ordinanza emessa il 7 Marzo 2023 la medesima non ammetteva la C.T.U. contabile richiesta dall'attrice nel nominato atto di citazione. In seno a quella adottata il 2 Luglio 2024 a norma del III comma dell'art. 127ter c.p.c. il Giudice dava atto che, le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle articolate nelle note scritte depositate il
27 Giugno 2024 e l'1 Luglio 2024. Nel corso dell'udienza del 2 Luglio 2025, dopo che i loro procuratori avevano discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirata, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere l'adita autorità giudiziaria revocava la ricordata ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta a ottenere, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n. 773/2021, emesso dal
Tribunale di Agrigento nelle date dei 15/21 Luglio 2021 contro la opponente su istanza della società opposta, è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a uno dei motivi sviluppati per suffragarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Priva dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si rivela la prima eccezione dedotta dalla signora per contrastare il richiamato provvedimento Parte_1
monitorio. Per il suo tramite denuncia che, quest'ultimo è nullo, e/o inefficace perché è stato
4 notificato oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. Per confutare tale doglianza è necessario rilevare, innanzitutto, che dopo la sua emissione, avvenuta, come superiormente precisato, nelle date dei 15/21 Luglio 2021, la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di una volta finito Controparte_2 il periodo di sospensione feriale dei termini ricompreso fra l'1 e il 31 Agosto 2021, ha tentato di notificare la ingiunzione di pagamento in parola a mezzo del servizio postale, con richiesta presentata all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Agrigento il 14 Settembre 2021, quindi entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. In esecuzione della stessa il 17
Settembre 2021 l'agente postale si è recato presso l'indirizzo indicato sul plico contenente l'anzidetto decreto ingiuntivo, coincidente con la via Merlo n. 17 del Comune di Canicattì (AG), ove la opponente risulta tuttora risiedere, e, non avendola reperita, ha dichiarato quale motivo della mancata notificazione che il destinatario era sconosciuto. In conseguenza di ciò, dopo avere svolto le opportune verifiche per accertare che la residenza dell'attrice fosse quella riportata nel cennato plico, la menzionata società il 2 Novembre 2021 ha nuovamente fatto richiesta all' del Tribunale di Agrigento di notificare il provvedimento Controparte_6 monitorio impugnato all'attrice anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Nel corso di questo ulteriore tentativo l'ufficiale giudiziario è riuscito a notificarlo a mani della istante il 5 Novembre 2021.
Sulla base di tale ricostruzione, agevolmente riscontrabile attraverso l'analisi della copia del ricorso per decreto ingiuntivo e della ingiunzione di pagamento in questione rinvenibili nel fascicolo della opposta, si perviene a una dirimente constatazione. Segnatamente che,
contrariamente alla tesi sostenuta nell'atto di citazione che ha incoato il presente giudizio, la procedura di notifica in dibattito è stata eseguita una prima volta nel pieno rispetto del termine fissato dalla enunciata norma codicistica. Peraltro, non essendo andata a buon fine, è stata rinnovata dalla convenuta prima che decorressero sessanta giorni dal nominato tentativo. Di
guisa che, il provvedimento monitorio oggetto del contendere è pienamente efficace.
3.- Meritevole di accoglimento si palesa, invece, il motivo formulato al punto 2) del ricordato atto di citazione per giustificare l'instaurazione della vertenza processuale sottoposta a disamina. Con esso la signora obietta, in estrema sintesi, il difetto di Parte_1
legittimazione attiva e processuale della in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
atteso che i contratti di cessione aventi a oggetto la posizione creditoria Controparte_2
per cui è lite, citati nel richiamato ricorso per decreto ingiuntivo, non sono stati prodotti nella fase sommaria. Contestando che, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tali
5 operazioni non costituisce prova idonea a tal fine, perché contiene una generica indicazione dei crediti alienati in blocco, attraverso la quale non è possibile verificare se quello in discussione
è stato effettivamente cartolarizzato e trasferito. In merito la opponente osserva che, è onere della cessionaria, alla stregua di successore della parte originaria, dimostrare la rispettiva legittimazione ad agire nei suoi confronti. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare la doglianza appena esposta giuridicamente legittima e fondata è indispensabile evidenziare alcuni significativi ed emblematici aspetti. Invero, nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta la società convenuta, richiamando quanto dichiarato nel suddetto ricorso per decreto ingiuntivo,
afferma la sua legittimazione attiva e la ritualità della cessione della posizione creditoria in argomento. Asserendo, in sostanza, che si è assolto, ai fini conoscitivi e comunicativi, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 117 del 5
Ottobre 2019, dell'avviso concernente l'operazione di cartolarizzazione realizzata da parte della propria mandataria mediante la stipula di un contratto di cessione di Controparte_2
crediti a norma degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, concluso il 27 Giugno
2019 con In forza di tale negozio giuridico, sulla base di quello che emerge Controparte_5 dall'esame del cennato avviso, la menzionata cessionaria ha acquistato i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) a qualsiasi titolo di titolarità del cedente, che all'epoca della sua stipulazione hanno soddisfatto cumulativamente i criteri ivi definiti ai punti i), ii), iii), iv), v) e vi). La opposta sostiene, altresì,
che la ha adempiuto all'obbligo pubblicitario di cui sopra dando notizia Controparte_2
alla debitrice ceduta della enunciata cessione, a norma dei nominati artt. 1 e 4 della legge n.
130/1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 dell'1 Settembre 1993, integrante il TUB, sia a mezzo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso in commento,
che è versato agli atti di lite;
sia inviandole la lettera raccomandata datata 7 Ottobre 2019,
attraverso la quale la ha informata che le ha alienato la posizione creditoria che CP_5
vantava nei suoi riguardi. A fronte dell'eccezione qui analizzata la a allegato Controparte_1
nel rispettivo fascicolo di parte, oltre la lista dei crediti ceduti ricevuta in deposito da parte della ricordata cedente dal Notaio Dott. con atto del 28 Giugno 2019, avente n. Persona_1
51.323 di repertorio e n. 25.591 di raccolta, i documenti già prodotti nel procedimento monitorio distinto dal N. R.G. 1968/2021. Fra questi figurano, per quel che qui interessa maggiormente,
non solo l'avviso di cessione e la nota su richiamati;
ma, inoltre, l'avviso del contratto di cessione dei crediti concluso il 10 Dicembre 2013 fra e Controparte_7 Controparte_3
6 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 152 del 28
Dicembre 2013, l'avviso del contratto di cessione dei crediti sottoscritto il 27 Novembre 2015,
e avente effetto dal 30 Novembre 2015, da e dalla predetta Controparte_4 Controparte_3
CP e la lettera raccomandata con del 30 Novembre 2015, con cui l'attrice è stata informata dalla cessionaria della realizzazione di tale ultima operazione, recapitatale il 18 Gennaio 2016, come attestato dal relativo avviso di ricevimento. A ben guardare, mancano sia il cennato negozio giuridico stipulato il 27 Giugno 2019 dalla e da sia quello CP_2 Controparte_5
precedente, intercorso il 10 Dicembre 2013 tra la che ha concesso alla Controparte_7
istante la linea di credito su carta con fido dalla quale è scaturita la posizione creditoria per cui
è causa, e la nonché il contratto di cessione concluso da quest'ultima e dalla Controparte_3
il 27 Novembre 2015, con effetto dal 30 Novembre 2015. Sulla scorta di Controparte_4
quanto dichiarato dalla società opposta nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta, il saldo della menzionata forma di finanziamento è stato oggetto, unitamente ad altri crediti, delle operazioni di cartolarizzazione sopra descritte.
3.1.- Prendendo le mosse da tali premesse bisogna evidenziare una ulteriore rilevante circostanza. Nello specifico, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito che, come nel caso di specie, è cessionario della posizione creditoria con esso azionata in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ex artt. 1, 4 e 7.1 della citata legge n. 130/1999, stipulato prima della sua emissione, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva sostanziale la parte cessionaria, in qualità di creditrice opposta succeduta nella titolarità della medesima a titolo particolare, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. In buona sostanza, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, ossia di esserne la titolare. In merito la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che, la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione, non ne prova l'esistenza. Ciò in quanto una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della medesima, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., così: Cass. Civ., Sez. III, 13/09/2018 n. 22268). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre,
riconosciuto che, la enunciata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire al più
elemento indicativo di un fatto di cessione come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo, in termini generici se non proprio promiscui, ad aziende, rami di azienda
7 e rapporti giuridici individuabili in blocco (ex art. 58, I comma, del T.U.B.). Però, essa di sicuro non dà contezza, in questa sua minima struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi, ovvero esclusi, né, tanto meno, consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. Sostenendo essere, per contro, principio da essa ricevuto che, colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi del richiamato art. 58 del T.U.B. ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito in dibattito nell'operazione di cessione in blocco (cfr., in tal senso: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; Cass. Civ., Sez. VI, 28/06/2022 n. 20739). Con l'ordinanza n. 3405 del 6 Febbraio 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.,
22/06/2023 n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Ebbene, i documenti prodotti nel procedimento de quo dalla convenuta non sono affatto idonei a provare la legittimazione attiva di ossia la titolarità in capo a Controparte_2
essa della posizione creditoria in parola. In effetti, come superiormente rilevato, nonostante la contestazione formulata in merito dalla signora la non ha Parte_1 Controparte_1
allegato il contratto di cessione che la propria mandante ha concluso il 27 Giugno 2019 con né quello inizialmente stipulato da con Controparte_5 Controparte_7 CP_9
[...] il 10 Dicembre 2013, né il successivo contratto concluso fra quest'ultima e
[...] CP_4
il 27 Novembre 2015, avente effetto dal 30 Novembre 2015. La nominata società si è
[...]
limitata a depositare i ricordati avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, dai quali non emerge la specifica posizione debitoria, ascrivibile alla opponente, di cui la è divenuta cessionaria. Per quel che concerne, poi, la lista dei crediti Controparte_2
ceduti (lista ricevuta in deposito da parte della dal Notaio Controparte_10 Controparte_5
Dott. con atto del 28 Giugno 2019, avente n. 51.323 di repertorio e n. 25.591 Persona_1
di raccolta, versata agli atti del presente giudizio dalla opposta, si rende necessario formulare alcune considerazioni. Essa è afferente unicamente alla cessione dei crediti che è stata conclusa il 27 Giugno 2019 dalla richiamata cedente e dalla propria mandante, cioè l'ultima, in linea di tempo, delle suddette operazioni di cartolarizzazione. Trattandosi, lo si ribadisce, di cessioni concernenti un portafoglio di posizioni creditorie in blocco, in mancanza dei relativi negozi giuridici, non è possibile verificare se nel medesimo è stata ricompresa quella azionata con il decreto ingiuntivo impugnato. Il fatto, evidenziato dalla convenuta, che alla pagina 104 della cennata lista sono riportati il numero pratica 0324281240 e il NDG 2426147 con accanto la dicitura ”, che sono identici a quelli trascritti nella menzionata lettera CP_3
raccomandata del 7 Ottobre 2019 per identificare il credito in questione, non prova minimamente che è stato precedentemente ceduto attraverso la formalizzazione dei due negozi giuridici stipulati il 10 Dicembre 2013 e il 27 Novembre 2015 e, conseguentemente, la legittimazione attiva di Peraltro, nessuno dei numeri appena indicati Controparte_2
coincide con il COD. RIF. 012242979.8, attribuito alla carta di credito rilasciata all'attrice da
Agos S.p.A. a seguito della richiesta Lei Card che ha sottoscritto il 3 Gennaio 2007. E', poi,
opportuno sottolineare che, accanto agli stessi non sono stati inseriti i dati anagrafici del soggetto debitore a cui si riferiscono, e/o i numeri del rapporto contrattuale da cui ha avuto origine la posizione creditoria. Di guisa che, in assenza di adeguati parametri di ragguaglio non
è possibile appurare se il numero pratica 0324281240 e il NDG 2426147, trascritti nella lista in commento, individuano, come asserito dalla la posizione debitoria facente Controparte_1
capo alla istante, ceduta alla rispettiva mandante da In ordine, invece, agli Controparte_5
enunciati avvisi di cessione di crediti pro soluto, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, va rilevato che, sono insufficienti ai fini del compiuto assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla società opposta circa l'effettiva titolarità attiva a favore della di quello fatto valere contro la signora con il Controparte_2 Parte_1
9 nominato provvedimento monitorio. A questa conclusione si perviene, innanzitutto, applicando i principi, ormai pacifici e consolidati, elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità,
sopra richiamati. In secondo luogo, tenendo conto dell'assoluta genericità della ricognizione dei crediti ceduti risultanti dai ricordati avvisi. Ebbene, deve ritenersi che gli elementi comuni presi in considerazione in questi ultimi, quali, in particolare, il riferimento alla loro insorgenza nel corso di un determinato lasso fi tempo e alla possibilità di qualificarli come sofferenze, conformemente alle disposizioni della Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art. 7.1, VI comma, della legge sulla cartolarizzazione, non consentono di identificare senza incertezze le posizioni creditorie cedute, nonché di affermare che il credito controverso rientra tra quelle che sono state trasferite da a da questa a Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4
e da a Alla luce delle argomentazioni e delle Controparte_5 Controparte_2
constatazioni che precedono è innegabile che, la documentazione prodotta dalla convenuta non attesta l'effettiva inclusione del credito oggetto del contendere nei predetti negozi giuridici, stipulati, rispettivamente, il 10 Dicembre 2013, il 27 Novembre 2015 e il 27 Giugno 2019.
L'analisi della medesima consente, dunque, di ritenere che nella ipotesi che ci occupa manca la prova della sussistenza in capo alla mandante della della titolarità attiva Controparte_1
sostanziale dello stesso. Sicché, per un verso, l'opposizione sottoposta a disamina deve essere accolta;
per un altro, la cennata ingiunzione di pagamento va revocata.
A ben guardare, l'accoglimento dell'eccezione testé esaminata rende superflua l'analisi degli altri motivi dedotti dalla opponente per prendere posizione contro il menzionato decreto ingiuntivo, che sono da essa assorbiti.
4.- Infine, tenuto conto che l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di merito nel decidere l'enunciata questione non è univoco, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'opposizione introduttiva del procedimento de quo, il decreto ingiuntivo n. 773/2021, emesso dal Tribunale
di Agrigento nelle date dei 15/21 Luglio 2021, su istanza e nell'interesse di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_2
notificato a mani alla signora il 5 Novembre 2021; Parte_1
10 - infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 3 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
11
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3559 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
la signora , nata in [...] il [...] e residente a [...]
Merlo n. 17, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Canicattì, nel Corso Umberto I n. 100, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giardina,
che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 773/2021,
- opponente -
CONTRO
la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Controparte_1
Milano, nel Corso Italia n. 8, quale mandataria di elettivamente Controparte_2
domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Napoli, nella via Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'Avv. Gianluca de Lima Souza, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 9/05/2022,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per la opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 Luglio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025,
1 riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 773/2021 introduttivo del presente giudizio, nonché alle note conclusive e alle note di replica depositate, rispettivamente, il 19 Maggio 2025 e il 9 Giugno 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 Luglio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025,
riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, nelle note conclusive e nelle note di replica depositate, rispettivamente, il 9 Maggio 2022, il 12 e il 29 Maggio 2025,
alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10 Dicembre 2021 la signora proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 773/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Agrigento nelle date dei 15/21 Luglio 2021 su istanza della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di In Controparte_2
particolare, con tale provvedimento, notificatole a mani il 5 Novembre 2021, le era stato intimato di pagare alla opposta la complessiva somma di € 9.659,78, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò
a titolo di saldo della linea di credito su carta con fido dell'importo massimo di € 600,00, da rimborsare con rate mensili dell'ammontare minimo di € 30,00, che le era stata concessa da
Agos S.p.A. a seguito di sua richiesta datata 3 Gennaio 2007, nonché di interessi di mora sul medesimo maturati. All'uopo la opponente esponeva che, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 6 Luglio 2021 la prefata società aveva giustificato la rispettiva pretesa sostenendo,
innanzitutto, che con contratto di cessione del 10 Dicembre 2013 la suddetta creditrice aveva ceduto la posizione creditoria in parola a che, a propria volta, l'aveva ceduta Controparte_3
il 30 Novembre 2015 a In secondo luogo che, il 29 Giugno 2018 era stato Controparte_4
conferito il ramo d'azienda relativo all'Area NPL di quest'ultima a che era Controparte_5
subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi a essa facenti capo. In terz'ordine che, il 27 Giugno
2019 aveva ceduto a pro soluto e in blocco, Controparte_5 Controparte_2 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 117 del 5 Ottobre 2019, un portafoglio di crediti pecuniari, nei quali era ricompreso quello oggetto del contendere. Sul piano del diritto l'attrice eccepiva che, la menzionata ingiunzione di pagamento era nulla, e/o inefficace, perché era stata notificata oltre il termine di
2 sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. Obiettando il difetto di legittimazione attiva e processuale della convenuta, in quanto gli enunciati contratti di cessione non erano stati prodotti nella fase sommaria. In proposito osservava che, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale di tali operazioni non costituiva prova idonea a tal fine, atteso che conteneva una generica indicazione delle posizioni creditorie alienate in blocco, attraverso la quale non era possibile verificare se quella in dibattito era stata effettivamente cartolarizzata e trasferita.
Evidenziando che, era onere della cessionaria, alla stregua di successore della parte originaria,
dimostrare non solo la rispettiva legittimazione ad agire;
ma, anche, in ossequio all'art. 4 della legge n. 130/1999, che richiamava il II, il III e il IV comma dell'art. 58 del T.U.B., di avere annotato la cessione nel registro delle imprese. Denunciava, inoltre, che il contratto di finanziamento prodotto dalla non era stato sottoscritto per accettazione a Controparte_1
opera di alcun funzionario di Agos S.p.A. Il che, a sua detta, comportava la mancata determinazione degli interessi per iscritto in violazione dell'art. 117 del nominato T.U.B.
Lamentando che, il nominato negozio giuridico era nullo, e/o annullabile, e/o illegittimo, da un lato, per l'omesso assolvimento da parte della finanziatrice dell'obbligo di informazione precontrattuale;
dall'altro, per la mancata indicazione specifica degli interessi di mora, oltre che per l'applicazione di interessi debitori non dovuti, in misura ultra legale, arbitrari ed eccessivi, unilateralmente quantificati in spregio al disposto degli artt. 1346, 1418, 1419, 1283 e 1284 c.c.
La istante contestava, poi, che il ricordato contratto era affetto da nullità, e/o, comunque,
suscettibile di annullamento poiché era privo della determinazione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi applicati, in violazione del predetto art. 1283 c.c. Affermando, infine, l'inesistenza della pretesa creditoria fatta valere dalla società opposta che, in ogni caso, era assolutamente eccessiva in relazione alle rate di rimborso già pagate e a quelle che asseritamente dovevano scadere. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, in primis, l'inefficacia, la nullità, l'annullabilità, e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo controverso per i motivi superiormente illustrati. In secondo luogo, la carenza di legittimazione attiva della convenuta. Per l'effetto, di revocare il cennato provvedimento monitorio, ovvero, in subordine, di rideterminare il saldo eventualmente a credito di essa attrice secondo la misura calcolata all'esito dell'espletanda
C.T.U.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria Controparte_1
di si costituiva nel presente giudizio depositando il 9 Maggio 2022 il Controparte_2
3 proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione relativamente alle varie argomentazioni articolate dalla signora per supportare Parte_1
l'azione processuale esperita. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al Tribunale di
Agrigento, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione della menzionata ingiunzione di pagamento. Nel merito, di rigettare l'opposizione in esame essendo infondata in diritto e non provata in fatto, confermando quest'ultima. In linea subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, pure soltanto parziale, della medesima, di condannare la opponente a pagarle la diversa somma accertata in corso di causa come dovuta, oltre gli interessi maturati.
Con provvedimento adottato il 10 Maggio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, per un verso, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'enunciato decreto ingiuntivo, reiterata dalla prefata società nelle note di trattazione scritta depositate il 9 Maggio 2022; per un altro, le assegnava il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quello successivo del 15 Novembre 2022
l'adita autorità giudiziaria dichiarava che, la relativa procedura aveva avuto esito negativo.
Mediante ordinanza emessa il 7 Marzo 2023 la medesima non ammetteva la C.T.U. contabile richiesta dall'attrice nel nominato atto di citazione. In seno a quella adottata il 2 Luglio 2024 a norma del III comma dell'art. 127ter c.p.c. il Giudice dava atto che, le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle articolate nelle note scritte depositate il
27 Giugno 2024 e l'1 Luglio 2024. Nel corso dell'udienza del 2 Luglio 2025, dopo che i loro procuratori avevano discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirata, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere l'adita autorità giudiziaria revocava la ricordata ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta a ottenere, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n. 773/2021, emesso dal
Tribunale di Agrigento nelle date dei 15/21 Luglio 2021 contro la opponente su istanza della società opposta, è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a uno dei motivi sviluppati per suffragarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Priva dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si rivela la prima eccezione dedotta dalla signora per contrastare il richiamato provvedimento Parte_1
monitorio. Per il suo tramite denuncia che, quest'ultimo è nullo, e/o inefficace perché è stato
4 notificato oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. Per confutare tale doglianza è necessario rilevare, innanzitutto, che dopo la sua emissione, avvenuta, come superiormente precisato, nelle date dei 15/21 Luglio 2021, la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di una volta finito Controparte_2 il periodo di sospensione feriale dei termini ricompreso fra l'1 e il 31 Agosto 2021, ha tentato di notificare la ingiunzione di pagamento in parola a mezzo del servizio postale, con richiesta presentata all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Agrigento il 14 Settembre 2021, quindi entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. In esecuzione della stessa il 17
Settembre 2021 l'agente postale si è recato presso l'indirizzo indicato sul plico contenente l'anzidetto decreto ingiuntivo, coincidente con la via Merlo n. 17 del Comune di Canicattì (AG), ove la opponente risulta tuttora risiedere, e, non avendola reperita, ha dichiarato quale motivo della mancata notificazione che il destinatario era sconosciuto. In conseguenza di ciò, dopo avere svolto le opportune verifiche per accertare che la residenza dell'attrice fosse quella riportata nel cennato plico, la menzionata società il 2 Novembre 2021 ha nuovamente fatto richiesta all' del Tribunale di Agrigento di notificare il provvedimento Controparte_6 monitorio impugnato all'attrice anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Nel corso di questo ulteriore tentativo l'ufficiale giudiziario è riuscito a notificarlo a mani della istante il 5 Novembre 2021.
Sulla base di tale ricostruzione, agevolmente riscontrabile attraverso l'analisi della copia del ricorso per decreto ingiuntivo e della ingiunzione di pagamento in questione rinvenibili nel fascicolo della opposta, si perviene a una dirimente constatazione. Segnatamente che,
contrariamente alla tesi sostenuta nell'atto di citazione che ha incoato il presente giudizio, la procedura di notifica in dibattito è stata eseguita una prima volta nel pieno rispetto del termine fissato dalla enunciata norma codicistica. Peraltro, non essendo andata a buon fine, è stata rinnovata dalla convenuta prima che decorressero sessanta giorni dal nominato tentativo. Di
guisa che, il provvedimento monitorio oggetto del contendere è pienamente efficace.
3.- Meritevole di accoglimento si palesa, invece, il motivo formulato al punto 2) del ricordato atto di citazione per giustificare l'instaurazione della vertenza processuale sottoposta a disamina. Con esso la signora obietta, in estrema sintesi, il difetto di Parte_1
legittimazione attiva e processuale della in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
atteso che i contratti di cessione aventi a oggetto la posizione creditoria Controparte_2
per cui è lite, citati nel richiamato ricorso per decreto ingiuntivo, non sono stati prodotti nella fase sommaria. Contestando che, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tali
5 operazioni non costituisce prova idonea a tal fine, perché contiene una generica indicazione dei crediti alienati in blocco, attraverso la quale non è possibile verificare se quello in discussione
è stato effettivamente cartolarizzato e trasferito. In merito la opponente osserva che, è onere della cessionaria, alla stregua di successore della parte originaria, dimostrare la rispettiva legittimazione ad agire nei suoi confronti. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare la doglianza appena esposta giuridicamente legittima e fondata è indispensabile evidenziare alcuni significativi ed emblematici aspetti. Invero, nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta la società convenuta, richiamando quanto dichiarato nel suddetto ricorso per decreto ingiuntivo,
afferma la sua legittimazione attiva e la ritualità della cessione della posizione creditoria in argomento. Asserendo, in sostanza, che si è assolto, ai fini conoscitivi e comunicativi, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 117 del 5
Ottobre 2019, dell'avviso concernente l'operazione di cartolarizzazione realizzata da parte della propria mandataria mediante la stipula di un contratto di cessione di Controparte_2
crediti a norma degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, concluso il 27 Giugno
2019 con In forza di tale negozio giuridico, sulla base di quello che emerge Controparte_5 dall'esame del cennato avviso, la menzionata cessionaria ha acquistato i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) a qualsiasi titolo di titolarità del cedente, che all'epoca della sua stipulazione hanno soddisfatto cumulativamente i criteri ivi definiti ai punti i), ii), iii), iv), v) e vi). La opposta sostiene, altresì,
che la ha adempiuto all'obbligo pubblicitario di cui sopra dando notizia Controparte_2
alla debitrice ceduta della enunciata cessione, a norma dei nominati artt. 1 e 4 della legge n.
130/1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 dell'1 Settembre 1993, integrante il TUB, sia a mezzo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso in commento,
che è versato agli atti di lite;
sia inviandole la lettera raccomandata datata 7 Ottobre 2019,
attraverso la quale la ha informata che le ha alienato la posizione creditoria che CP_5
vantava nei suoi riguardi. A fronte dell'eccezione qui analizzata la a allegato Controparte_1
nel rispettivo fascicolo di parte, oltre la lista dei crediti ceduti ricevuta in deposito da parte della ricordata cedente dal Notaio Dott. con atto del 28 Giugno 2019, avente n. Persona_1
51.323 di repertorio e n. 25.591 di raccolta, i documenti già prodotti nel procedimento monitorio distinto dal N. R.G. 1968/2021. Fra questi figurano, per quel che qui interessa maggiormente,
non solo l'avviso di cessione e la nota su richiamati;
ma, inoltre, l'avviso del contratto di cessione dei crediti concluso il 10 Dicembre 2013 fra e Controparte_7 Controparte_3
6 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 152 del 28
Dicembre 2013, l'avviso del contratto di cessione dei crediti sottoscritto il 27 Novembre 2015,
e avente effetto dal 30 Novembre 2015, da e dalla predetta Controparte_4 Controparte_3
CP e la lettera raccomandata con del 30 Novembre 2015, con cui l'attrice è stata informata dalla cessionaria della realizzazione di tale ultima operazione, recapitatale il 18 Gennaio 2016, come attestato dal relativo avviso di ricevimento. A ben guardare, mancano sia il cennato negozio giuridico stipulato il 27 Giugno 2019 dalla e da sia quello CP_2 Controparte_5
precedente, intercorso il 10 Dicembre 2013 tra la che ha concesso alla Controparte_7
istante la linea di credito su carta con fido dalla quale è scaturita la posizione creditoria per cui
è causa, e la nonché il contratto di cessione concluso da quest'ultima e dalla Controparte_3
il 27 Novembre 2015, con effetto dal 30 Novembre 2015. Sulla scorta di Controparte_4
quanto dichiarato dalla società opposta nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta, il saldo della menzionata forma di finanziamento è stato oggetto, unitamente ad altri crediti, delle operazioni di cartolarizzazione sopra descritte.
3.1.- Prendendo le mosse da tali premesse bisogna evidenziare una ulteriore rilevante circostanza. Nello specifico, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito che, come nel caso di specie, è cessionario della posizione creditoria con esso azionata in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ex artt. 1, 4 e 7.1 della citata legge n. 130/1999, stipulato prima della sua emissione, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva sostanziale la parte cessionaria, in qualità di creditrice opposta succeduta nella titolarità della medesima a titolo particolare, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. In buona sostanza, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, ossia di esserne la titolare. In merito la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che, la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione, non ne prova l'esistenza. Ciò in quanto una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della medesima, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., così: Cass. Civ., Sez. III, 13/09/2018 n. 22268). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre,
riconosciuto che, la enunciata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire al più
elemento indicativo di un fatto di cessione come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo, in termini generici se non proprio promiscui, ad aziende, rami di azienda
7 e rapporti giuridici individuabili in blocco (ex art. 58, I comma, del T.U.B.). Però, essa di sicuro non dà contezza, in questa sua minima struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi, ovvero esclusi, né, tanto meno, consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. Sostenendo essere, per contro, principio da essa ricevuto che, colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi del richiamato art. 58 del T.U.B. ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito in dibattito nell'operazione di cessione in blocco (cfr., in tal senso: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; Cass. Civ., Sez. VI, 28/06/2022 n. 20739). Con l'ordinanza n. 3405 del 6 Febbraio 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.,
22/06/2023 n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Ebbene, i documenti prodotti nel procedimento de quo dalla convenuta non sono affatto idonei a provare la legittimazione attiva di ossia la titolarità in capo a Controparte_2
essa della posizione creditoria in parola. In effetti, come superiormente rilevato, nonostante la contestazione formulata in merito dalla signora la non ha Parte_1 Controparte_1
allegato il contratto di cessione che la propria mandante ha concluso il 27 Giugno 2019 con né quello inizialmente stipulato da con Controparte_5 Controparte_7 CP_9
[...] il 10 Dicembre 2013, né il successivo contratto concluso fra quest'ultima e
[...] CP_4
il 27 Novembre 2015, avente effetto dal 30 Novembre 2015. La nominata società si è
[...]
limitata a depositare i ricordati avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, dai quali non emerge la specifica posizione debitoria, ascrivibile alla opponente, di cui la è divenuta cessionaria. Per quel che concerne, poi, la lista dei crediti Controparte_2
ceduti (lista ricevuta in deposito da parte della dal Notaio Controparte_10 Controparte_5
Dott. con atto del 28 Giugno 2019, avente n. 51.323 di repertorio e n. 25.591 Persona_1
di raccolta, versata agli atti del presente giudizio dalla opposta, si rende necessario formulare alcune considerazioni. Essa è afferente unicamente alla cessione dei crediti che è stata conclusa il 27 Giugno 2019 dalla richiamata cedente e dalla propria mandante, cioè l'ultima, in linea di tempo, delle suddette operazioni di cartolarizzazione. Trattandosi, lo si ribadisce, di cessioni concernenti un portafoglio di posizioni creditorie in blocco, in mancanza dei relativi negozi giuridici, non è possibile verificare se nel medesimo è stata ricompresa quella azionata con il decreto ingiuntivo impugnato. Il fatto, evidenziato dalla convenuta, che alla pagina 104 della cennata lista sono riportati il numero pratica 0324281240 e il NDG 2426147 con accanto la dicitura ”, che sono identici a quelli trascritti nella menzionata lettera CP_3
raccomandata del 7 Ottobre 2019 per identificare il credito in questione, non prova minimamente che è stato precedentemente ceduto attraverso la formalizzazione dei due negozi giuridici stipulati il 10 Dicembre 2013 e il 27 Novembre 2015 e, conseguentemente, la legittimazione attiva di Peraltro, nessuno dei numeri appena indicati Controparte_2
coincide con il COD. RIF. 012242979.8, attribuito alla carta di credito rilasciata all'attrice da
Agos S.p.A. a seguito della richiesta Lei Card che ha sottoscritto il 3 Gennaio 2007. E', poi,
opportuno sottolineare che, accanto agli stessi non sono stati inseriti i dati anagrafici del soggetto debitore a cui si riferiscono, e/o i numeri del rapporto contrattuale da cui ha avuto origine la posizione creditoria. Di guisa che, in assenza di adeguati parametri di ragguaglio non
è possibile appurare se il numero pratica 0324281240 e il NDG 2426147, trascritti nella lista in commento, individuano, come asserito dalla la posizione debitoria facente Controparte_1
capo alla istante, ceduta alla rispettiva mandante da In ordine, invece, agli Controparte_5
enunciati avvisi di cessione di crediti pro soluto, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, va rilevato che, sono insufficienti ai fini del compiuto assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla società opposta circa l'effettiva titolarità attiva a favore della di quello fatto valere contro la signora con il Controparte_2 Parte_1
9 nominato provvedimento monitorio. A questa conclusione si perviene, innanzitutto, applicando i principi, ormai pacifici e consolidati, elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità,
sopra richiamati. In secondo luogo, tenendo conto dell'assoluta genericità della ricognizione dei crediti ceduti risultanti dai ricordati avvisi. Ebbene, deve ritenersi che gli elementi comuni presi in considerazione in questi ultimi, quali, in particolare, il riferimento alla loro insorgenza nel corso di un determinato lasso fi tempo e alla possibilità di qualificarli come sofferenze, conformemente alle disposizioni della Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art. 7.1, VI comma, della legge sulla cartolarizzazione, non consentono di identificare senza incertezze le posizioni creditorie cedute, nonché di affermare che il credito controverso rientra tra quelle che sono state trasferite da a da questa a Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4
e da a Alla luce delle argomentazioni e delle Controparte_5 Controparte_2
constatazioni che precedono è innegabile che, la documentazione prodotta dalla convenuta non attesta l'effettiva inclusione del credito oggetto del contendere nei predetti negozi giuridici, stipulati, rispettivamente, il 10 Dicembre 2013, il 27 Novembre 2015 e il 27 Giugno 2019.
L'analisi della medesima consente, dunque, di ritenere che nella ipotesi che ci occupa manca la prova della sussistenza in capo alla mandante della della titolarità attiva Controparte_1
sostanziale dello stesso. Sicché, per un verso, l'opposizione sottoposta a disamina deve essere accolta;
per un altro, la cennata ingiunzione di pagamento va revocata.
A ben guardare, l'accoglimento dell'eccezione testé esaminata rende superflua l'analisi degli altri motivi dedotti dalla opponente per prendere posizione contro il menzionato decreto ingiuntivo, che sono da essa assorbiti.
4.- Infine, tenuto conto che l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di merito nel decidere l'enunciata questione non è univoco, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'opposizione introduttiva del procedimento de quo, il decreto ingiuntivo n. 773/2021, emesso dal Tribunale
di Agrigento nelle date dei 15/21 Luglio 2021, su istanza e nell'interesse di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_2
notificato a mani alla signora il 5 Novembre 2021; Parte_1
10 - infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 3 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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