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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Tribunale Ordinario di Novara, composto dai magistrati
Dott. EA GH Presidente
Dott.ssa SE AR Giudice rel.
Dott.ssa Maria Amoruso Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 93/2025 r.g. promosso da
a socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Parte_1
Alfieri, 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso -
LU , società a responsabilità limitata di diritto italiano, rappresentata P.IVA_1 da con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, Controparte_1 rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Stefano Menghini (C.F.
) e dall'Avv. Sarina Davide ( ) con studio C.F._1 C.F._2 in Milano (MI) – 20121, Via EA Appiani n. 7, con domicilio digitale P.E.C.
e/o al numero di fax 02 87205255 e Email_1 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gaiardelli Melissa, sito in Novara, Via
P.Azario n.10. nei confronti di
con sede in Novara (NO), via Locchi 6, con indirizzo PEC Controparte_2
Email_2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario di questo Tribunale;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito di € 293.712,03, derivante da contratti bancari;
ritenuto che
ersi effettivamente in stato di insolvenza non essendo Controparte_2 più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti indici:
- incapacità a soddisfare il credito della ricorrente, nonostante la messa in mora e la procedura esecutiva iniziata nel 2014, chiusasi per infruttosità;
- mancaro depositi dei bilanci di esercizio annuali dal 2012 ad oggi. Ll'ultimo bilancio è stato depositato con riferimento all'esercizio 2011 (con ricavi parti a euro 1.650.198 e debiti pari a euro1.081,944);
- presenza di debiti erariali per un ammontare di euro 130.456,24; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5 CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF Controparte_2
con domicilio in Novara, via Locchi 6 P.IVA_2 nomina la dott.ssa SE AR giudice delegato per la procedura nomina il dott. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio Persona_1
e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
pag. 2 di 4 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10 marzo alle ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 3 di 4 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Novara nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
SE AR EA GH
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Tribunale Ordinario di Novara, composto dai magistrati
Dott. EA GH Presidente
Dott.ssa SE AR Giudice rel.
Dott.ssa Maria Amoruso Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 93/2025 r.g. promosso da
a socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Parte_1
Alfieri, 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso -
LU , società a responsabilità limitata di diritto italiano, rappresentata P.IVA_1 da con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, Controparte_1 rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Stefano Menghini (C.F.
) e dall'Avv. Sarina Davide ( ) con studio C.F._1 C.F._2 in Milano (MI) – 20121, Via EA Appiani n. 7, con domicilio digitale P.E.C.
e/o al numero di fax 02 87205255 e Email_1 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gaiardelli Melissa, sito in Novara, Via
P.Azario n.10. nei confronti di
con sede in Novara (NO), via Locchi 6, con indirizzo PEC Controparte_2
Email_2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario di questo Tribunale;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito di € 293.712,03, derivante da contratti bancari;
ritenuto che
ersi effettivamente in stato di insolvenza non essendo Controparte_2 più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti indici:
- incapacità a soddisfare il credito della ricorrente, nonostante la messa in mora e la procedura esecutiva iniziata nel 2014, chiusasi per infruttosità;
- mancaro depositi dei bilanci di esercizio annuali dal 2012 ad oggi. Ll'ultimo bilancio è stato depositato con riferimento all'esercizio 2011 (con ricavi parti a euro 1.650.198 e debiti pari a euro1.081,944);
- presenza di debiti erariali per un ammontare di euro 130.456,24; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5 CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF Controparte_2
con domicilio in Novara, via Locchi 6 P.IVA_2 nomina la dott.ssa SE AR giudice delegato per la procedura nomina il dott. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio Persona_1
e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
pag. 2 di 4 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10 marzo alle ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 3 di 4 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Novara nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
SE AR EA GH
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