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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 28521 dell'anno 2020 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dagli avvocati Francesco Sciaudone e Flavio Iacovone
-attrice - nei confronti di
, in persona del sindaco pro tempore, rappre- Controparte_1 sentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Sina;
- convenuto -
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del
19.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – conveniva in giudizio il chiedendo la Parte_1 Controparte_1 determinazione dell'equo indennizzo ad essa spettante per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica da parte dell'amministrazione convenuta e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento del relativo importo.
1 Esponeva in estrema sintesi:
- di essere subentrata, nel 1999, nella proprietà degli impianti di illuminazione pubbli- ca di e nella titolarità dei contratti di gestione del servizio di illuminazione CP_2 pubblica in numerosi comuni, tra cui quello di;
CP_1
- che nella convenzione stipulata dall'attrice e dall'ente convenuto in data 13.09.2007 si dava atto che la prima era proprietaria di 360 centri luminosi situati nel territorio del secondo, specificamente individuati in un allegato;
- che la convenzione aveva ad oggetto la gestione e la manutenzione di tutti gli im- pianti per un periodo di venti anni;
- che nella convenzione le parti avevano stabilito anche le condizioni tecniche ed economiche dell'esecuzione da parte di di un'attività straordinaria di riqua- Parte_1 lificazione di 312 corpi illuminati, definendo le modalità rateali di pagamento di tali interventi e disciplinando il pagamento anche per l'ipotesi di anticipata interruzione del rapporto contrattuale;
- che l'art. 18 stabiliva, in particolare, che in caso di risoluzione anticipata intervenuta entro i primi 10 anni di rapporto il comune, indipendentemente dalle cause della riso- luzione, avrebbe dovuto versare, a titolo di corrispettivo per i lavori di ammoderna- mento tecnologico, un importo complessivo “determinato moltiplicando € 30,00 per ogni centro luminoso e per gli anni necessari al raggiungimento del decimo anni o di Convenzione”;
- che nel 2013 il comune aveva intrapreso alcune iniziative finalizzate ad interrompe- re il rapporto contrattuale con , ad acquisire la disponibilità degli impianti e Parte_1 ad affidare il servizio a un altro gestore;
- che aveva erogato con regolarità il servizio di illuminazione pubblica nel Parte_1 comune fino al 06.10.2015, data in cui gli impianti venivano consegnati al comune in esecuzione del provvedimento di ingiunzione emesso nell'ambito della procedura di riscatto avviata dallo stesso comune ai sensi del R.D. 2578/1925 e del D.P.R.
902/1986;
- che la consegna era avvenuta senza che fosse stato definito l'ammontare dell'equo indennizzo spettante a per il riscatto degli impianti;
Parte_1
2 - che durante le fasi di riconsegna non vi era stato alcun rilievo sulla consistenza degli impianti riconsegnati, mentre era rimasta controversa solamente la determinazione del loro valore e la misura del conseguente equo indennizzo spettante a;
Parte_1
- che, essendo fallito il tentativo di accordo sulla misura dell'indennizzo, si Parte_1 era vista costretta ad agire per la relativa determinazione in sede giudiziale.
Su tali premesse l'attrice chiedeva dunque al Tribunale di determinare, sulla base dello stato di consistenza degli impianti, l'ammontare dell'equa indennità di riscatto e di condannare l'amministrazione convenuta al pagamento del relativo importo e dell'ulteriore somma di euro 15.180,00 a titolo di corrispettivo ex art. 18 della con- venzione dovuto per la risoluzione anticipata dal rapporto.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi CP_1 confronti.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse con- clusionali e memorie di replica.
2. – La determinazione dell'equo compenso dovuto in caso di riscatto, da parte del della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica realizzati da CP_1 CP_3
[
, quale concessionaria del servizio, è disciplinata all'art. 24 R.D. 15.10.1925 n. 2578
(Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comu- ni e delle province) e dall'art. 13 D.P.R.
4.10.1986 n. 902.
La prima disposizione normativa prevede, al quarto comma, che “[q]uando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini: a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;
b) anti- cipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli ele- menti indicati nella lettera precedente;
c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del ri- scatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'inte-
3 resse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non su- peri mai quello di venti. L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di mag- giore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo”.
La seconda disposizione, contenuta nel Regolamento attuativo, stabilisce invece che
“[i]l valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ot- tobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11
e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante: a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della conces- sione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzio- nale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;
b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo”.
L'art. 14 prevede infine che “[p]er la determinazione del profitto di cui alla lettera c) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Nel caso in cui il conces- sionario eserciti più attività o sia titolare di più concessioni, in mancanza di accertamento fiscale spe- cifico relativo all'esercizio riscattato, si potrà tener conto delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purché regolarmente tenute”.
3. – Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a quan- tificare l'indennità di riscatto degli impianti di proprietà di situati sul terri- Parte_1 torio del comune di sulla base dei criteri individuati dalle norme sopra CP_1 richiamate.
Al consulente è stato chiesto, in particolare, di accertare: a) il valore industriale resi- duo degli impianti e del relativo materiale mobile ed immobile;
b) eventuali anticipa- zioni o sussidi erogati dal comune relativi ad impianti esistenti;
c) il profitto venuto a mancare a parte attrice a causa del riscatto;
d) il valore del degrado fisico degli im- pianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione e alla prevista
4 durata utile degli impianti stessi;
e) i costi per la trasformazione degli impianti neces- sari per adeguarli alle esigenze del processo produttivo.
All'esito di una lunga e articolata analisi il CTU è giunto a quantificare l'indennità di riscatto attraverso due metodi di calcolo alternativi.
Secondo un primo criterio, l'indennità dovuta ammonterebbe a euro 24.558,88, oltre
IVA al 10% e oltre rivalutazioni secondo indice ISTAT. A tale importo il consulente giunge conteggiando le anticipazioni e i sussidi all'80% del valore di realizzazione al nuovo degli impianti, tenuto conto di una pratica in uso nei rapporti tra e Parte_1 gli enti comunali (pagg. 109 e 137 della relazione).
Secondo un diverso metodo di calcolo, invece, l'indennità di riscatto ammonterebbe a euro 40.074,64, oltre IVA al 10% e oltre rivalutazioni secondo indice ISTAT. In questa seconda ipotesi, il consulente ha preso in esame le delibere prodotte dall'amministrazione convenuta ritenute pertinenti e ha confrontato il valore residuo industriale con l'importo risultante dalle delibere stesse, applicando indicizzazione e coefficiente di degrado sia agli impianti che ai contributi versati dal comune (ibidem).
Tra i due metodi di calcolo appena esposti, il Tribunale ritiene che il secondo sia quello più corretto.
La percentuale dell'80% applicata nel primo scenario proposto non trova adeguato riscontro negli atti del processo: è lo stesso consulente a dare atto che l'esame delle convenzioni non consente di individuare “obbligazioni secondo cui il avrebbe pagato CP_1
l'80% del valore dell'Impianto al momento della costruzione” (pag. 58 della relazione) e che soltanto un numero limitato delle delibere e determine prodotte sub doc. 20 reca esplicitamente la percentuale dell'80%, mentre in un caso la percentuale è del 60% e in tutti gli altri non è indicata (pag. 108 della relazione).
Il metodo di calcolo seguito si fonda dunque su una “esperienza sull'argomento” (pag.
108 della relazione) che il CTU apertamente rivendica ma che non appare, però, veri- ficabile in alcun modo e che, in ogni caso, non è sorretta da dati obiettivi idonei a conferire attendibilità e consistenza alle soluzioni proposte.
Il criterio più affidabile è perciò quello che lo stesso CTU definisce “più rigoroso” (pag.
125 della relazione) e che, partendo dal contenuto delle delibere prodotte dal comu-
5 ne, confronta il valore residuo industriale con gli importi risultanti da quei documen- ti.
In relazione a tale metodo di calcolo parte convenuta ha giudicato non corretta l'applicazione del coefficiente di degrado anche ai contributi versati dal comune.
Sul punto il CTU ha replicato osservando che sarebbe illogico applicare quel coeffi- ciente soltanto al valore di ricostruzione al nuovo degli impianti e non anche agli esborsi sostenuti dal comune, posto che anche il denaro anticipato “subisce le medesime sorti di obsolescenza degli impianti”.
Il rilievo del consulente dell'ufficio appare condivisibile e trova conforto anche dalla normativa di riferimento: l'art. 25 R.D. n. 2578/1925, nell'indicare i parametri di cal- colo dell'equa indennità da riscatto, impone infatti di tenere in considerazione, ai fini del calcolo delle anticipazioni o sussidi dati dai comuni, gli stessi elementi indicati per il calcolo del valore industriale, tra i quali figura il decorso del tempo (“Quando i comu- ni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini: a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale […]; b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni […] sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente”).
4. – L'attrice chiede che nel calcolo dell'equo indennizzo venga computato anche il mancato profitto derivante dal riscatto degli impianti, non considerato in sede di con- sulenza tecnica.
In senso contrario, il comune ha dedotto che il mancato profitto è dovuto soltanto nei casi in cui il riscatto provochi l'interruzione di un valido rapporto contrattuale, ri- spetto al quale il concessionario potrebbe legittimamente vantare un'aspettativa alla prosecuzione sino alla naturale scadenza.
Nel caso in esame, tuttavia, la convenzione sarebbe cessata al 31.12.2013 in virtù di quanto disposto dall'art. 34, comma 21, D.L. 18.10.2012 n. 179, essendo stata sotto- scritta con affidamento diretto e, dunque, senza procedura di evidenza pubblica.
Il comma 21 dell'art. 34 D.L. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, nella for- mulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie prevede che “[g]li affidamenti in esse- re alla data di entrata in vigore del presente decreto (20.10.2012, n.d.r.) non conformi ai requisiti
6 previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pub- blicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il man- cato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”.
La disposizione imponeva quindi alle amministrazioni che avessero affidato a privati la gestione di servizi pubblici locali – tra cui quello di illuminazione pubblica – in as- senza di procedure di evidenza pubblica e/o di istituti alternativi azionabili di con- formarsi alla disciplina europea entro il termine del 31.12.2013, sanzionando l'inottemperanza con la cessazione dell'affidamento alla stessa data.
Nella fattispecie in esame, la convenzione tra le parti non è stata preceduta da alcuna gara ma è avvenuta con affidamento diretto del servizio, in violazione delle procedu- re di scelta del contraente previste dalle norme del Codice degli appalti ratione temporis applicabili (artt. 54 ss. del d.lgs. n. 163/2006), e nessun adeguamento è intervenuto entro il termine imposto dalla legge.
Ne consegue che la convenzione è cessata il 31.12.2013.
In senso contrario non vale il rilievo di parte attrice secondo cui il comune convenu- to “ha deliberato l'affidamento a in conformità alla disciplina europea (Dir. Parte_1
2004/18/UE) e nazionale (art. 56 D. Lgs. n. 163/2006) sull'affidamento all'esecutore deter- minato in ragione sia della titolarità di diritti esclusivi, quale il diritto di proprietà degli impianti, sia dei motivi tecnici che rendevano l'esecutore determinato anche per la gestione dei pochi Parte_1 impianti di proprietà comunale” (cfr. pag. 6 della prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. di parte attrice).
Come già espresso con la deliberazione dell'ANAC n. 110 del 19.12.2012, richiamata da parte convenuta, le “procedure negoziate senza bando, [nella vigenza del d.lgs. 163/06 così come nel nuovo codice degli appalti e concessioni D.lgs. 50/2016] assumono carattere eccezionale e sono ammesse nei soli casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia;
[…]”, sicché permane “l'obbligo in generale di porre in gara la gestione del servizio di pubblica illuminazione alla cessazione della Convenzione”.
7 Il fatto che sia proprietaria di parte degli impianti e che si configuri un po- Parte_1 tenziale risparmio economico nell'adesione alle proposte della stessa – i.e. Parte_1 cessione degli impianti previo ammodernamento e adeguamento degli stessi e per l'assenza di spese a carico del per onorari legali, perizie, dismissione degli CP_1 impianti, progettazione e direzione lavori da affidare all'esterno – non può perciò giustificare una simile modalità di affidamento diretto del servizio “che si pone fuori dalle dinamiche concorrenziali in modo, come detto, usuale e tutt'altro che temporaneo e straordinario”.
In quest'ottica anche l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, con l'Atto di Segnalazione n. 1240 del 16 dicembre 2015, ha poi rimarcato che la “[...] riscontrata difficoltà organizzativa e gestionale del ogni qualvolta parte degli impianti di illuminazione CP_1 pubblica sia di proprietà terza, […] di per sé non è ragione che possa impedire l'applicazione delle regole a presidio della concorrenza” e che le “[v]alutazioni in merito alla pretesa convenienza eco- nomica dell'offerta [di per l'ammodernamento/riqualificazione degli impianti di proprie- Parte_1 tà privata potranno [concretamente] manifestarsi in sede di gara per l'affidamento del servizio e la riqualificazione degli impianti stessi”.
Pertanto, sono illegittimi sia gli affidamenti diretti in seno alle procedure di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione, sia le proroghe tacite e/o i rinnovi degli affi- damenti in corso.
Ne deriva che, ai fini della determinazione dell'indennizzo, non può riconoscersi a alcuna somma a titolo di lucro cessante, presupponendo la norma – laddo- Parte_1 ve fa riferimento al “profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto” – un rapporto ancora in essere alla data del perfezionamento della procedura di riscatto, che nella specie è invece avvenuto il 06.10.2025.
5. – L'indennità di riscatto dovuta dal comune di a è quindi CP_1 Parte_1 pari a euro 40.074,64, oltre IVA al 10%.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato all'attualità in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT con decorrenza dal 06.10.2015 sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
8 6. – ha altresì invocato il pagamento in suo favore di quanto pattuito per il Parte_1 caso di risoluzione anticipata del rapporto con riferimento ai lavori di riqualificazione degli impianti.
L'art. 18 della convenzione stabiliva infatti che “qualora non siano ancora decorsi i primi
10 anni di Convenzione, in caso di risoluzione della Convenzione medesima, indipendentemente dal- le cause della stessa, il dovrà versare a titolo di corrispettivo per i lavori di ammodernamen- CP_1 to tecnologico di cui all'articolo 6.1.4 della presente convenzione, un importo complessivo che sarà de- terminato moltiplicando euro 30,00 per ogni centro luminoso e per gli anni necessari al raggiungi- mento del decimo anno di Convenzione”.
Secondo l'attrice, il termine di dieci anni di durata della convenzione era stato indivi- duato, tra l'altro, per remunerare, suddividendole nel tempo, le spese sostenute dal gestore per le prestazioni oggetto della convenzione. In altri termini, l'art. 18 avrebbe inteso riconoscere a il diritto di percepire tale remunerazione in caso di ri- Parte_1 soluzione anticipata, indipendentemente dalla causa che l'aveva provocata.
Parte convenuta ha invece contestato la fondatezza di una simile pretesa sul rilievo che l'esercizio del diritto di riscatto è espressamente previsto dalla legge e non può dunque costituire un inadempimento contrattuale.
L'art. 18 della convenzione, rubricato “risoluzione”, disciplina ai primi sei commi le modalità di gestione dell'inadempimento imputabile a una delle parti, in un'ottica di conservazione del rapporto. La risoluzione rappresenta infatti un'eventualità residua- le, che le parti si impegnano ove possibile ad evitare, ed è legata a “ripetute e gravi ina- dempienze di una delle Parti” e al fallimento delle negoziazioni finalizzate a scongiurare l'interruzione del rapporto (comma 5), “fermo restando il diritto al pagamento delle presta- zioni effettuate” (comma 6). In tale contesto si inserisce il comma 7, a mente del quale
“qualora non siano ancora decorsi i primi 10 anni di Convenzione, in caso di risoluzione della
Convenzione medesima, indipendentemente dalle cause della stessa, il dovrà versare” un CP_1 importo a titolo di corrispettivo per i lavori di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 6.1.4.
Letta nel suo complesso, la previsione richiamata da parte attrice sembra dunque fare riferimento ai casi di risoluzione del rapporto dovuti a uno o più inadempimenti im- putabili a una delle parti, riconoscendo al gestore il diritto di percepire in ogni caso, e
9 cioè a prescindere dalle ragioni che hanno condotto alla risoluzione stessa, il corri- spettivo per i lavori di ammodernamento tecnologico dei centri luminosi oggetto di affidamento.
Si tratta pertanto di ipotesi diversa dal legittimo esercizio della facoltà di riscatto, pre- vista dalla normativa di settore e non riconducibile in alcun modo alla violazione di obbligazioni derivanti dal contratto.
La domanda va conseguentemente respinta.
7. – La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa con de- creto del 14.07.2022, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Sezione Prima civile, in persona del giudice unico dott. Vin- cenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigra- fe, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti Parte_1 del , ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita: Controparte_1
a) condanna il a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 40.074,64, oltre IVA al 10% e accessori come indicati in parte motiva, a titolo di indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica per cui è causa;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa con decreto del 14.07.2022, definitivamente a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.
Manda alla cancelleria per gli adempienti di competenza.
Milano, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 28521 dell'anno 2020 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dagli avvocati Francesco Sciaudone e Flavio Iacovone
-attrice - nei confronti di
, in persona del sindaco pro tempore, rappre- Controparte_1 sentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Sina;
- convenuto -
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del
19.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – conveniva in giudizio il chiedendo la Parte_1 Controparte_1 determinazione dell'equo indennizzo ad essa spettante per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica da parte dell'amministrazione convenuta e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento del relativo importo.
1 Esponeva in estrema sintesi:
- di essere subentrata, nel 1999, nella proprietà degli impianti di illuminazione pubbli- ca di e nella titolarità dei contratti di gestione del servizio di illuminazione CP_2 pubblica in numerosi comuni, tra cui quello di;
CP_1
- che nella convenzione stipulata dall'attrice e dall'ente convenuto in data 13.09.2007 si dava atto che la prima era proprietaria di 360 centri luminosi situati nel territorio del secondo, specificamente individuati in un allegato;
- che la convenzione aveva ad oggetto la gestione e la manutenzione di tutti gli im- pianti per un periodo di venti anni;
- che nella convenzione le parti avevano stabilito anche le condizioni tecniche ed economiche dell'esecuzione da parte di di un'attività straordinaria di riqua- Parte_1 lificazione di 312 corpi illuminati, definendo le modalità rateali di pagamento di tali interventi e disciplinando il pagamento anche per l'ipotesi di anticipata interruzione del rapporto contrattuale;
- che l'art. 18 stabiliva, in particolare, che in caso di risoluzione anticipata intervenuta entro i primi 10 anni di rapporto il comune, indipendentemente dalle cause della riso- luzione, avrebbe dovuto versare, a titolo di corrispettivo per i lavori di ammoderna- mento tecnologico, un importo complessivo “determinato moltiplicando € 30,00 per ogni centro luminoso e per gli anni necessari al raggiungimento del decimo anni o di Convenzione”;
- che nel 2013 il comune aveva intrapreso alcune iniziative finalizzate ad interrompe- re il rapporto contrattuale con , ad acquisire la disponibilità degli impianti e Parte_1 ad affidare il servizio a un altro gestore;
- che aveva erogato con regolarità il servizio di illuminazione pubblica nel Parte_1 comune fino al 06.10.2015, data in cui gli impianti venivano consegnati al comune in esecuzione del provvedimento di ingiunzione emesso nell'ambito della procedura di riscatto avviata dallo stesso comune ai sensi del R.D. 2578/1925 e del D.P.R.
902/1986;
- che la consegna era avvenuta senza che fosse stato definito l'ammontare dell'equo indennizzo spettante a per il riscatto degli impianti;
Parte_1
2 - che durante le fasi di riconsegna non vi era stato alcun rilievo sulla consistenza degli impianti riconsegnati, mentre era rimasta controversa solamente la determinazione del loro valore e la misura del conseguente equo indennizzo spettante a;
Parte_1
- che, essendo fallito il tentativo di accordo sulla misura dell'indennizzo, si Parte_1 era vista costretta ad agire per la relativa determinazione in sede giudiziale.
Su tali premesse l'attrice chiedeva dunque al Tribunale di determinare, sulla base dello stato di consistenza degli impianti, l'ammontare dell'equa indennità di riscatto e di condannare l'amministrazione convenuta al pagamento del relativo importo e dell'ulteriore somma di euro 15.180,00 a titolo di corrispettivo ex art. 18 della con- venzione dovuto per la risoluzione anticipata dal rapporto.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi CP_1 confronti.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse con- clusionali e memorie di replica.
2. – La determinazione dell'equo compenso dovuto in caso di riscatto, da parte del della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica realizzati da CP_1 CP_3
[
, quale concessionaria del servizio, è disciplinata all'art. 24 R.D. 15.10.1925 n. 2578
(Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comu- ni e delle province) e dall'art. 13 D.P.R.
4.10.1986 n. 902.
La prima disposizione normativa prevede, al quarto comma, che “[q]uando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini: a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;
b) anti- cipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli ele- menti indicati nella lettera precedente;
c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del ri- scatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'inte-
3 resse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non su- peri mai quello di venti. L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di mag- giore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo”.
La seconda disposizione, contenuta nel Regolamento attuativo, stabilisce invece che
“[i]l valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ot- tobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11
e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante: a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della conces- sione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzio- nale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;
b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo”.
L'art. 14 prevede infine che “[p]er la determinazione del profitto di cui alla lettera c) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Nel caso in cui il conces- sionario eserciti più attività o sia titolare di più concessioni, in mancanza di accertamento fiscale spe- cifico relativo all'esercizio riscattato, si potrà tener conto delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purché regolarmente tenute”.
3. – Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a quan- tificare l'indennità di riscatto degli impianti di proprietà di situati sul terri- Parte_1 torio del comune di sulla base dei criteri individuati dalle norme sopra CP_1 richiamate.
Al consulente è stato chiesto, in particolare, di accertare: a) il valore industriale resi- duo degli impianti e del relativo materiale mobile ed immobile;
b) eventuali anticipa- zioni o sussidi erogati dal comune relativi ad impianti esistenti;
c) il profitto venuto a mancare a parte attrice a causa del riscatto;
d) il valore del degrado fisico degli im- pianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione e alla prevista
4 durata utile degli impianti stessi;
e) i costi per la trasformazione degli impianti neces- sari per adeguarli alle esigenze del processo produttivo.
All'esito di una lunga e articolata analisi il CTU è giunto a quantificare l'indennità di riscatto attraverso due metodi di calcolo alternativi.
Secondo un primo criterio, l'indennità dovuta ammonterebbe a euro 24.558,88, oltre
IVA al 10% e oltre rivalutazioni secondo indice ISTAT. A tale importo il consulente giunge conteggiando le anticipazioni e i sussidi all'80% del valore di realizzazione al nuovo degli impianti, tenuto conto di una pratica in uso nei rapporti tra e Parte_1 gli enti comunali (pagg. 109 e 137 della relazione).
Secondo un diverso metodo di calcolo, invece, l'indennità di riscatto ammonterebbe a euro 40.074,64, oltre IVA al 10% e oltre rivalutazioni secondo indice ISTAT. In questa seconda ipotesi, il consulente ha preso in esame le delibere prodotte dall'amministrazione convenuta ritenute pertinenti e ha confrontato il valore residuo industriale con l'importo risultante dalle delibere stesse, applicando indicizzazione e coefficiente di degrado sia agli impianti che ai contributi versati dal comune (ibidem).
Tra i due metodi di calcolo appena esposti, il Tribunale ritiene che il secondo sia quello più corretto.
La percentuale dell'80% applicata nel primo scenario proposto non trova adeguato riscontro negli atti del processo: è lo stesso consulente a dare atto che l'esame delle convenzioni non consente di individuare “obbligazioni secondo cui il avrebbe pagato CP_1
l'80% del valore dell'Impianto al momento della costruzione” (pag. 58 della relazione) e che soltanto un numero limitato delle delibere e determine prodotte sub doc. 20 reca esplicitamente la percentuale dell'80%, mentre in un caso la percentuale è del 60% e in tutti gli altri non è indicata (pag. 108 della relazione).
Il metodo di calcolo seguito si fonda dunque su una “esperienza sull'argomento” (pag.
108 della relazione) che il CTU apertamente rivendica ma che non appare, però, veri- ficabile in alcun modo e che, in ogni caso, non è sorretta da dati obiettivi idonei a conferire attendibilità e consistenza alle soluzioni proposte.
Il criterio più affidabile è perciò quello che lo stesso CTU definisce “più rigoroso” (pag.
125 della relazione) e che, partendo dal contenuto delle delibere prodotte dal comu-
5 ne, confronta il valore residuo industriale con gli importi risultanti da quei documen- ti.
In relazione a tale metodo di calcolo parte convenuta ha giudicato non corretta l'applicazione del coefficiente di degrado anche ai contributi versati dal comune.
Sul punto il CTU ha replicato osservando che sarebbe illogico applicare quel coeffi- ciente soltanto al valore di ricostruzione al nuovo degli impianti e non anche agli esborsi sostenuti dal comune, posto che anche il denaro anticipato “subisce le medesime sorti di obsolescenza degli impianti”.
Il rilievo del consulente dell'ufficio appare condivisibile e trova conforto anche dalla normativa di riferimento: l'art. 25 R.D. n. 2578/1925, nell'indicare i parametri di cal- colo dell'equa indennità da riscatto, impone infatti di tenere in considerazione, ai fini del calcolo delle anticipazioni o sussidi dati dai comuni, gli stessi elementi indicati per il calcolo del valore industriale, tra i quali figura il decorso del tempo (“Quando i comu- ni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini: a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale […]; b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni […] sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente”).
4. – L'attrice chiede che nel calcolo dell'equo indennizzo venga computato anche il mancato profitto derivante dal riscatto degli impianti, non considerato in sede di con- sulenza tecnica.
In senso contrario, il comune ha dedotto che il mancato profitto è dovuto soltanto nei casi in cui il riscatto provochi l'interruzione di un valido rapporto contrattuale, ri- spetto al quale il concessionario potrebbe legittimamente vantare un'aspettativa alla prosecuzione sino alla naturale scadenza.
Nel caso in esame, tuttavia, la convenzione sarebbe cessata al 31.12.2013 in virtù di quanto disposto dall'art. 34, comma 21, D.L. 18.10.2012 n. 179, essendo stata sotto- scritta con affidamento diretto e, dunque, senza procedura di evidenza pubblica.
Il comma 21 dell'art. 34 D.L. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, nella for- mulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie prevede che “[g]li affidamenti in esse- re alla data di entrata in vigore del presente decreto (20.10.2012, n.d.r.) non conformi ai requisiti
6 previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pub- blicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il man- cato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”.
La disposizione imponeva quindi alle amministrazioni che avessero affidato a privati la gestione di servizi pubblici locali – tra cui quello di illuminazione pubblica – in as- senza di procedure di evidenza pubblica e/o di istituti alternativi azionabili di con- formarsi alla disciplina europea entro il termine del 31.12.2013, sanzionando l'inottemperanza con la cessazione dell'affidamento alla stessa data.
Nella fattispecie in esame, la convenzione tra le parti non è stata preceduta da alcuna gara ma è avvenuta con affidamento diretto del servizio, in violazione delle procedu- re di scelta del contraente previste dalle norme del Codice degli appalti ratione temporis applicabili (artt. 54 ss. del d.lgs. n. 163/2006), e nessun adeguamento è intervenuto entro il termine imposto dalla legge.
Ne consegue che la convenzione è cessata il 31.12.2013.
In senso contrario non vale il rilievo di parte attrice secondo cui il comune convenu- to “ha deliberato l'affidamento a in conformità alla disciplina europea (Dir. Parte_1
2004/18/UE) e nazionale (art. 56 D. Lgs. n. 163/2006) sull'affidamento all'esecutore deter- minato in ragione sia della titolarità di diritti esclusivi, quale il diritto di proprietà degli impianti, sia dei motivi tecnici che rendevano l'esecutore determinato anche per la gestione dei pochi Parte_1 impianti di proprietà comunale” (cfr. pag. 6 della prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. di parte attrice).
Come già espresso con la deliberazione dell'ANAC n. 110 del 19.12.2012, richiamata da parte convenuta, le “procedure negoziate senza bando, [nella vigenza del d.lgs. 163/06 così come nel nuovo codice degli appalti e concessioni D.lgs. 50/2016] assumono carattere eccezionale e sono ammesse nei soli casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia;
[…]”, sicché permane “l'obbligo in generale di porre in gara la gestione del servizio di pubblica illuminazione alla cessazione della Convenzione”.
7 Il fatto che sia proprietaria di parte degli impianti e che si configuri un po- Parte_1 tenziale risparmio economico nell'adesione alle proposte della stessa – i.e. Parte_1 cessione degli impianti previo ammodernamento e adeguamento degli stessi e per l'assenza di spese a carico del per onorari legali, perizie, dismissione degli CP_1 impianti, progettazione e direzione lavori da affidare all'esterno – non può perciò giustificare una simile modalità di affidamento diretto del servizio “che si pone fuori dalle dinamiche concorrenziali in modo, come detto, usuale e tutt'altro che temporaneo e straordinario”.
In quest'ottica anche l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, con l'Atto di Segnalazione n. 1240 del 16 dicembre 2015, ha poi rimarcato che la “[...] riscontrata difficoltà organizzativa e gestionale del ogni qualvolta parte degli impianti di illuminazione CP_1 pubblica sia di proprietà terza, […] di per sé non è ragione che possa impedire l'applicazione delle regole a presidio della concorrenza” e che le “[v]alutazioni in merito alla pretesa convenienza eco- nomica dell'offerta [di per l'ammodernamento/riqualificazione degli impianti di proprie- Parte_1 tà privata potranno [concretamente] manifestarsi in sede di gara per l'affidamento del servizio e la riqualificazione degli impianti stessi”.
Pertanto, sono illegittimi sia gli affidamenti diretti in seno alle procedure di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione, sia le proroghe tacite e/o i rinnovi degli affi- damenti in corso.
Ne deriva che, ai fini della determinazione dell'indennizzo, non può riconoscersi a alcuna somma a titolo di lucro cessante, presupponendo la norma – laddo- Parte_1 ve fa riferimento al “profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto” – un rapporto ancora in essere alla data del perfezionamento della procedura di riscatto, che nella specie è invece avvenuto il 06.10.2025.
5. – L'indennità di riscatto dovuta dal comune di a è quindi CP_1 Parte_1 pari a euro 40.074,64, oltre IVA al 10%.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato all'attualità in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT con decorrenza dal 06.10.2015 sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
8 6. – ha altresì invocato il pagamento in suo favore di quanto pattuito per il Parte_1 caso di risoluzione anticipata del rapporto con riferimento ai lavori di riqualificazione degli impianti.
L'art. 18 della convenzione stabiliva infatti che “qualora non siano ancora decorsi i primi
10 anni di Convenzione, in caso di risoluzione della Convenzione medesima, indipendentemente dal- le cause della stessa, il dovrà versare a titolo di corrispettivo per i lavori di ammodernamen- CP_1 to tecnologico di cui all'articolo 6.1.4 della presente convenzione, un importo complessivo che sarà de- terminato moltiplicando euro 30,00 per ogni centro luminoso e per gli anni necessari al raggiungi- mento del decimo anno di Convenzione”.
Secondo l'attrice, il termine di dieci anni di durata della convenzione era stato indivi- duato, tra l'altro, per remunerare, suddividendole nel tempo, le spese sostenute dal gestore per le prestazioni oggetto della convenzione. In altri termini, l'art. 18 avrebbe inteso riconoscere a il diritto di percepire tale remunerazione in caso di ri- Parte_1 soluzione anticipata, indipendentemente dalla causa che l'aveva provocata.
Parte convenuta ha invece contestato la fondatezza di una simile pretesa sul rilievo che l'esercizio del diritto di riscatto è espressamente previsto dalla legge e non può dunque costituire un inadempimento contrattuale.
L'art. 18 della convenzione, rubricato “risoluzione”, disciplina ai primi sei commi le modalità di gestione dell'inadempimento imputabile a una delle parti, in un'ottica di conservazione del rapporto. La risoluzione rappresenta infatti un'eventualità residua- le, che le parti si impegnano ove possibile ad evitare, ed è legata a “ripetute e gravi ina- dempienze di una delle Parti” e al fallimento delle negoziazioni finalizzate a scongiurare l'interruzione del rapporto (comma 5), “fermo restando il diritto al pagamento delle presta- zioni effettuate” (comma 6). In tale contesto si inserisce il comma 7, a mente del quale
“qualora non siano ancora decorsi i primi 10 anni di Convenzione, in caso di risoluzione della
Convenzione medesima, indipendentemente dalle cause della stessa, il dovrà versare” un CP_1 importo a titolo di corrispettivo per i lavori di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 6.1.4.
Letta nel suo complesso, la previsione richiamata da parte attrice sembra dunque fare riferimento ai casi di risoluzione del rapporto dovuti a uno o più inadempimenti im- putabili a una delle parti, riconoscendo al gestore il diritto di percepire in ogni caso, e
9 cioè a prescindere dalle ragioni che hanno condotto alla risoluzione stessa, il corri- spettivo per i lavori di ammodernamento tecnologico dei centri luminosi oggetto di affidamento.
Si tratta pertanto di ipotesi diversa dal legittimo esercizio della facoltà di riscatto, pre- vista dalla normativa di settore e non riconducibile in alcun modo alla violazione di obbligazioni derivanti dal contratto.
La domanda va conseguentemente respinta.
7. – La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa con de- creto del 14.07.2022, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Sezione Prima civile, in persona del giudice unico dott. Vin- cenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigra- fe, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti Parte_1 del , ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita: Controparte_1
a) condanna il a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 40.074,64, oltre IVA al 10% e accessori come indicati in parte motiva, a titolo di indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica per cui è causa;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa con decreto del 14.07.2022, definitivamente a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.
Manda alla cancelleria per gli adempienti di competenza.
Milano, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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