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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilevato che i coniugi nata il [...] a [...], con l'assistenza Parte_1
dell'avv. Marta Fraternali Vitaletti
e nato il [...] a [...] – TUNISIA, con Parte_2
l'assistenza dell'avv. Serena Buresta uniti in matrimonio civile in data 10/11/2012 a PE (PU), hanno depositato ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto in data 04/12/2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e connesse ad entrambe le domande, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno contratto matrimonio civile a PE (PU) in data 10/11/2012, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati tre figli: ato a PE (PU) il 20/01/2013, Persona_1
nata a [...] il [...] e ato a Persona_2 Parte_3
PE (PU) il 06/01/2024.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli minori non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 c.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia. Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato ai sensi dell'articolo 3, n. 2, lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter, 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi: ata il 27/06/1992 a RO (PU) Parte_1
E nato il [...] a [...] - TUNISIA Parte_2
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 DEL R.D.
9.7.1939 n. 1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
4. Manda, pertanto, alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni
Deciso il 28/02/2025
Il Presidente est.
Lorena Mussoni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilevato che i coniugi nata il [...] a [...], con l'assistenza Parte_1
dell'avv. Marta Fraternali Vitaletti
e nato il [...] a [...] – TUNISIA, con Parte_2
l'assistenza dell'avv. Serena Buresta uniti in matrimonio civile in data 10/11/2012 a PE (PU), hanno depositato ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto in data 04/12/2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e connesse ad entrambe le domande, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno contratto matrimonio civile a PE (PU) in data 10/11/2012, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati tre figli: ato a PE (PU) il 20/01/2013, Persona_1
nata a [...] il [...] e ato a Persona_2 Parte_3
PE (PU) il 06/01/2024.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli minori non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 c.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia. Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato ai sensi dell'articolo 3, n. 2, lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter, 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi: ata il 27/06/1992 a RO (PU) Parte_1
E nato il [...] a [...] - TUNISIA Parte_2
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 DEL R.D.
9.7.1939 n. 1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
4. Manda, pertanto, alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni
Deciso il 28/02/2025
Il Presidente est.
Lorena Mussoni