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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8663 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 29512/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UC RA OR, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29512/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 BERTOGLI ELISA presso il cui studio, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria 17 ha eletto domicilio,
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. HAZAN Controparte_1 P.IVA_2 MAURIZIO, dall'avv. MARTINI FILIPPO ( ) e dall'avv. RODOLFI MARCO C.F._1 ( ) presso il cui studio, sito in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO ha eletto C.F._2 domicilio,
PARTE CONVENUTA APPELLATA
(C.F./P.I. ), con sede Controparte_2 P.IVA_3 legale in Torino (TO), Corso Orbassano n. 367,
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1.- in via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
pagina 1 di 13 n. 912/2024, pubblicata in data 31/01/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano - Dott. Giorgio Di Giorgi, accogliere tutte le conclusioni di merito avanzate in primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito: in via preliminare ed istruttoria: - … si chiede si essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze guà articolate con libello introduttivo, che testualmente si trascrivono: a) “vero è che la società , svolge, da diversi Parte_1 anni, attività di ripristino delle condizioni di sicurezza, di reintegra delle matrici ambientali, delle pertinenze e delle infrastrutture stradali, danneggiate a seguito di incidente stradale -scongiurando, nel contempo, gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato o intempestivo intervento con allerta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, su tutto il territorio nazionale- con veicoli speciali ed in emergenza” b) “vero è che in seguito al sinistro del 04.01.2020, alle ore 20.42 circa, in Milano, Viale Tibaldi all'intersezione con Via Meda Giuseppe, l'Ente proprietario della strada richiedeva a
il ripristino dei luoghi” c) “vero è che a seguito di tanto l'attrice in esecuzione Parte_1 agli impegni assunti in Convenzione attivava il centro logistico, per eseguire le attività finalizzate al ripristino dello status quo ante dei luoghi interessati dall'incidente in parola” d) “vero è che per l'intervento in parola venivano impiegati n. 2 operai specializzati per circa due ore” e) “vero è che per la realizzazione dell'intervento di ripristino si rendeva necessario l'apertura del cantiere stradale” f)
“vero è che in occasione dell'intervento veniva realizzato di un report fotografico delle condizioni del teatro dell'incidente stradale” g) “vero è che in occasione dell'intervento si procedeva allo sgombero dal piano viabile da elementi di intralcio alla corretta effettuazione dell'intervento di ripristino” h)
“vero è che al termine delle operazioni di ripristino si procedeva alla rimozione del cantiere stradale” i) “vero è che in occasione dell'intervento venivano compiuti gli adempimenti procedurali, circa il controllo, la tracciabilità, l'identificazione, la catalogazione e il trasporto dei rifiuti” Si indicano a testi: - IG.ra , titolare della Società C.R.S. s.r.l. in via Costantino Baroni n. 190 Testimone_1 Milano;
- gli operai tutti della Società C.R.S. s.r.l. in via Costantino Baroni n. 190 Milano;
IG.
responsabile zona della società Sicurezza e Ambiente S.p.A. Largo Mengaroni n. Testimone_2 25, Roma;
- Inoltre, si insiste per la nomina di un C.T.U. per l'accertamento della congruità della quantificazione del costo del servizio di ripristino del manto stradale effettuato in condizioni di emergenza dalla società attrice. Nel merito: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg FB452CN di proprietà della società nella causazione del CP_2 sinistro de quo;
e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e la società in persona del leale rappresentante pro CP_2 tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di - nella sua qualità di Parte_1 concessionario e cessionario - della somma di euro 483,14= ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa. 2.- Di conseguenza, disattendere tutte le eccezioni, deduzioni, domande e istanze formulate dalla compagnia assicurativa appellata dinanzi al Giudice di prime cure, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3.- Con vittoria di spese di lite anche del presente grado di giudizio”
Per la parte convenuta appellata costituita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per tutte le motivazioni esposte nell'atto
pagina 2 di 13 che precede, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado;
ii. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 912/2024, depositata il 31.1.2024, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lei proposta in assenza di prova che il sinistro fosse addebitabile “anche solo [in via] concorsuale, al veicolo tg. FB452CN di proprietà
ed assicurata con la …non sussistendo nemmeno il presupposto della CP_2 Controparte_3 pretesa attrice (e cioè l'esistenza di un credito risarcitorio)”, lamentandone l'erroneità per:
- avere non correttamente interpretato la concessione di servizi e, conseguentemente, per aver negato la qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'appellante, pienamente legittimata ad agire nei confronti dei convenuti;
- aver erroneamente ritenuto il credito derivante dall'obbligo di ripristino di natura sanzionatoria, anziché quale risarcimento del danno da circolazione stradale ex art. 2054 c.c.;
- aver omesso o mal valutato le istanze istruttorie, “in violazione delle norme sul procedimento ex art. 115 e 116 c.p.c.” e, conseguentemente, per non aver ritenuto provata la responsabilità del veicolo di proprietà di nella causazione del sinistro, nonostante gli accertamenti CP_2 compiuti dai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro.
A fondamento delle proprie ragioni la società attrice ha dedotto:
- di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal nei confronti dei Controparte_4
convenuti, concernente i costi occorrenti per il ripristino del manto stradale danneggiato dal sinistro stradale occorso in Milano il 4.1.2020, di cui la società quale proprietaria del veicolo CP_2 coinvolto, tg FB452CN, è responsabile;
pagina 3 di 13 - di essere cessionaria del credito in forza di concessione stipulata con il il Controparte_4
26.2.2016 (determina dirigenziale n. 283/2015 del 4.12.2015) per svolgere il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima sia danneggiata da sinistri;
- che il corrispettivo del servizio reso da consiste nella possibilità di Parte_1
“rivalersi” contro il danneggiante e la sua assicurazione, senza costi per il Comune;
- di aver bonificato il manto stradale da un'ingente quantità di detriti solidi inquinanti e non biodegradabili in seguito al sinistro stradale di cui è causa e di aver pertanto diritto al risarcimento dei danni nella misura del corrispettivo pattuito con l'ente comunale.
La parte attrice appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado,
l'accoglimento della propria domanda originaria e la condanna degli appellati al pagamento di euro
483,14, oltre interessi e rivalutazione, nonché rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
(cfr. atto di citazione in appello).
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita nel presente grado di giudizio Controparte_1
che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice e l'infondatezza della
[...] domanda dell'odierna appellante, contestando, in particolar modo, la validità del contratto pubblico in quanto - illegittimamente - prorogato dopo la scadenza (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di ne ha dichiarato la CP_2 contumacia all'udienza del 25.3.2025 e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 11.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso dell'indicata udienza le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e all'esito della discussione orale il giudice si è riservato di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
L'appello è infondato e i motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Innanzitutto, sebbene parte appellata nulla abbia eccepito a riguardo, va premesso che l'appello, riguardante una causa di valore inferiore a euro 1.100,00, risulta ammissibile ex artt. 339, comma 3,
c.p.c., essendo state mosse censure attinenti ai “principi regolatori della materia”.
pagina 4 di 13 Infatti, la censura in ordine all'inesistenza di una cessione del credito contempla una questione di legittimazione ad agire, dovendosi accertare se abbia agito vantando un Parte_1 diritto proprio ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c. La sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione,
è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (ex multis Cass. civ. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam afferisce alla possibilità dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda nel merito;
pertanto, la questione incide sul rispetto delle norme processuali, nonché dei principi regolatori della materia.
Quanto al merito, l'appello deve ritenersi infondato, dovendo lo stesso rigettarsi sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tenuto conto che la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l'istante ha posto a base della sua richiesta.
Passando al merito della presente vertenza, si osserva che ha agito contro Parte_1
e contro affermando di essere titolare di un credito Controparte_1 CP_2 risarcitorio cedutole dal , che l'aveva acquistato ex artt. 1173 e 2054 c.c. a causa del Controparte_4 danneggiamento della sede stradale, di proprietà comunale, derivante dal sinistro occorso il 4.1.2020.
La cessione del credito sarebbe provata dalla:
− convenzione del 26.2.2016, che all'art. 2, prevederebbe che «il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, senza diritto di esclusiva, il servizio oggetto del presente contratto da parte del concessionario» e, all'art. 3, che «per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati [Sicurezza e
Ambiente] avrà diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali» (doc. A parte appellante prodotto sub doc. 1 fasc. primo grado);
− deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.1.2015 (doc. B parte appellante, doc. 11 a fasc. primo grado), richiamata a p. 2 del Contratto, in cui si dà atto che: «alcune
Amministrazioni Provinciali e Amministrazioni Comunali […] hanno recentemente sperimentato la formula della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidente stradale, ottenendo senza spese a loro carico un
pagina 5 di 13 pronto intervento da parte di società specializzate, presenti e operanti da anni in questo settore,
a fronte del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti» (pag. 3); «si ritiene necessario attivare una concessione di servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino senza costo per l'Amministrazione Comunale»; «in via generale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario, nei termini economici dallo stesso indicati in sede di offerta»; si precisa che il servizio sarà «remunerato direttamente dall'Assicurazione del veicolo condotto dal soggetto responsabile del sinistro» (pag. 5) e, infine, si delibera di «approvare le linee di indirizzo, indicate in premessa e nell'allegata relazione tecnica, per l'affidamento in Concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali» e «dare atto che i servizi affidati in Concessione saranno senza costo per l'Amministrazione Comunale, per le ragioni indicate nelle considerazioni sopra esplicitate» (v. doc. cit. a pag. 6);
− atto funzionale n. 430 del 5.4.2016 (doc. E parte appellante prodotto sub doc. 11 d fascicolo di primo grado), dove il Dirigente Superiore della Polizia Locale di Milano – in qualità di responsabile della gara pubblica senza oneri e costi per l'amministrazione comunale del servizio di ripristino delle condizioni ambientali del territorio cittadino compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – dava atto della stipulazione tra il e la CP_4 Parte_2 del Contratto in regime di concessione di servizi, che «prevede che il
[...] concessionario ha il diritto di recuperare i costi sostenuti per l'intervento delle compagnie assicurative dei soggetti responsabili del sinistro stradale” e attestava che «a titolo della concessione del servizio de quo la società richiamando l'art. 2054 Parte_1
c.c. potrà agire e intraprendere le azioni che riterrà più opportune per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili dei sinistri stradali rilevati dalla Polizia locale di Milano avvenuti nella rete viaria di competenza del »; l'atto precisava, infine, che «la presente, da valere ad ogni Controparte_4
pagina 6 di 13 effetto di legge, ha la finalità di consentire alla società di agire in Parte_1 posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati come da capitolato speciale di concessione».
Ciò premesso si osserva che dev'essere esaminata la concessione stipulata tra il
[...]
al fine di valutarne la sua efficacia, essendo essa titolo costitutivo del diritto Controparte_5 di cessione di credito posto dalla parte attrice appellante a fondamento della pretesa da lei fatta valere.
In proposito, dal compendio probatorio versato in atti dalla parte attrice appellante si evince, infatti, che la concessione di servizi prodotta sub doc. A ha una validità di due anni a decorrere dal 25.11.2015:
l'art. 5 ha, infatti, puntualmente previsto che “la durata del presente contratto è di 2 (due) anni a decorrere dalle ore 00.00 del 25/11/2015. La scadenza contrattuale è protratta di ulteriori giorni 67
(sessantasette) in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30/11/2015 al
4/02/2016, citata in premessa” (cfr. doc. A pag. 8 parte appellante). La durata biennale della concessione è stata confermata altresì dal capitolato speciale, il quale specifica che “l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare, mediante comunicazione scritta da inviarsi al concessionario con un preavviso di almeno 30 giorni, la prosecuzione della concessione per un ulteriore periodo, fino a 12 mesi, alle medesime condizioni di aggiudicazione” (cfr. doc. D, art.
3.1. pag. 24 parte appellante). Alle medesime conclusioni si perviene esaminando anche l'atto funzionale ove si legge chiaramente “a seguito di aggiudicazione definitiva la predetta società [ ha stipulato con il Parte_1 di Milano un contratto che, come prescritto nel capitolato speciale di appalto, prevede CP_4
l'esecuzione del predetto servizio per la durata di due anni, con facoltà riservata all'Amministrazione
Comunale alla scadenza contrattuale di concedere la prosecuzione della concessione per un periodo ulteriore e fino a 12 mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione” (cfr. doc. E parte appellante).
Ebbene, dalla documentazione in atti, si evince che, nel caso di specie, la concessione è stata in vigore dal 25.11.2015 al 25.11.2017 (v. art. 5 della Concessione prodotta sub doc. A parte appellante), lasso temporale prorogato di ulteriori giorni 67 in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30.11.2015 al 4.2.2016, sì che, non essendo stata versata in atti alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione di prosecuzione della concessione medesima per ulteriore dodici mesi, in atti risulta provato che la concessione è rimasta vigente sino al 31.1.2018.
pagina 7 di 13 Tuttavia, il sinistro oggetto della presente vertenza si è verificato il 4 gennaio 2020 (cfr. verbale di sinistro stradale, doc. F parte appellante); pertanto, a fronte dell'eccezione formulata dalla compagnia assicuratrice sin dalla comparsa di risposta in primo grado (v. comparsa a p. 8, in cui
[...] ha eccepito che al momento del verificarsi del sinistro il contratto era scaduto da Controparte_1 tempo, eccezione reiterata sia nelle note conclusive in primo grado v. p. 3, sia nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello a p. 8) inerente il fatto che il sinistro stradale si sia verificato oltre due anni e mezzo dopo la scadenza della Concessione, occorre valutare se alla data del sinistro la concessione fosse ancora vigente.
In proposito, la parte attrice appellante al fine di paralizzare la menzionata eccezione ha prodotto (sin dalla memoria ex art. 320 c.p.c.) un atto, datato 24.12.2019 e sottoscritto dal Direttore dell'area
Procedure Sanzionatorie, intestato “Prosecuzione della concessione per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino, per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020” (cfr. doc. 11 f parte appellante), affermando nell'atto di citazione in appello la “legittimità della proroga del Contratto, per quanto qui interessa, avuto riguardo alla data dell'incidente di cui è causa (04.01.2020), per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 (cfr. doc. 11 sub f) fascicolo primo grado)” (v. atto di citazione in appello a p. 18).
Al riguardo si rileva che:
1) l'atto è generico poiché non presenta riferimenti univoci alla concessione di servizi del
26.2.2016, limitandosi a prevedere la prosecuzione del servizio di “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradale e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadini per il periodo dal 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020 alle medesime condizioni contrattuali” (cfr. doc. 11 f parte appellante);
2) si tratta di proroga intervenuta a distanza di quasi due anni dalla scadenza della convenzione stipulata con il di Milano, lasso temporale in cui, sulla base del compendio probatorio CP_4 in atti, non vi è evidenza documentale di nessuna ulteriore proroga intermedia, né di comunicazioni relative alla prosecuzione della concessione in essere.
In proposito occorre richiamare il principio generale di divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, espresso dalla giurisprudenza amministrativa (v. inter alia C. di Stato n. 2151/2011 secondo cui il pagina 8 di 13 rinnovo tacito altro non è che una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi ammesse dal diritto comunitario, sì che l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti ex art. 6 della legge n. 537/1993 e art. 23 legge n. 62/2005 al fine di adeguare l'ordinamento interno ai precetti comunitari, ha quindi valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici: “in definitiva la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di sevizi, opere e fornire, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile anche alle concessioni di beni pubblici”).
La proroga di contratti di appalto o di concessione di servizi integra, pertanto, ipotesi del tutto eccezionale, tanto che l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile (cd. codice degli appalti pubblici) richiede una serie di requisiti del tutto stringenti: “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”.
Nel caso di specie la pattuizione tra il integra in un'ipotesi di Controparte_5 concessione di servizi a cui sono applicabili, laddove compatibili, le norme in materia di appalti (cfr.
Tar Emilia Romagna- sezione staccata di Parma, n. 66/2025 secondo cui l'art. 120 del vigente Codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente “deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico affidatario”; art. 164 comma 2 del d.lgs. 50/2016: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione
pagina 9 di 13 dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”).
Ne consegue che anche al caso di specie può essere applicato il già richiamato art. 106 comma 11 d.lgs.
50/2016.
Dal dettato normativo sopra riportato emergono due profili dirimenti ai fini della decisione della presente vertenza:
- la proroga dei contratti pubblici può essere disposta quando il contratto è in corso di esecuzione;
- la proroga è uno strumento che ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica con individuazione di un nuovo aggiudicatario ove tale opzione sia stata prevista dal bando di gara.
La natura del tutto eccezionale della proroga così come disciplinata dell'art. 106, comma 11 d.lgs.
50/2016 ha trovato conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, che ha chiaramente affermato che “la ratio di questa disposizione [art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016] è comunemente ravvisata nella necessità di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell'espletamento della nuova gara, in considerazione della esigenza (che trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione) di evitare un blocco dell'azione amministrativa. Tale fondamento evidenzia anche il carattere derogatorio e di stretta interpretazione della disposizione in esame, posto che, come sottolineato anche in dottrina, la
c.d. proroga tecnica comporta una compressione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che sovrintendono alla disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.
In tale ordine di idee, è stato infatti evidenziato che “La cd. "proroga tecnica" - istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio,
l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità - rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (cfr. Consiglio di Stato n. 8913/2024 e ex multis, Cons. do Stato n. 2151/2011, Cons.
Stato V, 29 maggio 2019, n. 3588; III, 3 aprile 2017, n. 1521; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274 e nello stesso senso parere Anac n. 1483/2023).
pagina 10 di 13 Dalla lettura combinata della norma e della giurisprudenza amministrativa si evince chiaramente che la proroga della concessione di servizi, ove non avvenga per il periodo di tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova procedura di gara, si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (cfr. Direttiva 2006/123/CE e artt.
101 ss. TFUE).
Calando i principi sopra esposti nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che non risulta documentalmente comprovato che la proroga versata in atti sia intervenuta quando ancora la concessione stipulata tra ed il Comune di Milano era vigente;
al contrario, Parte_1 essendo stata disposta due anni dopo la scadenza del contratto, e, in ogni caso, non essendo stata prodotta una proroga intermedia, volta a giustificare la copertura temporale del legame contrattuale, non può in specie affermarsi il rispetto del primo requisito. La proroga versata in atti si pone quindi in contrasto con il dettato normativo dell'art. 106 comma 11 laddove prevede che essa dev'essere disposta quando ancora la concessione non è scaduta ed è quindi in corso di esecuzione.
In secondo luogo, la menzionata proroga risulta del tutto priva di una qualsiasi motivazione esplicativa delle ragioni di eccezionalità, tali da giustificare la proroga della concessione esistente e non l'indizione di una nuova procedura di gara, come previsto dall'art. 106 comma 11 Codice degli Appalti
e in linea con il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi (sancito dall'art. 3 legge
241/90). La parte attrice appellante non ha prodotto peraltro altri documenti tali da avvalorare il carattere eccezionale della proroga e che essa sia stata diretta ad assicurare lo svolgimento del servizio pubblico nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione per il tempo strettamente necessario all'attivazione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente.
A fronte dell'eccezione formulata dalla compagnia ed alla luce del compendio documentale versato in atti, l'atto di proroga prodotto sub doc. n. 11 f dalla parte attrice appellante viola l'art. 106 comma 11
Codice degli Appalti anche in relazione all'art. 3 della legge n. 241/90.
Del resto, la produzione di un atto di proroga di soli tre mesi, disposto due anni dopo la scadenza della concessione di servizi da parte del ben potendo essere preceduto da numerose precedenti CP_4 proroghe di una durata temporale così esigua (due-tre mesi) desterebbe in ogni caso perplessità in punto di legittimità dell'atto amministrativo sempre per contrasto con il disposto del menzionato art.
pagina 11 di 13 106 comma 11 codice degli appalti pubblici. Ebbene, anche in questo caso la proroga non potrebbe che ritenersi illegittima per contrasto con l'art. 106 comma 11 codice appalti pubblici.
Pertanto, trattandosi di un atto amministrativo che costituisce antecedente logico e presupposto indefettibile per la valutazione della sussistenza della cessione del credito e, di conseguenza, per la decisione della presente controversia, esso, in quanto illegittimo per violazione di legge (v. art. 106 comma 11 Codice degli Appalti e art. 3 della legge n. 241/1990), deve essere disapplicato in applicazione dell'art. 5 legge n. 2248 del 1985 cd. L.A.C.
Ne consegue che, essendo il sinistro oggetto della presente vertenza occorso dopo la scadenza della concessione (cfr. doc. A parte appellante) ed in assenza di un valido atto di proroga, difetta il titolo fatto valere dall'odierna appellate per il subentro dal lato attivo nel rapporto obbligatorio derivante dal fatto illecito.
Quanto precede rende superfluo analizzare le numerose eccezioni formulate da Controparte_1
riguardanti l'esistenza di un credito risarcitorio, la legittimazione a stipulare l'ipotetico atto di
[...] cessione e la sua validità sotto il profilo civilistico e amministrativo.
L'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Venendo alla liquidazione delle spese relative al giudizio di secondo grado, si deve avere riguardo al
D.M. n.147/2022, ratione temporis vigente.
In ragione del principio di soccombenza la parte attrice appellante deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte convenuta appellata.
I compensi si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
n. 147/2022 ratione temporis applicabile, per attività di studio, introduttiva e decisoria, considerata l'assenza di attività istruttoria e tenuto conto delle argomentazioni spese (specie con riferimento alla produzione di svariati precedenti giurisprudenziali in giudizio e l'assenza di una giurisprudenza di merito consolidata e di precedenti richiamati che abbiano specificamente applicati i medesimi principi)
e delle questioni trattate, che hanno richiesto l'approfondimento di aspetti non solo civilistici, ma anche di diritto amministrativo, tali da giustificare il riconoscimenti dei valori medi aumentati del 50%.
Le spese di parte attrice vanno dichiarate irripetibili rispetto alla convenuta contumace.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da con conferma della sentenza n. Parte_1
912/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano il 31.1.2024;
2) condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 694,00 per compensi, oltre al 15% contributo forfetario spese generali sull'indicato compenso, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A.;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di nei confronti di Parte_1 CP_2 che non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio;
4) si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico di Parte_1
ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
[...]
Milano, 12.11.2025
Il giudice
UC RA OR
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UC RA OR, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29512/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 BERTOGLI ELISA presso il cui studio, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria 17 ha eletto domicilio,
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. HAZAN Controparte_1 P.IVA_2 MAURIZIO, dall'avv. MARTINI FILIPPO ( ) e dall'avv. RODOLFI MARCO C.F._1 ( ) presso il cui studio, sito in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO ha eletto C.F._2 domicilio,
PARTE CONVENUTA APPELLATA
(C.F./P.I. ), con sede Controparte_2 P.IVA_3 legale in Torino (TO), Corso Orbassano n. 367,
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1.- in via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
pagina 1 di 13 n. 912/2024, pubblicata in data 31/01/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano - Dott. Giorgio Di Giorgi, accogliere tutte le conclusioni di merito avanzate in primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito: in via preliminare ed istruttoria: - … si chiede si essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze guà articolate con libello introduttivo, che testualmente si trascrivono: a) “vero è che la società , svolge, da diversi Parte_1 anni, attività di ripristino delle condizioni di sicurezza, di reintegra delle matrici ambientali, delle pertinenze e delle infrastrutture stradali, danneggiate a seguito di incidente stradale -scongiurando, nel contempo, gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato o intempestivo intervento con allerta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, su tutto il territorio nazionale- con veicoli speciali ed in emergenza” b) “vero è che in seguito al sinistro del 04.01.2020, alle ore 20.42 circa, in Milano, Viale Tibaldi all'intersezione con Via Meda Giuseppe, l'Ente proprietario della strada richiedeva a
il ripristino dei luoghi” c) “vero è che a seguito di tanto l'attrice in esecuzione Parte_1 agli impegni assunti in Convenzione attivava il centro logistico, per eseguire le attività finalizzate al ripristino dello status quo ante dei luoghi interessati dall'incidente in parola” d) “vero è che per l'intervento in parola venivano impiegati n. 2 operai specializzati per circa due ore” e) “vero è che per la realizzazione dell'intervento di ripristino si rendeva necessario l'apertura del cantiere stradale” f)
“vero è che in occasione dell'intervento veniva realizzato di un report fotografico delle condizioni del teatro dell'incidente stradale” g) “vero è che in occasione dell'intervento si procedeva allo sgombero dal piano viabile da elementi di intralcio alla corretta effettuazione dell'intervento di ripristino” h)
“vero è che al termine delle operazioni di ripristino si procedeva alla rimozione del cantiere stradale” i) “vero è che in occasione dell'intervento venivano compiuti gli adempimenti procedurali, circa il controllo, la tracciabilità, l'identificazione, la catalogazione e il trasporto dei rifiuti” Si indicano a testi: - IG.ra , titolare della Società C.R.S. s.r.l. in via Costantino Baroni n. 190 Testimone_1 Milano;
- gli operai tutti della Società C.R.S. s.r.l. in via Costantino Baroni n. 190 Milano;
IG.
responsabile zona della società Sicurezza e Ambiente S.p.A. Largo Mengaroni n. Testimone_2 25, Roma;
- Inoltre, si insiste per la nomina di un C.T.U. per l'accertamento della congruità della quantificazione del costo del servizio di ripristino del manto stradale effettuato in condizioni di emergenza dalla società attrice. Nel merito: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg FB452CN di proprietà della società nella causazione del CP_2 sinistro de quo;
e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e la società in persona del leale rappresentante pro CP_2 tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di - nella sua qualità di Parte_1 concessionario e cessionario - della somma di euro 483,14= ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa. 2.- Di conseguenza, disattendere tutte le eccezioni, deduzioni, domande e istanze formulate dalla compagnia assicurativa appellata dinanzi al Giudice di prime cure, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3.- Con vittoria di spese di lite anche del presente grado di giudizio”
Per la parte convenuta appellata costituita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per tutte le motivazioni esposte nell'atto
pagina 2 di 13 che precede, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado;
ii. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 912/2024, depositata il 31.1.2024, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lei proposta in assenza di prova che il sinistro fosse addebitabile “anche solo [in via] concorsuale, al veicolo tg. FB452CN di proprietà
ed assicurata con la …non sussistendo nemmeno il presupposto della CP_2 Controparte_3 pretesa attrice (e cioè l'esistenza di un credito risarcitorio)”, lamentandone l'erroneità per:
- avere non correttamente interpretato la concessione di servizi e, conseguentemente, per aver negato la qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'appellante, pienamente legittimata ad agire nei confronti dei convenuti;
- aver erroneamente ritenuto il credito derivante dall'obbligo di ripristino di natura sanzionatoria, anziché quale risarcimento del danno da circolazione stradale ex art. 2054 c.c.;
- aver omesso o mal valutato le istanze istruttorie, “in violazione delle norme sul procedimento ex art. 115 e 116 c.p.c.” e, conseguentemente, per non aver ritenuto provata la responsabilità del veicolo di proprietà di nella causazione del sinistro, nonostante gli accertamenti CP_2 compiuti dai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro.
A fondamento delle proprie ragioni la società attrice ha dedotto:
- di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal nei confronti dei Controparte_4
convenuti, concernente i costi occorrenti per il ripristino del manto stradale danneggiato dal sinistro stradale occorso in Milano il 4.1.2020, di cui la società quale proprietaria del veicolo CP_2 coinvolto, tg FB452CN, è responsabile;
pagina 3 di 13 - di essere cessionaria del credito in forza di concessione stipulata con il il Controparte_4
26.2.2016 (determina dirigenziale n. 283/2015 del 4.12.2015) per svolgere il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima sia danneggiata da sinistri;
- che il corrispettivo del servizio reso da consiste nella possibilità di Parte_1
“rivalersi” contro il danneggiante e la sua assicurazione, senza costi per il Comune;
- di aver bonificato il manto stradale da un'ingente quantità di detriti solidi inquinanti e non biodegradabili in seguito al sinistro stradale di cui è causa e di aver pertanto diritto al risarcimento dei danni nella misura del corrispettivo pattuito con l'ente comunale.
La parte attrice appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado,
l'accoglimento della propria domanda originaria e la condanna degli appellati al pagamento di euro
483,14, oltre interessi e rivalutazione, nonché rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
(cfr. atto di citazione in appello).
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita nel presente grado di giudizio Controparte_1
che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice e l'infondatezza della
[...] domanda dell'odierna appellante, contestando, in particolar modo, la validità del contratto pubblico in quanto - illegittimamente - prorogato dopo la scadenza (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di ne ha dichiarato la CP_2 contumacia all'udienza del 25.3.2025 e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 11.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso dell'indicata udienza le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e all'esito della discussione orale il giudice si è riservato di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
L'appello è infondato e i motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Innanzitutto, sebbene parte appellata nulla abbia eccepito a riguardo, va premesso che l'appello, riguardante una causa di valore inferiore a euro 1.100,00, risulta ammissibile ex artt. 339, comma 3,
c.p.c., essendo state mosse censure attinenti ai “principi regolatori della materia”.
pagina 4 di 13 Infatti, la censura in ordine all'inesistenza di una cessione del credito contempla una questione di legittimazione ad agire, dovendosi accertare se abbia agito vantando un Parte_1 diritto proprio ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c. La sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione,
è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (ex multis Cass. civ. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam afferisce alla possibilità dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda nel merito;
pertanto, la questione incide sul rispetto delle norme processuali, nonché dei principi regolatori della materia.
Quanto al merito, l'appello deve ritenersi infondato, dovendo lo stesso rigettarsi sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tenuto conto che la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l'istante ha posto a base della sua richiesta.
Passando al merito della presente vertenza, si osserva che ha agito contro Parte_1
e contro affermando di essere titolare di un credito Controparte_1 CP_2 risarcitorio cedutole dal , che l'aveva acquistato ex artt. 1173 e 2054 c.c. a causa del Controparte_4 danneggiamento della sede stradale, di proprietà comunale, derivante dal sinistro occorso il 4.1.2020.
La cessione del credito sarebbe provata dalla:
− convenzione del 26.2.2016, che all'art. 2, prevederebbe che «il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, senza diritto di esclusiva, il servizio oggetto del presente contratto da parte del concessionario» e, all'art. 3, che «per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati [Sicurezza e
Ambiente] avrà diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali» (doc. A parte appellante prodotto sub doc. 1 fasc. primo grado);
− deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.1.2015 (doc. B parte appellante, doc. 11 a fasc. primo grado), richiamata a p. 2 del Contratto, in cui si dà atto che: «alcune
Amministrazioni Provinciali e Amministrazioni Comunali […] hanno recentemente sperimentato la formula della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidente stradale, ottenendo senza spese a loro carico un
pagina 5 di 13 pronto intervento da parte di società specializzate, presenti e operanti da anni in questo settore,
a fronte del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti» (pag. 3); «si ritiene necessario attivare una concessione di servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino senza costo per l'Amministrazione Comunale»; «in via generale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario, nei termini economici dallo stesso indicati in sede di offerta»; si precisa che il servizio sarà «remunerato direttamente dall'Assicurazione del veicolo condotto dal soggetto responsabile del sinistro» (pag. 5) e, infine, si delibera di «approvare le linee di indirizzo, indicate in premessa e nell'allegata relazione tecnica, per l'affidamento in Concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali» e «dare atto che i servizi affidati in Concessione saranno senza costo per l'Amministrazione Comunale, per le ragioni indicate nelle considerazioni sopra esplicitate» (v. doc. cit. a pag. 6);
− atto funzionale n. 430 del 5.4.2016 (doc. E parte appellante prodotto sub doc. 11 d fascicolo di primo grado), dove il Dirigente Superiore della Polizia Locale di Milano – in qualità di responsabile della gara pubblica senza oneri e costi per l'amministrazione comunale del servizio di ripristino delle condizioni ambientali del territorio cittadino compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – dava atto della stipulazione tra il e la CP_4 Parte_2 del Contratto in regime di concessione di servizi, che «prevede che il
[...] concessionario ha il diritto di recuperare i costi sostenuti per l'intervento delle compagnie assicurative dei soggetti responsabili del sinistro stradale” e attestava che «a titolo della concessione del servizio de quo la società richiamando l'art. 2054 Parte_1
c.c. potrà agire e intraprendere le azioni che riterrà più opportune per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili dei sinistri stradali rilevati dalla Polizia locale di Milano avvenuti nella rete viaria di competenza del »; l'atto precisava, infine, che «la presente, da valere ad ogni Controparte_4
pagina 6 di 13 effetto di legge, ha la finalità di consentire alla società di agire in Parte_1 posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati come da capitolato speciale di concessione».
Ciò premesso si osserva che dev'essere esaminata la concessione stipulata tra il
[...]
al fine di valutarne la sua efficacia, essendo essa titolo costitutivo del diritto Controparte_5 di cessione di credito posto dalla parte attrice appellante a fondamento della pretesa da lei fatta valere.
In proposito, dal compendio probatorio versato in atti dalla parte attrice appellante si evince, infatti, che la concessione di servizi prodotta sub doc. A ha una validità di due anni a decorrere dal 25.11.2015:
l'art. 5 ha, infatti, puntualmente previsto che “la durata del presente contratto è di 2 (due) anni a decorrere dalle ore 00.00 del 25/11/2015. La scadenza contrattuale è protratta di ulteriori giorni 67
(sessantasette) in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30/11/2015 al
4/02/2016, citata in premessa” (cfr. doc. A pag. 8 parte appellante). La durata biennale della concessione è stata confermata altresì dal capitolato speciale, il quale specifica che “l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare, mediante comunicazione scritta da inviarsi al concessionario con un preavviso di almeno 30 giorni, la prosecuzione della concessione per un ulteriore periodo, fino a 12 mesi, alle medesime condizioni di aggiudicazione” (cfr. doc. D, art.
3.1. pag. 24 parte appellante). Alle medesime conclusioni si perviene esaminando anche l'atto funzionale ove si legge chiaramente “a seguito di aggiudicazione definitiva la predetta società [ ha stipulato con il Parte_1 di Milano un contratto che, come prescritto nel capitolato speciale di appalto, prevede CP_4
l'esecuzione del predetto servizio per la durata di due anni, con facoltà riservata all'Amministrazione
Comunale alla scadenza contrattuale di concedere la prosecuzione della concessione per un periodo ulteriore e fino a 12 mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione” (cfr. doc. E parte appellante).
Ebbene, dalla documentazione in atti, si evince che, nel caso di specie, la concessione è stata in vigore dal 25.11.2015 al 25.11.2017 (v. art. 5 della Concessione prodotta sub doc. A parte appellante), lasso temporale prorogato di ulteriori giorni 67 in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30.11.2015 al 4.2.2016, sì che, non essendo stata versata in atti alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione di prosecuzione della concessione medesima per ulteriore dodici mesi, in atti risulta provato che la concessione è rimasta vigente sino al 31.1.2018.
pagina 7 di 13 Tuttavia, il sinistro oggetto della presente vertenza si è verificato il 4 gennaio 2020 (cfr. verbale di sinistro stradale, doc. F parte appellante); pertanto, a fronte dell'eccezione formulata dalla compagnia assicuratrice sin dalla comparsa di risposta in primo grado (v. comparsa a p. 8, in cui
[...] ha eccepito che al momento del verificarsi del sinistro il contratto era scaduto da Controparte_1 tempo, eccezione reiterata sia nelle note conclusive in primo grado v. p. 3, sia nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello a p. 8) inerente il fatto che il sinistro stradale si sia verificato oltre due anni e mezzo dopo la scadenza della Concessione, occorre valutare se alla data del sinistro la concessione fosse ancora vigente.
In proposito, la parte attrice appellante al fine di paralizzare la menzionata eccezione ha prodotto (sin dalla memoria ex art. 320 c.p.c.) un atto, datato 24.12.2019 e sottoscritto dal Direttore dell'area
Procedure Sanzionatorie, intestato “Prosecuzione della concessione per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino, per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020” (cfr. doc. 11 f parte appellante), affermando nell'atto di citazione in appello la “legittimità della proroga del Contratto, per quanto qui interessa, avuto riguardo alla data dell'incidente di cui è causa (04.01.2020), per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 (cfr. doc. 11 sub f) fascicolo primo grado)” (v. atto di citazione in appello a p. 18).
Al riguardo si rileva che:
1) l'atto è generico poiché non presenta riferimenti univoci alla concessione di servizi del
26.2.2016, limitandosi a prevedere la prosecuzione del servizio di “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradale e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadini per il periodo dal 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020 alle medesime condizioni contrattuali” (cfr. doc. 11 f parte appellante);
2) si tratta di proroga intervenuta a distanza di quasi due anni dalla scadenza della convenzione stipulata con il di Milano, lasso temporale in cui, sulla base del compendio probatorio CP_4 in atti, non vi è evidenza documentale di nessuna ulteriore proroga intermedia, né di comunicazioni relative alla prosecuzione della concessione in essere.
In proposito occorre richiamare il principio generale di divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, espresso dalla giurisprudenza amministrativa (v. inter alia C. di Stato n. 2151/2011 secondo cui il pagina 8 di 13 rinnovo tacito altro non è che una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi ammesse dal diritto comunitario, sì che l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti ex art. 6 della legge n. 537/1993 e art. 23 legge n. 62/2005 al fine di adeguare l'ordinamento interno ai precetti comunitari, ha quindi valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici: “in definitiva la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di sevizi, opere e fornire, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile anche alle concessioni di beni pubblici”).
La proroga di contratti di appalto o di concessione di servizi integra, pertanto, ipotesi del tutto eccezionale, tanto che l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile (cd. codice degli appalti pubblici) richiede una serie di requisiti del tutto stringenti: “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”.
Nel caso di specie la pattuizione tra il integra in un'ipotesi di Controparte_5 concessione di servizi a cui sono applicabili, laddove compatibili, le norme in materia di appalti (cfr.
Tar Emilia Romagna- sezione staccata di Parma, n. 66/2025 secondo cui l'art. 120 del vigente Codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente “deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico affidatario”; art. 164 comma 2 del d.lgs. 50/2016: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione
pagina 9 di 13 dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”).
Ne consegue che anche al caso di specie può essere applicato il già richiamato art. 106 comma 11 d.lgs.
50/2016.
Dal dettato normativo sopra riportato emergono due profili dirimenti ai fini della decisione della presente vertenza:
- la proroga dei contratti pubblici può essere disposta quando il contratto è in corso di esecuzione;
- la proroga è uno strumento che ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica con individuazione di un nuovo aggiudicatario ove tale opzione sia stata prevista dal bando di gara.
La natura del tutto eccezionale della proroga così come disciplinata dell'art. 106, comma 11 d.lgs.
50/2016 ha trovato conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, che ha chiaramente affermato che “la ratio di questa disposizione [art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016] è comunemente ravvisata nella necessità di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell'espletamento della nuova gara, in considerazione della esigenza (che trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione) di evitare un blocco dell'azione amministrativa. Tale fondamento evidenzia anche il carattere derogatorio e di stretta interpretazione della disposizione in esame, posto che, come sottolineato anche in dottrina, la
c.d. proroga tecnica comporta una compressione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che sovrintendono alla disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.
In tale ordine di idee, è stato infatti evidenziato che “La cd. "proroga tecnica" - istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio,
l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità - rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (cfr. Consiglio di Stato n. 8913/2024 e ex multis, Cons. do Stato n. 2151/2011, Cons.
Stato V, 29 maggio 2019, n. 3588; III, 3 aprile 2017, n. 1521; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274 e nello stesso senso parere Anac n. 1483/2023).
pagina 10 di 13 Dalla lettura combinata della norma e della giurisprudenza amministrativa si evince chiaramente che la proroga della concessione di servizi, ove non avvenga per il periodo di tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova procedura di gara, si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (cfr. Direttiva 2006/123/CE e artt.
101 ss. TFUE).
Calando i principi sopra esposti nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che non risulta documentalmente comprovato che la proroga versata in atti sia intervenuta quando ancora la concessione stipulata tra ed il Comune di Milano era vigente;
al contrario, Parte_1 essendo stata disposta due anni dopo la scadenza del contratto, e, in ogni caso, non essendo stata prodotta una proroga intermedia, volta a giustificare la copertura temporale del legame contrattuale, non può in specie affermarsi il rispetto del primo requisito. La proroga versata in atti si pone quindi in contrasto con il dettato normativo dell'art. 106 comma 11 laddove prevede che essa dev'essere disposta quando ancora la concessione non è scaduta ed è quindi in corso di esecuzione.
In secondo luogo, la menzionata proroga risulta del tutto priva di una qualsiasi motivazione esplicativa delle ragioni di eccezionalità, tali da giustificare la proroga della concessione esistente e non l'indizione di una nuova procedura di gara, come previsto dall'art. 106 comma 11 Codice degli Appalti
e in linea con il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi (sancito dall'art. 3 legge
241/90). La parte attrice appellante non ha prodotto peraltro altri documenti tali da avvalorare il carattere eccezionale della proroga e che essa sia stata diretta ad assicurare lo svolgimento del servizio pubblico nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione per il tempo strettamente necessario all'attivazione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente.
A fronte dell'eccezione formulata dalla compagnia ed alla luce del compendio documentale versato in atti, l'atto di proroga prodotto sub doc. n. 11 f dalla parte attrice appellante viola l'art. 106 comma 11
Codice degli Appalti anche in relazione all'art. 3 della legge n. 241/90.
Del resto, la produzione di un atto di proroga di soli tre mesi, disposto due anni dopo la scadenza della concessione di servizi da parte del ben potendo essere preceduto da numerose precedenti CP_4 proroghe di una durata temporale così esigua (due-tre mesi) desterebbe in ogni caso perplessità in punto di legittimità dell'atto amministrativo sempre per contrasto con il disposto del menzionato art.
pagina 11 di 13 106 comma 11 codice degli appalti pubblici. Ebbene, anche in questo caso la proroga non potrebbe che ritenersi illegittima per contrasto con l'art. 106 comma 11 codice appalti pubblici.
Pertanto, trattandosi di un atto amministrativo che costituisce antecedente logico e presupposto indefettibile per la valutazione della sussistenza della cessione del credito e, di conseguenza, per la decisione della presente controversia, esso, in quanto illegittimo per violazione di legge (v. art. 106 comma 11 Codice degli Appalti e art. 3 della legge n. 241/1990), deve essere disapplicato in applicazione dell'art. 5 legge n. 2248 del 1985 cd. L.A.C.
Ne consegue che, essendo il sinistro oggetto della presente vertenza occorso dopo la scadenza della concessione (cfr. doc. A parte appellante) ed in assenza di un valido atto di proroga, difetta il titolo fatto valere dall'odierna appellate per il subentro dal lato attivo nel rapporto obbligatorio derivante dal fatto illecito.
Quanto precede rende superfluo analizzare le numerose eccezioni formulate da Controparte_1
riguardanti l'esistenza di un credito risarcitorio, la legittimazione a stipulare l'ipotetico atto di
[...] cessione e la sua validità sotto il profilo civilistico e amministrativo.
L'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Venendo alla liquidazione delle spese relative al giudizio di secondo grado, si deve avere riguardo al
D.M. n.147/2022, ratione temporis vigente.
In ragione del principio di soccombenza la parte attrice appellante deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte convenuta appellata.
I compensi si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
n. 147/2022 ratione temporis applicabile, per attività di studio, introduttiva e decisoria, considerata l'assenza di attività istruttoria e tenuto conto delle argomentazioni spese (specie con riferimento alla produzione di svariati precedenti giurisprudenziali in giudizio e l'assenza di una giurisprudenza di merito consolidata e di precedenti richiamati che abbiano specificamente applicati i medesimi principi)
e delle questioni trattate, che hanno richiesto l'approfondimento di aspetti non solo civilistici, ma anche di diritto amministrativo, tali da giustificare il riconoscimenti dei valori medi aumentati del 50%.
Le spese di parte attrice vanno dichiarate irripetibili rispetto alla convenuta contumace.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da con conferma della sentenza n. Parte_1
912/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano il 31.1.2024;
2) condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 694,00 per compensi, oltre al 15% contributo forfetario spese generali sull'indicato compenso, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A.;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di nei confronti di Parte_1 CP_2 che non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio;
4) si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico di Parte_1
ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
[...]
Milano, 12.11.2025
Il giudice
UC RA OR
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