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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 21407/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21407 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO MARIO presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. DE NICOLO MARIA TERESA presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTI pagina 1 di 4 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, e Parte_1 Controparte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Bacoli (NA) in data 19.09.2021 (Atto n. 3, P. II, serie
B, Reg. Atti di Matrimonio 2021) e che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che la vita matrimoniale si era rivelata da qualche tempo intollerabile per incompatibilità caratteriali e,
pertanto, chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio da loro contratto.
In data 5.3.2025 il Tribunale di Napoli con sentenza n. 338/2025 pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo del
Giudice Relatore per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda divorzile, giuste note depositate in data 9.10.2025, in uno all'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, in forza dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo che disponeva ex art 127
ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte, il Tribunale
si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2
lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data della pronuncia di separazione personale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. pagina 2 di 4 Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “… Confermare l'assegnazione
della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Pozzuoli (NA) località Monterusciello alla via
Carlo Carrà n. 3, scala B al sig. e i mobili, arredi e pertinenze (di cui alle Parte_1
condizioni) della medesima a favore della sig.ra ” Parte_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Bacoli
(NA) in data 19.09.2021 (Atto n. 3, P. II, serie B, Reg. Atti di Matrimonio 2021);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21407 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO MARIO presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. DE NICOLO MARIA TERESA presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTI pagina 1 di 4 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, e Parte_1 Controparte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Bacoli (NA) in data 19.09.2021 (Atto n. 3, P. II, serie
B, Reg. Atti di Matrimonio 2021) e che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che la vita matrimoniale si era rivelata da qualche tempo intollerabile per incompatibilità caratteriali e,
pertanto, chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio da loro contratto.
In data 5.3.2025 il Tribunale di Napoli con sentenza n. 338/2025 pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo del
Giudice Relatore per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda divorzile, giuste note depositate in data 9.10.2025, in uno all'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, in forza dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo che disponeva ex art 127
ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte, il Tribunale
si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2
lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data della pronuncia di separazione personale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. pagina 2 di 4 Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “… Confermare l'assegnazione
della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Pozzuoli (NA) località Monterusciello alla via
Carlo Carrà n. 3, scala B al sig. e i mobili, arredi e pertinenze (di cui alle Parte_1
condizioni) della medesima a favore della sig.ra ” Parte_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Bacoli
(NA) in data 19.09.2021 (Atto n. 3, P. II, serie B, Reg. Atti di Matrimonio 2021);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino pagina 3 di 4 pagina 4 di 4