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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1458 dell'anno 2021 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cardinali come da mandato in Parte_1
atti; attore
CONTRO
in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Controparte_1
Caponio come da mandato in atti;
convenuto
E
, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Scalioti Controparte_2
come da mandato in atti;
terzo chiamato
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
con atto di citazione notificato in data 18.1.2021 ha chiesto il Parte_1
risarcimento del danno nei confronti del quantificato nella somma di Controparte_1 euro 32.918,47 ma richiesto nella minore somma di euro 26.000,00, subito dall'attore a seguito della caduta avvenuta in strada la mattina del 4.12.2018, alle ore 11:45 circa.
Deduceva il che, nel completare in l'attraversamento della strada Pt_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 denominata via G. Donizetti all'altezza del civico n. 86, inciampava nel tombino posto sul manto stradale e rovinava malamente al suolo;
che nell'occasione la buca non risultava assolutamente visibile né in alcun modo segnalata perché era ricoperta d'acqua; che a seguito della rovinosa caduta aveva riportato gravi lesioni (frattura scomposta dell'epifisi distale del radio destro) come da referto del pronto soccorso dell'ospedale Miulli ove prontamente si portava;
che successivamente il 10.12.2018 veniva sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione e placca synthes VA-LCP” cui erano residuati postumi di carattere permanente dell'8-9% del totale oltre l'inabilità temporanea il tutto come indicato nella relazione medico-legale di parte.
Aggiungeva l'attore che, come documentato dalle copie fotostatiche allegate in atti, lungo la via
Donizetti, all'altezza del civico 86 dove era caduto, la pavimentazione all'epoca dei fatti presentava un dislivello tra il manto stradale e il chiusino dell'acquedotto ivi installato. In particolare esisteva CP_2
un dislivello di circa 5 cm tra il manto stradale il tombino ivi collocato causato dalla non corretta esecuzione dei lavori di sistemazione dello stesso oltre che di cattiva manutenzione del manto stradale.
Detto dissesto, che aveva determinato la sua caduta, rappresentava indubbiamente un'insidia stradale o trabocchetto tale da aver causato la caduta al suolo dall'attore.
Evidenziava che, dopo qualche mese dal descritto evento, l'amministrazione comunale di CP_1
, rilevata la pericolosità dell'avvallamento del manto a ridosso del tombino ove si era verificato il
[...]
sinistro, eseguiva un livellamento della pavimentazione atta a ripristinare la regolarità della superficie stradale, come da fotografie prodotte.
Deduceva ancora che era obbligo ed onere dell'ente convenuto controllare lo stato della pavimentazione stradale ed eliminare le situazioni di pericolo insorte mediante interventi manutentivi. Il
[...]
, nel caso de quo, aveva conservato il descritto stato insidioso del manto stradale ed Controparte_1
altresì omesso di apporre un'adeguata segnalazione della presenza del suddetto dislivello, idonea a prevenire eventuali cadute ed a scongiurare che il bene demaniale fosse esso stesso eventuale fonte di danno.
Inoltre all'epoca dei fatti il dislivello presente tra il manto stradale e il chiusino ove era caduto l'attore non era certamente visibile perché di lieve profondità né prevedibile perché coperto d'acqua né tantomeno in alcun modo segnalato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il di Controparte_1
contestando la propria legittimazione passiva, essendo il tombino nella disponibilità e cura dell' di cui chiedeva la chiamata in causa, e nel merito, chiedendo il rigetto delle Controparte_2
pretese risarcitorie della controparte.
Disposta la chiamata, si costituiva in giudizio chiedendo anch'egli il rigetto Controparte_2
pagina 2 di 5 della domanda siccome infondata in fatto e diritto e non provata.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 cpc, la causa era istruita con interrogatorio formale dell'attore a lui deferito dal e da QP (ud. 27.4.2022); con ascolto dei testi e CP_1 Testimone_1 [...]
dell'attore- addotti dal (ud. 23.11.2022); addotto dal Testimone_2 Pt_1 Persona_1
e addotto da QP (ud. 5.4.2023) e infine con consulenza tecnica d'ufficio CP_1 Controparte_3
medico-legale.
La causa è stata decisa alla odierna udienza nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc.
*********
La domanda è infondata e va respinta.
Pur volendo superare il dubbio che il sig. sia effettivamente caduto nelle Parte_1
circostanze di tempo e di luogo sopra dette visto che, sebbene abbia sostenuto di essere stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale “Miulli”, alcun referto di tale accesso vi è in atti
(solo nella lettera di dimissione si indica un ricovero avvenuto il 4.12.2018), non è chiaro neppure, dalla stessa esposizione delle modalità della caduta fatta dall'attore in citazione, come il danno da lui lamentato sia stato “cagionato dalla cosa” (art. 2051), ossia quale sia stato il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, atteso che, pur avendo confermato il testimone oculare Testimone_1
che un tombino leggermente sottoposto al piano stradale era presente al centro della strada che stavano attraversando –come da foto depositata in atti e riconosciuta dal medesimo –, questi si è limitato a dire che il “inciampava sul tombino…il tombino era chiuso e sporgeva da un lato” mentre dalle Pt_1
foto non emerge alcuna sporgenza del tombino quanto piuttosto, e come detto, una sua sottoposizione al piano stradale con un dislivello definito dall'attore “di lieve profondità”. Peraltro dalla medesima deposizione sembrerebbe che alcuna particolare incidenza abbia avuto il fatto che “il tombino era ricoperto d'acqua perché aveva piovuto da poco” non avendo riferito il teste né al giudice né nella dichiarazione scritta il 18.12.2019 (trasmessa dal difensore del al convenuto con Pt_1 CP_1
missiva del 2.1.2020 doc. n. 7 fasc. attore) che ciò ne impediva la vista.
Insomma il tombino appare essere da un lato di rilevante ampiezza e dall'altro di lieve profondità, ragione per cui non è dato comprendere, né è stato specificamente dedotto o provato, come il semplice appoggiare un piede su di esso possa aver determinato la caduta.
Ad ogni modo pur ammettendo che il sia caduto nelle dette circostanze di tempo e luogo e che Pt_1
sia quindi -come detto in citazione e poi confermato dal teste oculare- in qualche modo “inciampato nel tombino”, la domanda meriterebbe comunque di essere respinta.
Da tempo si è oramai affermato in giurisprudenza (quantomeno dal 2008) il principio che in tema di responsabilità della PA per i danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione delle strade pagina 3 di 5 pubbliche opera una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. che si fonda sul mero rapporto di custodia tra la P.A. e il bene demaniale. Il mutamento della qualificazione giuridica, dall'art. 2043 c.c. all'art. 2051 c.c, rileva, com'è noto, ai fini dell'onere della prova: nella responsabilità oggettiva, l'onere della prova ricade principalmente sul custode, perché si presume una sua responsabilità. Infatti per la configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso questo come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (v. Cass. Ordin. n. 27724 del
30/10/2018, ove si rinviene un ampio esame della problematica).
A tale premessa segue che il principio per il quale l'utente della strada deve poter fare affidamento sull'apparente transitabilità della stessa, è limitato da quello di autoresponsabilità, in base al quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale.
Venendo ora all'esame del caso di specie questo tribunale ritiene assorbente la circostanza che il dislivello, così come emerge dalle fotografie in atti, era ben visibile e lieve e che, ove fosse stato nascosto da una pozzanghera, era del tutto incauto per l'utente della strada attraversarlo.
Pertanto il cittadino che avesse prestato la dovuta attenzione e cautela, richiesta dalla concreta situazione di fatto delle condizioni del manto stradale o -se presente- della pioggia, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto del tratto sconnesso o, altrimenti, non visibile per la presenza d'acqua piovana e quindi evitare di percorrerlo.
Pertanto si ritiene che la caduta sia stata originata in conseguenza del fatto di non aver attraversato quel tratto di strada con l'ordinaria diligenza e prudenza.
Ogni altra questione resta assorbita.
La regolazione delle spese segue la soccombenza e si provvede a liquidarle in dispositivo in osservanza dei criteri di cui al DM n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico il Presidente S. Cassano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 18.1.2021 nei confronti del così provvede, Controparte_1
ogni diversa istanza, difesa ed eccezione respinta:
pagina 4 di 5 1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_1
15% rfs, iva e cap;
3. condanna il , altresì, al pagamento delle spese processuali in favore dell' Pt_1 [...]
che liquida in euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre 15% rfs, iva e cap;
CP_2
4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso e pubblicato in Bari il 15.1.2025
Il Giudice dott. Sergio Cassano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1458 dell'anno 2021 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cardinali come da mandato in Parte_1
atti; attore
CONTRO
in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Controparte_1
Caponio come da mandato in atti;
convenuto
E
, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Scalioti Controparte_2
come da mandato in atti;
terzo chiamato
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
con atto di citazione notificato in data 18.1.2021 ha chiesto il Parte_1
risarcimento del danno nei confronti del quantificato nella somma di Controparte_1 euro 32.918,47 ma richiesto nella minore somma di euro 26.000,00, subito dall'attore a seguito della caduta avvenuta in strada la mattina del 4.12.2018, alle ore 11:45 circa.
Deduceva il che, nel completare in l'attraversamento della strada Pt_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 denominata via G. Donizetti all'altezza del civico n. 86, inciampava nel tombino posto sul manto stradale e rovinava malamente al suolo;
che nell'occasione la buca non risultava assolutamente visibile né in alcun modo segnalata perché era ricoperta d'acqua; che a seguito della rovinosa caduta aveva riportato gravi lesioni (frattura scomposta dell'epifisi distale del radio destro) come da referto del pronto soccorso dell'ospedale Miulli ove prontamente si portava;
che successivamente il 10.12.2018 veniva sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione e placca synthes VA-LCP” cui erano residuati postumi di carattere permanente dell'8-9% del totale oltre l'inabilità temporanea il tutto come indicato nella relazione medico-legale di parte.
Aggiungeva l'attore che, come documentato dalle copie fotostatiche allegate in atti, lungo la via
Donizetti, all'altezza del civico 86 dove era caduto, la pavimentazione all'epoca dei fatti presentava un dislivello tra il manto stradale e il chiusino dell'acquedotto ivi installato. In particolare esisteva CP_2
un dislivello di circa 5 cm tra il manto stradale il tombino ivi collocato causato dalla non corretta esecuzione dei lavori di sistemazione dello stesso oltre che di cattiva manutenzione del manto stradale.
Detto dissesto, che aveva determinato la sua caduta, rappresentava indubbiamente un'insidia stradale o trabocchetto tale da aver causato la caduta al suolo dall'attore.
Evidenziava che, dopo qualche mese dal descritto evento, l'amministrazione comunale di CP_1
, rilevata la pericolosità dell'avvallamento del manto a ridosso del tombino ove si era verificato il
[...]
sinistro, eseguiva un livellamento della pavimentazione atta a ripristinare la regolarità della superficie stradale, come da fotografie prodotte.
Deduceva ancora che era obbligo ed onere dell'ente convenuto controllare lo stato della pavimentazione stradale ed eliminare le situazioni di pericolo insorte mediante interventi manutentivi. Il
[...]
, nel caso de quo, aveva conservato il descritto stato insidioso del manto stradale ed Controparte_1
altresì omesso di apporre un'adeguata segnalazione della presenza del suddetto dislivello, idonea a prevenire eventuali cadute ed a scongiurare che il bene demaniale fosse esso stesso eventuale fonte di danno.
Inoltre all'epoca dei fatti il dislivello presente tra il manto stradale e il chiusino ove era caduto l'attore non era certamente visibile perché di lieve profondità né prevedibile perché coperto d'acqua né tantomeno in alcun modo segnalato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il di Controparte_1
contestando la propria legittimazione passiva, essendo il tombino nella disponibilità e cura dell' di cui chiedeva la chiamata in causa, e nel merito, chiedendo il rigetto delle Controparte_2
pretese risarcitorie della controparte.
Disposta la chiamata, si costituiva in giudizio chiedendo anch'egli il rigetto Controparte_2
pagina 2 di 5 della domanda siccome infondata in fatto e diritto e non provata.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 cpc, la causa era istruita con interrogatorio formale dell'attore a lui deferito dal e da QP (ud. 27.4.2022); con ascolto dei testi e CP_1 Testimone_1 [...]
dell'attore- addotti dal (ud. 23.11.2022); addotto dal Testimone_2 Pt_1 Persona_1
e addotto da QP (ud. 5.4.2023) e infine con consulenza tecnica d'ufficio CP_1 Controparte_3
medico-legale.
La causa è stata decisa alla odierna udienza nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc.
*********
La domanda è infondata e va respinta.
Pur volendo superare il dubbio che il sig. sia effettivamente caduto nelle Parte_1
circostanze di tempo e di luogo sopra dette visto che, sebbene abbia sostenuto di essere stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale “Miulli”, alcun referto di tale accesso vi è in atti
(solo nella lettera di dimissione si indica un ricovero avvenuto il 4.12.2018), non è chiaro neppure, dalla stessa esposizione delle modalità della caduta fatta dall'attore in citazione, come il danno da lui lamentato sia stato “cagionato dalla cosa” (art. 2051), ossia quale sia stato il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, atteso che, pur avendo confermato il testimone oculare Testimone_1
che un tombino leggermente sottoposto al piano stradale era presente al centro della strada che stavano attraversando –come da foto depositata in atti e riconosciuta dal medesimo –, questi si è limitato a dire che il “inciampava sul tombino…il tombino era chiuso e sporgeva da un lato” mentre dalle Pt_1
foto non emerge alcuna sporgenza del tombino quanto piuttosto, e come detto, una sua sottoposizione al piano stradale con un dislivello definito dall'attore “di lieve profondità”. Peraltro dalla medesima deposizione sembrerebbe che alcuna particolare incidenza abbia avuto il fatto che “il tombino era ricoperto d'acqua perché aveva piovuto da poco” non avendo riferito il teste né al giudice né nella dichiarazione scritta il 18.12.2019 (trasmessa dal difensore del al convenuto con Pt_1 CP_1
missiva del 2.1.2020 doc. n. 7 fasc. attore) che ciò ne impediva la vista.
Insomma il tombino appare essere da un lato di rilevante ampiezza e dall'altro di lieve profondità, ragione per cui non è dato comprendere, né è stato specificamente dedotto o provato, come il semplice appoggiare un piede su di esso possa aver determinato la caduta.
Ad ogni modo pur ammettendo che il sia caduto nelle dette circostanze di tempo e luogo e che Pt_1
sia quindi -come detto in citazione e poi confermato dal teste oculare- in qualche modo “inciampato nel tombino”, la domanda meriterebbe comunque di essere respinta.
Da tempo si è oramai affermato in giurisprudenza (quantomeno dal 2008) il principio che in tema di responsabilità della PA per i danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione delle strade pagina 3 di 5 pubbliche opera una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. che si fonda sul mero rapporto di custodia tra la P.A. e il bene demaniale. Il mutamento della qualificazione giuridica, dall'art. 2043 c.c. all'art. 2051 c.c, rileva, com'è noto, ai fini dell'onere della prova: nella responsabilità oggettiva, l'onere della prova ricade principalmente sul custode, perché si presume una sua responsabilità. Infatti per la configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso questo come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (v. Cass. Ordin. n. 27724 del
30/10/2018, ove si rinviene un ampio esame della problematica).
A tale premessa segue che il principio per il quale l'utente della strada deve poter fare affidamento sull'apparente transitabilità della stessa, è limitato da quello di autoresponsabilità, in base al quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale.
Venendo ora all'esame del caso di specie questo tribunale ritiene assorbente la circostanza che il dislivello, così come emerge dalle fotografie in atti, era ben visibile e lieve e che, ove fosse stato nascosto da una pozzanghera, era del tutto incauto per l'utente della strada attraversarlo.
Pertanto il cittadino che avesse prestato la dovuta attenzione e cautela, richiesta dalla concreta situazione di fatto delle condizioni del manto stradale o -se presente- della pioggia, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto del tratto sconnesso o, altrimenti, non visibile per la presenza d'acqua piovana e quindi evitare di percorrerlo.
Pertanto si ritiene che la caduta sia stata originata in conseguenza del fatto di non aver attraversato quel tratto di strada con l'ordinaria diligenza e prudenza.
Ogni altra questione resta assorbita.
La regolazione delle spese segue la soccombenza e si provvede a liquidarle in dispositivo in osservanza dei criteri di cui al DM n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico il Presidente S. Cassano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 18.1.2021 nei confronti del così provvede, Controparte_1
ogni diversa istanza, difesa ed eccezione respinta:
pagina 4 di 5 1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_1
15% rfs, iva e cap;
3. condanna il , altresì, al pagamento delle spese processuali in favore dell' Pt_1 [...]
che liquida in euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre 15% rfs, iva e cap;
CP_2
4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso e pubblicato in Bari il 15.1.2025
Il Giudice dott. Sergio Cassano
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