TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2178/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Natale (PEC: ed Enzo Idà Email_1
(PEC: . Email_2
RICORRENTE E IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Harald Bonura (PEC:
. Email_3
RESISTENTE e
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. paolo Schilirò (PEC:
. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 3/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249001462421000, notificata il 25.9.2024 e contenente le cartelle di pagamento n. 13920110001134029000 e 13920140003456849000, per un importo complessivamente pari a 9.629,09€. Parte ricorrente deduceva la non debenza delle pretese creditorie, in ragione della richiesta di cancellazione dall'albo, datata 11.8.2008, in ragione dello svolgimento dell'attività di dipendente pubblico e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale, nel merito - dichiarare la nullità o l'annullamento e/o l'inefficacia della suindicata Intimazione di pagamento n 13920249001462421000 e/o delle cartelle esattoriali ivi riportate per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la nullità o l'annullamento della pretesa creditoria riportata nell'intimazione di pagamento n 13920249001462421000 per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_3 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento, impugnata in via principale.
3. Occorre, preliminarmente, rilevare che il ha dimostrato di aver notificato al CP_4 ricorrente le cartelle di pagamento n. 13920110001134029000 e 13920140003456849000, pure contestate, nelle rispettive date, 17/10/2011 e 11/12/2014.
3.1. Pertanto, nessuna deduzione sul merito delle pretese cartelle di pagamento possono trovare valorizzazione, in ragione della loro valida notifica, in virtù della quale ogni contestazione avrebbe dovuto porsi direttamente contro le stesse.
4. Deve osservarsi, inoltre, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in
2 essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Il ha, altresì, documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di CP_4 pagamento, dirette a rappresentare delle nuove date da cui far decorrere i termini prescrizionali, in quanto atti di messa in mora. Essi sono: l'intimazione di pagamento n. 13920169002081823000, notificata il 13.4.2017 e contenente entrambe le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento n. 13920229001083979000, notificata il 10.10.2022, contenente entrambe le cartelle di pagamento.
6. Stante la sospensione dei termini prescrizionali, in occasione del periodo pandemico, (pari a 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, occorre segnalare quanto segue.
7. Relativamente alla prima cartella di pagamento, pure contestata e notificata il 17.10.2011, la prima richiesta di pagamento è intervenuta dopo il quinquennio di prescrizione (infatti, è stata notificata solo 13.4.2017), provocando l'estinzione della pretesa creditoria.
8. Relativamente, invece, alla cartella di pagamento n. 13920140003456849000, dalla data di notifica (11.12.20124) a quella di notifica delle richieste di pagamento interruttive (dapprima il 13.4.2017 e la successiva il 10.10.2022) e in occasione della sospensione durante il periodo pandemico, nessuna estinzione può ravvisarsi, stante il mancato decorso dei termini prescrizionali.
9. Secondo quanto fin qui detto, dunque, il ricorso può essere accolto limitatamente alla questione inerente alla cartella di pagamento n. 13920110001134029000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
10. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite si considerano compensate integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa richiamata dalla cartella di pagamento n.
3 13920110001134029000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Natale (PEC: ed Enzo Idà Email_1
(PEC: . Email_2
RICORRENTE E IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Harald Bonura (PEC:
. Email_3
RESISTENTE e
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. paolo Schilirò (PEC:
. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 3/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249001462421000, notificata il 25.9.2024 e contenente le cartelle di pagamento n. 13920110001134029000 e 13920140003456849000, per un importo complessivamente pari a 9.629,09€. Parte ricorrente deduceva la non debenza delle pretese creditorie, in ragione della richiesta di cancellazione dall'albo, datata 11.8.2008, in ragione dello svolgimento dell'attività di dipendente pubblico e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale, nel merito - dichiarare la nullità o l'annullamento e/o l'inefficacia della suindicata Intimazione di pagamento n 13920249001462421000 e/o delle cartelle esattoriali ivi riportate per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la nullità o l'annullamento della pretesa creditoria riportata nell'intimazione di pagamento n 13920249001462421000 per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_3 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento, impugnata in via principale.
3. Occorre, preliminarmente, rilevare che il ha dimostrato di aver notificato al CP_4 ricorrente le cartelle di pagamento n. 13920110001134029000 e 13920140003456849000, pure contestate, nelle rispettive date, 17/10/2011 e 11/12/2014.
3.1. Pertanto, nessuna deduzione sul merito delle pretese cartelle di pagamento possono trovare valorizzazione, in ragione della loro valida notifica, in virtù della quale ogni contestazione avrebbe dovuto porsi direttamente contro le stesse.
4. Deve osservarsi, inoltre, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in
2 essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Il ha, altresì, documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di CP_4 pagamento, dirette a rappresentare delle nuove date da cui far decorrere i termini prescrizionali, in quanto atti di messa in mora. Essi sono: l'intimazione di pagamento n. 13920169002081823000, notificata il 13.4.2017 e contenente entrambe le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento n. 13920229001083979000, notificata il 10.10.2022, contenente entrambe le cartelle di pagamento.
6. Stante la sospensione dei termini prescrizionali, in occasione del periodo pandemico, (pari a 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, occorre segnalare quanto segue.
7. Relativamente alla prima cartella di pagamento, pure contestata e notificata il 17.10.2011, la prima richiesta di pagamento è intervenuta dopo il quinquennio di prescrizione (infatti, è stata notificata solo 13.4.2017), provocando l'estinzione della pretesa creditoria.
8. Relativamente, invece, alla cartella di pagamento n. 13920140003456849000, dalla data di notifica (11.12.20124) a quella di notifica delle richieste di pagamento interruttive (dapprima il 13.4.2017 e la successiva il 10.10.2022) e in occasione della sospensione durante il periodo pandemico, nessuna estinzione può ravvisarsi, stante il mancato decorso dei termini prescrizionali.
9. Secondo quanto fin qui detto, dunque, il ricorso può essere accolto limitatamente alla questione inerente alla cartella di pagamento n. 13920110001134029000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
10. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite si considerano compensate integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa richiamata dalla cartella di pagamento n.
3 13920110001134029000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4