Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10566 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10282/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10282 del 2021, proposto da
Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Besuzio, Alan Sandona', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alan Sandona' in Brescia, via Mantova n. 6;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Antonio Pugliese, Angelo Pacileo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n.11;
per l'annullamento
- della comunicazione del GSE Prot. GSEWEB/P20210398633 del 8/7/2021 recante rigetto della richiesta di incentivo presentata dalla ricorrente Associazione Regionale Allevatori della Lombardia ai sensi del D.M. 16.02.2016 con riferimento all'intervento identificato con il codice CT00500662 (doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto, che abbia concorso a determinare l'emanazione e/o la motivazione del provvedimento finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento della comunicazione del GSE Prot. GSEWEB/P20210398633 del 8/7/2021 recante rigetto della richiesta di incentivo presentata dalla ricorrente Associazione Regionale Allevatori della Lombardia ai sensi del D.M. 16.02.2016 con riferimento all'intervento identificato con il codice CT00500662.
Si costituiva il GSE chiedendo rigettarsi il ricorso.
In corso di causa veniva annullato il provvedimento impugnato. La parte ricorrente pertanto dichiarata non avere interesse alla definizione del ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione delle peculiarità e della complessità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti, fermo il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO