Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 01/12/2025, n. 21627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21627 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11138/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11138 del 2024, proposto da EN AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per Gli Affari Europei Sud Politiche di Coesione e Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DE D'AN, MA GE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, ha omesso di valutare il titolo della Laurea di cui al punto A.1.1. della Tabella di cui al D.M. n. 205/2023, posseduto e dichiarato dalla ricorrente;
2. Del D.D.G. prot. n. 1499 del 08.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha decretato l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
3. Del D.D.G. prot. n. 1511 del 13.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 2575/2023 per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino” per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
4. Dell’Avviso prot. n. 58712 del 27.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato l’avvio della Fase 1 delle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Dell’Avviso prot. n. 58714 del 27.08.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, di rettifica del precedente Avviso prot. n. 58712, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del D.D.G. prot. n. 1721 del 29.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha decretato l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
7. Del D.D.G. prot. n. 1795 del 31.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha disposto, nei confronti dei soggetti inseriti nell’elenco allegato al detto decreto, una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Dell’Avviso prot. n. 60021 del 31.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato la conclusione delle operazioni informatizzate relative alla fase 2 delle immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell’elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 223,50 per la Regione Lazio, classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero per Gli Affari Europei Sud Politiche di Coesione e Pnrr;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. NI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti in epigrafe indicati e se ne domanda l’annullamento.
La questione riguarda sostanzialmente la valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente nell’ambito del concorso c.d. PNRR bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023.
I motivi di ricorso attengono, in sostanza:
- il primo, al diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio pari a 12,50 spettante per il titolo di laurea, e conseguentemente l’inserimento all’interno della graduatoria di merito menzionata in epigrafe con il complessivo punteggio pari a 223,50, con la denunzia della violazione e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 e del d.m. n. 205 del 26.10.2023, nonché della violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, eccesso di potere e disparità di trattamento;
- il secondo, alla violazione del principio del legittimo affidamento, determinata dall’illegittimo mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo di laurea nell’ambito della procedura concorsuale di cui al decreto dipartimentale M.i.m. n. 2575 del 06.12.2023.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio avversando e contestando le argomentazioni ricorsuali e chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza specificata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto, potendosi prescindere dall’esame delle eccezioni processuali proposte dall’Amministrazione che peraltro, in quanto non trasfuse in una difesa tecnica, non obbligano il giudice ad una motivazione specifica. Da quest’ultima comunque può prescindersi per il principio della “ragione più liquida”.
Premesso quanto sopra, l’odierna ricorrente censura la procedura indetta con il d.d.g. n. 2575 del 2023 con riferimento alla mancata valutazione della laurea quale titolo di accesso ai fini della attribuzione del punteggio e del successivo inserimento in graduatoria, nelle ipotesi in cui a costituire titolo di accesso è il possesso dell’abilitazione.
Al riguardo deve notarsi che la dichiarazione come titolo di accesso dell’abilitazione ingloba e prevede come presupposto necessario il previo possesso della laurea.
Inoltre, come statuito dalla Sezione con la recente sentenza n. 15531/2025, resa in una fattispecie parzialmente analoga a quella oggetto del presente ricorso: “ l’art. 4 del d.d.g. n. 2575 del 2023 prevede un duplice canale di accesso, da un lato il possesso congiunto di titolo di studio e abilitazione specifica (art. 4, comma 1); dall’altro, in alternativa all’abilitazione, il bando consente la partecipazione altresì a chi abbi degli specifici titoli di servizio pregressi per almeno tre anni scolastici, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. (art. 4, comma 3). Corrispondentemente, la Tabella B del d.m. n. 205 del 2023, alla voce A.1 “Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni”, prevede alla voce A.1.1 l’attribuzione di punteggio utile alla graduatoria tramite la valutazione del titolo di accesso, rispecchiante la dicotomia prevista dall’art. 4 del bando e, pertanto, distinguendo il titolo di laurea “purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c)” e l’“abilitazione specifica”. In entrambi i casi il punteggio (del titolo di laurea, ovvero dell’abilitazione) viene valorizzato qualora il punteggio conseguito sia superiore a 75. La scelta in questione non appare irragionevole, fondandosi sulla volontà rappresentata dall’amministrazione di non attribuire un’eccessiva valutazione ai titoli dei candidati in possesso di abilitazione, nei riguardi di coloro che accedono con i titoli di servizio, ovvero con i soli CFU. Né l’impostazione appare penalizzare in maniera irragionevole i possessori di un titolo di abilitazione, atteso che: - in ogni caso possono scegliere di dichiarare i 24 CFU come titolo di accesso e ottenere, qualora più conveniente rispetto all’abilitazione, il titolo di laurea; - la scelta di un titolo di accesso piuttosto di un altro risponde ad una precisa scelta del candidato (cfr. l’art. 3, comma 7 del D.M. n. 205 del 26.10.2023, per cui in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, i possessori dell’abilitazione specifica non devono conseguire ulteriori 36 CFU aggiuntivi, rispetto ai 24 CFU di cui sono in possesso gli aspiranti che accedono alla procedura concorsuale con il solo titolo di studio); l’abilitazione conseguita – nel caso di specie ottenuta dal ricorrente a seguito del superamento delle prove del concorso abilitante del 2020 – ha ricevuto altresì una valorizzazione specifica ai sensi del paragrafo B.4.1. Infine, va rilevato come l’impostazione seguita dal Ministero nell’applicazione del par. A.1.1. della citata Tabella sub Allegato B, non appare smentita o contraddetta da quanto previsto nei successivi paragrafi A.1.2 e A.1.3, i quali fanno riferimento a ulteriori abilitazioni (aggiuntive rispetto a quanto dichiarato ai fini del titolo di accesso e valutato ai sensi del par. A.1.1) .”.
Venendo al caso qui in esame, la ricorrente ha dichiarato nella propria domanda, ai fini dell’accesso al concorso, di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso prescelta.
Ma il punteggio conseguito dalla medesima era insufficiente per ottenere una valorizzazione della menzionata abilitazione, risultando inferiore a 75/100, per l’esattezza era 65/100 (come risulta dalla domanda di partecipazione depositata), per cui la stessa non aveva diritto a ricevere punteggio con riguardo al criterio A.1.1 dell’Allegato B.
Inoltre, come parimenti risulta dalla giurisprudenza della Sezione, neppure spetta al ricorrente il punteggio aggiuntivo di cui ai criteri A.1.2 (attribuito se l’abilitazione è conseguita attraverso “percorsi di abilitazione”) e A.1.3 (attribuito se “l’abilitazione è conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso”), in quanto nel caso della ricorrente l’abilitazione all’insegnamento è conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso per titoli ed esami, quindi non riconducibile alla frequenza di “percorsi di abilitazione” o di “percorsi selettivi di accesso” (cfr. le FAQ 15 e 16 pubblicate sul sito ufficiale del Ministero).
La ratio della disciplina di lex specialis ora descritta è di rendere il concorso realmente contendibile anche per i candidati in possesso di laurea integrata dai 24 CFU/CFA e titoli di servizio, e non solo a quelli in possesso di titoli di abilitazione, e tale logica si riscontra tanto con riguardo al punto A.1.1 quanto con riguardo ai punti A.1.2 e A.1.3.
Del resto lo sbarramento di punteggio previsto nel primo criterio non avrebbe senso se il medesimo fosse superabile grazie al secondo criterio, che invece assume carattere premiale per chi si trovi nella specifica situazione ivi descritta.
Né l’impostazione appare penalizzare in maniera irragionevole i possessori di un titolo di abilitazione, che non possono far valere il titolo di laurea, perché come già chiarito dalla Sezione (cfr. sentenza n. 12015/2025) gli stessi:
- in ogni caso potevano scegliere di dichiarare i 24 CFU come titolo di accesso e ottenere, qualora più conveniente rispetto all’abilitazione, il punteggio di cui al titolo di laurea;
- la scelta di un titolo di accesso piuttosto di un altro risponde ad una precisa scelta del candidato (cfr. l’art. 3, comma 7 del D.M. n. 205 del 26.10.2023), per cui in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, i possessori dell’abilitazione specifica non devono conseguire gli ulteriori 36 CFU aggiuntivi, rispetto ai 24 CFU di cui sono in possesso gli aspiranti che accedono alla procedura concorsuale con il solo titolo di studio.
I due motivi di ricorso vanno quindi respinti, il primo perché non sussiste alcun diritto della ricorrente ad un punteggio maggiore, in quanto le regole di concorso non lo prevedevano, il secondo perché non si è consolidato alcun legittimo affidamento. Quest’ultimo non può configurarsi in assenza di ragioni positive che abbiano indotto l’interessato a confidare, per un consistente periodo di tempo, nella posizione giuridica vantata, senza che la stessa sia mai stata posta in discussione, elementi che nella fattispecie non risultano, atteso che le regole di concorso disponevano in altro senso.
Le spese di lite vanno compensate vista la novità e peculiarità della questione, peraltro conseguenza di una disciplina normativa del tutto eccezionale quale quella del c.d. PNRR.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA ET, Presidente
NI TI, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TI | SA ET |
IL SEGRETARIO