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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1803 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 25/09/1964 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] in data [...], con il patrocinio dell'avv. Adele Saito (PEC Email_1
appellante
CONTRO
[...]
Controparte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_2 con il patrocinio per legge dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pa- lermo (PEC Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 4976/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 15-17/10/2024
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per gli appellanti:
«in totale riforma della sentenza in epigrafe :
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 - in via principale, accertare e dichiarare il diritto degli Appellanti alla elar- gizione di 2.261.061,00 - di cui il 70% a e il 30% a Parte_1 [...]
-, conseguentemente, previa disapplicazione della nota CP_3 prot. n. 0001544 dell'11.5.2022, condannare le Amministrazioni appellate
- ciascuna per quanto di competenza - al pagamento della somma di € 2.261.061,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dall'1.2.2014 (ovve- ro dalla data in cui avrebbe dovuto concludersi il procedimento secondo la tempistica di cui al DPR. 19.2.2014 n. 60);
- in sub.ne, accertare e dichiarare il diritto degli appellanti alla elargizione di € 432.000,00 - di cui 70% a e il 30% a Parte_1 CP_4
) - a titolo di lucro cessante per il danno 00, cagionato dalla risolu-
[...] zione del contratto con la Palermo Discount's, conseguentemente condan- nare le Amministrazioni appellate - ciascuna per quanto di competenza - al pagamento della somma di € 432.000,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dall'1.2.2014 (ovvero dalla data in cui avrebbe dovuto concludersi il procedimento secondo la tempistica di cui al succitato D.P.R. 19.2.2014 n. 60);
- in ulteriore sub.ne, accertate e dichiarare il diritto degli appellanti - di cui 70% a e il 30% a ) - al lucro cessante Parte_1 Parte_2 per i rapporti in premessa con liquidazione ai sensi dell'art. 27 co. 3 d.P.R 16.8.1999 n. 455 e dell'art. 1226 c.c., compresi rivalutazione e interessi, conseguentemente condannare le Amministrazioni appellate - ciascuna per quanto di competenza - al pagamento della somma così determinata. Con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio in favore del sottoscritto procuratore.»
Conclusioni le amministrazioni appellate:
«Tanto premesso si conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la confer- ma della sentenza impugnata. Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle compe- tenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese pre- notate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 19/6/2023, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il
[...]
Controparte_5
e la
[...] Controparte_6
, premettendo di aver avuto riconosciuto, rispettivamente, il primo
[...] una elargizione di euro 315.000 e la seconda una elargizione di euro 135.000, nella rispettiva qualità di soci della società fallita “Noda S.r.l.”, a titolo di ristoro dei danni patiti in conseguenza di vicende estorsive e atti
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 intimidatori da loro denunciati, ma che tale somma era ampiamente infe- riore rispetto al pregiudizio effettivamente subito e chiedevano, conse- guentemente, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della somma di euro 2.261.061,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dal 1/2/2014.
2. Le amministrazioni appellate si costituivano con comparsa del 18/10/2023, opponendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con sentenza n. 4976/2024, pronunciata in data 15-17/10/2024, il Tri- bunale di Palermo rigettava la domanda e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con citazione del 25/10/2024, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendo, in inte- grale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
5. Le amministrazioni appellate si sono costituite con comparsa dell'11/02/2025, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. La causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. e all'esito della discussione delle parti, avvenuta all'udienza del 19/11/2025, questa Corte ha pronunciato la presente sentenza nel termine previsto dal terzo com- ma del predetto art. 281 sexies c.p.c..
7. La sentenza impugnata ha rigettato le domande proposte dagli appel- lanti, non avendo ritenuto sufficientemente provata la sussistenza di un Part nesso causale tra le condotte criminose estorsive subite dalla società da S.r.l., di cui il possedeva il 70% delle quote e la il restan- Pt_1 Pt_2 te 30% e il mancato guadagno oggetto della richiesta di indennizzo.
8. Con il primo motivo di impugnazione, articolato su due profili, gli odier- ni appellanti censurano tale pronuncia, rilevando la contraddittorietà e l'erroneità della motivazione posta alla base della predetta decisione sot- to due profili, attinenti, rispettivamente, la prova della perdita di capacità operativa della società e il fatto che tale perdita sia stata la conseguenza delle difficoltà di accesso al mercato del credito causate dalle condotte estorsive subite.
9. Con riguardo all'indennizzo previsto dagli artt. 1 e ss. della L. n. 44 del
1999, la giurisprudenza di legittimità è giunta alla conclusione che la stes- sa sia oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, dal momento che in ordine alla sua corresponsione non residua alcun margine di discrezionali- tà, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto,
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 con esito favorevole per il richiedente, l'istruttoria prevista dalla legge (così Cass. SS.UU. n. 18983 del 2017)
10. Nella fattispecie in esame, l'istruttoria che il Prefetto deve compiere, disciplinata dall'art. 11 della suddetta legge, è incentrata sull'accertamen- to che il richiedente è stato vittima di un delitto estorsivo, accertamento che avviene mediante informazioni degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria e, qualora siano in corso indagini preliminari, con il parere del pubblico ministero competente. In ordine all'ammontare del danno il Pre- fetto può avvedersi della collaborazione di funzionari tecnici di ammini- strazione anche pubbliche, oppure di consulenti tecnici d'ufficio iscritti all'albo. Dall'esame di tale procedura, simile a quella prevista per la liqui- dazione del beneficio delle vittime del terrorismo, emerge che l'attività della pubblica amministrazione non è improntata ad alcun potere discre- zionale. L'attività della Pubblica amministrazione non si estende alla valu- tazione di comparativi interessi pubblici e privati con la possibilità di valu- tare discrezionalmente se alla vittime di attività estorsiva spetta o meno il contributo, ma l'accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il ri- chiedente è stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all'entità dei danni causalmente derivati da tale attività, di tal che si tratta di un'attività di un'attività valutativa di natura tecnica (così Cass. SS.UU. n. 18983/2017 cit.).
11. Al riguardo, appare necessario premettere che la società NODA S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 100/2018, con- fermata da questa Corte con sentenza n. 522/2020, è stata vittima di in- timidazioni di natura estorsiva nel periodo dal giugno 2012 al 2017, tutte denunciate alle forze dell'ordine, rispettivamente nelle date del 26/6/2012, del 27/6/2012, del 12/1/2013, del 13/11/2015 e del 16/6/2017. All'esito delle indagini avviate a seguito delle prime denunce, gli autori dell'estorsione di natura mafiosa venivano rinviati a giudizio in data 6/2/2014 e, quindi, condannati con sentenza del Tribunale di Paler- mo n. 249/2015 del 9/2/2015.
12. Con istanza proposta in data 29/10/2013, la società Noda S.r.l. chie- deva la sospensione dei termini di scadenza per il pagamento degli adem- pimenti amministrativi e dei ratei di mutui prevista dall'art. 20 della L. n. 44 del 1999, accolta con provvedimento del 27/3/2014 e prorogata con provvedimento del 22/11/2017, nonché l'erogazione dell'elargizione pre- vista dagli artt. 1 e 3 della medesima legge. Con riguardo a tale seconda richiesta, con decreto commissariale n. 5/E del 20/7/2016 veniva disposta l'erogazione dell'importo di euro 206.790,00, e a seguito di istanza di rie- same degli interessati, tale somma veniva incrementata ad euro 450.000
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 con il decreto commissariale n. 1/E del 22/4/2020.
13. A fronte di tale parziale riconoscimento, gli odierni appellanti hanno chiesto l'erogazione di un ulteriore ristoro pari ad euro 2.261.061,00, per i seguenti titoli:
a. perdita di guadagno per il mancato completamento dei lavori di scavo e di costruzione di 29 alloggi a Passo di Rigano. Al riguardo hanno evidenziato che con scrittura privata del 7/8/2013 la Noda S.r.l. aveva ricevuto l'incarico da parte di tali e di Pt_4 Pt_5 realizzare tra il 15/10/2013 e il 30/6/2014 opere di scavo e scarico detriti su un terreno sito in , località Passo di Rigano, per il CP_2 corrispettivo di € 1.118.000,00, e con successivo contratto del 24/9/2013, aveva ricevuto incarico dalla di Controparte_7 costruire sul medesimo fondo 29 alloggi entro 30 mesi dalla con- segna dei lavori, a fronte di un corrispettivo di € 4.200.000,00 e che entrambi i predetti contratti erano stati risolti, con un conse- guente danno da lucro cessante di € 101.636,00, in relazione al contratto stipulato con i sigg.ri e e di € Pt_4 Pt_5
381.818,00 in relazione al contratto stipulato con la Controparte_7
[...]
b. perdita di guadagno per il mancato completamento di un com- plesso edilizio in BA, composto da 42 unità immobiliari. Al riguardo hanno evidenziato che la Noda S.r.l. aveva ottenuto dal Comune di BA in data 4/10/2012 una concessione edilizia per la realizzazione di 7 corpi di fabbrica di civile abitazione per complessive 42 unità. Conseguentemente la NODA s.r.l.:
• in data 5/3/2013 aveva stipulato un contratto preliminare di locazione triennale (con decorrenza dal 4.10.2014) con la
[...] per un piano cantinato per il canone di € Parte_6
12.000,00 mensili.
• In data 3/2/2014 aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con la per 2 magazzini al Parte_7 prezzo di € 360.000,00, con consegna entro 18 mesi. Tale con- tratto era stato risolto in data 31/7/2015 dalla promittente acquirente per la mancata esecuzione dei lavori entro i termini convenuti;
• in data 16/5/2014 aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con la per n. 13 box a fron- Controparte_8 te di un corrispettivo di € 996.600,00, nonché un contratto di appalto per l'ultimazione dei lavori del complesso per il corri-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 spettivo di € 2.100.000,00. I predetti contratti erano stati risol- ti in data 20/7/2015 per il mancato avvio del programma co- struttivo;
• Per la risoluzione di questi tre negozi la NO.DA. s.r.l. ha subito danni per lucro cessante:
Ha rilevato, pertanto, di aver patito un danno da mancato guada- gno pari a € 166.100,00 per la mancata esecuzione del contratto preliminare di vendita e di € 190.909,00 per la mancata esecuzione del contratto di appalto con la , pari a € Controparte_8
60.000,00 la mancata esecuzione del contratto preliminare di compravendita con la e pari a € 432.00,00 per Parte_7 la mancata stipula del contratto di locazione commerciale con la Palermo Discount s.r.l.;
c. perdita del valore di avviamento commerciale della Noda S.r.l. per un importo complessivo di euro 1.550.000,00, conseguente al decremento del fatturato della Noda S.r.l. passato da € 5.043.050 di ricavi nell'anno 2011 a € 1.152.644 di ricavi nell'anno 2014.
14. Il ha contestato la fondatezza di tale domanda, Controparte_1 evidenziando che all'esito dell'istruttoria era stato accertato che solamen- te la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalla Noda S.r.l. con la era riconducibile alle richieste estorsive subite dalla Controparte_7
Noda S.r.l. e alla collaborazione del con le forze dell'ordine e che, Pt_1 pertanto, con il decreto n. 1/E del 22.4.2020, agli odierni appellanti era stato riconosciuto un danno da mancato guadagno pari a euro 450.000,00.
15. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dagli appel- lanti, rilevando che dalla circostanza che la società Noda S.r.l. abbia stipu- lato diversi contratti con parti private in epoca successiva alla denuncia delle condotte estorsive subite si ricaverebbe la conseguenza che la stessa abbia mantenuto sostanzialmente integra la sua capacità operativa e ne- goziale.
16. Il Tribunale di Palermo, inoltre, ha evidenziato che gli appellanti non avrebbero dimostrato che l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Noda S.r.l. sia stata causata dal mancato accesso al credito bancario, non avendo documentato alcuna comunicazione proveniente da istituti di credito relativa a richieste di rientro da esposizioni debitorie, o di rifiuto di concessione di mutui o finanziamenti.
17. Con il motivo di impugnazione in esame gli odierni appellanti conte-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 stano, innanzitutto, la prima conclusione, rilevando che tutti i contratti in relazione ai quali viene lamentato il mancato guadagno sono stati stipulati nel corso del periodo in cui vennero sporte le denunce delle estorsioni su- bite, presentate in un arco di tempo che va dal giugno 2012 al giugno 2017. Rileva, inoltre, la contraddittorietà delle conclusioni cui è pervenuto lo stesso appellato, il quale ha riconosciuto la sussistenza di un CP_1 nesso causale tra i fatti estorsivi e la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la sebbene il contratto in questione sia Controparte_7 stato stipulato in data 24/9/2013, e dunque dopo la presentazione delle prime tre denunce, mentre ha negato il ristoro delle ulteriori voci di man- cato guadagno solo perché il danno non risultava quantificabile.
18. Con il secondo profilo del medesimo motivo di impugnazione, gli ap- pellanti rilevano che la circostanza del mancato accesso al credito è stata documentata con la relazione di stima di parte prodotta, la quale menzio- na espressamente la corrispondenza intercorsa con l'istituto bancario In- tesa San Paolo e che non sarebbe stata espressamente contestata dal Mi- nistero appellato.
19. Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento, giacché gli odierni appellanti non hanno dimostrato la sussistenza di un nesso causa- le plausibile tra gli episodi di intimidazione subiti e l'impossibilità di ese- guire i contratti di appalto e i contratti preliminari stipulati con varie parti private.
20. Al riguardo, infatti, secondo le allegazioni degli appellanti, confortate dalla relazione di stima a firma del dott. comm. (all. 2 bis Controparte_9 all'atto di citazione del giudizio di primo grado) l'impossibilità della Noda S.r.l. di adempiere le obbligazioni contrattuali assunte sarebbe stata diret- tamente causata dalla mancata erogazione di credito da parte degli istituti bancari, che, a sua volta, sarebbe stata causata dal fatto di essere stata vittima di estorsione.
21. Non risulta, tuttavia, sufficientemente dimostrato che la mancata di- sponibilità di credito bancario sia riconducibile in modo univoco alle con- dotte estorsive subite e prontamente denunciate.
22. Dalla relazione di stima prodotta si evince che, dopo avere ottenuto il parere tecnico favorevole nella fase di istruttoria, la banca CP_10 lo con lettera del 14/11/2014 ebbe a comunicare che le istanze della so- cietà non erano state accolte per “motivi di merito creditizio” ovvero per- ché “la situazione economico finanziaria della società analizzata dall'Agenzia evidenziava nel bilancio un patrimonio netto negativo” e per- ché “la Centrale Rischi presentava un quadro sintetico con utilizzi impor-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 tanti sull'accordato”. Inoltre, la banca evidenziava che, nel corso del 2014, sarebbero “stati rilevati dei protesti di effetti cambiari che sono stati suc- cessivamente onorati”.
23. La sussistenza di un nesso causale tra il predetto diniego e le condotte estorsive subite si ricaverebbe, secondo il professionista incaricato dagli appellanti, dalla asserita pretestuosità delle motivazioni addotte, dal mo- mento che le problematiche di bilancio evidenziate dall'istituto di credito avrebbero riguardato una perdita evidenziata nel bilancio al 31/12/2012 prontamente coperta dalla ricapitalizzazione effettuata dai soci e che gli effetti cambiari sarebbero stati successivamente onorati e si riferirebbero, comunque, a obbligazioni per le quali avrebbe dovuto trovare applicazio- ne la sospensione dei termini di pagamento concessa ai sensi dell'art. 20 della L. n. 44 del 1999.
24. Risulta, tuttavia, che secondo la prospettazione del professionista in- caricato, fatta propria dagli appellanti, la motivazione del diniego di credi- to addotta dall'istituto bancario Intesa San Paolo faceva riferimento a una perdita di bilancio effettivamente sussistente, tanto da aver richiesto il versamento di nuova liquidità da parte dei soci. Gli odierni appellanti, al riguardo, non hanno in alcun modo chiarito se tale operazione, che deve ritenersi aver eroso in modo significativo il capitale sociale, tanto da ri- chiedere una operazione di ricapitalizzazione, sia avvenuta in assenza di altri segnali di criticità degli equilibri di bilancio, come difficoltà nei paga- menti, tensioni con i creditori, perdita di quote di mercato, o difficoltà a generare flussi di cassa positivi.
25. A ciò deve aggiungersi che gli odierni appellanti non hanno contestato una delle ulteriori motivazioni addotte dall'istituto bancario, consistente nel ricorso anomalo ai fidi bancari (gli “utilizzi importanti sull'accordato”) rilevato dalla Centrale Rischi.
26. Infine, va rilevato che gli odierni appellanti hanno documentato il ri- fiuto del credito da parte di un unico istituto bancario, mentre non risulta né allegato, né documentato, che la Noda S.r.l. abbia provato a rivolgersi ad altri operatori del mercato creditizio e che tale ricerca abbia avuto esi- to negativo, né le eventuali motivazioni del rifiuto del credito.
27. Appare evidente, dunque, che la sussistenza del nesso causale tra le difficoltà di accesso al mercato del credito e gli episodi estorsivi è il frutto di un ragionamento di carattere induttivo riconducibile al paradigma normativo dell'art. 2729 cod. civ, che appare ictu oculi fallace, perché fondato su indizi che non risultano connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 28. Non può sottacersi, poi, che la predetta società risultava aver benefi- ciato di una importante dilazione nel pagamento dei mutui già preceden- temente contratti, avendo usufruito della sospensione di tutti i termini di pagamento dei mutui e dei finanziamenti precedentemente erogati in vir- tù del provvedimento della Procura della Repubblica di Palermo del 27/3/2014, e che tale sospensione è stata prorogata con provvedimento del 22/11/2017, dal che sarebbe dovuta derivare una agevolazione conse- guente alla possibilità di impiegare nel ciclo aziendale i capitali che avreb- bero dovuto essere restituiti agli istituti di credito.
29. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, inoltre, anche per un essenziale vizio di fondo della pretesa creditoria azionata.
30. Al riguardo, va rammentato che più volte la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che l'art. 101, comma 2, c.p.c., nella parte in cui disciplina gli adempimenti che deve porre in essere il giudice, quando rileva d'ufficio questioni fondamentali per il giudizio, si riferisce alla rileva- zione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, compor- tino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 30883 del 03/12/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11269 del 28/04/2023).
31. L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rile- vate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., in sintesi, non riguar- da le questioni che sono solo di diritto, ma attiene a quelle di fatto, ovve- ro a quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono, non una diversa valu- tazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso ri- spetto a quelle chieste dalle parti, ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 822 del 09/01/2024, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11724 del 05/05/2021).
32. Nel caso in esame, dagli stessi fatti così come rappresentati dagli ap- pellanti nei due gradi del presente giudizio emerge l'infondatezza della pretesa azionata, seppur per un profilo di mero diritto non evidenziato dal giudice di primo grado.
33. Come si è avuto modo di precisare, infatti, gli odierni appellanti hanno agito nei confronti del per il riconoscimento del di- Controparte_1 ritto all'elargizione prevista dagli artt. 1 e 3 della L. n. 44 del 1999 a titolo personale, in quanto soci della società Noda S.r.l., dichiarata fallita.
34. Ai sensi dell'art. 10 della predetta legge: «
1. L'ammontare del danno è determinato: a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'artico-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 lo 7, comma 3; b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni per- sonali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima.»
35. Nel caso in esame, tuttavia, tutte le voci di mancato guadagno oggetto della richiesta proposta non sono riferibili a e a Parte_1 [...]
personalmente, ma, tutt'al più, alla società Noda S.r.l., trat- Parte_2 tandosi di mancato guadagno derivante dalla mancata esecuzione di con- tratti stipulati dalla predetta società e di perdita di valore dell'avviamento commerciale della medesima società.
36. Ai sensi dell'art. 3, commi 1-bis e 1-ter della L. n. 44 del 1999:
«
1-bis . Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizio- ne che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabi- litazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo ca- so la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né al- le attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le fi- nalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acqui- sito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento.»
37. Appare evidente, dunque, che tutte le voci di danno sulla base delle quali gli odierni appellanti invocano la concessione di una maggiore som- ma a titolo di elargizione avrebbero potuto, tuttalpiù, essere vantate dalla curatela fallimentare della società Noda S.r.l. e non già dai soci della pre- detta società.
38. Con un ulteriore motivo di impugnazione in esame, che sebbene for- mulato unitamente al primo integra una autonoma ragione di doglianza, gli odierni appellanti lamentano, inoltre, la mancata inclusione, nella somma oggetto di indennizzo, delle spese sostenute per la proposizione della domanda di elargizione, consistenti nelle spese necessarie per
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 l'assistenza legale e contabile.
39. Al riguardo va rammentato che ai sensi del già citato art. 10 della L. n.
44 del 1999 l'ammontare dell'elargizione è parametrato al danno subito e non è previsto che lo stesso comprenda anche il rimborso delle spese so- stenute per formulare la richiesta della stessa elargizione.
40. Deve, inoltre, rilevarsi che per la formulazione dell'istanza non risulta obbligatoria l'assistenza di un legale o di un consulente tecnico, di tal che tali spese non possono ritenersi essere indispensabili alla proposizione dell'istanza stessa.
41. Con l'ultimo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata, con la quale hanno chie- sto la liquidazione dell'ulteriore ammontare di euro 432.000,00 a titolo di danno derivante dal mancato guadagno per la risoluzione del contratto preliminare di locazione triennale stipulato in data 5/3/2013 con la
[...]
Parte_6
42. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, in- nanzitutto per via del fatto che tale domanda subordinata non risulta es- sere stata formulata nell'atto di citazione del 19/6/2023, giacché l'unica domanda subordinata formulata in quella sede risulta essere quella di li- quidazione equitativa dell'indennizzo già richiesto in misura analitica né nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado.
43. La domanda in questione, peraltro, non appare qualificabile come domanda autonoma, ma come richiesta di accoglimento quantomeno parziale della domanda originaria, giacché invoca l'accertamento della fondatezza di una porzione di questa, quella relativa al mancato guadagno derivante da uno dei molteplici contratti indicati nell'atto di citazione.
44. La stessa, dunque, non può trovare accoglimento sulla base delle con- siderazioni già analiticamente sviluppate ai punti dal n. 20 al n. 37 del pre- sente provvedimento.
45. Le medesime considerazioni non consentono, del pari, di accogliere l'ulteriore richiesta subordinata, riproposta con le conclusioni, ma che non risulta oggetto di un motivo di impugnazione a sé stante, con la quale vie- ne invocata la liquidazione in via equitativa dell'ammontare dell'elargizione dovuta, giacché tale elargizione non risulta dovuta in radi- ce, e non per una mera difficoltà nella sua esatta quantificazione.
46. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014,
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 in euro 31.300 (di cui euro 9.650 per l'attività di studio, euro 5.610 per la fase introduttiva ed euro 16.040 per la fase decisionale), oltre spese pre- notate a debito.
47. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da e Parte_1 CP_4
nei confronti del
[...] [...]
Controparte_11
e con ci-
[...] Controparte_2 tazione del 25/10/2024 avverso la sentenza n. 4976/2024, pronuncia- ta dal Tribunale di Palermo in data 15-17/10/2024;
• condanna gli appellanti al pagamento in favore delle amministrazioni appellate delle spese processuali, che liquida in euro 31.300, oltre spese prenotate a debito
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera de- gli appellati di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, in data 19/11/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te del collegio, dr. Angelo Piraino e dal Consigliere esten- sore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1803 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 25/09/1964 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] in data [...], con il patrocinio dell'avv. Adele Saito (PEC Email_1
appellante
CONTRO
[...]
Controparte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_2 con il patrocinio per legge dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pa- lermo (PEC Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 4976/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 15-17/10/2024
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per gli appellanti:
«in totale riforma della sentenza in epigrafe :
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 - in via principale, accertare e dichiarare il diritto degli Appellanti alla elar- gizione di 2.261.061,00 - di cui il 70% a e il 30% a Parte_1 [...]
-, conseguentemente, previa disapplicazione della nota CP_3 prot. n. 0001544 dell'11.5.2022, condannare le Amministrazioni appellate
- ciascuna per quanto di competenza - al pagamento della somma di € 2.261.061,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dall'1.2.2014 (ovve- ro dalla data in cui avrebbe dovuto concludersi il procedimento secondo la tempistica di cui al DPR. 19.2.2014 n. 60);
- in sub.ne, accertare e dichiarare il diritto degli appellanti alla elargizione di € 432.000,00 - di cui 70% a e il 30% a Parte_1 CP_4
) - a titolo di lucro cessante per il danno 00, cagionato dalla risolu-
[...] zione del contratto con la Palermo Discount's, conseguentemente condan- nare le Amministrazioni appellate - ciascuna per quanto di competenza - al pagamento della somma di € 432.000,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dall'1.2.2014 (ovvero dalla data in cui avrebbe dovuto concludersi il procedimento secondo la tempistica di cui al succitato D.P.R. 19.2.2014 n. 60);
- in ulteriore sub.ne, accertate e dichiarare il diritto degli appellanti - di cui 70% a e il 30% a ) - al lucro cessante Parte_1 Parte_2 per i rapporti in premessa con liquidazione ai sensi dell'art. 27 co. 3 d.P.R 16.8.1999 n. 455 e dell'art. 1226 c.c., compresi rivalutazione e interessi, conseguentemente condannare le Amministrazioni appellate - ciascuna per quanto di competenza - al pagamento della somma così determinata. Con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio in favore del sottoscritto procuratore.»
Conclusioni le amministrazioni appellate:
«Tanto premesso si conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la confer- ma della sentenza impugnata. Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle compe- tenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese pre- notate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 19/6/2023, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il
[...]
Controparte_5
e la
[...] Controparte_6
, premettendo di aver avuto riconosciuto, rispettivamente, il primo
[...] una elargizione di euro 315.000 e la seconda una elargizione di euro 135.000, nella rispettiva qualità di soci della società fallita “Noda S.r.l.”, a titolo di ristoro dei danni patiti in conseguenza di vicende estorsive e atti
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 intimidatori da loro denunciati, ma che tale somma era ampiamente infe- riore rispetto al pregiudizio effettivamente subito e chiedevano, conse- guentemente, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della somma di euro 2.261.061,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dal 1/2/2014.
2. Le amministrazioni appellate si costituivano con comparsa del 18/10/2023, opponendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con sentenza n. 4976/2024, pronunciata in data 15-17/10/2024, il Tri- bunale di Palermo rigettava la domanda e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con citazione del 25/10/2024, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendo, in inte- grale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
5. Le amministrazioni appellate si sono costituite con comparsa dell'11/02/2025, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. La causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. e all'esito della discussione delle parti, avvenuta all'udienza del 19/11/2025, questa Corte ha pronunciato la presente sentenza nel termine previsto dal terzo com- ma del predetto art. 281 sexies c.p.c..
7. La sentenza impugnata ha rigettato le domande proposte dagli appel- lanti, non avendo ritenuto sufficientemente provata la sussistenza di un Part nesso causale tra le condotte criminose estorsive subite dalla società da S.r.l., di cui il possedeva il 70% delle quote e la il restan- Pt_1 Pt_2 te 30% e il mancato guadagno oggetto della richiesta di indennizzo.
8. Con il primo motivo di impugnazione, articolato su due profili, gli odier- ni appellanti censurano tale pronuncia, rilevando la contraddittorietà e l'erroneità della motivazione posta alla base della predetta decisione sot- to due profili, attinenti, rispettivamente, la prova della perdita di capacità operativa della società e il fatto che tale perdita sia stata la conseguenza delle difficoltà di accesso al mercato del credito causate dalle condotte estorsive subite.
9. Con riguardo all'indennizzo previsto dagli artt. 1 e ss. della L. n. 44 del
1999, la giurisprudenza di legittimità è giunta alla conclusione che la stes- sa sia oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, dal momento che in ordine alla sua corresponsione non residua alcun margine di discrezionali- tà, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto,
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 con esito favorevole per il richiedente, l'istruttoria prevista dalla legge (così Cass. SS.UU. n. 18983 del 2017)
10. Nella fattispecie in esame, l'istruttoria che il Prefetto deve compiere, disciplinata dall'art. 11 della suddetta legge, è incentrata sull'accertamen- to che il richiedente è stato vittima di un delitto estorsivo, accertamento che avviene mediante informazioni degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria e, qualora siano in corso indagini preliminari, con il parere del pubblico ministero competente. In ordine all'ammontare del danno il Pre- fetto può avvedersi della collaborazione di funzionari tecnici di ammini- strazione anche pubbliche, oppure di consulenti tecnici d'ufficio iscritti all'albo. Dall'esame di tale procedura, simile a quella prevista per la liqui- dazione del beneficio delle vittime del terrorismo, emerge che l'attività della pubblica amministrazione non è improntata ad alcun potere discre- zionale. L'attività della Pubblica amministrazione non si estende alla valu- tazione di comparativi interessi pubblici e privati con la possibilità di valu- tare discrezionalmente se alla vittime di attività estorsiva spetta o meno il contributo, ma l'accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il ri- chiedente è stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all'entità dei danni causalmente derivati da tale attività, di tal che si tratta di un'attività di un'attività valutativa di natura tecnica (così Cass. SS.UU. n. 18983/2017 cit.).
11. Al riguardo, appare necessario premettere che la società NODA S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 100/2018, con- fermata da questa Corte con sentenza n. 522/2020, è stata vittima di in- timidazioni di natura estorsiva nel periodo dal giugno 2012 al 2017, tutte denunciate alle forze dell'ordine, rispettivamente nelle date del 26/6/2012, del 27/6/2012, del 12/1/2013, del 13/11/2015 e del 16/6/2017. All'esito delle indagini avviate a seguito delle prime denunce, gli autori dell'estorsione di natura mafiosa venivano rinviati a giudizio in data 6/2/2014 e, quindi, condannati con sentenza del Tribunale di Paler- mo n. 249/2015 del 9/2/2015.
12. Con istanza proposta in data 29/10/2013, la società Noda S.r.l. chie- deva la sospensione dei termini di scadenza per il pagamento degli adem- pimenti amministrativi e dei ratei di mutui prevista dall'art. 20 della L. n. 44 del 1999, accolta con provvedimento del 27/3/2014 e prorogata con provvedimento del 22/11/2017, nonché l'erogazione dell'elargizione pre- vista dagli artt. 1 e 3 della medesima legge. Con riguardo a tale seconda richiesta, con decreto commissariale n. 5/E del 20/7/2016 veniva disposta l'erogazione dell'importo di euro 206.790,00, e a seguito di istanza di rie- same degli interessati, tale somma veniva incrementata ad euro 450.000
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 con il decreto commissariale n. 1/E del 22/4/2020.
13. A fronte di tale parziale riconoscimento, gli odierni appellanti hanno chiesto l'erogazione di un ulteriore ristoro pari ad euro 2.261.061,00, per i seguenti titoli:
a. perdita di guadagno per il mancato completamento dei lavori di scavo e di costruzione di 29 alloggi a Passo di Rigano. Al riguardo hanno evidenziato che con scrittura privata del 7/8/2013 la Noda S.r.l. aveva ricevuto l'incarico da parte di tali e di Pt_4 Pt_5 realizzare tra il 15/10/2013 e il 30/6/2014 opere di scavo e scarico detriti su un terreno sito in , località Passo di Rigano, per il CP_2 corrispettivo di € 1.118.000,00, e con successivo contratto del 24/9/2013, aveva ricevuto incarico dalla di Controparte_7 costruire sul medesimo fondo 29 alloggi entro 30 mesi dalla con- segna dei lavori, a fronte di un corrispettivo di € 4.200.000,00 e che entrambi i predetti contratti erano stati risolti, con un conse- guente danno da lucro cessante di € 101.636,00, in relazione al contratto stipulato con i sigg.ri e e di € Pt_4 Pt_5
381.818,00 in relazione al contratto stipulato con la Controparte_7
[...]
b. perdita di guadagno per il mancato completamento di un com- plesso edilizio in BA, composto da 42 unità immobiliari. Al riguardo hanno evidenziato che la Noda S.r.l. aveva ottenuto dal Comune di BA in data 4/10/2012 una concessione edilizia per la realizzazione di 7 corpi di fabbrica di civile abitazione per complessive 42 unità. Conseguentemente la NODA s.r.l.:
• in data 5/3/2013 aveva stipulato un contratto preliminare di locazione triennale (con decorrenza dal 4.10.2014) con la
[...] per un piano cantinato per il canone di € Parte_6
12.000,00 mensili.
• In data 3/2/2014 aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con la per 2 magazzini al Parte_7 prezzo di € 360.000,00, con consegna entro 18 mesi. Tale con- tratto era stato risolto in data 31/7/2015 dalla promittente acquirente per la mancata esecuzione dei lavori entro i termini convenuti;
• in data 16/5/2014 aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con la per n. 13 box a fron- Controparte_8 te di un corrispettivo di € 996.600,00, nonché un contratto di appalto per l'ultimazione dei lavori del complesso per il corri-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 spettivo di € 2.100.000,00. I predetti contratti erano stati risol- ti in data 20/7/2015 per il mancato avvio del programma co- struttivo;
• Per la risoluzione di questi tre negozi la NO.DA. s.r.l. ha subito danni per lucro cessante:
Ha rilevato, pertanto, di aver patito un danno da mancato guada- gno pari a € 166.100,00 per la mancata esecuzione del contratto preliminare di vendita e di € 190.909,00 per la mancata esecuzione del contratto di appalto con la , pari a € Controparte_8
60.000,00 la mancata esecuzione del contratto preliminare di compravendita con la e pari a € 432.00,00 per Parte_7 la mancata stipula del contratto di locazione commerciale con la Palermo Discount s.r.l.;
c. perdita del valore di avviamento commerciale della Noda S.r.l. per un importo complessivo di euro 1.550.000,00, conseguente al decremento del fatturato della Noda S.r.l. passato da € 5.043.050 di ricavi nell'anno 2011 a € 1.152.644 di ricavi nell'anno 2014.
14. Il ha contestato la fondatezza di tale domanda, Controparte_1 evidenziando che all'esito dell'istruttoria era stato accertato che solamen- te la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalla Noda S.r.l. con la era riconducibile alle richieste estorsive subite dalla Controparte_7
Noda S.r.l. e alla collaborazione del con le forze dell'ordine e che, Pt_1 pertanto, con il decreto n. 1/E del 22.4.2020, agli odierni appellanti era stato riconosciuto un danno da mancato guadagno pari a euro 450.000,00.
15. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dagli appel- lanti, rilevando che dalla circostanza che la società Noda S.r.l. abbia stipu- lato diversi contratti con parti private in epoca successiva alla denuncia delle condotte estorsive subite si ricaverebbe la conseguenza che la stessa abbia mantenuto sostanzialmente integra la sua capacità operativa e ne- goziale.
16. Il Tribunale di Palermo, inoltre, ha evidenziato che gli appellanti non avrebbero dimostrato che l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Noda S.r.l. sia stata causata dal mancato accesso al credito bancario, non avendo documentato alcuna comunicazione proveniente da istituti di credito relativa a richieste di rientro da esposizioni debitorie, o di rifiuto di concessione di mutui o finanziamenti.
17. Con il motivo di impugnazione in esame gli odierni appellanti conte-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 stano, innanzitutto, la prima conclusione, rilevando che tutti i contratti in relazione ai quali viene lamentato il mancato guadagno sono stati stipulati nel corso del periodo in cui vennero sporte le denunce delle estorsioni su- bite, presentate in un arco di tempo che va dal giugno 2012 al giugno 2017. Rileva, inoltre, la contraddittorietà delle conclusioni cui è pervenuto lo stesso appellato, il quale ha riconosciuto la sussistenza di un CP_1 nesso causale tra i fatti estorsivi e la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la sebbene il contratto in questione sia Controparte_7 stato stipulato in data 24/9/2013, e dunque dopo la presentazione delle prime tre denunce, mentre ha negato il ristoro delle ulteriori voci di man- cato guadagno solo perché il danno non risultava quantificabile.
18. Con il secondo profilo del medesimo motivo di impugnazione, gli ap- pellanti rilevano che la circostanza del mancato accesso al credito è stata documentata con la relazione di stima di parte prodotta, la quale menzio- na espressamente la corrispondenza intercorsa con l'istituto bancario In- tesa San Paolo e che non sarebbe stata espressamente contestata dal Mi- nistero appellato.
19. Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento, giacché gli odierni appellanti non hanno dimostrato la sussistenza di un nesso causa- le plausibile tra gli episodi di intimidazione subiti e l'impossibilità di ese- guire i contratti di appalto e i contratti preliminari stipulati con varie parti private.
20. Al riguardo, infatti, secondo le allegazioni degli appellanti, confortate dalla relazione di stima a firma del dott. comm. (all. 2 bis Controparte_9 all'atto di citazione del giudizio di primo grado) l'impossibilità della Noda S.r.l. di adempiere le obbligazioni contrattuali assunte sarebbe stata diret- tamente causata dalla mancata erogazione di credito da parte degli istituti bancari, che, a sua volta, sarebbe stata causata dal fatto di essere stata vittima di estorsione.
21. Non risulta, tuttavia, sufficientemente dimostrato che la mancata di- sponibilità di credito bancario sia riconducibile in modo univoco alle con- dotte estorsive subite e prontamente denunciate.
22. Dalla relazione di stima prodotta si evince che, dopo avere ottenuto il parere tecnico favorevole nella fase di istruttoria, la banca CP_10 lo con lettera del 14/11/2014 ebbe a comunicare che le istanze della so- cietà non erano state accolte per “motivi di merito creditizio” ovvero per- ché “la situazione economico finanziaria della società analizzata dall'Agenzia evidenziava nel bilancio un patrimonio netto negativo” e per- ché “la Centrale Rischi presentava un quadro sintetico con utilizzi impor-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 tanti sull'accordato”. Inoltre, la banca evidenziava che, nel corso del 2014, sarebbero “stati rilevati dei protesti di effetti cambiari che sono stati suc- cessivamente onorati”.
23. La sussistenza di un nesso causale tra il predetto diniego e le condotte estorsive subite si ricaverebbe, secondo il professionista incaricato dagli appellanti, dalla asserita pretestuosità delle motivazioni addotte, dal mo- mento che le problematiche di bilancio evidenziate dall'istituto di credito avrebbero riguardato una perdita evidenziata nel bilancio al 31/12/2012 prontamente coperta dalla ricapitalizzazione effettuata dai soci e che gli effetti cambiari sarebbero stati successivamente onorati e si riferirebbero, comunque, a obbligazioni per le quali avrebbe dovuto trovare applicazio- ne la sospensione dei termini di pagamento concessa ai sensi dell'art. 20 della L. n. 44 del 1999.
24. Risulta, tuttavia, che secondo la prospettazione del professionista in- caricato, fatta propria dagli appellanti, la motivazione del diniego di credi- to addotta dall'istituto bancario Intesa San Paolo faceva riferimento a una perdita di bilancio effettivamente sussistente, tanto da aver richiesto il versamento di nuova liquidità da parte dei soci. Gli odierni appellanti, al riguardo, non hanno in alcun modo chiarito se tale operazione, che deve ritenersi aver eroso in modo significativo il capitale sociale, tanto da ri- chiedere una operazione di ricapitalizzazione, sia avvenuta in assenza di altri segnali di criticità degli equilibri di bilancio, come difficoltà nei paga- menti, tensioni con i creditori, perdita di quote di mercato, o difficoltà a generare flussi di cassa positivi.
25. A ciò deve aggiungersi che gli odierni appellanti non hanno contestato una delle ulteriori motivazioni addotte dall'istituto bancario, consistente nel ricorso anomalo ai fidi bancari (gli “utilizzi importanti sull'accordato”) rilevato dalla Centrale Rischi.
26. Infine, va rilevato che gli odierni appellanti hanno documentato il ri- fiuto del credito da parte di un unico istituto bancario, mentre non risulta né allegato, né documentato, che la Noda S.r.l. abbia provato a rivolgersi ad altri operatori del mercato creditizio e che tale ricerca abbia avuto esi- to negativo, né le eventuali motivazioni del rifiuto del credito.
27. Appare evidente, dunque, che la sussistenza del nesso causale tra le difficoltà di accesso al mercato del credito e gli episodi estorsivi è il frutto di un ragionamento di carattere induttivo riconducibile al paradigma normativo dell'art. 2729 cod. civ, che appare ictu oculi fallace, perché fondato su indizi che non risultano connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 28. Non può sottacersi, poi, che la predetta società risultava aver benefi- ciato di una importante dilazione nel pagamento dei mutui già preceden- temente contratti, avendo usufruito della sospensione di tutti i termini di pagamento dei mutui e dei finanziamenti precedentemente erogati in vir- tù del provvedimento della Procura della Repubblica di Palermo del 27/3/2014, e che tale sospensione è stata prorogata con provvedimento del 22/11/2017, dal che sarebbe dovuta derivare una agevolazione conse- guente alla possibilità di impiegare nel ciclo aziendale i capitali che avreb- bero dovuto essere restituiti agli istituti di credito.
29. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, inoltre, anche per un essenziale vizio di fondo della pretesa creditoria azionata.
30. Al riguardo, va rammentato che più volte la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che l'art. 101, comma 2, c.p.c., nella parte in cui disciplina gli adempimenti che deve porre in essere il giudice, quando rileva d'ufficio questioni fondamentali per il giudizio, si riferisce alla rileva- zione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, compor- tino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 30883 del 03/12/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11269 del 28/04/2023).
31. L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rile- vate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., in sintesi, non riguar- da le questioni che sono solo di diritto, ma attiene a quelle di fatto, ovve- ro a quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono, non una diversa valu- tazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso ri- spetto a quelle chieste dalle parti, ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 822 del 09/01/2024, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11724 del 05/05/2021).
32. Nel caso in esame, dagli stessi fatti così come rappresentati dagli ap- pellanti nei due gradi del presente giudizio emerge l'infondatezza della pretesa azionata, seppur per un profilo di mero diritto non evidenziato dal giudice di primo grado.
33. Come si è avuto modo di precisare, infatti, gli odierni appellanti hanno agito nei confronti del per il riconoscimento del di- Controparte_1 ritto all'elargizione prevista dagli artt. 1 e 3 della L. n. 44 del 1999 a titolo personale, in quanto soci della società Noda S.r.l., dichiarata fallita.
34. Ai sensi dell'art. 10 della predetta legge: «
1. L'ammontare del danno è determinato: a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'artico-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 lo 7, comma 3; b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni per- sonali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima.»
35. Nel caso in esame, tuttavia, tutte le voci di mancato guadagno oggetto della richiesta proposta non sono riferibili a e a Parte_1 [...]
personalmente, ma, tutt'al più, alla società Noda S.r.l., trat- Parte_2 tandosi di mancato guadagno derivante dalla mancata esecuzione di con- tratti stipulati dalla predetta società e di perdita di valore dell'avviamento commerciale della medesima società.
36. Ai sensi dell'art. 3, commi 1-bis e 1-ter della L. n. 44 del 1999:
«
1-bis . Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizio- ne che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabi- litazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo ca- so la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né al- le attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le fi- nalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acqui- sito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento.»
37. Appare evidente, dunque, che tutte le voci di danno sulla base delle quali gli odierni appellanti invocano la concessione di una maggiore som- ma a titolo di elargizione avrebbero potuto, tuttalpiù, essere vantate dalla curatela fallimentare della società Noda S.r.l. e non già dai soci della pre- detta società.
38. Con un ulteriore motivo di impugnazione in esame, che sebbene for- mulato unitamente al primo integra una autonoma ragione di doglianza, gli odierni appellanti lamentano, inoltre, la mancata inclusione, nella somma oggetto di indennizzo, delle spese sostenute per la proposizione della domanda di elargizione, consistenti nelle spese necessarie per
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 l'assistenza legale e contabile.
39. Al riguardo va rammentato che ai sensi del già citato art. 10 della L. n.
44 del 1999 l'ammontare dell'elargizione è parametrato al danno subito e non è previsto che lo stesso comprenda anche il rimborso delle spese so- stenute per formulare la richiesta della stessa elargizione.
40. Deve, inoltre, rilevarsi che per la formulazione dell'istanza non risulta obbligatoria l'assistenza di un legale o di un consulente tecnico, di tal che tali spese non possono ritenersi essere indispensabili alla proposizione dell'istanza stessa.
41. Con l'ultimo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata, con la quale hanno chie- sto la liquidazione dell'ulteriore ammontare di euro 432.000,00 a titolo di danno derivante dal mancato guadagno per la risoluzione del contratto preliminare di locazione triennale stipulato in data 5/3/2013 con la
[...]
Parte_6
42. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, in- nanzitutto per via del fatto che tale domanda subordinata non risulta es- sere stata formulata nell'atto di citazione del 19/6/2023, giacché l'unica domanda subordinata formulata in quella sede risulta essere quella di li- quidazione equitativa dell'indennizzo già richiesto in misura analitica né nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado.
43. La domanda in questione, peraltro, non appare qualificabile come domanda autonoma, ma come richiesta di accoglimento quantomeno parziale della domanda originaria, giacché invoca l'accertamento della fondatezza di una porzione di questa, quella relativa al mancato guadagno derivante da uno dei molteplici contratti indicati nell'atto di citazione.
44. La stessa, dunque, non può trovare accoglimento sulla base delle con- siderazioni già analiticamente sviluppate ai punti dal n. 20 al n. 37 del pre- sente provvedimento.
45. Le medesime considerazioni non consentono, del pari, di accogliere l'ulteriore richiesta subordinata, riproposta con le conclusioni, ma che non risulta oggetto di un motivo di impugnazione a sé stante, con la quale vie- ne invocata la liquidazione in via equitativa dell'ammontare dell'elargizione dovuta, giacché tale elargizione non risulta dovuta in radi- ce, e non per una mera difficoltà nella sua esatta quantificazione.
46. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014,
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 in euro 31.300 (di cui euro 9.650 per l'attività di studio, euro 5.610 per la fase introduttiva ed euro 16.040 per la fase decisionale), oltre spese pre- notate a debito.
47. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da e Parte_1 CP_4
nei confronti del
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Controparte_11
e con ci-
[...] Controparte_2 tazione del 25/10/2024 avverso la sentenza n. 4976/2024, pronuncia- ta dal Tribunale di Palermo in data 15-17/10/2024;
• condanna gli appellanti al pagamento in favore delle amministrazioni appellate delle spese processuali, che liquida in euro 31.300, oltre spese prenotate a debito
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera de- gli appellati di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, in data 19/11/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te del collegio, dr. Angelo Piraino e dal Consigliere esten- sore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12