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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/08/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 742/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
IA Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 742/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 11.04.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Vico Giambattista 15, CF C.F._1
e nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Vico Giambattista 15, CF entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Dugini (CF
; presso il C.F._3 Email_1 cui studio in Pistoia, Via Frosini 13, eleggono domicilio, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 11.04.2025, Pt_1
ed esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 12.12.1998 in Pistoia, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 13.05.1999) e Persona_1 Per_2
(il 04.06.2004).
[...]
Le parti evidenziavano peraltro che, essendo divenuta improseguibile la convivenza, decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, non correndo alcun obbligo di mantenimento tra loro;
3) La Sig.a lascerà la casa coniugale, acconsentendo a che Pt_2
l'intestazione del contratto di locazione venga effettuata a nome del Sig. , cui il diritto di abitazione resterà assegnato, Parte_1 che curerà il cambio entro la fine di aprile 2025;
4) Il figlio è economicamente autosufficiente quindi Persona_1 non correrà alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti;
in ogni caso il ragazzo continuerà ad abitare presso la casa famigliare, conservando i propri spazi, salvo sua diversa determinazione. La figlia IA, che incrementerà le ore di lavoro con la Euroristorazione srl, continuerà a beneficiare del contributo di mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori che continueranno a provvedere alle sue necessità di vitto, alloggio, vestiario, benessere in generale e spese straordinarie, da dividersi tra le parti al 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di Pistoia.
Ciò fino a che anche IA sarà titolare di un'entrata mensile netta, da lavoro, non minore di € 800,00; anche IA continuerà a
2 risiedere presso l'abitazione famigliare, salvo sua diversa determinazione.
5) I coniugi sono cointestatari di un conto corrente con Intesa
SanPaolo n. 68711/1000/00002369 (Doc. 8) con giacenza media negativa;
trattasi di un conto su cui viene accreditato anche lo stipendio della Sig.a A tal proposito le parti concordano Pt_2 che su detto conto non venga più accreditata la remunerazione della Sig.a dal momento della sottoscrizione del presente Pt_2 ricorso e che il rapporto verrà chiuso entro sei mesi dal provvedimento recante la loro separazione.
6) Il Sig. si obbliga a volturare le intestazioni delle utenze di Pt_1 casa relative alla fornitura di luce e gas a proprio nome non oltre la sottoscrizione del presente ricorso, autorizzando la Sig.a a Pt_2 lasciare casa coniugale non appena abbia rinvenuto idonea sistemazione, anche prima del deposito del ricorso.
7) Spese di lite compensate tra le parti
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.04.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
3 4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...] ed nata a
[...] Parte_2
Pistoia il 27.10.1977, che hanno contratto matrimonio in data
12.12.1998 in Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 328, P.
2, S. A, anno 1998);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
IA Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 742/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 11.04.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Vico Giambattista 15, CF C.F._1
e nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Vico Giambattista 15, CF entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Dugini (CF
; presso il C.F._3 Email_1 cui studio in Pistoia, Via Frosini 13, eleggono domicilio, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 11.04.2025, Pt_1
ed esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 12.12.1998 in Pistoia, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 13.05.1999) e Persona_1 Per_2
(il 04.06.2004).
[...]
Le parti evidenziavano peraltro che, essendo divenuta improseguibile la convivenza, decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, non correndo alcun obbligo di mantenimento tra loro;
3) La Sig.a lascerà la casa coniugale, acconsentendo a che Pt_2
l'intestazione del contratto di locazione venga effettuata a nome del Sig. , cui il diritto di abitazione resterà assegnato, Parte_1 che curerà il cambio entro la fine di aprile 2025;
4) Il figlio è economicamente autosufficiente quindi Persona_1 non correrà alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti;
in ogni caso il ragazzo continuerà ad abitare presso la casa famigliare, conservando i propri spazi, salvo sua diversa determinazione. La figlia IA, che incrementerà le ore di lavoro con la Euroristorazione srl, continuerà a beneficiare del contributo di mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori che continueranno a provvedere alle sue necessità di vitto, alloggio, vestiario, benessere in generale e spese straordinarie, da dividersi tra le parti al 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di Pistoia.
Ciò fino a che anche IA sarà titolare di un'entrata mensile netta, da lavoro, non minore di € 800,00; anche IA continuerà a
2 risiedere presso l'abitazione famigliare, salvo sua diversa determinazione.
5) I coniugi sono cointestatari di un conto corrente con Intesa
SanPaolo n. 68711/1000/00002369 (Doc. 8) con giacenza media negativa;
trattasi di un conto su cui viene accreditato anche lo stipendio della Sig.a A tal proposito le parti concordano Pt_2 che su detto conto non venga più accreditata la remunerazione della Sig.a dal momento della sottoscrizione del presente Pt_2 ricorso e che il rapporto verrà chiuso entro sei mesi dal provvedimento recante la loro separazione.
6) Il Sig. si obbliga a volturare le intestazioni delle utenze di Pt_1 casa relative alla fornitura di luce e gas a proprio nome non oltre la sottoscrizione del presente ricorso, autorizzando la Sig.a a Pt_2 lasciare casa coniugale non appena abbia rinvenuto idonea sistemazione, anche prima del deposito del ricorso.
7) Spese di lite compensate tra le parti
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.04.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
3 4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...] ed nata a
[...] Parte_2
Pistoia il 27.10.1977, che hanno contratto matrimonio in data
12.12.1998 in Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 328, P.
2, S. A, anno 1998);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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