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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1540/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 9/9/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. MASSIMO BALDI PERGAMI BELLUZZI
Appellante
E
CP_1
Avv. CRISTIANA GIORDANO
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2373/2024 pubblicata in data 27/2/2024.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.6.2024, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, notificata in data 7.3.2023, emessa dall' per l'importo CP_1 di 36.088,00 a titolo di omesso versamento di ritenute previdenziali relative ai dipendenti per l'anno 2017, accertato sulla base dei flussi emessi dal datore di lavoro. CP_2
1.1. Contestualmente l'appellante, ai soli fini conciliativi e senza alcun riconoscimento, ha formulato con l'atto di gravame offerta formale per il versamento della somma di € 11.132,56, con conseguente rinuncia agli atti del giudizio e compensazione delle spese.
2. Ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
3. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
4. Il Tribunale ha respinto l'opposizione sulla base dei seguenti rilievi:
- la censura relativa alla mancata notifica degli atti di accertamento prodromici è infondata sulla base della documentazione depositata dall' (sub all. n. 3), essendo riportati negli atti i numeri identificativi CP_1 delle raccomandate indirizzate al ricorrente e alla società e negli avvisi di ricevimento sono riportati i rispettivi numeri di protocollo degli atti di accertamento relativi;
- l'ammontare della sanzione (originariamente quantificato in €
36.088,00) è stata rideterminato in € 27.760,00 secondo le norme di legge in applicazione del principio del favor rei.
2 5. L'appellante censura la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 139 c.p.c. e 60 dpr n. 600/1973 per mancato perfezionamento della notifica e mancata allegazione della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica a mani di terzi, con conseguente violazione dell'art. 28 l. n. 689/1981;
II) Violazione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 e dell'art. 11 l. 689/1981 in ordine ai criteri di calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria.
6. Si rileva, quanto al primo motivo, che con l'originaria opposizione il ha eccepito la omessa notifica degli atti presupposti di Pt_1 accertamento della violazione prot. n. 7012.06/06/2019.0074594 CP_1
e n. 7012.06/06/2019.0074595 entrambi del 21 giugno 2019, assumendo che gli atti non sono stati mai notificati al ricorrente, né alla società RGM srl di cui il medesimo era amministratore e legale rappresentante.
6.1. Solo con l'atto di gravame l'appellante introduce un motivo nuovo di censura, deducendo che il processo notificatorio non si è perfezionato in quanto l'atto è stato notificato nelle mani di terzi (nella specie nelle mani della madre convivente) e pertanto, sulla base della normativa applicabile, si rendeva necessaria, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, dpr n. 600/73, la spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica a mani di terzi, a pena di annullamento dell'atto impugnato.
6.2. A prescindere dai profili di inammissibilità del motivo relativo al vizio della notifica per omessa prova della spedizione della raccomandata informativa - in quanto formulato solo in sede di gravame e non con l'atto introduttivo del giudizio, né il rilievo è stato mosso a seguito della costituzione dell' in primo grado e del CP_1
3 deposto della documentazione relativa alla notifica – la censura è infondata, risultando dai docc. dub all.ti nn. 3, 3 bis e 3 ter la notifica degli atti e della spedizione della comunicazione di avvenuta notifica con distinte raccomandate (una recapitata nelle mani della madre del e l'altra all'impiegata della società) datate 21.6.2019, come Pt_1 già rileva dal primo giudice. Il motivo deve essere pertanto disatteso.
7. Con il secondo motivo il lamenta che il giudice di primo Pt_1 grado non si è conformato alla previsione legislativa di cui all'art. 11 l.
n. 689/81 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, limitandosi ad avallare il calcolo effettuato dall' , CP_3 senza tenere conto dei criteri individuati dalla norma.
7.1. La norma in commento (Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammnistrative pecuniarie) dispone che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
7.2. Deve premettersi che l' in seguito all'introduzione delle CP_1 modifiche normative (art. 23 d.l. n. 48/2023) in ordine alla determinazione delle sanzioni in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con i propri messaggi (27.9.2022 n. 3516 e
24.5.2023 n. 1931 allegati agli atti) ha recepito le nuove regole vigenti per la determinazione della sanzione di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l.
n. 463/1983. Conseguentemente, con provvedimento di rettifica (sub doc. n. 6 all. in appello), l' ha rideterminato l'importo della CP_3 sanzione relativa all'annualità 2017 di cui all'ordinanza ingiunzione in oggetto riducendola alla somma di € 27.760,00, con la seguente
4 motivazione: “In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. OI-
001731240, relativa all'annualità 2017, notificata il 07/03/2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 22/06/2023, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari
a € 27.760,00”.
7.3. Lamenta l'appellante che, sulla scorta della novella intervenuta con l'art. 23 cit., mediante sostituzione delle parole “da euro 10.000 a euro 50.000” (per le omissioni, come nel caso di specie, non superiori a 10.000) con le parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, avrebbe dovuto applicarsi una sanzione pari a 10.410,00 – o comunque notevolmente inferiore a € 27.760,00 -, stante l'importo delle ritenute omesse pari a € 6.940,00.
7.4. Il motivo è infondato. La misura della sanzione, così come rideterminata dall' è conforme alla norma di legge rientrando nei CP_1 parametri quantitativi da essa previsti. Né ricorrono gli estremi per una individuazione nella misura minima (una vola e mezzo l'importo del versamento evaso), in relazione alle circostanze del caso di specie, tenuto conto che l'omissione non ha assunto carattere eccezionale bensì reiterato continuativamente per le annualità dal 2012 al 2019, come si evince dalle relative comunicazioni e diffide depositate dall' nonostante l'obbligo dei versamenti delle ritenute CP_1 previdenziali e assistenziali risultasse dalla documentazione CP_2 trasmessa dalla stessa società datrice di lavoro.
Rileva, altresì, allo stesso fine della determinazione della sanzione, per come evidenziato dall' in assenza di contestazione, la circostanza CP_1
5 della mancata adesione da parte della società all'opzione del pagamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento senza applicazione di alcuna sanzione, ovvero, in mancanza, al pagamento nei successivi 60 giorni di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, come previsto dall'art. 16 l. 24.11.1989 n. 689.
7.5. Né può venire in considerazione, in senso contrario, l'entità non rilevante dell'importo omesso (€ 6.940,00), poiché tale circostanza è già prevista quale presupposto per l'applicazione della sanzione così come determinata dal novellato art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1083, applicabile alle omissioni di importo non superiore a € 10.000,00.
8. L'appello deve essere, pertanto, respinto.
9. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore dell' delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre oneri accessori di legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1540/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 9/9/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. MASSIMO BALDI PERGAMI BELLUZZI
Appellante
E
CP_1
Avv. CRISTIANA GIORDANO
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2373/2024 pubblicata in data 27/2/2024.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.6.2024, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, notificata in data 7.3.2023, emessa dall' per l'importo CP_1 di 36.088,00 a titolo di omesso versamento di ritenute previdenziali relative ai dipendenti per l'anno 2017, accertato sulla base dei flussi emessi dal datore di lavoro. CP_2
1.1. Contestualmente l'appellante, ai soli fini conciliativi e senza alcun riconoscimento, ha formulato con l'atto di gravame offerta formale per il versamento della somma di € 11.132,56, con conseguente rinuncia agli atti del giudizio e compensazione delle spese.
2. Ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
3. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
4. Il Tribunale ha respinto l'opposizione sulla base dei seguenti rilievi:
- la censura relativa alla mancata notifica degli atti di accertamento prodromici è infondata sulla base della documentazione depositata dall' (sub all. n. 3), essendo riportati negli atti i numeri identificativi CP_1 delle raccomandate indirizzate al ricorrente e alla società e negli avvisi di ricevimento sono riportati i rispettivi numeri di protocollo degli atti di accertamento relativi;
- l'ammontare della sanzione (originariamente quantificato in €
36.088,00) è stata rideterminato in € 27.760,00 secondo le norme di legge in applicazione del principio del favor rei.
2 5. L'appellante censura la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 139 c.p.c. e 60 dpr n. 600/1973 per mancato perfezionamento della notifica e mancata allegazione della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica a mani di terzi, con conseguente violazione dell'art. 28 l. n. 689/1981;
II) Violazione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 e dell'art. 11 l. 689/1981 in ordine ai criteri di calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria.
6. Si rileva, quanto al primo motivo, che con l'originaria opposizione il ha eccepito la omessa notifica degli atti presupposti di Pt_1 accertamento della violazione prot. n. 7012.06/06/2019.0074594 CP_1
e n. 7012.06/06/2019.0074595 entrambi del 21 giugno 2019, assumendo che gli atti non sono stati mai notificati al ricorrente, né alla società RGM srl di cui il medesimo era amministratore e legale rappresentante.
6.1. Solo con l'atto di gravame l'appellante introduce un motivo nuovo di censura, deducendo che il processo notificatorio non si è perfezionato in quanto l'atto è stato notificato nelle mani di terzi (nella specie nelle mani della madre convivente) e pertanto, sulla base della normativa applicabile, si rendeva necessaria, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, dpr n. 600/73, la spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica a mani di terzi, a pena di annullamento dell'atto impugnato.
6.2. A prescindere dai profili di inammissibilità del motivo relativo al vizio della notifica per omessa prova della spedizione della raccomandata informativa - in quanto formulato solo in sede di gravame e non con l'atto introduttivo del giudizio, né il rilievo è stato mosso a seguito della costituzione dell' in primo grado e del CP_1
3 deposto della documentazione relativa alla notifica – la censura è infondata, risultando dai docc. dub all.ti nn. 3, 3 bis e 3 ter la notifica degli atti e della spedizione della comunicazione di avvenuta notifica con distinte raccomandate (una recapitata nelle mani della madre del e l'altra all'impiegata della società) datate 21.6.2019, come Pt_1 già rileva dal primo giudice. Il motivo deve essere pertanto disatteso.
7. Con il secondo motivo il lamenta che il giudice di primo Pt_1 grado non si è conformato alla previsione legislativa di cui all'art. 11 l.
n. 689/81 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, limitandosi ad avallare il calcolo effettuato dall' , CP_3 senza tenere conto dei criteri individuati dalla norma.
7.1. La norma in commento (Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammnistrative pecuniarie) dispone che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
7.2. Deve premettersi che l' in seguito all'introduzione delle CP_1 modifiche normative (art. 23 d.l. n. 48/2023) in ordine alla determinazione delle sanzioni in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con i propri messaggi (27.9.2022 n. 3516 e
24.5.2023 n. 1931 allegati agli atti) ha recepito le nuove regole vigenti per la determinazione della sanzione di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l.
n. 463/1983. Conseguentemente, con provvedimento di rettifica (sub doc. n. 6 all. in appello), l' ha rideterminato l'importo della CP_3 sanzione relativa all'annualità 2017 di cui all'ordinanza ingiunzione in oggetto riducendola alla somma di € 27.760,00, con la seguente
4 motivazione: “In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. OI-
001731240, relativa all'annualità 2017, notificata il 07/03/2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 22/06/2023, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari
a € 27.760,00”.
7.3. Lamenta l'appellante che, sulla scorta della novella intervenuta con l'art. 23 cit., mediante sostituzione delle parole “da euro 10.000 a euro 50.000” (per le omissioni, come nel caso di specie, non superiori a 10.000) con le parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, avrebbe dovuto applicarsi una sanzione pari a 10.410,00 – o comunque notevolmente inferiore a € 27.760,00 -, stante l'importo delle ritenute omesse pari a € 6.940,00.
7.4. Il motivo è infondato. La misura della sanzione, così come rideterminata dall' è conforme alla norma di legge rientrando nei CP_1 parametri quantitativi da essa previsti. Né ricorrono gli estremi per una individuazione nella misura minima (una vola e mezzo l'importo del versamento evaso), in relazione alle circostanze del caso di specie, tenuto conto che l'omissione non ha assunto carattere eccezionale bensì reiterato continuativamente per le annualità dal 2012 al 2019, come si evince dalle relative comunicazioni e diffide depositate dall' nonostante l'obbligo dei versamenti delle ritenute CP_1 previdenziali e assistenziali risultasse dalla documentazione CP_2 trasmessa dalla stessa società datrice di lavoro.
Rileva, altresì, allo stesso fine della determinazione della sanzione, per come evidenziato dall' in assenza di contestazione, la circostanza CP_1
5 della mancata adesione da parte della società all'opzione del pagamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento senza applicazione di alcuna sanzione, ovvero, in mancanza, al pagamento nei successivi 60 giorni di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, come previsto dall'art. 16 l. 24.11.1989 n. 689.
7.5. Né può venire in considerazione, in senso contrario, l'entità non rilevante dell'importo omesso (€ 6.940,00), poiché tale circostanza è già prevista quale presupposto per l'applicazione della sanzione così come determinata dal novellato art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1083, applicabile alle omissioni di importo non superiore a € 10.000,00.
8. L'appello deve essere, pertanto, respinto.
9. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore dell' delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre oneri accessori di legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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