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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1302/2019, posta in deliberazione all'udienza del 20 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Antonio Natalino Barillaro e Rosalba Barillaro)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Camillo Metz)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.15209/2018 emessa dal Tribunale di
Roma RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza n. 15209/2018 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla ha revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 27073/2014 ottenuto dalla per la somma di € Parte_1
11.969,51 e ha condannato l'opponente al pagamento della minor somma di €
6.910,00, oltre agli interessi dalla messa in mora al saldo;
ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dalla parte opposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; ha posto a carico dell'opponente le spese di lite.
Avverso la citata sentenza, la ha proposto appello, lamentando Parte_1
l'erronea parziale decurtazione della fattura n. 571/14, dalla quale il Tribunale ha detratto la somma di € 1.220,00, e il mancato riconoscimento dell'importo di €
1.085,00 portato dalla fattura n. 423/14; ha inoltre censurato la condanna alle spese, nonostante l'accoglimento di parte della pretesa, e ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l che ha Controparte_2
contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese del grado.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 20 marzo 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dalla pretesa monitoria avanzata dalla Parte_1
che ha ottenuto nei confronti della il decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 27073/2014 per la somma € 11.851,52 relativa ai costi di noleggio di una gru da utilizzare nel cantiere di Via Nomentana 905, come da contratto stipulato il 12 gennaio 2014. A conclusione del giudizio di opposizione promosso dalla Controparte_1
il Tribunale di Roma ha dato atto dell'intervenuto pagamento della somma di €
2.753,71 e ha condannato l'opponente al pagamento del residuo importo di €
6.910,00, previa decurtazione di parte dell'ammontare della fattura n. 571/14, recante la duplicazione di € 1.000,00, oltre Iva (già conteggiata nella fattura n. 54/14) e detrazione della fattura n. 423/14 emessa indebitamente per la somma di € 1.085,80; in ragione della condotta posta in essere dall'opposta, che aveva agito in via monitoria per un credito maggiore di quello effettivamente vantato e non aveva tenuto conto dell'intenzione della debitrice di provvedere al pagamento rateale del dovuto, ha posto le spese di lite a carico della Parte_1
L'appello è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
Secondo quanto risulta dagli atti con contratto stipulato in data 12 gennaio 2014 la ha concesso in noleggio alla un Parte_1 Controparte_1
apparecchio gru per l'esecuzione di lavori edili in corso nel cantiere sito in Roma,
Via Nomentana n. 905; la durata del contratto è stata convenuta in “3 mesi circa” per il canone mensile di € 800,00, oltre € 3.000,00 per “Trasporto e montaggio”, €
3.000,00 per “Smontaggio e Trasporto” e € 1.000,00 per “Richiesta occupazione suolo pubblico”, oltre spese di manutenzione.
A seguito del sollecito inviato dalla che con missiva del 5 agosto Parte_1
2014 aveva lamentato il mancato adempimento dell'obbligazione, la
[...]
con nota del 7 ottobre 2014 ha rappresentato la propria disponibilità Controparte_1
a saldare “a vista” le fatture nn. 55/14 e 56/14 per la somma complessiva di € 993,71
e a provvedere al pagamento rateale in 5 mesi (a far data dal 30 novembre 2014) delle fatture n. 54/14 e 571/14 dell'importo di € 4.880,00 ciascuna.
In data 29 ottobre 2014, in mancanza del primo pagamento che sarebbe dovuto avvenire contestualmente all'invio della missiva contenente la proposta della rateizzazione del debito, la ha depositato il ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo per la somma di €11.969,51, comprensiva anche dell'importo di cui alla fattura n. 423/14, non menzionata nella lettera del 7 ottobre 2014.
La il 10 novembre 2014 ha effettuato il pagamento della Controparte_1
somma di € 2.753,71, tramite bonifico;
è seguita in data 3 dicembre 2014 la mail con la quale il Difensore della ha rappresentato che avrebbe Parte_1
provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo, ottenuto nelle more per l'intero importo di € 11.969,51, al solo fine di ottenere il pagamento del credito residuo, al netto del versamento già eseguito.
Così ricostruiti i fatti che hanno preceduto il giudizio di opposizione, il tema del contendere è limitato a parte dell'importo portato dalla fattura 571/14 (segnatamente,
€ 1.220,00 Iva compresa) e all'intera somma di € 1.085,80, di cui alla fattura 423/14, posto che per il residuo sono incontestati l'avvenuto pagamento della somma di €
2.753,71, già detratta dal Tribunale, e l'obbligazione di versamento dell'importo di €
6.910,00, di cui alla condanna contenuta nella sentenza gravata, non oggetto di appello incidentale.
Con riferimento al primo aspetto, la censura avanzata dalla parte appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente detratto dalla fattura n. 571/14 la somma di € 1.220,00, Iva inclusa, sul presupposto che l'importo era già contemplato dalla fattura n. 54/14 e, quindi, duplicato, è fondata.
E' pur vero che la somma suindicata è stata fatturata due volte;
tuttavia, ciò è avvenuto in relazione a due distinte occasioni, ossia - la prima - relativa all'iniziale occupazione del suolo pubblico connesso al montaggio della gru e - la seconda - afferente al successivo dello smontaggio del macchinario al termine dei lavori, cosicché la pretesa risulta correttamente avanzata alla stregua delle pattuizioni contrattuali.
Riveste, in ogni caso, carattere assorbente la circostanza che con la proposta di rateizzazione formulata il 7 ottobre 2014 la parte opponente si è riconosciuta debitrice della somma portata dalla fattura n. 571/14, senza sollevare alcuna contestazione in merito all'eventuale duplicazione dell'importo, che risulta quindi dovuto nei termini pretesi dall'odierna appellante.
In accoglimento della doglianza e in parziale riforma della sentenza, la
[...]
deve essere, quindi, condannata al pagamento dell'ulteriore somma Controparte_1
di € 1.220,00, Iva inclusa, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo.
La seconda censura, con la quale la si duole del mancato Parte_1
riconoscimento della fattura 423/14, relativa al costo del noleggio per il mese di aprile 2014, va, invece, disattesa.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il contratto stipulato dalle parti prevede una durata di circa tre mesi, con decorrenza dal 12 gennaio 2014 e fino allo smontaggio della macchina;
l'utilizzo del termine “circa” appare indicativo della circostanza che la cessazione del contratto era ancorata alla durata dei lavori nel cantiere ed era, quindi, indicata in termini orientativi, fermo restando che ai sensi dell'art. 8 l'eventuale proroga della durata prevedeva un preavviso di 30 giorni prima della scadenza (nella specie non inviato proprio perché i lavori si sono conclusi per tempo).
Come accertato nel corso dell'istruttoria il cantiere è stato chiuso alla fine di marzo
2014, cosicché nel mese di aprile l'appellata non ha utilizzato affatto la gru e non è tenuta a sostenere i costi del noleggio.
La circostanza che solo il 28 aprile 2014 il Comune abbia autorizzato la chiusura del traffico per lo spostamento del mezzo non può, infatti, gravare sulla
[...]
che aveva appunto smesso di usufruirne, e non è tenuta a Controparte_1
rispondere dei tempi di espletamento della pratica amministrativa prodromica allo smontaggio, da ritenersi a carico della proprietaria del mezzo.
La terza censura, afferente alla regolamentazione delle spese di lite, che il Tribunale ha posto integralmente a carico dell'opposta, è fondata. Invero, nel giudizio di opposizione la ha visto per lo più accolta Parte_1
la propria pretesa, atteso che le è stato accordato l'importo di € 6.910,00, con la detrazione della somma di € 2.753,71, versata (solo) dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e con la decurtazione dell'importo di € 1.085,80.
La circostanza valorizzata dal giudice di primo grado, secondo cui l'opponente aveva manifestato l'intenzione di pagare, in linea con la proposta avanzata, non rende affatto illegittima l'iniziativa giudiziaria assunta dalla ove si Controparte_3
consideri che, non solo la proposta non aveva formato oggetto di alcun accordo tra le parti, ma che la stessa non era stata neanche adempiuta, tanto che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era intervenuto alcun pagamento da parte della debitrice.
In parziale riforma della sentenza di primo grado e in ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado possono essere compensate nella misura di
1/3, con condanna della alla rifusione dei restanti 2/3. Controparte_1
Segue la liquidazione come da dispositivo nella misura tariffaria compresa tra i minimi e i medi tariffari, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, comprensive per il primo grado delle spese della fase monitoria espressamente richieste (Cass. 18125/17), con esclusione per il grado di appello della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Non ricorrono i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni invocata dalla parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; invero, la richiesta, già avanzata in primo grado, si basa in sostanza sull'ampiezza del termine a comparire accordato dall'opponente, che non si vede tuttavia sotto quale profilo abbia arrecato un nocumento all'opposta; in ogni caso, è preclusivo dell'accoglimento della pretesa il rilievo che alcuni dei motivi posti dall'odierna appellata alla base dell'opposizione sono stati accolti in primo grado e confermati nella presente sede, cosicché non può affermarsi che la abbia agito o resistito in giudizio con Controparte_1
mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 15209/18 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'ulteriore importo di € 1.220,00, Iva compresa, oltre agli interessi legali dalla
[...]
messa in mora al saldo;
2) liquida le spese del primo grado di giudizio nella misura di € 3.600,00 (di cui €
400,00 per la fase monitoria) e del secondo in complessivi € 1.550,00, di cui € 360,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge, e compensandoli nella misura di 1/3, condanna la CP_1
alla rifusione dei restanti 2/3. Controparte_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1302/2019, posta in deliberazione all'udienza del 20 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Antonio Natalino Barillaro e Rosalba Barillaro)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Camillo Metz)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.15209/2018 emessa dal Tribunale di
Roma RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza n. 15209/2018 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla ha revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 27073/2014 ottenuto dalla per la somma di € Parte_1
11.969,51 e ha condannato l'opponente al pagamento della minor somma di €
6.910,00, oltre agli interessi dalla messa in mora al saldo;
ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dalla parte opposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; ha posto a carico dell'opponente le spese di lite.
Avverso la citata sentenza, la ha proposto appello, lamentando Parte_1
l'erronea parziale decurtazione della fattura n. 571/14, dalla quale il Tribunale ha detratto la somma di € 1.220,00, e il mancato riconoscimento dell'importo di €
1.085,00 portato dalla fattura n. 423/14; ha inoltre censurato la condanna alle spese, nonostante l'accoglimento di parte della pretesa, e ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l che ha Controparte_2
contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese del grado.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 20 marzo 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dalla pretesa monitoria avanzata dalla Parte_1
che ha ottenuto nei confronti della il decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 27073/2014 per la somma € 11.851,52 relativa ai costi di noleggio di una gru da utilizzare nel cantiere di Via Nomentana 905, come da contratto stipulato il 12 gennaio 2014. A conclusione del giudizio di opposizione promosso dalla Controparte_1
il Tribunale di Roma ha dato atto dell'intervenuto pagamento della somma di €
2.753,71 e ha condannato l'opponente al pagamento del residuo importo di €
6.910,00, previa decurtazione di parte dell'ammontare della fattura n. 571/14, recante la duplicazione di € 1.000,00, oltre Iva (già conteggiata nella fattura n. 54/14) e detrazione della fattura n. 423/14 emessa indebitamente per la somma di € 1.085,80; in ragione della condotta posta in essere dall'opposta, che aveva agito in via monitoria per un credito maggiore di quello effettivamente vantato e non aveva tenuto conto dell'intenzione della debitrice di provvedere al pagamento rateale del dovuto, ha posto le spese di lite a carico della Parte_1
L'appello è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
Secondo quanto risulta dagli atti con contratto stipulato in data 12 gennaio 2014 la ha concesso in noleggio alla un Parte_1 Controparte_1
apparecchio gru per l'esecuzione di lavori edili in corso nel cantiere sito in Roma,
Via Nomentana n. 905; la durata del contratto è stata convenuta in “3 mesi circa” per il canone mensile di € 800,00, oltre € 3.000,00 per “Trasporto e montaggio”, €
3.000,00 per “Smontaggio e Trasporto” e € 1.000,00 per “Richiesta occupazione suolo pubblico”, oltre spese di manutenzione.
A seguito del sollecito inviato dalla che con missiva del 5 agosto Parte_1
2014 aveva lamentato il mancato adempimento dell'obbligazione, la
[...]
con nota del 7 ottobre 2014 ha rappresentato la propria disponibilità Controparte_1
a saldare “a vista” le fatture nn. 55/14 e 56/14 per la somma complessiva di € 993,71
e a provvedere al pagamento rateale in 5 mesi (a far data dal 30 novembre 2014) delle fatture n. 54/14 e 571/14 dell'importo di € 4.880,00 ciascuna.
In data 29 ottobre 2014, in mancanza del primo pagamento che sarebbe dovuto avvenire contestualmente all'invio della missiva contenente la proposta della rateizzazione del debito, la ha depositato il ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo per la somma di €11.969,51, comprensiva anche dell'importo di cui alla fattura n. 423/14, non menzionata nella lettera del 7 ottobre 2014.
La il 10 novembre 2014 ha effettuato il pagamento della Controparte_1
somma di € 2.753,71, tramite bonifico;
è seguita in data 3 dicembre 2014 la mail con la quale il Difensore della ha rappresentato che avrebbe Parte_1
provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo, ottenuto nelle more per l'intero importo di € 11.969,51, al solo fine di ottenere il pagamento del credito residuo, al netto del versamento già eseguito.
Così ricostruiti i fatti che hanno preceduto il giudizio di opposizione, il tema del contendere è limitato a parte dell'importo portato dalla fattura 571/14 (segnatamente,
€ 1.220,00 Iva compresa) e all'intera somma di € 1.085,80, di cui alla fattura 423/14, posto che per il residuo sono incontestati l'avvenuto pagamento della somma di €
2.753,71, già detratta dal Tribunale, e l'obbligazione di versamento dell'importo di €
6.910,00, di cui alla condanna contenuta nella sentenza gravata, non oggetto di appello incidentale.
Con riferimento al primo aspetto, la censura avanzata dalla parte appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente detratto dalla fattura n. 571/14 la somma di € 1.220,00, Iva inclusa, sul presupposto che l'importo era già contemplato dalla fattura n. 54/14 e, quindi, duplicato, è fondata.
E' pur vero che la somma suindicata è stata fatturata due volte;
tuttavia, ciò è avvenuto in relazione a due distinte occasioni, ossia - la prima - relativa all'iniziale occupazione del suolo pubblico connesso al montaggio della gru e - la seconda - afferente al successivo dello smontaggio del macchinario al termine dei lavori, cosicché la pretesa risulta correttamente avanzata alla stregua delle pattuizioni contrattuali.
Riveste, in ogni caso, carattere assorbente la circostanza che con la proposta di rateizzazione formulata il 7 ottobre 2014 la parte opponente si è riconosciuta debitrice della somma portata dalla fattura n. 571/14, senza sollevare alcuna contestazione in merito all'eventuale duplicazione dell'importo, che risulta quindi dovuto nei termini pretesi dall'odierna appellante.
In accoglimento della doglianza e in parziale riforma della sentenza, la
[...]
deve essere, quindi, condannata al pagamento dell'ulteriore somma Controparte_1
di € 1.220,00, Iva inclusa, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo.
La seconda censura, con la quale la si duole del mancato Parte_1
riconoscimento della fattura 423/14, relativa al costo del noleggio per il mese di aprile 2014, va, invece, disattesa.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il contratto stipulato dalle parti prevede una durata di circa tre mesi, con decorrenza dal 12 gennaio 2014 e fino allo smontaggio della macchina;
l'utilizzo del termine “circa” appare indicativo della circostanza che la cessazione del contratto era ancorata alla durata dei lavori nel cantiere ed era, quindi, indicata in termini orientativi, fermo restando che ai sensi dell'art. 8 l'eventuale proroga della durata prevedeva un preavviso di 30 giorni prima della scadenza (nella specie non inviato proprio perché i lavori si sono conclusi per tempo).
Come accertato nel corso dell'istruttoria il cantiere è stato chiuso alla fine di marzo
2014, cosicché nel mese di aprile l'appellata non ha utilizzato affatto la gru e non è tenuta a sostenere i costi del noleggio.
La circostanza che solo il 28 aprile 2014 il Comune abbia autorizzato la chiusura del traffico per lo spostamento del mezzo non può, infatti, gravare sulla
[...]
che aveva appunto smesso di usufruirne, e non è tenuta a Controparte_1
rispondere dei tempi di espletamento della pratica amministrativa prodromica allo smontaggio, da ritenersi a carico della proprietaria del mezzo.
La terza censura, afferente alla regolamentazione delle spese di lite, che il Tribunale ha posto integralmente a carico dell'opposta, è fondata. Invero, nel giudizio di opposizione la ha visto per lo più accolta Parte_1
la propria pretesa, atteso che le è stato accordato l'importo di € 6.910,00, con la detrazione della somma di € 2.753,71, versata (solo) dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e con la decurtazione dell'importo di € 1.085,80.
La circostanza valorizzata dal giudice di primo grado, secondo cui l'opponente aveva manifestato l'intenzione di pagare, in linea con la proposta avanzata, non rende affatto illegittima l'iniziativa giudiziaria assunta dalla ove si Controparte_3
consideri che, non solo la proposta non aveva formato oggetto di alcun accordo tra le parti, ma che la stessa non era stata neanche adempiuta, tanto che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era intervenuto alcun pagamento da parte della debitrice.
In parziale riforma della sentenza di primo grado e in ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado possono essere compensate nella misura di
1/3, con condanna della alla rifusione dei restanti 2/3. Controparte_1
Segue la liquidazione come da dispositivo nella misura tariffaria compresa tra i minimi e i medi tariffari, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, comprensive per il primo grado delle spese della fase monitoria espressamente richieste (Cass. 18125/17), con esclusione per il grado di appello della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Non ricorrono i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni invocata dalla parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; invero, la richiesta, già avanzata in primo grado, si basa in sostanza sull'ampiezza del termine a comparire accordato dall'opponente, che non si vede tuttavia sotto quale profilo abbia arrecato un nocumento all'opposta; in ogni caso, è preclusivo dell'accoglimento della pretesa il rilievo che alcuni dei motivi posti dall'odierna appellata alla base dell'opposizione sono stati accolti in primo grado e confermati nella presente sede, cosicché non può affermarsi che la abbia agito o resistito in giudizio con Controparte_1
mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 15209/18 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'ulteriore importo di € 1.220,00, Iva compresa, oltre agli interessi legali dalla
[...]
messa in mora al saldo;
2) liquida le spese del primo grado di giudizio nella misura di € 3.600,00 (di cui €
400,00 per la fase monitoria) e del secondo in complessivi € 1.550,00, di cui € 360,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge, e compensandoli nella misura di 1/3, condanna la CP_1
alla rifusione dei restanti 2/3. Controparte_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino