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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3166/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 3166/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], con il patrocinio C.F._1
dell'avv. CAPPELLI STEFANIA elettivamente domiciliato in CORSO DELLA
REPUBBLICA N. 19 47100 FORLI' presso lo studio del difensore e
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CAPPELLI STEFANIA elettivamente domiciliato in CORSO DELLA R EPUBBLICA N .19
47100 FORLI' presso lo studio del difensore
- ricorrenti-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
pagina 1 di 4 In puto a: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art.127 -ter c.p.c. depositate in data 28/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 29/04/2025 le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di:
“
1. dichiarare ai sensi di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in Manduria (TA) in data 01/09/2001 fra i coniugi nato a [...]
LI (FC), il 23/07/1971 (C.F.: ) e , nata C.F._1 Controparte_1
a Manduria (TA), il 20/10/1971 (C.F.: , alle medesime condizioni di C.F._2
cui alla separazione consensuale.
2. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Manduria (TA) di annotare l'emananda sentenza nei propri atti, così come in precedenza annotata l'omologa della separazione consensuale;
3. emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e conseguente alla richiamata pronunzia.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.473 bis.49 c.p.c. depositato in data 30/11/2023 Parte_1
e hanno chiesto dichiararsi la separazione e successivamente
[...] Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto a Manduria (TA) in data
01/09/2001, come da atto presso il detto Comune n.101, Parte II, Serie A.
Rappresentavano che a seguito di un iniziale periodo di felicità, il rapporto coniugale, dal quale era nata la figlia in Forlì in data 25/01/2025, attualmente maggiorenne ma non Per_1
economicamente sufficiente, era andato deteriorandosi tanto che si era creata una frattura irreparabile.
Chiedevano pertanto pronunciarsi separazione personale tra le parti alle condizioni che seguono nonché la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore al fine di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione, ovvero: “1. “I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. I ricorrenti provvederanno al mantenimento della figlia
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, studentessa universitaria, Per_1
mediante corresponsione diretta alla medesima di un assegno di contributo al mantenimento
pagina 2 di 4 dell'importo di € 500,00 (cinquecento euro) (rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT) a carico del padre e di € 400,00 (quattrocento euro) Parte_1
(rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT) carico della madre
.
4. I ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le Controparte_1
spese straordinarie necessarie per la figlia, così come riportate nel protocollo vigente presso il
Tribunale di Forlì, noto alle parti e da intendersi, integralmente trascritto ed accettato. Alla fine di ogni mese il genitore che le ha anticipate potrà domandare all'altro il rimborso del
50% delle spese straordinarie documentate.
5. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a definire ogni altra questione economica tra loro, dando atto di nulla aver da pretendere l'un l'altro, per qualunque titolo o ragione”.
Veniva dunque emessa sentenza n.815/2024 pubblicata in data 09/10/2024 di separazione consensuale tra e alle condizioni di cui Parte_1 Controparte_1
sopra.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice istruttore, con note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. depositate in data 28/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 29/04/2025 le parti hanno congiuntamente richiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate, conformi a quanto già statuito in sede di separazione.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro pronunciata;
invero, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione definita con sentenza n.
815/2024 emessa dal Tribunale di Forlì.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare, sicché, visto altresì il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data
15/10/2024, osserva il Collegio che non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, per come sopra trascritte e da intendersi qui integralmente richiamate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Quanto alle spese processuali, considerata la domanda congiunta delle parti, sussistono i pagina 3 di 4 presupposti di legge per la loro integrale compensazione
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 1 settembre 2001 in Manduria (TA) tra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui Controparte_1
sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Manduria (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2001 Atto n° 101 Parte II^ SERIE A); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Controparte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manduria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente Il giudice rel.
dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 3166/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], con il patrocinio C.F._1
dell'avv. CAPPELLI STEFANIA elettivamente domiciliato in CORSO DELLA
REPUBBLICA N. 19 47100 FORLI' presso lo studio del difensore e
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CAPPELLI STEFANIA elettivamente domiciliato in CORSO DELLA R EPUBBLICA N .19
47100 FORLI' presso lo studio del difensore
- ricorrenti-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
pagina 1 di 4 In puto a: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art.127 -ter c.p.c. depositate in data 28/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 29/04/2025 le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di:
“
1. dichiarare ai sensi di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in Manduria (TA) in data 01/09/2001 fra i coniugi nato a [...]
LI (FC), il 23/07/1971 (C.F.: ) e , nata C.F._1 Controparte_1
a Manduria (TA), il 20/10/1971 (C.F.: , alle medesime condizioni di C.F._2
cui alla separazione consensuale.
2. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Manduria (TA) di annotare l'emananda sentenza nei propri atti, così come in precedenza annotata l'omologa della separazione consensuale;
3. emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e conseguente alla richiamata pronunzia.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.473 bis.49 c.p.c. depositato in data 30/11/2023 Parte_1
e hanno chiesto dichiararsi la separazione e successivamente
[...] Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto a Manduria (TA) in data
01/09/2001, come da atto presso il detto Comune n.101, Parte II, Serie A.
Rappresentavano che a seguito di un iniziale periodo di felicità, il rapporto coniugale, dal quale era nata la figlia in Forlì in data 25/01/2025, attualmente maggiorenne ma non Per_1
economicamente sufficiente, era andato deteriorandosi tanto che si era creata una frattura irreparabile.
Chiedevano pertanto pronunciarsi separazione personale tra le parti alle condizioni che seguono nonché la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore al fine di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione, ovvero: “1. “I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. I ricorrenti provvederanno al mantenimento della figlia
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, studentessa universitaria, Per_1
mediante corresponsione diretta alla medesima di un assegno di contributo al mantenimento
pagina 2 di 4 dell'importo di € 500,00 (cinquecento euro) (rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT) a carico del padre e di € 400,00 (quattrocento euro) Parte_1
(rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT) carico della madre
.
4. I ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le Controparte_1
spese straordinarie necessarie per la figlia, così come riportate nel protocollo vigente presso il
Tribunale di Forlì, noto alle parti e da intendersi, integralmente trascritto ed accettato. Alla fine di ogni mese il genitore che le ha anticipate potrà domandare all'altro il rimborso del
50% delle spese straordinarie documentate.
5. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a definire ogni altra questione economica tra loro, dando atto di nulla aver da pretendere l'un l'altro, per qualunque titolo o ragione”.
Veniva dunque emessa sentenza n.815/2024 pubblicata in data 09/10/2024 di separazione consensuale tra e alle condizioni di cui Parte_1 Controparte_1
sopra.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice istruttore, con note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. depositate in data 28/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 29/04/2025 le parti hanno congiuntamente richiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate, conformi a quanto già statuito in sede di separazione.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro pronunciata;
invero, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione definita con sentenza n.
815/2024 emessa dal Tribunale di Forlì.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare, sicché, visto altresì il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data
15/10/2024, osserva il Collegio che non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, per come sopra trascritte e da intendersi qui integralmente richiamate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Quanto alle spese processuali, considerata la domanda congiunta delle parti, sussistono i pagina 3 di 4 presupposti di legge per la loro integrale compensazione
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 1 settembre 2001 in Manduria (TA) tra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui Controparte_1
sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Manduria (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2001 Atto n° 101 Parte II^ SERIE A); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Controparte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manduria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente Il giudice rel.
dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
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