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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Caso Giudice
dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, rimessa al Collegio per la decisione il 04/11/2025 tra C.F. 1 ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte 1
C.F. 2 () presso cui è elettivamente in atti, dall'avv. RACHELINA CONTE (
domiciliata
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte 1 C.F. 3
presso cui è elettivamente atti, dall'avv. LUIGI CORSIERO ( C.F. 4
domiciliato
RESISTENTE
nonché
Controparte_2 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 04/11/2025 la ricorrente ha concluso come da atto introduttivo;
il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 16/01/2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 29/07/2004 e precisava che, in data 22/06/2004, era nato il figlio Persona 1 Riferiva che, nei primi anni di vita matrimoniale, il marito aveva garantito un tenore di vita dignitoso alla propria famiglia, ma ormai da circa dieci anni si arrangiava con lavori saltuari. Deduceva di avere una ridotta capacità lavorativa, poiché affetta da una patologia per la quale aveva percepito, fino al 2020, un assegno di invalidità.
Rappresentava che il marito, oramai da tempo, non contribuiva al mantenimento della famiglia,
e non si adoperava a cercare un lavoro stabile. Aggiungeva, infine, di sopperire ella stessa ai bisogni primari della famiglia, alle accresciute esigenze del figlio e al pagamento del canone di locazione della casa familiare attraverso i pochi proventi che le provenivano dall'attività di colf.
Tanto premesso, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente,
l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con collocamento prevalente presso la madre, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento per la moglie, il risarcimento dei danni morali e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza del figlio Per 1 con il padre.
Con comparsa di risposta, depositata in data 05/05/2025, si costituiva il resistente che, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva di non aver mai fatto mancare il proprio sostegno al figlio Per 1 e di percepire, quale unica fonte di reddito, un assegno di inclusione pari a € 640,00. Tanto premesso, chiedeva la separazione personale dei coniugi senza addebito,
l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla a titolo di mantenimento per la moglie.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025, il giudice, sentite le parti, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, e poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di €
250,00. Espletata l'istruttoria, all'udienza del 04/11/2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione senza termini.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni,
è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Ciò posto, la ricorrente ha presentato domanda di addebito. A sostegno della domanda, ha riferito che la rottura del rapporto coniugale sia dipesa dal totale disinteresse del marito per la famiglia.
Le allegazioni della ricorrente non hanno trovato, tuttavia, riscontro probatorio alcuna attività istruttoria essendo stata espletata sul punto, avendo peraltro parte resistente negato le avverse deduzioni in sede di interrogatorio formale cfr. verbali in atti). Va pertanto disatttesa la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
Quanto alle statuizioni economiche in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, occorre considerare la capacità economica delle parti. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è inoccupata, ma nell'atto introduttivo ha rappresentato di svolgere l'attività di colf, senza specificare l'ammontare dei guadagni derivanti da tale attività. Il resistente, invece, è stato dipendente della Parte 2 nell'anno 2024,
percependo uno stipendio mensile di circa € 280,00, mentre non risulta essere stato occupato negli anni 2023 e 2025 (cfr. CU 2023; CU 2024; CU 2025); inoltre, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che, nei periodi in cui non aveva svolto attività lavorativa, aveva percepito il reddito di cittadinanza e, nell'atto introduttivo, riportava di percepire l'assegno di inclusione pari a € 640,00. Pertanto, il Tribunale reputa congruo confermare l'importo di € 250,00 mensili a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 oltre al 50% delle spese extra-assegno (cfr. verbale del 07/05/2025).
Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre evidenziare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa della richiedente. La giurisprudenza di legittimità afferma sul punto che: "in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo"
(vd. Cass., Sez. I, 07/01/2025, n. 234), nonché "in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio" (vd. Cass., Sez. I, 13/12/2024, n. 32349). Alla luce dei principi sopra esposti, occorre evidenziare che non vi è una significativa sproporzione dei redditi tra le parti tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, in considerazione dello stato di indigenza di entrambi i coniugi, non potendosi per ciò solo che disattendere la domanda avanzata.
Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni morali, non sussistendone in ogni caso i presupposti di accoglibilità in assenza di prova di danni sul punto,
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a "
nata a [...] il Controparte_1CHERNIGIV (UCRAINA) il 25/07/1978 e
19/12/1971 ex art. 151, I, comma, c.c.; rigetta la domanda di addebito;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 101. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
76, Parte 2, Serie A, anno 2004);
3. assegna la casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
4. conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente versando alla ricorrente la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese extra-assegno;
5. rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
6. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Caso Giudice
dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, rimessa al Collegio per la decisione il 04/11/2025 tra C.F. 1 ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte 1
C.F. 2 () presso cui è elettivamente in atti, dall'avv. RACHELINA CONTE (
domiciliata
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte 1 C.F. 3
presso cui è elettivamente atti, dall'avv. LUIGI CORSIERO ( C.F. 4
domiciliato
RESISTENTE
nonché
Controparte_2 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 04/11/2025 la ricorrente ha concluso come da atto introduttivo;
il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 16/01/2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 29/07/2004 e precisava che, in data 22/06/2004, era nato il figlio Persona 1 Riferiva che, nei primi anni di vita matrimoniale, il marito aveva garantito un tenore di vita dignitoso alla propria famiglia, ma ormai da circa dieci anni si arrangiava con lavori saltuari. Deduceva di avere una ridotta capacità lavorativa, poiché affetta da una patologia per la quale aveva percepito, fino al 2020, un assegno di invalidità.
Rappresentava che il marito, oramai da tempo, non contribuiva al mantenimento della famiglia,
e non si adoperava a cercare un lavoro stabile. Aggiungeva, infine, di sopperire ella stessa ai bisogni primari della famiglia, alle accresciute esigenze del figlio e al pagamento del canone di locazione della casa familiare attraverso i pochi proventi che le provenivano dall'attività di colf.
Tanto premesso, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente,
l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con collocamento prevalente presso la madre, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento per la moglie, il risarcimento dei danni morali e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza del figlio Per 1 con il padre.
Con comparsa di risposta, depositata in data 05/05/2025, si costituiva il resistente che, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva di non aver mai fatto mancare il proprio sostegno al figlio Per 1 e di percepire, quale unica fonte di reddito, un assegno di inclusione pari a € 640,00. Tanto premesso, chiedeva la separazione personale dei coniugi senza addebito,
l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla a titolo di mantenimento per la moglie.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025, il giudice, sentite le parti, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, e poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di €
250,00. Espletata l'istruttoria, all'udienza del 04/11/2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione senza termini.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni,
è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Ciò posto, la ricorrente ha presentato domanda di addebito. A sostegno della domanda, ha riferito che la rottura del rapporto coniugale sia dipesa dal totale disinteresse del marito per la famiglia.
Le allegazioni della ricorrente non hanno trovato, tuttavia, riscontro probatorio alcuna attività istruttoria essendo stata espletata sul punto, avendo peraltro parte resistente negato le avverse deduzioni in sede di interrogatorio formale cfr. verbali in atti). Va pertanto disatttesa la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
Quanto alle statuizioni economiche in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, occorre considerare la capacità economica delle parti. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è inoccupata, ma nell'atto introduttivo ha rappresentato di svolgere l'attività di colf, senza specificare l'ammontare dei guadagni derivanti da tale attività. Il resistente, invece, è stato dipendente della Parte 2 nell'anno 2024,
percependo uno stipendio mensile di circa € 280,00, mentre non risulta essere stato occupato negli anni 2023 e 2025 (cfr. CU 2023; CU 2024; CU 2025); inoltre, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che, nei periodi in cui non aveva svolto attività lavorativa, aveva percepito il reddito di cittadinanza e, nell'atto introduttivo, riportava di percepire l'assegno di inclusione pari a € 640,00. Pertanto, il Tribunale reputa congruo confermare l'importo di € 250,00 mensili a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 oltre al 50% delle spese extra-assegno (cfr. verbale del 07/05/2025).
Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre evidenziare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa della richiedente. La giurisprudenza di legittimità afferma sul punto che: "in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo"
(vd. Cass., Sez. I, 07/01/2025, n. 234), nonché "in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio" (vd. Cass., Sez. I, 13/12/2024, n. 32349). Alla luce dei principi sopra esposti, occorre evidenziare che non vi è una significativa sproporzione dei redditi tra le parti tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, in considerazione dello stato di indigenza di entrambi i coniugi, non potendosi per ciò solo che disattendere la domanda avanzata.
Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni morali, non sussistendone in ogni caso i presupposti di accoglibilità in assenza di prova di danni sul punto,
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a "
nata a [...] il Controparte_1CHERNIGIV (UCRAINA) il 25/07/1978 e
19/12/1971 ex art. 151, I, comma, c.c.; rigetta la domanda di addebito;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 101. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
76, Parte 2, Serie A, anno 2004);
3. assegna la casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
4. conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente versando alla ricorrente la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese extra-assegno;
5. rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
6. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Presidente est.