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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 18.12.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2417 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...] e ivi residente, Parte_1
nella via Branca n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 35,
presso lo Studio dell'Avv. Valeria AT, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv. LA AT, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo per la CP_2
denunciata malattia professionale nella misura corrispondente al danno biologico
che risulterà in corso di causa.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora dal 121° giorno dopo la domanda e rivalutazione monetaria nei
limiti di legge o con la decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori
antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“il Giudice adito voglia, rigettare la domanda, con il favore delle spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato come operaio edile dal 01.01.1977 al 31.07.1987 alle dipendenze di diverse società, impegnato, per circa 4 ore al giorno, nella movimentazione manuale di pesanti carichi, quali sacchi di cemento del peso di
50 kg, mattoni, blocchetti, confezioni di pianelle, pietre, puntelli in ferro da 25/30
kg per il sostegno dei solai, putrelle, posa in opera dei travetti di cemento del peso
pagina 2 variabile tra i 30 e 60 kg a seconda della lunghezza, elementi di ponteggio del peso di 20/40 kg, travi di legno, rotoli di guaina impermeabilizzante e trasporto di cemento e sabbia con la carriola carica per un peso di 50/60 kg con sovraccarico della colonna;
− di essere stato esposto per 3 ore al giorno alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio generate dagli strumenti di lavoro utilizzati quali motopicco, mola smeriglio, trapano, sega circolare per tagliare il legno, vibratore per il cemento dotato di motore a scoppio e miscelatore elettrico;
− di avere di media per 2 ore al giorno mantenuto una postura piegata della colonna, durante la realizzazione dei massetti per i pavimenti, la posa in opera delle pianelle e delle pietre sui muri durante la realizzazione dei muretti a secco;
− di avere lavorato dal 01.10.1988 al 31.12.2019 alle dipendenze del come autista di autobus e filobus di linea per il servizio urbano CP_3
nella città di Cagliari, percorrendo di media 120 km al giorno, per un totale di circa 26.000 km all'anno, sulle strade sconnesse della città, esposto alle sollecitazioni trasmesse alla colonna dai mezzi scarsamente ammortizzati, sia per ciò che attiene le sospensioni del mezzo che per il sedile di guida;
− che i veicoli utilizzati dal 1988 sino agli anni 2011-2012 erano privi di sospensioni pneumatiche, o con sospensioni usurate, e privi di adeguate regolazioni del sedile di guida, che non era ergonomico;
− che i mezzi utilizzati avevano percorso una media di circa
600.000/800.000 km e che l'usura dovuta dalla guida e dalla scarsa manutenzione generava continui malfunzionamenti nella regolazione dei sedili, che avevano impedito l'adattamento degli stessi alla persona del conducente;
− di avere svolto un turno di lavoro giornaliero che variava da un minimo di 6,15 ore a un massimo di 6 ore e 45 minuti di guida;
ogni turno era diviso in
pagina 3 corse che avevano una durata teorica variabile tra i 30 e i 90 minuti, ma il traffico cittadino e il ritardo accumulato durante le singole corse non consentivano al conducente di fermarsi ed effettuare gli adeguati riposi prescritti tra un capolinea e l'altro (variabili tra i 3 e gli 8 minuti);
− di avere contratto lesioni alla colonna di origine professionale, per cui il
20.11.2019 aveva presentato domanda di indennizzo all' ma che la CP_2
domanda e le opposizioni non erano state accolte.
2. L' ha resistito in giudizio e ha domandato il rigetto della CP_4
domanda.
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione del teste e del teste colleghi di Tes_1 Tes_2
lavoro del ricorrente, sentiti nell'udienza del 09.04.2024, i quali hanno dichiarato che aveva svolto le mansioni dedotte nei capi di prova, secondo le Parte_1
modalità specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dell'esito della prova orale e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità
lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 27.10.2025, ha ritenuto che
“Sulla base delle certificazioni sanitarie in atti ed armonicamente con quanto
rilevato in occasione dell'attuale accertamento medico-legale, è Parte_1
pagina 4 affetto da discopatia lombare multilivello in spondiloartrosi, associata a
radicolopatie di origine professionale, quantificabile nella misura del 12% (cfr.
voce tabellare 213-Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi
persistenti)”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni del sanitario dell' a cui il Consulente dell'Ufficio CP_2
ha così puntualmente replicato: “Lette attentamente le contestazioni di parte
resistente si deve evidenziare con riferimento all'esposizione ai rischi di
sovraccarico biomeccanico alla colonna lombare e vibrazioni al corpo intero che
il DVR in atti è relativo al 2015 e non può essere utile alla negazione del rischio
lavorativo, non rendendo conto della storia lavorativa di lunga durata del
ricorrente, a partire dall'anno 1977. Per quanto concerne in particolare l'attività
di autista è noto che sino al 2012 i mezzi in dotazione erano vetusti e che gli
effetti della meccanica datata erano aggravati dallo stato di cattiva manutenzione
delle strade urbane ed extraurbane, spesso dissestate. Per quanto riguarda le
caratteristiche del quadro degenerativo a carico del tratto lombare le
certificazioni sanitarie in atti documentano già dal 2018 condizione di
Discoartrosi diffusa (cfr. visita ortopedica del dott. del 14.09.2018). Persona_2
La risonanza magnetica del 2023 mostra un'evoluzione peggiorativa del quadro
già mostrato dall'esame del 2019 rispetto al quale non è possibile escludere
l'intervento di una concausa lavorativa. Sulla base delle considerazioni appena
espresse si ritiene corretto confermare interamente il parere espresso nella bozza
di relazione”.
pagina 5 Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 12% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 20.11.2019.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
capitale in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
12% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 20.11.2019.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_4
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
capitale commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 12% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 20.11.2019, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
2. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti Parte_1
di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
pagina 6 3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 2.905,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dall'Avv. Valeria AT, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv.
LA AT, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7