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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/09/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 241/2021 R.G.A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 241/2021 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 6.05.2025 vertente tra nata a [...] il [...] c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina a via dei Verdi (studio Materia) presso il recapito professionale dell'avv.
Rosaria Composto (c.f. - P.I. ), che la rappresenta e difende C.F._2 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante e
nata a [...] il [...] c.f. , nella qualità di socio Controparte_1 C.F._3 accomandatario e rappresentante legale della “ Controparte_2 con sede in Milazzo via G. Rizzo n. 59, elettivamente domiciliata in Olivarella San Filippo del
Mela (ME) via G. La Scala 40 – 98040 nello studio dell'avv. Giuseppa Gatto, c.f. tel/fax 090930546 che la rappresentata e C.F._4 Email_1 difende per procura in calce rilasciata nei modi e nelle forme di cui all'art. 83 comma 3 c.p.c.;
Appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 105/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.in data e pubblicata il 5.02.2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 15710/2011 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificato in data 6.09.2011 su istanza di nella qualità di socio accomandatario Controparte_1
e legale rappresentante della società ” , con cui le era Controparte_3 stato intimato il pagamento della somma di € 18.765,78 di cui € 17.688,83 a titolo di saldo del prezzo della cessione di azienda intervenuta tra le parti.
A sostegno della proposta opposizione, premetteva che con scrittura privata del 23.12.2010, autenticata nelle firme dal Notaio in Milazzo, aveva acquistato dalla Per_1 [...]
” l'azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di cartoleria, Controparte_3 profumeria ed altro, corrente in Milazzo, per la somma di € 70.000,00 da versarsi secondo determinate scadenze e che , nella stessa occasione, con ulteriore e separata scrittura privata, le parti avevano determinato il prezzo effettivo della cessione nella misura di € 90.000,00, qualora si fosse realizzata la cessione della licenza AL .
Ciò posto, sosteneva che, non essendosi verificata la suddetta condizione, in data 30.05.2011 aveva versato , a mezzo assegno circolare non trasferibile (n. 8923633385-04) tratto sulle , CP_4
a titolo di saldo del prezzo di € 70.000,00, l'importo di € 14.510,93, pari alla differenza tra quanto ancora dovuto ( € 17.688,93) e le somme versate nell'interesse della società e su espressa autorizzazione della stessa.
Rappresentava, in proposito, di aver pagato l'importo di € 1.800,00 , a titolo di canoni di locazione dell'immobile ove si esercitava l'attività e relativi a mensilità antecedenti alla cessione dell'azienda (mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010) nonchè quelli di € 337,00 e di € 251,01
a pagamento delle fatture n. 2188 e n. 1824 rispettivamente emesse dalla ditta Gi. in data CP_5
17.09.2010 e dalla ditta CI AN in data 19.10.2010. Si costituiva in giudizio n. q. che, per quel che qui ancora rileva, chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, ammettendo il pagamento della somma di € 14.510,93 ma contestandone la dedotta imputazione.
Sosteneva, infatti, che la somma versata era in realtà da imputare al pagamento dell'importo dovuto in forza della scrittura integrativa per la cd. cessione AL, anziché a titolo di saldo del prezzo di vendita dell'azienda .
Rappresentava, invero, che l'autorizzazione AL era stata rilasciata entro il previsto termine del
30.05.2011 ma che, nonostante ciò, la non aveva provveduto al pagamento dell'importo Pt_1 dovuto a titolo di integrazione del prezzo, in forza della scrittura integrativa de qua.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava l'opposizione e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la sentenza la proponeva appello, chiedendone, in via preliminare, la sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva e, nel merito, la riforma con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello CP_6 ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex art. D.L. 34/2020 conv. il L. 77/20 e succ. mod. ed integrazioni, la Corte, all'udienza dell'1.10.2021, ritenuta l'insussistenza tanto dei presupposti richiesti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello quanto di quelli necessari per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2022, poi rinviata al 27.11.2023 per assenza del relatore.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter c.p.c. e
35 D.Lgs. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 27.11.2023, preso atto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e di Controparte_7 quest'ultima quale socio illimitatamente responsabile, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Riassunto il giudizio su ricorso della la Corte, alla scadenza dei termini assegnati per il Pt_1 deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 20-21.05.2024, rilevata l'erroneità della declaratoria di interruzione per le motivazioni ivi esplicitate, previa revoca della relativa ordinanza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta, all'udienza del 21.10.2024 Con successiva ordinanza del 21-29.10.2024, la causa, su richiesta dell'appellante, veniva rinviata alla data del 9.12.2024, al fine di consentire la verifica circa l'eventuale sostituzione della socia accomandataria fallita, e, quindi, a quella del 27.01.2025.
Rigettata con ordinanza del 28.01-2.02.2025 la declaratoria di estinzione del giudizio, reiterata dall'appellante sul rilievo dell'avvenuto scioglimento della società appellata ex art.2272 c.c., la
Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.05.2025, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Infine, con ordinanza del 6-8.05.2025, la assumeva in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Motivi della decisione.
1.- Va preliminarmente osservato che l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla società appellata è stata già disattesa dalla Corte con l'ordinanza dell'1.10.2021.
Quanto, invece, all'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla medesima parte ex art. 342 c.p.c. è sufficiente osservare che , secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, l'appellata, pur sollevando l'eccezione de qua, ha mostrato di aver individuato le questioni sollevate da controparte, contrapponendovi specifiche argomentazioni. 2.-Sempre in via preliminare, va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio, riproposta anche in sede di comparsa conclusionale dalla sul presupposto della mancata Pt_1 sostituzione di nella carica di socia accomandataria e legale rappresentante Controparte_1 della “ entro il termine di sei mesi concesso per la Controparte_2 ricostituzione della pluralità dei soci dall'art.2272 n. 4) c.c. e del conseguente scioglimento della società medesima.
Va, in proposito, osservato che, come già rilevato dalla Corte nelle precedenti ordinanze del 20-
21.05.2024 e del 16-18.12.2024, il sopravvenuto fallimento di socio Controparte_1 illimitatamente responsabile di altra società, determina l'esclusione di diritto dalla “ CP_2
, con cessazione della carica di amministratore ma non comporta
[...] Controparte_2 di per sé l'interruzione del processo in cui la stessa sia parte.
Inoltre, in tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale lui facente capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore
(Cass.26059/2022).
A ciò aggiungasi che la mancata ricostituzione della pluralità di soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione della società ma ne comporta lo scioglimento ex art. 2323 c.c., con apertura della fase liquidatoria.
Ed, invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'estinzione della società, che continua ad esistere con la stessa individualità, struttura ed organizzazione di prima, ma comporta un restringimento della sua capacità, derivante dalla modificazione dello scopo, che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso i terzi (Cass. 3221/1999).
Ha precisato la Corte di Cassazione che, nel caso di morte dell'unico socio accomandatario di una società in accomandita semplice (evento cui va assimilato l'intervenuto fallimento del socio accomandatario - quale socio illimitatamente responsabile di altra società in accomandita semplice- come avvenuto nel caso di specie), non si verifica alcun effetto interruttivo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c.
Ciò in quanto “l'art. 299 c.p.c. si riferisce al rappresentante legale non a quello volontario. I "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività (Cass. n. 15735/04; in senso conforme, Cass. nn. 8584/94 e 2148/83 con riferimento
a società munite di personalità giuridica). In questo come in ogni altro caso di rappresentanza volontaria, il processo non s'interrompe per la morte del rappresentante, che il soggetto interessato come ha il potere ha anche l'onere di provvedere alla relativa sostituzione. Le coordinate giuridiche di tale principio non mutano nel caso di rappresentanza organica di società di persone, che è pur sempre volontaria e non già legale. Il fatto che le società di persone non siano munite di personalità giuridica non osta minimamente a che gli effetti giuridici dell'attività processuale siano deviati dalla sfera del socio rappresentante a quella della società, che è dotata di un patrimonio autonomo. Nè è lecito supporre (come mostra, invece, di opinare parte ricorrente) che nel caso di rappresentanza di società di persone si assista ad una scissione fra la titolarità delle situazioni giuridiche, attribuita al rappresentante, e la soggezione ai relativi effetti, imputati alla società, atteso che quest'ultima è soggetto di diritto pieno iure, distinto dai soci che la compongono o la rappresentano (come del resto dimostra l'art. 2659 c.c., dettato in tema di nota di trascrizione).
Del pari irrilevante è la circostanza che, trattandosi di società in accomandita semplice, il rappresentante deceduto fosse in ipotesi il solo socio accomandatario. Tale evento costituisce causa di scioglimento della società se non sia ricostituita la categoria degli accomandatari entro il termine di cui all'art. 2332 c.c., comma 2 ma non equivale certo estinzione della società stessa, che si verifica solo una volta che sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione (art. 2312
c.c., applicabile alle società in accomandita semplice per effetto del rinvio di cui all'art. 2315
c.c.)” (Cass. civ. n. 7503/2014).
Né, poi, compete a questa Corte la declaratoria di scioglimento della società, come pure richiesto dalla in sede di atti conclusivi. Pt_1
3.-Passando al merito dell'impugnazione, con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo decidente ha ritenuto che il pagamento effettuato in favore della società tramite assegno circolare non avesse estinto l'obbligazione .
Lamenta che tale convincimento era basato sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla in merito all'imputazione del pagamento, cui il Tribunale erroneamente CP_1 aveva attribuito validità probatoria assoluta , laddove, in assenza di confessione, l'efficacia probatoria dell'interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice.
4.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante, nel censurare la contraria valutazione del primo decidente, ribadisce di aver integralmente estinto il proprio debito, versando il saldo dovuto per la cessione dell'azienda entro il 30.5.11.
Deduce che la n.q, nonostante la precisa imputazione del pagamento, quale indicata ex CP_1 art. 1193 c.c. nella raccomandata con cui era stato spedito il titolo, lo aveva imputato alla cessione
“dell'autorizzazione AL”.
L'appellante richiama, a sostegno dei propri assunti, l'art.1193 c.c., a mente del quale il soggetto che ha più debiti verso lo stesso creditore può dichiarare, quando paga, quale debito intende estinguere , mentre se nulla dichiarano né il debitore né il creditore, valgono i criteri legali: si estinguono prima i debiti già scaduti, poi quelli meno garantiti, poi quelli più onerosi, poi quelli di più antica data (art. 1193, comma 2, c.c.).
Nella specie, il debito scaduto era quello relativo alla cessione dell'azienda, in quanto l'importo previsto nell'altra scrittura privata sarebbe stato dovuto solo dopo il 30.5.2011, ossia dopo il termine ultimo per la cessione dell'autorizzazione AL.
5.-Con altro motivo di gravame (sub lettera D),l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto irrilevanti ed infondate le argomentazioni di essa opponente in merito alla diversa imputazione del pagamento, anche in considerazione della mancata produzione dell'ulteriore scrittura privata, richiamata nell'atto di opposizione.
Sostiene che, essendo l'opposizione a precetto basata sul dedotto pagamento effettuato mediante assegno circolare inviato nei termini contrattualmente previsti e secondo l'imputazione indicata nella lettera di accompagnamento, non sarebbe stato necessaria la produzione della scrittura privata integrativa.
Al di là del fatto che detta scrittura era presente nel fascicolo di parte opponente, afferma che la relativa produzione sarebbe stata, semmai, onere della , che su quella aveva basato Controparte_6 la propria difesa.
6.-Con ulteriore motivo (sub lettere E ed F) l'appellante, nel censurare la sentenza, ribadisce che il pagamento andava imputato al debito nascente dalla cessione dell'azienda e non a quello derivante dalla scrittura integrativa. Esso, invero, aveva scadenza successiva al 31.05.2011, che costituiva il termine entro cui avrebbe dovuto essere rilasciata “l'autorizzazione AL” .
7.-L'appellante censura, infine, la regolamentazione delle spese, attesa la fondatezza delle proprie ragioni.
§
I motivi, attesa la loro evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Vale premettere in punto di diritto che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, cui non vi sono ragioni per dissentire, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass., Sez. Un., n.
13533 del 2001; Cass. n. 13925 del 2002; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass.
n. 826 del 2015, Cass.n. 35786/2021).
Nella specie, è pacifico , in punto di fatto, che , in forza della cessione dell'azienda in questione, fosse ancora debitrice dell'importo di € 17.688,93, che, in forza del contratto inter Parte_1 partes, doveva essere corrisposto a titolo di saldo entro il 30.05.2011.
Risulta, altresì, dagli atti che , secondo quanto previsto nella scrittura integrativa , il prezzo della cessione sarebbe stato corrisposto nella misura di € 90.000, comprensivo dell' ulteriore importo di
€ 20.000, convenuto a titolo di corrispettivo anche della cessione dell'attività AL, all'epoca
“sospesa “ a causa di pendenze maturate a carico della società cedente.
Tale somma, secondo le previsioni contrattuali, però, sarebbe stata corrisposta entro il 30.05.2011
a condizione del rilascio entro detta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in favore della
Pt_1
Dalle risultanze istruttorie acquisite si trae, infine, conferma della corresponsione, entro la detta data, dell'importo di € 14.510,93, che la imputa al residuo debito derivante dalla cessione Pt_1 dell'azienda , pari alla differenza tra quanto ancora dovuto ( € 17.688,93) e le somme che la stessa sostiene di aver versato nell'interesse della società e su espressa autorizzazione della stessa. Alla stregua delle risultanze sopra richiamate , ritiene la Corte che la abbia assolto CP_6 all'onere probatorio su essa gravante, dimostrando la fonte del proprio diritto di credito, ossia la cessione dell'azienda di cui alla scrittura del dicembre 2011 con firme autenticate ed allegando l'inadempimento della Pt_1
Pur ammettendo di aver ricevuto il pagamento della somma di € 14.510,93, che quest'ultima assume estintivo del debito in questione, la assume, in primo luogo, che l'importo CP_6 ancora dovuto a saldo del prezzo della cessione ammontava a € 17.688,93, non avendo essa società mai autorizzato alcun pagamento da effettuare nel proprio interesse.
Nel contestare poi l'effettività di tali pagamenti, osserva che, ove realmente eseguiti, sarebbe stato logico che di essi , tutti antecedenti alla data della cessione, si fosse tenuto conto in sede di quantificazione del relativo corrispettivo.
Deduce, infine, che detto importo era stato imputato alla somma dovuta a titolo di pagamento della maggiorazione del prezzo ( € 20.000) , convenuta dalle parti, in seno alla scrittura integrativa, per la cessione dell'autorizzazione AL.
Ebbene, ritiene la Corte che la dedotta mancanza di autorizzazione, rispetto alla quale nulla ha controdedotto la che neanche ha dato prova documentale del suo rilascio, esclude che Pt_1 quest'ultima possa avere agito quale incaricata della società e qualifica il pagamento, ove realmente effettuato, quale adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.
Tuttavia, a fronte della contestazione dei pagamenti, che la n. q. assume mai effettuati, la CP_1 non ha fornito prova adeguata , limitandosi a produrre 3 ricevute di pagamento rilasciate Pt_1 in favore della e relative ai canoni di locazione del negozio di Parte_2 via G.Rizzo per i mesi ottobre/dicembre 2010 nonchè due dichiarazioni scritte ,aventi il seguente tenore: ”questa ricevuta è stata saldata dalla sig.ra per conto Parte_1 Controparte_2
” , recanti firma illeggibile e prive di qualsivoglia attestazione di autenticità .
[...]
Parimenti insufficiente è la documentazione prodotta al fine di dimostrare il pagamento, per conto della società cedente, della fattura emessa dalla ditta CI AN, costituita, anche in questo caso, dalla dichiarazione a firma di un non meglio individuato circa Persona_2
l'effettuazione del pagamento ad opera della . Pt_1
Nessuna prova è stata, infine, fornita quanto all'allegato pagamento, ad opera di quest'ultima per conto della società, dell'altra fattura richiamata nell'atto di appello. Deve, pertanto, ritenersi che il corrispettivo ancora dovuto per la cessione dell'azienda di cui alla scrittura con firme autenticate fosse pari a € 17.688,93 e non al minore importo quantificato dalla debitrice.
Se già tale emergenza smentisce l'allegata integrale estinzione del debito, neanche possono trascurarsi le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla , che -come già esposto - , CP_1 pur riconoscendo di aver ricevuto l'importo di € 14.510,93, ha contestato l'imputazione indicata dalla debitrice, assumendo che la somma non riguardava “il saldo del dovuto” , ossia il prezzo residuo della cessione dell'azienda.
Invero, le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass.n. 24799/2024).
Ritiene la Corte che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il primo decidente non abbia attribuito valore probatorio assoluto alle dichiarazioni della , ma che ne abbia CP_1 correttamente tenuto conto nell'ambito della complessiva valutazione dei vari elementi di prova
Fatta tale precisazione, occorre considerare che , secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione, il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno (Cass.n. 15708/2021;n. 26275/2017; n.3008/2012)
Ebbene, nella specie, essendo stato il pagamento effettuato tramite assegno, a fronte dell'indicazione da parte della creditrice della diversa imputazione della somma, era onere della dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare. Pt_1
In proposito, la stessa si è limitata ad allegare che il pagamento non poteva che riferirsi al debito derivante dalla cessione dell'azienda , avente scadenza 30.05.2011, ma tale circostanza, ad avviso della Corte, è tutt'altro che dirimente.
Invero, secondo quanto risulta dalla scrittura integrativa, anche la somma dovuta a titolo di corrispettivo della cessione dell'autorizzazione AL doveva essere corrisposta “entro e non oltre” il medesimo termine , sempre che nelle more si fosse verificata la condizione del rilascio dell'autorizzazione.
Le parti, infatti, avevano espressamente previsto quanto segue: “stante che nella cessione deve rientrare anche l'esercizio della attività “SISAL” in atto sospesa in quanto esistono pendenze economiche nei confronti della AL S.p.A. da parte della società cedente. Pertanto, si conviene espressamente che la parte acquirente signora intanto pagherà la restante somma a saldo di euro 20.000,00 nei confronti della società Parte_1 cedente, in quanto verrà rilasciata la relativa autorizzazione da parte della AL S.p.a. alla attuale proprietaria
Conseguentemente si conviene espressamente, che nel caso in cui venisse rilasciata l'autorizzazione Parte_1 di che trattasi la signora resta obbligata a pagare la citata somma di € 20.000,00 entro e non oltre il Pt_1
30/05/2011; nel caso in cui invece per qualsiasi motivo ed entro e non oltre il 30/05/2011 non dovesse essere rilasciata la nominata autorizzazione da parte della AL s.p.a. la signora non dovrà Parte_1 corrispondere somma alcuna ad alcun titolo o causale alla società cedente, stante che, come sopra detto, è venuta
a mancare l'attività AL che giustificava il prezzo concordato di euro 90.000,00; in questa ipotesi, pertanto, la cessione di azienda è da considerarsi avvenuta per il prezzo di euro 70.000,00= così come previsto nell'atto di cessione, e le modalità di pagamento del saldo restano quelle previste nel citato atto di cessione”.
Rileva la Corte che la non ha , in questa sede , riproposto la questione della mancata Pt_1 verificazione di tale condizione , introdotte con l'atto di opposizione a precetto, limitandosi ad un generico riferimento alla circostanza nelle premesse dell'atto di impugnazione ed, esattamente, nella parte relativa alla narrazione del “fatto”.
Ne discende che detta questione non può ritenersi devoluta alla cognizione della Corte.
In ogni caso, il mancato avveramento della condizione non solo è stato contestato dalla CP_6
che, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha allegato il contrario, sostenendo che
[...]
l'autorizzazione AL era stata rilasciata entro il 30 maggio 2011, ma, peraltro, è smentito dalla stessa documentazione prodotta dall'allora opponente.
Se , per un verso, emerge che sino al 22 marzo 2011 la società cedente non aveva richiesto a AL
l'autorizzazione alla cessione dell'attività (v. missiva inviata al legale della da AL s.p.a. Pt_1 con racc. 22.03.2011), tuttavia, dal “rapporto installazione microlot nuove aperture”, emesso in data 7 aprile 2011 dalla predetta AL s.p.a., riferibile all'” ” e sottoscritto da Parte_3
si desume l'esercizio da parte di quest'ultima dell'attività di ricevitoria, soggetta ad Parte_1 autorizzazione sin da aprile 2011 e, dunque, entro il termine contrattualmente previsto. Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
§
Restano, a questo punto, da regolare le spese di lite che, in applicazione del criterio della soccombenza, non possono che porsi a carico dell'appellante.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del disputatum ( € 20.000, 00) ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M.
n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
La non particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'applicazione di parametri prossimi ai minimi.
Non è necessario disporre il versamento in favore dell'Erario, posto che dalla delibera del C.O.A. di Messina del 30.07.2021 risulta che ad essere stata ammessa al beneficio non è la società, che è parte del giudizio, ossia “ , quanto, piuttosto, Controparte_2 CP_1 in proprio, che, però, risulta estranea all'ambito soggettivo del giudizio medesimo.
[...]
Del resto, la società non avrebbe potuto beneficiare dell'ammissione al patrocinio gratuito.
Se è vero che, ai sensi dell'art. 119 d.p.r. 115/2002, anche gli enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica è assicurato il trattamento previsto, in materia di ammissione , per il cittadino italiano, nella specie, tuttavia, non vi è prova alcuna della ricorrenza di tali presupposti, che, piuttosto, risulta smentita dalla natura dell'attività svolta dalla società nonché dalle vicende processuali, concernenti il mancato pagamento del corrispettivo della cessione di azienda.
Non essendo il soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio parte processuale e, dunque, non sussistendo i presupposti per l'ammissione , deve disporsene la revoca, ex art. 136 D.P.R. cit.
Va, pertanto, dato mandato alla Cancelleria per il recupero di somme eventualmente prenotate a debito.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
241/2021 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 105/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. e pubblicata il 5.02.2021 a definizione del giudizio iscritto al n.
15710/2011, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della società “ Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in complessivi €
[...]
4.996,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio;
€ 700,00 per quella introduttiva;
€ 1.000,00 per quella di trattazione ed € 1.300,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda alla
Cancelleria per quanto di competenza;
4) revoca l'ammissione al beneficio gratuito disposta con delibera del C.O.A. di Messina del
30.07.2021 in favore di e manda la Cancelleria per quanto di competenza, Controparte_1 ivi compreso il recupero di somme eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino