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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 166/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
è comparso l'avvocato GESSAROLI MASSIMILIANO per parte ricorrente
E' comparso l'avvocato VESTINI RENATO CIARELLI per , con il dott. Giuseppe Seminerio ai CP_1
fini della pratica professionale.
E' presenta la dott.ssa Sonia Serafini (GOP).
L'avv. Gessaroli rinuncia a sentire il teste , affetto da malattia irreversibile. Testimone_1
Su istanza della parte interessata viene introdotto il primo testimone, il quale pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia
deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il
testimone risponde: "Sono nato il [...] a [...], ivi residente in [...].". Testimone_2
Il giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso
è chiamato a deporre.
pagina 1 di 8 “Sono figlio della ricorrente e del signor I miei genitori son separati dal 2000. Io Testimone_1
abito a Roma con il babbo, sono suo caregiver, mia mamma vive a Cesena da quando sono separati.
Lei ha dei parenti da queste parti. Io ho sempre vissuto a Roma. Mio padre doveva pagare un assegno alla madre, all'inizio pagava qualcosa poi ha smesso di pagare perché non ce la faceva più per la
salute. Mio padre il carcinoma l'ha dal 2012. L'invalidità al 100% mio padre l'ha da pochi mesi. Mio padre è andato in pensione anticipata, grazie a degli accordi che faceva l'Enel, intorno al 2000”
Le parti a questo punto discutono la causa, riportandosi ai propri atti e insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 17.30
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 166/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GESSAROLI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA BARATTI, 3 C/O AVV. A. CELLI FORLÌ presso il difensore avv. GESSAROLI MASSIMILIANO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI CP_1 P.IVA_1
ANNA PAOLA ( ) C/O elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2 CP_2 DELLA LIBERTA', 48 - UFF.LEGALE 40121 presso il difensore avv. VESTINI CP_1 CP_2
RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 3 di 8 Con ricorso depositato in data 29.02.2024, ha convenuto innanzi a questo Tribunale Parte_1
per ottenerne la condanna alla corresponsione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 l. CP_1
335/95, stante l'asserita l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dall
[...]
in data 27.06.2023. CP_3
A fondamento della domanda la ricorrente ha esposto di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, di essere separata dal coniuge e di non ricevere Testimone_1
da questi da più di venti anni alcuna somma a titolo di assegno di mantenimento, pagata solo per un paio di anni successivi alla separazione. Il coniuge, residente a [...], sarebbe un pensionato con gravi problematiche di salute e titolare di un reddito da pensione con il quale deve affrontare le spese del canone di locazione per 700/800 euro mensili. Oltre alle precarie condizioni economiche e di salute del marito, che quindi sconsiglierebbero l'esperimento di un'azione giudiziale volta ad ottenere il versamento coattivo degli importi dovuti a titolo di assegno, la ricorrente ha rappresentato di non essere a sua volta in condizioni di potere sostenere le spese di un'azione esecutiva, pur avendo comunque inviato tramite legale una diffida stragiudiziale rimasta senza esito.
Ha dedotto che la richiesta di riconoscimento dell'assegno sociale era stata respinta dall'istituto in quanto, in tesi, la ricorrente non avrebbe prodotto la documentazione richiesta (“documentazione relativa all'instaurazione di una procedura esecutiva, invio di una lettera di diffida ad adempiere all'ex coniuge inadempiente, denuncia penale per mancato adempimento degli obblighi alimentari;
Risulta, infatti, che l'ex coniuge obbligato all'assegno alimentare risulti titolare di un trattamento pensionistico di importo idoneo a soddisfare
l'obbligo alimentare. In mancanza la pratica verrà respinta”).
2.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, adducendo la legittimità del CP_1
rigetto dell'istanza di accesso al beneficio da parte della ricorrente, stante la mancata integrazione documentale.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione del teste , figlio Testimone_2
della ricorrente, e sulle conclusioni precisate all'esito viene decisa con motivazione contestuale. pagina 4 di 8 3.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'istituto è regolato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che, nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo, essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare, prevede che ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali ivi previste
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Per accedere al beneficio è necessario che l'istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Ai fini del calcolo dei redditi, si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Risulta quindi dalla richiamata disciplina normativa che l'unico requisito previsto per accedere al beneficio è lo stato di bisogno dell'istante.
pagina 5 di 8 Venendo al caso di specie, non è contestata da parte di la sussistenza in capo alla ricorrente CP_1
dei requisiti anagrafici e reddituali necessari ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Oggetto di controversia tra le parti, siccome posto a fondamento del rigetto della domanda della ricorrente da parte dell'istituto, è quindi esclusivamente la rilevanza ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno della mancata presentazione di documentazione probante il mancato adempimento da parte del coniuge degli obblighi alimentari su di lui gravanti.
Ciò premesso, occorre evidenziare come, ai fini dell'accertamento del diritto rivendicato, in ragione del tenore letterale della norma (ove si fa riferimento ai redditi effettivamente percepiti e agli assegni alimentari corrisposti), debba darsi rilievo al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno.
Con particolare riferimento alla eventuale mancata proposizione di domanda (in sede civile tramite l'attivazione di procedura esecutiva e in sede penale tramite presentazione di denuncia querela) di azioni giudiziarie volte al recupero delle somme dovute alla ricorrente dal marito separato a titolo di assegno di mantenimento, occorre considerare che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513 del
09/07/2020), come peraltro ribadito recentemente anche da Cass. Cass. Sez lav. Ord. 6/10/2022
n. 29109, a tenore della quale “in materia di diritto all'assegno sociale, deve ritenersi erronea la sentenza che ritenga che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno, dando luogo al riconoscimento da parte dell'istante del proprio stato di autosufficienza economica,
e ciò in quanto così facendo il giudice finisce per introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi
pagina 6 di 8 del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge”.
Né l'istituto resistente ha validamente dedotto o provato che la scelta della ricorrente di non agire in via esecutiva per il pagamento dell'assegno di separazione sia frutto di una preordinazione dolosa, laddove la comprovata – dalle dichiarazioni del figlio escusso come teste - situazione di difficolta soggettiva dell'onerato (pensionato con gravissime problematiche di salute) dà conto e riscontro della scelta della ricorrente di non intraprendere ulteriori costi per contenziosi non convenienti in ragione del verosimile esito infruttuoso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi dichiararsi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa con conseguente condanna di al CP_1
pagamento dei relativi ratei maturati, oltre accessori ex art. 16 comma 6 l. 412/1991, con decorrenza di legge (e cioè dal 121 giorno dalla domanda amministrativa).
4.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi applicabili
(valore della causa da € 5.200,00 ad € 26.000,00), stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie il ricorso e per l'effetto
2. dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno sociale ex art. 3 l. n. Parte_1
335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (26.04.2023), oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda;
3. condanna alla corresponsione in favore di dell'assegno di cui al capo CP_1 Parte_1 pagina 7 di 8 2);
4. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.697,00, oltre rimb. forf., CP_1
IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/05/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 166/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
è comparso l'avvocato GESSAROLI MASSIMILIANO per parte ricorrente
E' comparso l'avvocato VESTINI RENATO CIARELLI per , con il dott. Giuseppe Seminerio ai CP_1
fini della pratica professionale.
E' presenta la dott.ssa Sonia Serafini (GOP).
L'avv. Gessaroli rinuncia a sentire il teste , affetto da malattia irreversibile. Testimone_1
Su istanza della parte interessata viene introdotto il primo testimone, il quale pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia
deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il
testimone risponde: "Sono nato il [...] a [...], ivi residente in [...].". Testimone_2
Il giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso
è chiamato a deporre.
pagina 1 di 8 “Sono figlio della ricorrente e del signor I miei genitori son separati dal 2000. Io Testimone_1
abito a Roma con il babbo, sono suo caregiver, mia mamma vive a Cesena da quando sono separati.
Lei ha dei parenti da queste parti. Io ho sempre vissuto a Roma. Mio padre doveva pagare un assegno alla madre, all'inizio pagava qualcosa poi ha smesso di pagare perché non ce la faceva più per la
salute. Mio padre il carcinoma l'ha dal 2012. L'invalidità al 100% mio padre l'ha da pochi mesi. Mio padre è andato in pensione anticipata, grazie a degli accordi che faceva l'Enel, intorno al 2000”
Le parti a questo punto discutono la causa, riportandosi ai propri atti e insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 17.30
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 166/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GESSAROLI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA BARATTI, 3 C/O AVV. A. CELLI FORLÌ presso il difensore avv. GESSAROLI MASSIMILIANO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI CP_1 P.IVA_1
ANNA PAOLA ( ) C/O elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2 CP_2 DELLA LIBERTA', 48 - UFF.LEGALE 40121 presso il difensore avv. VESTINI CP_1 CP_2
RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 3 di 8 Con ricorso depositato in data 29.02.2024, ha convenuto innanzi a questo Tribunale Parte_1
per ottenerne la condanna alla corresponsione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 l. CP_1
335/95, stante l'asserita l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dall
[...]
in data 27.06.2023. CP_3
A fondamento della domanda la ricorrente ha esposto di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, di essere separata dal coniuge e di non ricevere Testimone_1
da questi da più di venti anni alcuna somma a titolo di assegno di mantenimento, pagata solo per un paio di anni successivi alla separazione. Il coniuge, residente a [...], sarebbe un pensionato con gravi problematiche di salute e titolare di un reddito da pensione con il quale deve affrontare le spese del canone di locazione per 700/800 euro mensili. Oltre alle precarie condizioni economiche e di salute del marito, che quindi sconsiglierebbero l'esperimento di un'azione giudiziale volta ad ottenere il versamento coattivo degli importi dovuti a titolo di assegno, la ricorrente ha rappresentato di non essere a sua volta in condizioni di potere sostenere le spese di un'azione esecutiva, pur avendo comunque inviato tramite legale una diffida stragiudiziale rimasta senza esito.
Ha dedotto che la richiesta di riconoscimento dell'assegno sociale era stata respinta dall'istituto in quanto, in tesi, la ricorrente non avrebbe prodotto la documentazione richiesta (“documentazione relativa all'instaurazione di una procedura esecutiva, invio di una lettera di diffida ad adempiere all'ex coniuge inadempiente, denuncia penale per mancato adempimento degli obblighi alimentari;
Risulta, infatti, che l'ex coniuge obbligato all'assegno alimentare risulti titolare di un trattamento pensionistico di importo idoneo a soddisfare
l'obbligo alimentare. In mancanza la pratica verrà respinta”).
2.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, adducendo la legittimità del CP_1
rigetto dell'istanza di accesso al beneficio da parte della ricorrente, stante la mancata integrazione documentale.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione del teste , figlio Testimone_2
della ricorrente, e sulle conclusioni precisate all'esito viene decisa con motivazione contestuale. pagina 4 di 8 3.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'istituto è regolato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che, nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo, essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare, prevede che ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali ivi previste
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Per accedere al beneficio è necessario che l'istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Ai fini del calcolo dei redditi, si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Risulta quindi dalla richiamata disciplina normativa che l'unico requisito previsto per accedere al beneficio è lo stato di bisogno dell'istante.
pagina 5 di 8 Venendo al caso di specie, non è contestata da parte di la sussistenza in capo alla ricorrente CP_1
dei requisiti anagrafici e reddituali necessari ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Oggetto di controversia tra le parti, siccome posto a fondamento del rigetto della domanda della ricorrente da parte dell'istituto, è quindi esclusivamente la rilevanza ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno della mancata presentazione di documentazione probante il mancato adempimento da parte del coniuge degli obblighi alimentari su di lui gravanti.
Ciò premesso, occorre evidenziare come, ai fini dell'accertamento del diritto rivendicato, in ragione del tenore letterale della norma (ove si fa riferimento ai redditi effettivamente percepiti e agli assegni alimentari corrisposti), debba darsi rilievo al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno.
Con particolare riferimento alla eventuale mancata proposizione di domanda (in sede civile tramite l'attivazione di procedura esecutiva e in sede penale tramite presentazione di denuncia querela) di azioni giudiziarie volte al recupero delle somme dovute alla ricorrente dal marito separato a titolo di assegno di mantenimento, occorre considerare che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513 del
09/07/2020), come peraltro ribadito recentemente anche da Cass. Cass. Sez lav. Ord. 6/10/2022
n. 29109, a tenore della quale “in materia di diritto all'assegno sociale, deve ritenersi erronea la sentenza che ritenga che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno, dando luogo al riconoscimento da parte dell'istante del proprio stato di autosufficienza economica,
e ciò in quanto così facendo il giudice finisce per introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi
pagina 6 di 8 del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge”.
Né l'istituto resistente ha validamente dedotto o provato che la scelta della ricorrente di non agire in via esecutiva per il pagamento dell'assegno di separazione sia frutto di una preordinazione dolosa, laddove la comprovata – dalle dichiarazioni del figlio escusso come teste - situazione di difficolta soggettiva dell'onerato (pensionato con gravissime problematiche di salute) dà conto e riscontro della scelta della ricorrente di non intraprendere ulteriori costi per contenziosi non convenienti in ragione del verosimile esito infruttuoso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi dichiararsi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa con conseguente condanna di al CP_1
pagamento dei relativi ratei maturati, oltre accessori ex art. 16 comma 6 l. 412/1991, con decorrenza di legge (e cioè dal 121 giorno dalla domanda amministrativa).
4.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi applicabili
(valore della causa da € 5.200,00 ad € 26.000,00), stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie il ricorso e per l'effetto
2. dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno sociale ex art. 3 l. n. Parte_1
335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (26.04.2023), oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda;
3. condanna alla corresponsione in favore di dell'assegno di cui al capo CP_1 Parte_1 pagina 7 di 8 2);
4. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.697,00, oltre rimb. forf., CP_1
IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/05/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8