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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5427/2024 promossa da:
PM SEDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIANO Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in C.SO GARIBALDI 29, 71010 PESCHICI, presso il difensore avv. MAGGIANO GIOVANNI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
SIMONE MARIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CORSO MADONNA, 102, 71012 RODI
GARGANICO, presso il difensore avv. SIMONE MARIO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.12.2024, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita ridefinito in data 11.12.2024 e depositato in pari data.
Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con accordo di negoziazione assistita del 11.11.2024, depositato presso il PM in data 18.11.2024, le parti chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni in quella sede concordate.
Il PM con decreto del 21.11.2024 non autorizzava gli accordi raggiunti dalle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Sig. Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza.
pagina 1 di 3 Il Presidente delegato con decreto del 27.11.2024 fissava l'udienza del 11.12.2024 ordinando la comparizione personale delle parti.
All'udienza anzidetta, le parti personalmente comparse, rappresentavano di aver raggiunto un'intesa per la ridefinizione degli accordi di negoziazione assistita alle condizioni fissate nella scrittura privata allegata al verbale di udienza presidenziale in pari data.
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e della prole che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai signori e Controparte_1 [...]
uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede: Controparte_2
1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi e in Controparte_1 Controparte_2
atti generalizzati, alle condizioni di cui alla scrittura privata allegata al verbale di udienza presidenziale dell'11.12.2024, in parte qua da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
pagina 2 di 3 2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Carpino
(FG), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio, al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 20.12.2024, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5427/2024 promossa da:
PM SEDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIANO Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in C.SO GARIBALDI 29, 71010 PESCHICI, presso il difensore avv. MAGGIANO GIOVANNI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
SIMONE MARIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CORSO MADONNA, 102, 71012 RODI
GARGANICO, presso il difensore avv. SIMONE MARIO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.12.2024, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita ridefinito in data 11.12.2024 e depositato in pari data.
Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con accordo di negoziazione assistita del 11.11.2024, depositato presso il PM in data 18.11.2024, le parti chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni in quella sede concordate.
Il PM con decreto del 21.11.2024 non autorizzava gli accordi raggiunti dalle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Sig. Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza.
pagina 1 di 3 Il Presidente delegato con decreto del 27.11.2024 fissava l'udienza del 11.12.2024 ordinando la comparizione personale delle parti.
All'udienza anzidetta, le parti personalmente comparse, rappresentavano di aver raggiunto un'intesa per la ridefinizione degli accordi di negoziazione assistita alle condizioni fissate nella scrittura privata allegata al verbale di udienza presidenziale in pari data.
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e della prole che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai signori e Controparte_1 [...]
uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede: Controparte_2
1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi e in Controparte_1 Controparte_2
atti generalizzati, alle condizioni di cui alla scrittura privata allegata al verbale di udienza presidenziale dell'11.12.2024, in parte qua da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
pagina 2 di 3 2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Carpino
(FG), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio, al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 20.12.2024, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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