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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/11/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. DR HI viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
13.11.2025 da parte ricorrente e in data 27.10.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1437/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ES IS e AB NI
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse CP_3
EC ER, RI SI, e LI CE e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore Controparte_2 della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a
€ 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Pagina | 1 per parte resistente Controparte_2
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2019/2020 c/o Scuola Primo Grado - I.c. Strambino - Panetti - Strambino
(TOMM89301B) dal 07/11/2019 al 30/06/2020
2021/2022 c/o Scuola Primo Grado - I.c. Strambino - Panetti - Strambino
(TOMM89301B) dal 03/09/2021 al 30/06/2022;
2022/2023 c/o Scuola Primo Grado - I.c. Pavone - Via Vignale - Pavone
NA ( ) dal 01/09/2022 al 30/06/2023 C.F._2
2023/2024 c/o Scuola Primo Grado - I.c. Pavone - Via Vignale - Pavone
NA ) dal 01/09/2023 al 30/06/2024 C.F._2
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente. Precisava altresì di essere attualmente dipendente, quale docente, a tempo indeterminato del convenuto. CP_1
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità è giunta alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Pagina | 2 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
Ora, considerato che i) è pacifico, oltre a risultare dai contratti prodotti dalla ricorrente (doc. 1) nonché dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1), che parte ricorrente ha CP_1 lavorato alle dipendenze del in forza di contratti ex art. 4, comma 1, CP_1
l. 124/1999 per gli aa.ss. sopra indicati,
ii) è pacifico, oltre a risultare dallo stato matricolare prodotto dal (doc. CP_1
1), che parte ricorrente è attualmente dipendente di ruolo (immessa in ruolo il
01/09/2024) del resistente, CP_1
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Pagina | 3 Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa. ss. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m.
28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero CP_1 che sia decorso il biennio entro cui l'importo doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n.
29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di di fruire – per gli aa. ss. Parte_1
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – del beneficio finanziario dell'importo di € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di l'importo CP_4 Parte_1 complessivo di € 2.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015
e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale
n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_4 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv.ti ES IS e AB NI dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ivrea il 14/11/2025 Il Giudice
DR HI
Pagina | 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. DR HI viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
13.11.2025 da parte ricorrente e in data 27.10.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1437/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ES IS e AB NI
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse CP_3
EC ER, RI SI, e LI CE e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore Controparte_2 della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a
€ 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Pagina | 1 per parte resistente Controparte_2
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2019/2020 c/o Scuola Primo Grado - I.c. Strambino - Panetti - Strambino
(TOMM89301B) dal 07/11/2019 al 30/06/2020
2021/2022 c/o Scuola Primo Grado - I.c. Strambino - Panetti - Strambino
(TOMM89301B) dal 03/09/2021 al 30/06/2022;
2022/2023 c/o Scuola Primo Grado - I.c. Pavone - Via Vignale - Pavone
NA ( ) dal 01/09/2022 al 30/06/2023 C.F._2
2023/2024 c/o Scuola Primo Grado - I.c. Pavone - Via Vignale - Pavone
NA ) dal 01/09/2023 al 30/06/2024 C.F._2
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente. Precisava altresì di essere attualmente dipendente, quale docente, a tempo indeterminato del convenuto. CP_1
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità è giunta alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Pagina | 2 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
Ora, considerato che i) è pacifico, oltre a risultare dai contratti prodotti dalla ricorrente (doc. 1) nonché dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1), che parte ricorrente ha CP_1 lavorato alle dipendenze del in forza di contratti ex art. 4, comma 1, CP_1
l. 124/1999 per gli aa.ss. sopra indicati,
ii) è pacifico, oltre a risultare dallo stato matricolare prodotto dal (doc. CP_1
1), che parte ricorrente è attualmente dipendente di ruolo (immessa in ruolo il
01/09/2024) del resistente, CP_1
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Pagina | 3 Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa. ss. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m.
28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero CP_1 che sia decorso il biennio entro cui l'importo doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n.
29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di di fruire – per gli aa. ss. Parte_1
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – del beneficio finanziario dell'importo di € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di l'importo CP_4 Parte_1 complessivo di € 2.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015
e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale
n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_4 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv.ti ES IS e AB NI dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ivrea il 14/11/2025 Il Giudice
DR HI
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