Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 1
In presenza di un documento non chiaro e tutt'altro che perspicuo, il giudice non può limitarsi alla mera interpretazione letterale ma deve fare ricorso agli altri criteri di ermeneutica contrattuale previsti dal cod. civ., al fine di individuare la comune volontà delle parti ed inquadrare questa nel corrispondente schema legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2004, n. 9212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9212 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITC COOF IDROTERMICA CONDIZIONAMENTO SRL, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 508, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO GENTILE, difeso dall'avvocato ITALO DONATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP EDIFICATRICE L'ORDINE SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ALFIO CONTONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CRISCI, difeso dall'avvocato BRUNO FONDELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1933/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 20/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/04 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 marzo 1998-9 febbraio 1999, il tribunale di Firenze, pronunciando nelle cause riunite per accertamento negativo di obbligazione di pagamento e di opposizione a decreto ingiuntivo, promosse dalla Cooperativa Edificatrice L'Ordine s.r.l., nei confronti della I.T.C.- Società Cooperativa a r.l., rigettava l'opposizione proposta dalla prima, confermando il decreto opposto, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della seconda, condannava l'opponente al pagamento, sulla somma di lire 106.250.035, degli interessi pari al 20% dalla notificazione dell'atto di citazione fino all'effettivo saldo (29 giugno 1988); rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata dalla I.T.C. nei confronti della Cooperativa L'Ordine, nonché quelle proposte da quest'ultima nei confronti della prima, e condannava, infine, la Cooperativa L'Ordine al pagamento delle spese del giudizio.
Proposto appello dalla predetta cooperativa L'Ordine, la corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 novembre 2000, lo ha accolto ed, in totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che l'appellante nulla deve all'appellata ITC Società Cooperativa a r.l. per i titoli dedotti in giudizio, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso, su ricorso dell'appellata, nei confronti dell'appellante, ed ha condannato l'appellata al pagamento all'appellante delle spese dei due gradi di giudizio.
La motivazione della decisione della corte, per quanto ancora qui rileva, in relazione al ricorso per Cassazione proposto dalla ITC - Cooperativa Idrotermica Condizionamento s.r.l., si basa sulle seguenti proposizioni.
Premesso che la Cooperativa Edificatrice L'Ordine appaltò, nel 1979, all'impresa edile Paolo IU la costruzione di trentasei appartamenti da realizzarsi in Firenze, e che l'impresa appaltatrice affidò, a sua volta, in subappalto, con contratto del 24-7-1981, alla ITC la realizzazione degli impianti di riscaldamento ed igienico sanitari dei costruendi appartamenti per il corrispettivo di lire 160.000.000, oltre IVA, da corrispondersi in più soluzioni;
premesso ancora che nella primavera del 1982, a seguito del ritardo nei pagamenti da parte dell'impresa IU alla ITC, questa sospese la realizzazione degli impianti, e che la Cooperativa L'Ordine, per consentire la prosecuzione dei lavori, inviò, in data 19 giugno 1982, alla subappaltatrice ITC e, per conoscenza, all'impresa appaltatrice IU una missiva del seguente testuale ed integrale tenore: "Nell'intento di promuovere l'immediata ripresa dei lavori d'impianto vi comunico che i crediti di vostra spettanza nei confronti dell'SA IU saranno nel futuro garantiti completamente da questa Cooperativa. Darete comunicazione al Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento maturati per la vostra parte,, e verrete pagati dall'SA IU (alla quale rispondere in toto del contratto da voi stipulato, ed in merito al quale, come ad altri patti tra voi questa Cooperativa non vuole intervenire) contestualmente alla riscossione delle spettanze dell'SA.
Certi di una immediata ripresa dei lavori, Vi Salutiamo distintamente"; tutto ciò premesso, la corte di merito ha ritenuto che con la missiva predetta la cooperativa L'Ordine ha assunto la garanzia della soddisfazione dei crediti vantati dalla ITC nei confronti dell'impresa IU, ma alle condizioni, e soltanto alle condizioni, di cui alla missiva medesima.
Viene spiegato, quindi, dalla corte che in questa "non si fa mai alcun cenno all'assunzione di un obbligo di pagamento, in proprio, dei crediti vantati dalla ITC nei confronti dell'impresa IU, ma anzi si fa espresso richiamo al fatto che la ITC sarebbe stata pagata comunque dall'impresa IU, e da nessun altro (non certo la Coop. L'Ordine), con l'ulteriore espressa specificazione che la Coop. L'Ordine non sarebbe intervenuta in alcun modo nei rapporti intercorsi ed intercorrenti fra ITC e l'impresa IU" (così in sentenza).
La garanzia sarebbe consistita, pertanto, secondo la corte, nel fatto che, a condizione che la ITC desse comunicazione al Direttore dei lavori degli stati di avanzamento maturati per la parte di spettanza di essa ITC, quest'ultima sarebbe stata pagata dall'impresa IU, contestualmente alla riscossione delle spettanze dell'SA. In altre parole, la Coop. L'Ordine, una volta effettuata la comunicazione sopra indicata, "avrebbe garantito che, contestualmente al pagamento da parte sua all'impresa IU delle spettanze di quest'ultima, la stessa impresa IU avrebbe provveduto, si ripete contestualmente, al pagamento in favore della ITC delle spettanze di competenza di quest'ultima" (così testualmente in sentenza). Ha concluso, pertanto, la corte, che "in assenza di assunzione di obbligo di pagamento diretto delle spettanze della ITC, ed in carenza di prova in ordine all'effettuazione delle comunicazioni da parte di quest'ultima al Direttore del lavori degli stati di avanzamento maturati (circostanza implicitamente ammessa dalla ITC, che non l'ha espressamente contestata), nessun credito può essere vantato dalla ITC nei confronti della Coop. L'Ordine per i titoli dedotti in giudizio". Ricorre per la cassazione della sentenza la ITC- Cooperativa Idrotermica Condizionamento s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presidente del consiglio di amministrazione Luigi Mattini, deducendo quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso la Cooperativa Edificatrice L'Ordine, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione Alfio Cantone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 e segg. c.c., 1944 e 1292 c.c.; violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c.; erronea ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento a:
a) errata ricostruzione, da parte della corte, della struttura del contratto concluso tra la cooperativa.
L'Ordine e la ITC, in conseguenza della errata interpretazione della missiva 19 giugno 1982 dalla Coop. L'Ordine alla ITC;
b)qualificazione del contratto come contratto di fideiussone e violazione e/o errata applicazione, da parte della corte, delle norme che disciplinano tale negozio giuridico, con particolare riguardo al vincolo di solidarietà; nella fattispecie, tra il fideiussore Cooperativa L'Ordine ed il debitore principale impresa IU ex art. 1944 c.c.. 2) Ulteriore violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c; erronea, illogica ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento, in particolare, alla interpretazione data dalla corte alla seconda parte della missiva, nella quale è stata erroneamente individuata una condizione sospensiva - in realtà, come ritenuto esattamente anche dal tribunale, insussistente - apposta dalle parti all'operatività della garanzia;
condizione che sarebbe consistita nella comunicazione da parte di ITC al Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento maturati;
3)Violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1375 c.c.;
erronea, illogica ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere, la corte - anche a voler seguire il suo errato ragionamento, per cui la garanzia prestata dalla Cooperativa L'Ordine sarebbe stata sottoposta a condizione sospensiva - ritenuto che questa non si fosse verificata;
mentre, ove si ritenga che l'unica ratio attribuibile a tale asserita condizione era quella di rendere edotto il garante (coop. L'Ordine) della sua complessiva situazione debitoria, sia quale committente dell'SA IU, sia quale garante di ITC, e, quindi, di evitare che il garante venisse chiamato a pagare le spettanze di ITC, dopo avere già provveduto al pagamento dei crediti dell'impresa IU, deve pervenirsi alla conclusione che l'asserita condizione, con la conoscenza, risultante per tabulas, da parte della coop. L'Ordine, che i crediti (della ITC verso l'impresa IU) dei quali si era resa garante erano già maturati al momento in cui aveva provveduto a corrispondere all'impresa IU il prezzo dell'appalto, si era già avverata;
4) Violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., erronea, illogica ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, difetto di attività, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere, la corte, dopo avere individuato nella "comunicazione" al "Direttore dei lavori", di cui è cenno nella seconda parte della missiva 19-6-1982, la pretesa condizione sospensiva dell'operatività della garanzia offerta dalla coop. L'Ordine alla ITC, omesso di accertare e di specificare quale dovesse essere il soggetto cui andava fatta la comunicazione, nonché la finalità, nel contesto del rapporto giuridico coop. L'Ordine-ITC, della comunicazione medesima. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata, in quanto incentrate tutte ed unicamente sull'errata interpretazione data dalla corte di appello alla missiva del 19 giugno 1982, spedita dalla Cooperativa L'Ordine alla ITC, si prestano ad essere esaminate congiuntamente. Con le stesse viene criticata la statuizione della corte fiorentina, difforme da quella del tribunale, sostanzialmente sotto il duplice profilo della violazione delle norme che enunciano i criteri ai quali il giudice deve attenersi nella interpretazione dei contratti, e del vizio di motivazione, che inficierebbe irrimediabilmente, secondo la ricorrente, la statuizione medesima.
Si osserva, al riguardo, che la corte, pur affermando che dalla missiva sopra menzionata (e trascritta per intero nella sentenza) "emerge, senza insorgenza di dubbi di sorta, che la Coop. L'Ordine ha assunto la garanzia della soddisfazione dei crediti vantati dalla ITC nei confronti dell'impresa IU", non ha precisato, peraltro, che genere di garanzia avrebbe assunto, in effetti, la committente nei confronti del subappaltatore, ne' ha inquadrato e qualificato giuridicamente il negozio che con la lettera de qua veniva posto in essere;
di tal che non è dato comprendere come l'affermazione che precede si raccordi con quella successiva, con la quale si esclude che la garanzia assunta dalla Coop. L'Ordine equivalesse all'assunzione di un'obbligazione di pagamento diretto dei crediti vantati dalla ITC nei confronti dell'impresa IU. In altri termini, posto che viene ribadito dalla corte che sarebbe stata comunque quest'ultima a pagare i crediti della ITC - essendo del tutto estranea la committente L'Ordine al rapporto tra appaltatore (IU) e subappaltatore (ITC) -, e viene precisato, altresì, "che la garanzia sarebbe consistita nel fatto che, a condizione che la ITC desse comunicazione al direttore dei lavori degli stati di avanzamento maturati per la parte di spettanza di essa ITC, quest'ultima sarebbe stata pagata dall'impresa IU, contestualmente alla riscossione delle spettanze dell'impresa", l'ulteriore spiegazione che viene fornita circa il reale contenuto della garanzia - "la Coop. L'Ordine avrebbe garantito che, contestualmente al pagamento da parte sua all'impresa IU delle spettanze di quest'ultima, la stessa impresa IU avrebbe provveduto, si ripete contestualmente, al pagamento in favore della ITC delle spettanze di competenza di quest'ultima" -, lungi dal dare un ben definito e concreto contenuto alla garanzia medesima, snatura, a ben vedere, la funzione di questa, che, secondo quanto prevede la normativa relativa ad uno degli istituti tipici di garanzia, e come, del resto, sembra avere affermato la stessa corte nella prima parte della sentenza, consiste precisamente nel garantire un'obbligazione altrui, "obbligandosi personalmente verso il creditore" (art. 1936 c.c.). Nè ha accertato e chiarito, il giudice di appello, - avendo il tribunale evidentemente ritenuto che l'evento dedotto come condizione si fosse avverato e che, comunque, la coop. L'Ordine era tenuta, proprio per la garanzia assunta nei confronti della ITC, al pagamento dei crediti da questa vantati nei confronti dell'impresa IU - il reale significato e la portata della condizione apposta dalla Coop. L'Ordine per l'operatività della garanzia medesima;
nel senso che non ha spiegato esattamente il meccanismo attraverso il quale si sarebbe dovuta realizzare la pretesa condizione - essendo il tenore della lettera, sul punto, ancora una volta non privo di ambiguità - e, di conseguenza, non ha adeguatamente motivato la statuizione con cui, a causa del mancato avveramento della condizione ("Darete comunicazione al Direttore dei lavori degli stati di avanzamento maturati per la vostra parte..."), ha rigettato, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, la domanda di pagamento proposta dalla ITC nei confronti della Coop. L'Ordine.
Poiché, dunque, la corte, in presenza di un documento obiettivamente non chiaro e tutt'altro che perspicuo quanto a significato e contenuto, è pervenuta alla conclusione, criticata dalla ricorrente, sulla base della mera interpretazione letterale della missiva 19-6- 1982, senza fare ricorso, quindi, agli altri criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. - dai quali il giudice non può prescindere nell'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà delle parti e nell'inquadramento di questa nel corrispondente schema legale (Cass. n. 10290/2001, n. 3804/2001) - e non ha, inoltre, adeguatamente motivato l'assunta decisione, s'impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze, che, avuto riguardo ai criteri di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., dovrà individuare quale sia stata, nel caso concreto, l'effettiva "comune intenzione dei contraenti", inquadrare e qualificare quindi il negozio giuridico posto in essere dalle parti e dare, infine, debito conto, con congrua motivazione, delle conclusioni che ne trarrà.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004