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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott.ssa Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 30.1.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 148/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Emiliano Mininni
Contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Massimiliano Minicucci e Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 434/2023 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, pubblicata il 21.11.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 21.11.2023 il Tribunale di Livorno ha parzialmente accolto il ricorso proposto da contro l' e con cui la parte privata Parte_1 CP_1 aveva chiesto la condanna dell'istituto a restituirgli l'importo di € 6.874,64, che, secondo la sua prospettazione, il ricorrente avrebbe pagato senza titolo, al solo fine di impedire il fermo amministrativo di un suo veicolo. Più specificamente, secondo le difese attrici, avrebbe ricevuto la notifica Pt_1 del fermo amministrativo in relazione a vari titoli esattoriali, due dei quali riferibili a crediti (il n. 361 2015 0000 50141 0000 per la somma € CP_1
6.268,71 e il n. 361 2015 0001411388000 per quella € 605,93). Tali avvisi di addebito, tuttavia, al momento della notifica del preavviso di fermo, sarebbero stati già annullati all'esito di un precedente giudizio, nel quale la parte privata sarebbe stata vittoriosa in entrambi i gradi di merito.
2. Pagati, nel luglio 2020, a suo dire, gli importi portati nei titoli (e altri riferibili a diverse pendenze), per evitare il fermo, aveva comunicato ad Pt_1
Agenzia delle Entrate – Riscossione di avere eseguito un pagamento, almeno in parte, non dovuto. L'agente della riscossione aveva risposto di non avere dato seguito al fermo, in quanto i crediti cui esso si riferiva sarebbero stati in effetti in parte pagati e in parte sgravati (più specificamente, per quanto interessa, lo sgravio sarebbe stato relativo all'avviso n. 361 2015 0000
50141 0000, mentre sarebbero state pagate le poste di cui all'avviso n. 361
2015 0001411388000).
3. L'odierno appellante aveva chiesto quindi stragiudizialmente all' la CP_1 restituzione dell'importo sopra specificato, assumendone il carattere indebito, senza esito. Aveva allora agito in giudizio, davanti al Tribunale di
Livorno, il proprio affermato credito, fondando la pretesa, in tesi, sulle disposizioni codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito oggettivo, in ipotesi su quelle relative all'arricchimento senza causa.
4. L'istituto si era costituito davanti al Tribunale, per resistere, assumendo che il pagamento eseguito dalla controparte nel luglio 2020 non si riferisse affatto ai crediti portati nei due avvisi di addebito oggetto di causa. In particolare, sarebbe stato senz'altro escluso che fossero state pagate le somme portate nell'avviso n. 361 2015 0000 50141 0000 (che sarebbe stato invece sgravato), mentre sarebbe stato effettivamente pagato (e poi sgravato, all'esito dell'annullamento giudiziale) il credito di cui all'avviso n. 361 2015
0001411388000, ma il pagamento sarebbe stato eseguito nel 2016, non nel luglio 2020.
5. Il Tribunale, acquisiti alcuni documenti da ha, come detto, accolto CP_2 parzialmente il ricorso. In motivazione ha assunto che non fosse stata dimostrata la riferibilità del pagamento eseguito da nel luglio 2020, Pt_1
2 nemmeno in parte, ai titoli oggetto di causa, ma che vi fosse prova in atti che, già nel 2016, egli avesse pagato la somma indicata nell'avviso di addebito n. 361 2015 0001411388000, all'epoca pari a € 581,49. Somma invece non dovuta, dato che il titolo era stato annullato nel precedente giudizio svoltosi tra le stesse parti.
6. Il primo giudice ha quindi condannato l' a restituire alla parte privata CP_1
l'importo di € 581,49. Sul presupposto di una soccombenza reciproca, ha poi disposto la compensazione parziale (per metà) delle spese di lite e condannato l'assicurato a rifondere l'ulteriore frazione, per € 931,75.
7. Impugna affidando le proprie ragioni a due motivi, tra loro Pt_1 connessi, con cui censura il capo relativo alle spese. Con il primo motivo assume che il Tribunale abbia applicato erroneamente il precetto dell'art. 91 c.p.c., in quanto avrebbe addossato l'onere delle spese a una parte comunque vittoriosa e affermato l'esistenza di una soccombenza reciproca, quando si sarebbe data piuttosto la diversa ipotesi dell'accoglimento solo parziale delle domande attrici.
8. Con il secondo motivo l'appellante argomenta la violazione delle disposizioni degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche sotto altro profilo, in quanto la condanna alla rifusione delle spese avrebbe, a suo dire, pregiudicato il suo diritto di azione e difesa, nonostante l'iniziativa giudiziaria gli fosse stata imposta dall'inerzia dell' che, pur richiesto, non aveva mai restituito neppure gli CP_1 importi di cui si era poi, in giudizio, riconosciuto debitore.
9. La parte privata ha concluso come segue: “in riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare, per i titoli di cui in ricorso, il diritto del ricorrente alla refusione di spese legali e onorari, con condanna dell' al CP_1 pagamento del dovuto;
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
10. Si è costituito l' , argomentando la correttezza della decisione di primo CP_1 grado e concludendo per il rigetto dell'impugnazione avversaria.
3 11. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello è fondato. In fatto invero non è più in discussione la circostanza che la parte privata abbia pagato l'importo di cui all'avviso n. 361 2015 0001411388000, nella misura indicata dal Tribunale di € 581,49, per quanto il pagamento non sia avvenuto con le modalità e nei tempi allegati nel ricorso di primo grado ( aveva eseguito il pagamento, non nel 2020, dopo la notifica Pt_1 del preavviso di fermo, ma nel 2016). In ogni caso è pacifico che le somme in questione non fossero dovute, dato che il titolo con cui l' le aveva CP_1 pretese è stato annullato nel corso di un precedente giudizio svoltosi tra le parti. E' quindi fuori discussione il diritto della parte privata alla ripetizione, che infatti non forma oggetto della cognizione di questa Corte, limitata al solo regolamento delle spese.
12. Non è allora dubitabile che l'odierno appellante avesse agito per ottenere un certo bene della vita (una somma di denaro, in ripetizione di un pagamento assunto come non dovuto) e che l'abbia in parte ottenuto.
13. D'altra parte, sembra al collegio pure certo che il ricorso, con cui l'assicurato aveva agito quel diritto, si articolasse in una domanda, avanzata per due titoli, tra loro alternativi, uno dedotto in tesi (la ripetizione dell'indebito oggettivo), l'altro (l'indebito arricchimento) in ipotesi. Si trattava quindi, non di due distinti capi di domanda, ma di due domande tra loro alternative, quella in ipotesi mai esaminata perché assorbita dall'accoglimento (parziale) di quella di tesi.
14. Assunti questi dati, non può quindi condividersi la conclusione raggiunta dal Tribunale in punto spese. Infatti, a fronte dell'accoglimento parziale dell'unica domanda esaminata e di una compensazione parziale, la pronuncia impugnata ha per il resto addossato tali spese alla parte che era stata comunque vittoriosa, avendo ottenuto almeno una frazione dell'utilità che aveva rivendicato, così che la pronuncia sulle spese ha avuto l'effetto di vanificare del tutto l'esito pratico dell'accoglimento parziale della domanda
4 (l'ammontare delle spese cui è stato condannato l'odierno appellante è anche superiore all'importo oggetto dell'obbligo di restituzione dell' ). CP_1
15. In tal modo il primo giudice si è discostato dal condivisibile orientamento di legittimità (per tutte Cass. Sez. Un. 32061/2022) secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
16. Nella specie poi, in relazione alla frazione della domanda accolta, le spese avrebbero dovuto essere liquidate per l'intero, non sussistendo alcuna ragione di compensazione, dato che lo stesso aveva dato atto in CP_1 memoria di costituzione che gli importi indicati nell'avviso di addebito n.
361 2015 0001411388000 erano stati effettivamente pagati (per quanto nel
2016, non nel luglio 2020, come affermato in ricorso) e che essi non erano tuttavia dovuti, dato che il titolo era stato sgravato dopo l'annullamento in sede giudiziaria. Il primo motivo è quindi fondato e va accolto.
17. Per quanto rilevi, è fondato pure il secondo motivo, dato che, particolarmente per crediti di importo modesto, il regolamento delle spese appare essenziale al fine di assicurare che il processo attribuisca effettivamente alla parte che ha ragione il bene per cui ha agito in giudizio e cui ha diritto. Particolarmente in tali casi, quindi, è la stessa garanzia costituzionale del diritto di azione a imporre un'interpretazione rigorosa delle ipotesi di compensazione, poiché, in caso diverso, potrebbe essere completamente vanificata l'utilità, per la parte vittoriosa, dell'azione
5 giudiziale. Anche per questa ragione, pertanto, la compensazione va nella specie esclusa.
18. L'appello va quindi accolto e, in parziale riforma della decisione impugnata, l' va condannato alla rifusione delle spese del primo grado, CP_1 determinate in relazione al valore della frazione accolta dell'originaria domanda giudiziale (scaglione di valore fino a € 1.100, valori medi).
Sull'istituto devono pure gravare le spese di questo grado, esse determinate sullo scaglione di valore corrispondente all'importo di tali spese (valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni trattate e considerata l'attività effettivamente svolta, con esclusione quindi della fase istruttoria).
Degli importi dovuti a titolo di spese, liquidati come in dispositivo, deve disporsi la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' alla CP_1 rifusione delle spese del primo grado di giudizio nella misura di € 678,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del difensore. Condanna l'istituto appellato alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida in € 247,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, anch'esse da distrarsi in favore del difensore. Firenze, 30.1.2025 Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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