Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 91. (Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale)
Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
Commentario • 1
- 1. CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ PERSONALEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Leggi il commento -> 1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso (2): 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 25/02/1988, n. 229Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e 260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello - Sezione distaccata in Verona, e l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985, n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1986 e n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987;Leggi di più...
- ord. 229/88. reati militari·
- cod. pen. mil. pace, artt. 223 e 260; legge 24 novembre 1981, n.689, art. 91.·
- lesioni personali·
- manifesta infondatezza della questione.·
- condizione·
- malattia non superiore a giorni dieci (anziche' venti)·
- procedibilita' a richiesta·
- cost., artt. 3, 32.