Articolo 91 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 90Articolo 92
Versione
15 dicembre 1981
Art. 91. (Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale)

Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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