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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2910/2025 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Conigliaro Valentina;
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Cammarata Marco;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 10.06.2025 ed integrato con le note depositate il 30.07.2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni di mantenimento del figlio minore nato il [...], Persona_1 omologate con decreto del Tribunale di Palermo n. 2141/2018 del
02/03/2018 (r.g. 10305/2017) nei seguenti termini:
“A seguito di mutate condizioni economiche e di un accordo raggiunto tra le parti, si è ritenuto opportuno e necessario procedere alla modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. riducendolo ad €. Pt_1
1 300,00 (trecento/00) mensilli;
La modifica viene richiesta di comune accordo dalle parti, tenuto conto delle attuali disponibilità economiche del Sig. delle esigenze del minore;
Pt_1
Le parti concordano che, in forza degli accordi intrapresi, la riduzione concordata opererà fin dal mese di giugno 2025”.
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni imperative di legge e tutelano adeguatamente la prole.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di mantenimento del figlio minore nato il [...], Persona_1 omologate con decreto del Tribunale di Palermo n. 2141/2018 del
02/03/2018 (r.g. 10305/2017);
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 2/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
- 2 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2910/2025 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Conigliaro Valentina;
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Cammarata Marco;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 10.06.2025 ed integrato con le note depositate il 30.07.2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni di mantenimento del figlio minore nato il [...], Persona_1 omologate con decreto del Tribunale di Palermo n. 2141/2018 del
02/03/2018 (r.g. 10305/2017) nei seguenti termini:
“A seguito di mutate condizioni economiche e di un accordo raggiunto tra le parti, si è ritenuto opportuno e necessario procedere alla modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. riducendolo ad €. Pt_1
1 300,00 (trecento/00) mensilli;
La modifica viene richiesta di comune accordo dalle parti, tenuto conto delle attuali disponibilità economiche del Sig. delle esigenze del minore;
Pt_1
Le parti concordano che, in forza degli accordi intrapresi, la riduzione concordata opererà fin dal mese di giugno 2025”.
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni imperative di legge e tutelano adeguatamente la prole.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di mantenimento del figlio minore nato il [...], Persona_1 omologate con decreto del Tribunale di Palermo n. 2141/2018 del
02/03/2018 (r.g. 10305/2017);
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 2/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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