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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8189 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 24908/2023 R. Gen.
Il Giudice designato dr. IM PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] - RM - il 22.11.1965), elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell'avv. Carlo de
AR ME che lo rappresenta e difende - unitamente all'avv. Flaminia
EL - in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via luigi
Giuseppe Faravelli 22, presso lo studio degli avv.ti Arturo Maresca e Monica
Grassi che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti convenuta all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore di
[...]
i compensi legali che si liquidano in € 4.628,50, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è dipendente di , Parte_1 Controparte_1 inquadrato dal 2006 come impiegato di terza area professionale e 4° livello retributivo del Ccnl per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla prima alla terza) dipendenti da Controparte_2
, e Dal mese di
[...] Controparte_3 Controparte_4 novembre 2014 egli è formalmente assegnato all'unità operativa “Procedure sul territorio” di Roma.
Lo ha sostenuto di aver svolto, fin dal settembre 2013 e prima Parte_1 della formale assegnazione a detta unità, una serie di attività caratterizzate da un elevato grado di autonomia e responsabilità, conformi ai parametri di un quadro direttivo. In particolare, ha sostenuto di aver sempre svolto e di continuare a svolgere l'attività di affidamento delle notifiche ai messi e agli ufficiali notificatori, occupandosi del coordinamento e dell'organizzazione delle attività di 12 mesi notificatori e 14 ufficiali della riscossione preposti a tutto il territorio di Roma e provincia;
di occuparsi dell'intera gestione dell'attività di notifica (ricezione degli atti, monitoraggio dello stato delle notifiche, verifica della regolarità formale e del rispetto dei termini di scadenza della notifica, indicazione di eventuali integrazioni necessarie alla notifica stessa, verifica e firma “per visto” sul riepilogo delle notifiche effettuate dagli agenti notificatori, riconsegna dell'atto per l'inserimento nel sistema e nell'archivio, restituzione dell'atto all'ufficio “Lazio Notifiche” o al diverso ufficio richiedente la notifica), dell'individuazione ed indicazione di soluzioni organizzative volte ad ottimizzare il lavoro di notificazione, della verifica delle certificazioni anagrafiche, dell'individuazione e indicazione del termine entro cui effettuare la notifica, del monitoraggio degli atti al fine di evitare la prescrizione, della verifica della produttività dei messi e della supervisione dell'attività di due colleghi aventi la qualifica di impiegato.
Ha altresì sostenuto di essere responsabile del rispetto dei termini di notifica e di prescrizione degli atti trasmessi alla predetta unità operativa e di aver sottoscritto al riguardo una polizza per responsabilità da danno erariale. Ha inoltre evidenziato di aver svolto tutte le predette attività con un elevato grado di autonomia decisionale risultando egli stesso responsabile dell'area notifiche delle procedure esecutive nell'ambito della sua unità operativa e ha richiesto il riconoscimento del superiore inquadramento di quadro direttivo di 3° livello retributivo (o in subordine di 2° o di 1° livello retributivo), con pagamento delle conseguenti differenze retributive, non quantificate ed anche ex art. 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio che ha Controparte_1
contestato la domanda, rilevando come le mansioni espletate dal ricorrente
2 rientrassero appieno nella declaratoria di appartenenza e concludendo per il rigetto della domanda.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata prova per testimoni e autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
All'esito del giudizio l'intera domanda dello deve essere disattesa. Parte_1
E' noto che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (per tutte, Cass. 28.4.2015, n.
8589).
Secondo il Ccnl applicato al rapporto, appartengono alla terza area professionale (quella in cui è formalmente inquadrato il ricorrente) quei lavoratori che “sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'Ente/Aziende, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori”.
Nell'ambito della detta declaratoria, nei livelli retributivi superiori al primo
(lo è collocato nel quarto, quello più elevato) sono inquadrati quei Parte_1 lavoratori “stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”.
3 Infine, tra i profili professionali esemplificativi del 4° livello retributivo il
Ccnl prevede “a) lavoratrice/lavoratore preposto dall'Ente/Aziende ad uno o più sportelli cui siano stabilmente addetti almeno 7 elementi compreso il preposto;
b) lavoratrice/lavoratore preposto dall'azienda ad una struttura operativa autonoma
(ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno 7 elementi oltre il preposto;
c) lavoratrice/lavoratore che nell'ambito aziendale venga stabilmente incaricato dall'Ente/Aziende di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un quadro direttivo di 3° o 4° livello retributivo o dirigente e a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da lui stesso coordinati”.
Nella rivendicata e superiore categoria dei Quadri direttivi sono invece ricompresi i lavoratori “che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'Ente/Aziende di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete (sportelli
e/o strutture periferiche), ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell'Ente/Aziende, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi, secondo le previsioni che seguono:
1° livello retributivo:
4 - il dipendente che venga preposto dall'Ente/Aziende alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 10 dipendenti compreso il preposto;
- i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno
10 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale,
2° livello retributivo:
- il dipendente che venga preposto dall'Ente/Aziende alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 12 dipendenti compreso il preposto;
- i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno
12 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale.
3° livello retributivo per:
- il dipendente che venga preposto dall' alla direzione di uno Parte_2
sportello cui siano addetti almeno 15 dipendenti compreso il preposto;
- i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno
15 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale;
- il dipendente che venga preposto dall'Ente/Aziende alla direzione di più sportelli cui siano addetti complessivamente almeno 20 dipendenti compreso il preposto;
- il dipendente che venga preposto, nell'ambito della direzione o della struttura di rete (sportello o struttura periferica), a servizi o uffici purché a detti uffici o servizi siano stabilmente addetti nel complesso almeno 25 dipendenti compreso il preposto”.
Pertanto i tratti caratteristici del Quadro direttivo, rispetto al lavoratore appartenente alla 3° area professionale, sono costituiti dallo svolgimento di mansioni ad elevato grado di responsabilità, di preparazione professionale e/o di particolari specializzazioni unitamente al possesso di una significativa esperienza nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete, o ancora dall'elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/ lavoratrici appartenenti alla presente categoria (di quadri) e/o alla 3^ area professionale. La
5 rivendicata categoria ricomprende specificatamente coloro che sono incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate dal possesso di metodologie professionali complesse e da procedure prevalentemente non standardizzate.
Ebbene, all'esito del giudizio, detti tratti peculiari caratteristici del Quadro direttivo non sono emersi, né attraverso le risultanze dell'espletata prova per testimoni, né attraverso l'esame della documentazione prodotta.
Quanto alla prima, è stato riferito che lo nello svolgimento della Parte_1 propria attività, operava sulla base delle indicazioni fornite dai vari responsabili dell'ufficio succedutesi nel tempo ( , responsabile dell'ufficio da Testimone_1 luglio 2013 a marzo 2018: “Il ricorrente seguiva la parte delle notifiche ed era a me che faceva riferimento…Ribadisco che sulla base delle linee guida da me date, mi aspettavo da entrambi i colleghi che completassero le lavorazioni, sicché all'interno di questo percorso le decisioni operative e concrete le prendevano sia il che lo ; responsabile dell'ufficio da aprile Parte_3 Parte_1 Testimone_2
2018 a novembre 2023: “..il ricorrente sulla base delle linee guida da me fornite, si occupava della valutazione dell'urgenza delle pratiche da notificare e del controllo dell'anagrafe dei contribuenti….Il ricorrente non ha mai avuto margini di autonomia decisionale, nel senso che per ogni decisione si è confrontato con me che ero la responsabile….”; , responsabile dell'ufficio dal Testimone_3 dicembre 2023: “Sono io che fornisco le linee guida e l'indirizzo ai colleghi …).
Dall'espletata istruttoria non è emerso neppure lo svolgimento di un'attività che possa qualificarsi come “prevalentemente non standard”, in quanto il complesso delle mansioni relative alla procedura notificatoria e al buon esito della stessa, compresa la distribuzione degli atti da notificare tra i messi e gli ufficiali addetti all'ufficio, risultano essere stati effettuate sulla base di procedure sostanzialmente uniformi, basate su criteri prestabiliti (cfr. dichiarazioni di Tes_4
dipendente della convenuta dal gennaio 1989: “Posso dire che l'attività
[...]
dello consiste nell'acquisire con varie modalità, tutti gli atti che devono Parte_1 essere notificati a Roma e provincia, nel controllare che essi siano coerenti nel numero con quelli indicati dalla Direzione regionale e nello smistare, con cadenza mensile, ai messi gli atti da notificare secondo criteri tutti normati e prestabiliti quanto a numero di atti e a zone di competenza dei messi…. Posso dire che
l'attività in esame è uniforme a livello nazionale e si basa su procedure prestabilite
6 e standardizzate”; nonché le dichiarazioni di , dipendente della Persona_1
convenuta con qualifica di messo notificatore: “… Preciso che il controllo effettuato dallo viene verificato prestando attenzione alle indicazioni Parte_1 fornite in materia da apposito manuale operativo di Controparte_2
”.
[...]
L'Agenzia convenuta ha inoltre dato prova della sussistenza del manuale
“La notifica”, nel quale sono dettati i principi e i criteri regolatori dell'attività di notifica, cui gli operatori devono attenersi.
Da quanto complessivamente riferito dai testimoni ascoltati, pertanto non si ricava che lo abbia espletato attività caratterizzati dai detti tratti peculiari Parte_1 della qualifica di Quadro direttivo, essendo piuttosto emerso lo svolgimento di un'attività in linea con la qualifica di appartenenza, che come detto ricomprende tutte quelle “…attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione”.
Anche l'analisi della documentazione prodotta, non consente di giungere a diverse conclusioni, atteso che la mera indicazione del ruolo ricoperto nell'ambito della scheda medica relativa al giudizio di idoneità alla mansione specifica (doc.
15 ricorrente), non è idonea e sufficiente a comprovare l'effettivo svolgimento del ruolo nella stessa indicato (“Responsabile Area Procedure sul Territorio”), dovendo tale ruolo trovare riscontro in una serie di dati fattuali concreti, attinenti le mansioni effettivamente svolte nell'intero periodo lavorativo.
Analoghe considerazioni, valgono per l'ulteriore documentazione prodotta dallo a supporto delle proprie argomentazioni, le quali non sono idonee a Parte_1 comprovare lo svolgimento di mansioni rientranti nel superiore inquadramento richiesto.
L'abilitazione ad operare le variazioni anagrafiche dei contribuenti risulta attività che non richiede necessariamente una “elevata preparazione professionale
e/o particolari specializzazioni”, ben potendo essa ricondursi nell'ambito di quelle attività “caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione”, di cui alla qualifica di appartenenza, mentre i giudizi positivi ottenuti dallo rappresentano Parte_1
7 appunto dei giudizi, delle valutazioni sulle capacità operative e professionali del soggetto valutato e sul suo rendimento, che in assenza di ulteriori riscontri, nulla comprovano se non le qualità e le capacità del lavoratore.
Altresì, non è significativa ai fini del riconoscimento delle mansioni di quadro la circostanza che nel corso del giudizio lo non è stato più abilitato Parte_1
a visionare il (sistema che registrava la presenza in servizio dei messi e dei Pt_4
notificatori esterni) perché quello che rileva è il fatto che detta precedente abilitazione (alla sola visione, “e non per operare”: cfr. testimonianza non Tes_2
costituisce anch'essa indice di elevata preparazione professionale, rientrando invece nei compiti ordinari di un appartenente all'area professionale.
Anche la sottoscrizione di una polizza professionale per responsabilità da danno erariale non rappresenta alcun indice rivelatore dello svolgimento di mansioni dalla “elevata responsabilità funzionale”, non solo perché nel caso specie, la predetta sottoscrizione rappresenta il frutto di una scelta personale del lavoratore stesso, ma anche perché detto elemento, in assenza di ulteriori riscontri non denota affatto la ricorrenza delle caratteristiche tipiche di un Quadro direttivo, secondo i criteri sopra richiamati.
Deve pertanto concludersi per lo svolgimento da parte del ricorrente di una serie di attività che complessivamente considerate risultano pienamente in linea con la qualifica applicata.
Né a diverse conclusioni si perviene considerando l'attività, svolta dallo di affidamento e coordinamento delle notifiche ai messi e agli ufficiali Parte_1
del proprio ufficio, la quale rientra pienamente in quelle “attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane…. ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”.
Peraltro, rispetto ai messi e agli ufficiali del proprio ufficio, la posizione dello non è mai stata di tipo gerarchico in senso stretto, considerato ad Parte_1 esempio che le ferie di dette unità erano autorizzate formalmente dal direttore, pur sentendo lo (cfr. testimonianze e . Parte_1 Persona_1 Testimone_5
8 La circostanza che lo abbia dato istruzioni all'impiegato interno Parte_1
NO (cfr. testimonianza non è particolarmente Testimone_5 significativa, poiché il lavoratore di area professionale terza, e di livello superiore al primo, svolge “attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente area”.
Da ultimo, la comparazione con il collega (quadro direttivo nella Parte_3 stessa unità del ricorrente) non è attività ammessa in ambito di riconoscimento di mansioni superiori (per tutte, Cass. 12.12.2014, n. 26236), considerato peraltro che il collega “aveva compiti di maggiore responsabilità” e “mi sostituiva in caso di mia assenza” (cfr. testimonianza . Testimone_2
Per le ragioni esposte la domanda dello deve essere interamente Parte_1 disattesa.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente in favore dell CP_1 convenuta.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n.
3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(indeterminabile, e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00); si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e si
è disposta la riduzione fino al 50% del valore di tutte le quattro fasi - ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 - considerata la non particolare difficoltà e complessità della questione trattata).
Roma, 10.7.2025.
Il giudice
IM IA
Motivazione redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Maria Simona Ingrosso
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