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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 338/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 338/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
c.f. , nella qualità titolare della AZ Car Parte_1 C.F._1
Service, ditta di Autocarrozzeria - Autonoleggio - Soccorso stradale - Deposito
Giudiziario, elettivamente domiciliato in Monasterace, in via Venezia I Trav. presso lo studio dell'Avv. Antonella Mesiti, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Spagnolio n.36, presso lo studio dell'avv. Valentina Palamara, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
- 1 - Oggetto: deposito e custodia.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al 27.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare della Parte_1
ditta AZ Car Service, ha citato in giudizio per sentire Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore è debitrice nei confronti dell'odierno attore della somma di € 30.310,90 dovuta per la custodia del ciclomotore N. Controparte_5
3WW449235 fino alla data del 30.10.2020, da aumentarsi giornalmente di € 5,00 da tale data fino all'effettivo pagamento e conseguente ritiro del mezzo;
per l'effetto condannare la
Società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
dell'importo di € 30.310,90 per come sopra specificato oltre ulteriore credito maturando per i periodi successivi di custodia, ovvero a quella diversa somma che risulterà in esito all'istruzione della causa, ovvero che sarà liquidata in conformità alle tariffe esistenti o agli usi ai sensi dell'art.1657 c.c., ovvero anche con criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo dalla data della domanda;
con conseguente condanna alla refusione delle spese
e competenze del giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che: - in data 15.10.2002
i Carabinieri della Stazione di Platì (RC) hanno sottoposto a sequestro penale il ciclomotore N. 3WW449235 il quale, contestualmente, è stato Controparte_5
affidato in custodia alla ditta;
- il sequestro è stato Controparte_6
operato a carico di in quanto, a seguito di un controllo di polizia, il Parte_2
telaio del ciclomotore è risultato alterato con strumenti punzonanti;
- dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri è emerso che, in data 03.07.1999, è stato denunciato il furto del ciclomotore in oggetto da parte di
, per conto di , proprietario del motoveicolo;
- il Persona_1 Controparte_7
ciclomotore era stato assicurato contro il furto con la oramai CP_8
incorporata dalla - , sentito a sommarie Controparte_3 Controparte_7
informazioni dai Carabinieri della Stazione di Trezzano sul Naviglio in data
11.02.2004, ha dichiarato che il ciclomotore non è più di sua proprietà in quanto è
- 2 - stato risarcito dalla società di Assicurazione - in data 25.02.2004, la Regione CP_8
Carabinieri Lombardia Stazione di Corsico ha notificato alla Controparte_9
quale avente diritto, il provvedimento di restituzione del ciclomotore emesso
[...]
dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in data 10.01.2004; - la Compagnia assicurativa non ha provveduto al ritiro del mezzo;
- con lettera raccomandata a mezzo
PEC del 20.11.2020 l'attore ha sollecitato il ritiro del veicolo previo pagamento ai sensi dell'art. 150 e ss. D.P.R. n. 115/2002 delle spese per la custodia del mezzo maturate nel periodo compreso tra il 25.03.2007 al 30.10.2020, ammontanti complessivamente a euro 30.310,90.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.05.2023, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'incertezza del petitum, il difetto di legittimazione CP_2
ad agire in capo all'istante nei confronti della Compagnia convenuta per l'assenza di una polizza assicurativa, nonché l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione.
Parte convenuta ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale “preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per i motivi spiegati in premessa e per l'effetto rigettare la domanda;
con vittoria di spese e competenze;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per incertezza del petitum e difetto di legittimazione ad agire in capo all'istante nei confronti della Compagnia convenuta per i motivi spiegati in premessa;
con vittoria di spese e competenze;
nel merito, rigettare integralmente la domanda avanzata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
con vittoria di spese e competenze;
sempre nel merito e gradatamente, ove ravvisata una qualche tenutezza della concludente Società di assicurazioni, ridurre le pretese risarcitorie avanzate da parte avversa a congrua cifra, giusta;
con vittoria di spese e competenze”.
Con ordinanza del 29.07.2023, il Giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per esperire la relativa procedura, rinviando la causa in prosieguo. Accertata la realizzazione della condizione di procedibilità della domanda, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con rinvio del giudizio all'udienza del
13.05.2024. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del giorno
08.06.2024, il Giudice, disattese le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni disponendo la
- 3 - trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al
27.01.2025.
Con ordinanza del 13.02.2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 2. La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
In merito all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire avanzata dalla convenuta, giova premettere che la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non già alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda.
Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che, nella domanda stessa, è affermato titolare del diritto, e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che, nella domanda medesima, è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, violatore di quel diritto. In merito, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva;
la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. Sulla posizione del convenuto, la Corte ha poi chiarito «Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa.
Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda.
Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto ("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o
- 4 - estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto. All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle "eccezioni in senso stretto", che presenta un regime giuridico peculiare. Rilevano a tal fine la norma per cui "(il giudice) non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti" (art. 112, seconda parte, c.p.c.), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "a pena di decadenza deve proporre ..... le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" (art. 167, secondo comma, c.p.c.). Sul piano pratico la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio. Facendo nuovamente il punto, può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c. (…)Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.
Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo coma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio» (Corte di
Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Ciò posto, nel caso in esame l'eccezione della convenuta, più che al difetto di legittimazione, va ricondotta al difetto di titolarità passiva, atteso che la stessa ha negato la sussistenza di un contratto di assicurazione contro il furto (posto alla base della pretesa attoria) tra l' e , proprietario del CP_2 Controparte_7
motociclo rubato e, successivamente al ritrovamento, depositato presso la società attrice.
A ben vedere parte attrice ha allegato, da un lato, che il ciclomotore oggetto del deposito era assicurato contro il furto con la Compagnia successivamente incorporata dalla e, dall'altro, che il proprietario del Controparte_3
ciclomotore, a seguito del furto e della relativa denuncia, è stato indennizzato dalla compagnia assicurativa, ritenendo pertanto che quest'ultima, in forza del pagamento suddetto, si sia surrogata nei diritti e doveri del proprietario del ciclomotore, incluso
- 5 - l'obbligo di pagamento del corrispettivo per il deposito del mezzo presso la società attrice.
La surroga implicitamente invocata da parte attrice, tuttavia, non ha trovato riscontro in giudizio.
Va, infatti, osservato che non è stato prodotto in giudizio il contratto intercorrente tra la Compagnia e (l'esistenza Controparte_7
dell'incorporazione della da parte di invece, non è stata contestata CP_2
dalla convenuta e quindi può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) e che l'esistenza della polizza non può ritenersi provata attraverso le dichiarazioni di quest'ultimo rese ai Carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio, in data
11.02.2004, in occasione della comunicazione della sentenza n. 2/2004 emessa dal
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in data 08.01.2004 (dep. il 10.01.2004) con cui è stata disposta la restituzione del ciclomotore agli aventi diritto. In tale occasione, ha dichiarato di non essere più il proprietario del Controparte_7
ciclomotore in quanto, successivamente al furto, è stato risarcito dalla Compagnia
Assicurativa aggiungendo di non aver conservato la relativa quietanza né di essere in possesso del numero di polizza.
Il pagamento dell'indennizzo, tuttavia, non implica il passaggio di proprietà tra il contraente dell'assicurazione e la compagnia assicurativa. Tale effetto, invero, potrebbe realizzarsi in forza di una pattuizione contrattuale, non essendo disciplinata dalla legge alcun automatico trasferimento di proprietà, ma non è accertabile nel caso di specie, in mancanza della produzione del contratto invocato da Controparte_7
in occasione delle dichiarazioni rese in data 11.02.2004 e posto dall'odierna attrice alla base dell'azione intrapresa.
Del resto, non può nemmeno essere invocato (ferma restando la mancata prova dell'esistenza del contratto di assicurazione tra l'originario proprietario e la compagnia assicurativa incorporata da l'effetto surrogatorio di cui CP_2
all'art. 1916 c.c., che prevede una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento
- 6 - effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma (mentre nessuna tutela, anche solo conservativa, sussiste per l'assicuratore prima di tale momento), ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro (cfr. Cass. n. 21218/2022).
Come chiarito dalla Corte di legittimità, l'art. 1916 citato presuppone, «innanzi tutto, la esistenza di "terzi" nei cui confronti rivalersi, ed è considerata, in sede giurisprudenziale, come una successione a titolo particolare dell'assicuratore nel credito dell'assicurato-danneggiato verso l'autore del danno (Cass. 909/88, 1848/88; 17/157); un subentro, quindi, non soggetto
a particolari condizioni di forma, in un diritto obbligatorio, quale il diritto di credito dell'assicurato, con la conseguenza che l'assicuratore, anche quando agisca "come nella specie" quale mandatario "in rem propriam" acquista solo la legittimazione a riscuotere il credito a nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva (Cass.
17162/2002;19054/2003), anche se si è impegnato a cederla all'assicuratore. […] Occorre infine considerare che il trasferimento di immobili e di mobili registrati non è, nel nostro ordinamento, ammissibile da parte del mandatario, se non venga speso il nome del mandante, essendo la titolarità su tali beni soggetta a rigide formalità (nella specie non osservate) per cui il mandatario non può eseguire, in assenza di specifico mandato, una vendita, ma eventualmente soltanto obbligarsi a procurare all'acquirente la intestazione del bene (Cass.
8393/03), restando la facoltà di trasferire lo stesso in capo al mandante, ancorché lo stesso si sia obbligato ad effettuare tale trasferimento nell'ambito delle condizioni di polizza» (Cass. Sez.
5, 31/03/2008, n. 8246).
Ne consegue, pertanto, che anche in presenza di un contratto di assicurazione contro i danni da furto del ciclomotore oggetto del deposito, non configurandosi un trasferimento del diritto di proprietà in capo all'assicuratore, quest'ultimo non riveste la qualità di “avente diritto alla restituzione” del ciclomotore e, di conseguenza, non può essere chiamato a rispondere del pagamento del corrispettivo per la custodia e il deposito realizzato da parte attrice.
§ 3. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022,
- 7 - per lo scaglione da € 26.000,01 fino ad euro € 52.000,00 (individuato facendo riferimento al petitum), applicando i valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria e la fase conclusionale ridotte al 50% tenuto conto dell'attività di fatto esplicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. r.g. 338/2023, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nella qualità titolare della AZ Car Parte_1
Service;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.260,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri il 03 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 338/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
c.f. , nella qualità titolare della AZ Car Parte_1 C.F._1
Service, ditta di Autocarrozzeria - Autonoleggio - Soccorso stradale - Deposito
Giudiziario, elettivamente domiciliato in Monasterace, in via Venezia I Trav. presso lo studio dell'Avv. Antonella Mesiti, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Spagnolio n.36, presso lo studio dell'avv. Valentina Palamara, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
- 1 - Oggetto: deposito e custodia.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al 27.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare della Parte_1
ditta AZ Car Service, ha citato in giudizio per sentire Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore è debitrice nei confronti dell'odierno attore della somma di € 30.310,90 dovuta per la custodia del ciclomotore N. Controparte_5
3WW449235 fino alla data del 30.10.2020, da aumentarsi giornalmente di € 5,00 da tale data fino all'effettivo pagamento e conseguente ritiro del mezzo;
per l'effetto condannare la
Società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
dell'importo di € 30.310,90 per come sopra specificato oltre ulteriore credito maturando per i periodi successivi di custodia, ovvero a quella diversa somma che risulterà in esito all'istruzione della causa, ovvero che sarà liquidata in conformità alle tariffe esistenti o agli usi ai sensi dell'art.1657 c.c., ovvero anche con criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo dalla data della domanda;
con conseguente condanna alla refusione delle spese
e competenze del giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che: - in data 15.10.2002
i Carabinieri della Stazione di Platì (RC) hanno sottoposto a sequestro penale il ciclomotore N. 3WW449235 il quale, contestualmente, è stato Controparte_5
affidato in custodia alla ditta;
- il sequestro è stato Controparte_6
operato a carico di in quanto, a seguito di un controllo di polizia, il Parte_2
telaio del ciclomotore è risultato alterato con strumenti punzonanti;
- dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri è emerso che, in data 03.07.1999, è stato denunciato il furto del ciclomotore in oggetto da parte di
, per conto di , proprietario del motoveicolo;
- il Persona_1 Controparte_7
ciclomotore era stato assicurato contro il furto con la oramai CP_8
incorporata dalla - , sentito a sommarie Controparte_3 Controparte_7
informazioni dai Carabinieri della Stazione di Trezzano sul Naviglio in data
11.02.2004, ha dichiarato che il ciclomotore non è più di sua proprietà in quanto è
- 2 - stato risarcito dalla società di Assicurazione - in data 25.02.2004, la Regione CP_8
Carabinieri Lombardia Stazione di Corsico ha notificato alla Controparte_9
quale avente diritto, il provvedimento di restituzione del ciclomotore emesso
[...]
dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in data 10.01.2004; - la Compagnia assicurativa non ha provveduto al ritiro del mezzo;
- con lettera raccomandata a mezzo
PEC del 20.11.2020 l'attore ha sollecitato il ritiro del veicolo previo pagamento ai sensi dell'art. 150 e ss. D.P.R. n. 115/2002 delle spese per la custodia del mezzo maturate nel periodo compreso tra il 25.03.2007 al 30.10.2020, ammontanti complessivamente a euro 30.310,90.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.05.2023, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'incertezza del petitum, il difetto di legittimazione CP_2
ad agire in capo all'istante nei confronti della Compagnia convenuta per l'assenza di una polizza assicurativa, nonché l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione.
Parte convenuta ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale “preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per i motivi spiegati in premessa e per l'effetto rigettare la domanda;
con vittoria di spese e competenze;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per incertezza del petitum e difetto di legittimazione ad agire in capo all'istante nei confronti della Compagnia convenuta per i motivi spiegati in premessa;
con vittoria di spese e competenze;
nel merito, rigettare integralmente la domanda avanzata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
con vittoria di spese e competenze;
sempre nel merito e gradatamente, ove ravvisata una qualche tenutezza della concludente Società di assicurazioni, ridurre le pretese risarcitorie avanzate da parte avversa a congrua cifra, giusta;
con vittoria di spese e competenze”.
Con ordinanza del 29.07.2023, il Giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per esperire la relativa procedura, rinviando la causa in prosieguo. Accertata la realizzazione della condizione di procedibilità della domanda, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con rinvio del giudizio all'udienza del
13.05.2024. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del giorno
08.06.2024, il Giudice, disattese le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni disponendo la
- 3 - trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al
27.01.2025.
Con ordinanza del 13.02.2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 2. La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
In merito all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire avanzata dalla convenuta, giova premettere che la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non già alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda.
Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che, nella domanda stessa, è affermato titolare del diritto, e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che, nella domanda medesima, è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, violatore di quel diritto. In merito, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva;
la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. Sulla posizione del convenuto, la Corte ha poi chiarito «Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa.
Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda.
Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto ("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o
- 4 - estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto. All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle "eccezioni in senso stretto", che presenta un regime giuridico peculiare. Rilevano a tal fine la norma per cui "(il giudice) non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti" (art. 112, seconda parte, c.p.c.), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "a pena di decadenza deve proporre ..... le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" (art. 167, secondo comma, c.p.c.). Sul piano pratico la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio. Facendo nuovamente il punto, può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c. (…)Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.
Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo coma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio» (Corte di
Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Ciò posto, nel caso in esame l'eccezione della convenuta, più che al difetto di legittimazione, va ricondotta al difetto di titolarità passiva, atteso che la stessa ha negato la sussistenza di un contratto di assicurazione contro il furto (posto alla base della pretesa attoria) tra l' e , proprietario del CP_2 Controparte_7
motociclo rubato e, successivamente al ritrovamento, depositato presso la società attrice.
A ben vedere parte attrice ha allegato, da un lato, che il ciclomotore oggetto del deposito era assicurato contro il furto con la Compagnia successivamente incorporata dalla e, dall'altro, che il proprietario del Controparte_3
ciclomotore, a seguito del furto e della relativa denuncia, è stato indennizzato dalla compagnia assicurativa, ritenendo pertanto che quest'ultima, in forza del pagamento suddetto, si sia surrogata nei diritti e doveri del proprietario del ciclomotore, incluso
- 5 - l'obbligo di pagamento del corrispettivo per il deposito del mezzo presso la società attrice.
La surroga implicitamente invocata da parte attrice, tuttavia, non ha trovato riscontro in giudizio.
Va, infatti, osservato che non è stato prodotto in giudizio il contratto intercorrente tra la Compagnia e (l'esistenza Controparte_7
dell'incorporazione della da parte di invece, non è stata contestata CP_2
dalla convenuta e quindi può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) e che l'esistenza della polizza non può ritenersi provata attraverso le dichiarazioni di quest'ultimo rese ai Carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio, in data
11.02.2004, in occasione della comunicazione della sentenza n. 2/2004 emessa dal
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in data 08.01.2004 (dep. il 10.01.2004) con cui è stata disposta la restituzione del ciclomotore agli aventi diritto. In tale occasione, ha dichiarato di non essere più il proprietario del Controparte_7
ciclomotore in quanto, successivamente al furto, è stato risarcito dalla Compagnia
Assicurativa aggiungendo di non aver conservato la relativa quietanza né di essere in possesso del numero di polizza.
Il pagamento dell'indennizzo, tuttavia, non implica il passaggio di proprietà tra il contraente dell'assicurazione e la compagnia assicurativa. Tale effetto, invero, potrebbe realizzarsi in forza di una pattuizione contrattuale, non essendo disciplinata dalla legge alcun automatico trasferimento di proprietà, ma non è accertabile nel caso di specie, in mancanza della produzione del contratto invocato da Controparte_7
in occasione delle dichiarazioni rese in data 11.02.2004 e posto dall'odierna attrice alla base dell'azione intrapresa.
Del resto, non può nemmeno essere invocato (ferma restando la mancata prova dell'esistenza del contratto di assicurazione tra l'originario proprietario e la compagnia assicurativa incorporata da l'effetto surrogatorio di cui CP_2
all'art. 1916 c.c., che prevede una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento
- 6 - effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma (mentre nessuna tutela, anche solo conservativa, sussiste per l'assicuratore prima di tale momento), ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro (cfr. Cass. n. 21218/2022).
Come chiarito dalla Corte di legittimità, l'art. 1916 citato presuppone, «innanzi tutto, la esistenza di "terzi" nei cui confronti rivalersi, ed è considerata, in sede giurisprudenziale, come una successione a titolo particolare dell'assicuratore nel credito dell'assicurato-danneggiato verso l'autore del danno (Cass. 909/88, 1848/88; 17/157); un subentro, quindi, non soggetto
a particolari condizioni di forma, in un diritto obbligatorio, quale il diritto di credito dell'assicurato, con la conseguenza che l'assicuratore, anche quando agisca "come nella specie" quale mandatario "in rem propriam" acquista solo la legittimazione a riscuotere il credito a nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva (Cass.
17162/2002;19054/2003), anche se si è impegnato a cederla all'assicuratore. […] Occorre infine considerare che il trasferimento di immobili e di mobili registrati non è, nel nostro ordinamento, ammissibile da parte del mandatario, se non venga speso il nome del mandante, essendo la titolarità su tali beni soggetta a rigide formalità (nella specie non osservate) per cui il mandatario non può eseguire, in assenza di specifico mandato, una vendita, ma eventualmente soltanto obbligarsi a procurare all'acquirente la intestazione del bene (Cass.
8393/03), restando la facoltà di trasferire lo stesso in capo al mandante, ancorché lo stesso si sia obbligato ad effettuare tale trasferimento nell'ambito delle condizioni di polizza» (Cass. Sez.
5, 31/03/2008, n. 8246).
Ne consegue, pertanto, che anche in presenza di un contratto di assicurazione contro i danni da furto del ciclomotore oggetto del deposito, non configurandosi un trasferimento del diritto di proprietà in capo all'assicuratore, quest'ultimo non riveste la qualità di “avente diritto alla restituzione” del ciclomotore e, di conseguenza, non può essere chiamato a rispondere del pagamento del corrispettivo per la custodia e il deposito realizzato da parte attrice.
§ 3. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022,
- 7 - per lo scaglione da € 26.000,01 fino ad euro € 52.000,00 (individuato facendo riferimento al petitum), applicando i valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria e la fase conclusionale ridotte al 50% tenuto conto dell'attività di fatto esplicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. r.g. 338/2023, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nella qualità titolare della AZ Car Parte_1
Service;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.260,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri il 03 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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