Articolo 5 della Legge 14 aprile 1977, n. 112
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 aprile 1977
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Versione
13 luglio 1980
Art. 5.
Con effetto dal 1 luglio 1975, il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 , e' sostituito dal seguente:
"Ai gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di L. 20.000 di cui al primo comma del precedente articolo 1 e' corrisposta in aggiunta alle quote d'aggio spettanti. Detta somma non e' utile a pensione e non e' considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell' articolo 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni". ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 luglio 1980, n. 312 , ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla predetta legge sono soppresse le aggiunzioni senza titolo di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980